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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 860 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2015, trattenuta in decisione il 16 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Funari;
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Antonio Artusi;
Opposta
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Artusi;
_2
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1719/2014, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 30.12.2014 e notificato il
21.1.2015, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 10.871,74 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore della società a titolo di corrispettivi per la Controparte_1 gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale affidata dallo stesso alla società Pt_1
pagina 1 di 9 come da fatture emesse dal 31.10.2012 fino al 30.9.2014 ed allegate al ricorso monitorio. CP_3
Precisava l'opponente che il credito vantato dall'opposta trarrebbe origine da fatture relative ai corrispettivi dell'attività di manutenzione dell'impianto di depurazione dell'ente sul territorio comunale, emesse dalla quale cessionaria del relativo ramo di azienda da Controparte_1 Controparte_4
che, in precedenza, era a sua volta cessionaria della appaltatrice dei suddetti servizi da parte CP_3
del in virtù del contratto del 3.7.2007, in atti. Pt_1
L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Roma, stante il tenore dell'art. 12 delle condizioni generali del contratto stipulato con la in data 3.7.2007; nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria perché le CP_3
prestazioni annotate nelle fatture azionate non sarebbero mai state eseguite da stante la CP_3
sospensione del servizio di manutenzione ordinaria del depuratore a far data dal 10 ottobre 2012, ed in ogni caso l'insufficienza delle fatture quale prova del credito nel giudizio a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Tanto premesso, il formulava le seguenti Parte_1 conclusioni: “voglia il Tribunale di Cosenza dichiarare la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Tribunale di Roma;
in via gradata, accertata
l'infondatezza della pretesa creditoria, dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto per non essere dovute le somme relative;
con vittoria delle spese di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che evidenziava l'infondatezza delle avverse Controparte_1
eccezioni e deduzioni, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di incompetenza e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, che l'opposizione fosse respinta. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
In data 27.9.2017 interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. la società quale cessionaria del _2
credito da per effetto di scrittura privata autenticata dal notaio rep. 180712 Controparte_1 Per_1 del 16.12.2014; l'interveniente precisava che, per effetto della suddetta scrittura privata autenticata, le aveva ceduto pro soluto alcuni crediti vantati nei confronti di diversi Comuni, fra i Controparte_1
quali quello nei confronti del e oggetto di causa;
deduceva di aver notificato al debitore Parte_1
ceduto la predetta cessione, con raccomandata a/r in data 8.5.2015. Tanto premesso, la cessionaria aderiva alle difese svolte dalla cedente e precisava le conclusioni negli stessi termini.
Con ordinanza ex art. 38 c.p.c. depositata il 24.10.2017, il giudice istruttore rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza sollevata dall'opponente e disponeva separatamente per il prosieguo del giudizio.
pagina 2 di 9 Con ordinanza depositata il 15.12.2017, il giudice rigettava altresì la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto osservando che “la pretesa creditoria non è supportata da prova adeguata secondo i canoni dell'ordinario giudizio di cognizione, occorrendo la verifica della effettività delle prestazioni eseguite sino alla riconsegna dell'impianto” ed assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Ammessa la prova orale richiesta dalle parti, all'udienza del 18 settembre 2018 venivano esaminati i testi e , indicati da parte opponente;
l'assunzione della prova proseguiva alle Testimone_1 Testimone_2
udienze del 30 aprile 2019 - quando veniva ascoltato indicato dal Comune di - Testimone_3 Pt_1
e del 18 giugno 2019 - quando aveva luogo l'esame di pure indicato dal Comune Persona_2
opponente -. Parte opposta era dichiarata decaduta dalla prova con ordinanza a verbale di udienza del 30 aprile 2019.
Istruita la causa mediante le prove orali e documentali, all'udienza del 7 febbraio 2023 essa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 6 febbraio 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la ricostruzione del fascicolo, non rinvenuto in cancelleria.
La scrivente, subentrata sul ruolo dal 15 gennaio 2024, verificava il rinvenimento del fascicolo e comunque la sua completa ricostruzione ad opera delle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2024. All'udienza indicata, le parti precisavano a verbale e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento del diritto di credito che la parte opposta ha azionato con il ricorso monitorio. La “plena cognitio” che connota il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice di merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (cfr Cass. Civ. Sez. 6, ordinanza n. 14473 del 2019, Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 3649 del 2019).
pagina 3 di 9 Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 7020 del 2019). In tale giudizio, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Quindi,
l'opponente ha l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito e svolgere tutte le difese che gli competono, mentre l'opposto deve provare l'esistenza del suo diritto di credito che viene contestato con l'opposizione (cfr ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 5415 del 2019). Da ciò discende che, come per tutti i procedimenti sommari, l'opposizione consente di realizzare il procedimento ordinario quale rimedio alla pronuncia di un provvedimento senza giudizio e senza contraddittorio, la cui attivazione è meramente eventuale e rimessa alla sola iniziativa del debitore ingiunto. Giova ricordare che il procedimento di merito azionato dall'opponente non può essere considerato un giudizio autonomo ma piuttosto la continuazione e trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria e che, una volta proposta l'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito con l'unica particolarità che la posizione processuale delle parti si inverte, mentre quella sostanziale resta inalterata. Ciò comporta che sarà onere del creditore opposto provare l'esistenza del credito (e dunque la legittimità del decreto ingiuntivo), mentre il debitore opponente dovrà dare prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto vantato contro di lui.
Tanto premesso, si rinvia sull'eccepita incompetenza territoriale dell'adito Tribunale all'ordinanza di rigetto del 24.10.2017, nella quale si osservava che il tenore della clausola n. 12 del contratto di appalto di servizi del 3.7.2017 “…pur esprimendo la volontà delle parti di derogare alla competenza territoriale, non esclude la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge, non essendone prevista
l'esclusività e, comunque, non essendovi una inequivoca e concorde volontà delle parti di escludere la concorrenza degli altri fori previsti dalla legge…”.
Venendo, quindi, all'esame sul merito del credito azionato si ritiene che l'opponente abbia giustamente eccepito l'infondatezza della pretesa, non avendo la appaltatrice per effetto di Controparte_1
cessione del ramo di azienda del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale, effettuato le prestazioni fatturate, delle quali ha chiesto il pagamento.
Invero, il opponente ha dedotto e documentato che, con contratto di appalto del 3.7.2007, aveva Pt_1
affidato in via temporanea lo svolgimento del servizio di conduzione, manutenzione, custodia e controllo pagina 4 di 9 dell'impianto di depurazione comunale alla società che aveva già operato sul sito, tanto fino CP_3 alla data di subentro del gestore unico individuato all'esito di gara pubblica da bandire a cura dell'A.T.O.
1 (Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza).
Successivamente, con delibera di Giunta n. 41 del 26.7.2012, l'Ente aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento e ristrutturazione impianto di depurazione in località Porcili”, cui era seguita la stipula di contratto di appalto per la realizzazione dell'opera con l'impresa appaltatrice C.R.G.
Costruzioni in data 7.11.2012.
Ciò posto, proseguiva il il sito del depuratore era stato consegnato in via di urgenza Pt_1 all'appaltatrice C.R.G. Costruzioni prima della stipula del contratto di appalto, segnatamente il giorno 10 ottobre 2012 (cfr processo verbale di consegna in via di urgenza in pari data, allegato al fascicolo di parte unitamente agli altri documenti citati sopra).
Dal momento della consegna del depuratore in via di urgenza ad altra impresa, deduceva il la Pt_1
non aveva più operato sul sito ed il servizio di manutenzione ordinaria affidato con il Controparte_1
contratto del 3.7.2007 era stato sospeso. Dunque le fatture emesse dall'opposta a decorrere del
31.10.2012, per canoni di gestione e manutenzione ed interessi di mora, documentavano prestazioni mai eseguite.
A riprova di quanto dedotto, il Comune di allegava la nota n. 3093 del 12.12.2012, inviata a mezzo Pt_1
fax a del seguente tenore: “Si comunica che, dal 10.10.2012, sono stati avviati lavori Controparte_1 di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione in c.da Pedali, come già preannunciato telefonicamente, dalla suddetta data si ritiene sospeso il servizio affidato a codesta società”.
Il sito dell'impianto veniva formalmente riconsegnato da all'ente comunale in data Controparte_1
29 maggio 2013, come da processo verbale nel quale l'arch. responsabile del servizio Testimone_2
tecnico comunale, dichiarava che il servizio manutentivo convenzionato con la era Controparte_1
stato sospeso a far data del 10.10.2012 e che da quella data l'impresa non aveva più effettuato la normale manutenzione;
il dott. dipendente della società e presente alle operazioni di Testimone_3
riconsegna, aveva preso atto delle dichiarazioni di e non aveva fatto alcuna contestazione sul Tes_2
punto, essendosi limitato a precisare che dalla sottoscrizione del verbale l'impresa si riteneva esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione e custodia dell'impianto (cfr verbale di consegna con contestuale verifica dello stato di consistenza del 29.5.2013, allegato al fascicolo di parte opponente).
La ricostruzione dei fatti operata dal Comune di ha trovato riscontro nella prova testimoniale. Pt_1
pagina 5 di 9 Infatti, le circostanze della consegna in via d'urgenza del sito del depuratore alla società
[...]
a far data dal 10 ottobre 2012 e la sospensione, di fatto, del servizio di manutenzione Parte_2
ordinaria già affidato a con decorrenza dalla stessa data, sono state confermate non soltanto CP_3 dall'arch. (all'epoca dei fatti responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale nonché Testimone_2
responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione) ma anche da e (rispettivamente direttore tecnico e Testimone_1 Persona_2 dipendente della C.R.G. Costruzioni all'epoca dei fatti).
La testimonianza resa da e dunque, si apprezza per la sua particolare affidabilità atteso che Tes_1 Per_2
i testi, all'epoca dei fatti dipendenti di un'altra impresa non in concorrenza con la Controparte_1
sono evidentemente disinteressati rispetto ai fatti di causa.
In ogni caso, tutti i testi si sono rivelati attendibili, avendo offerto un resoconto lineare, preciso e coerente con le emergenze documentali in atti. Non solo, i testimoni hanno riferito circostanze apprese per conoscenza diretta in considerazione della loro presenza, assidua e costante, sul sito dell'impianto di depurazione comunale per tutti il periodo di interesse.
In particolare, ha dichiarato che, dalla consegna in via d'urgenza del sito e fino alla conclusione dei Tes_1
lavori di ristrutturazione straordinaria, erano presenti sull'impianto solo gli operai della
[...]
oltre al direttore dei lavori, agli amministratori ed al tecnico comunale che si fermavano Parte_2 da qualche ora all'intera giornata, a seconda dei periodi. Il teste ha inoltre precisato che nessuno degli operai della C.R.G. gli aveva mai segnalato la presenza di altre persone oltre a quelle indicate. Per_2
geometra di cantiere di C.R.G. Costruzioni e presente sul sito dal 10 ottobre 2012 e poi per un anno/un anno e mezzo, ha conformemente dichiarato che per tutto il periodo la C.R.G. Costruzioni era stata l'unica impresa ad operare. precisava che, in qualità di geometra di cantiere, era sempre presente Per_2 sull'impianto di depurazione e non aveva mai visto operai della né sapeva chi fosse Controparte_1
Come , dichiarava di aver visto altresì sul cantiere il personale dell'Ufficio Testimone_3 Tes_1
Tecnico comunale, il responsabile e le ditte fornitrici dei materiali per i lavori (cemento, Tes_2
calcestruzzo).
L'arch. oltre a confermare il contenuto dei documenti a lui esibiti, precisava di aver Testimone_2
provveduto personalmente a comunicare, prima per telefono e poi a mezzo fax il 12.12.2012, la sospensione del servizio di manutenzione ordinaria a precisava, ancora, il teste che, Controparte_1 dal momento della consegna dell'impianto in via d'urgenza nell'ottobre 2012, l'unica impresa che aveva operato sul sito, provvedendo sia alla manutenzione che alla ristrutturazione, era la Parte_2
[...]
pagina 6 di 9 , dipendente della all'epoca dei fatti, riferiva che nel periodo di Testimone_3 Controparte_1
interesse si occupava di coordinare la gestione della zona ionica e si recava in ufficio solo occasionalmente. Dichiarava di essersi recato nel Comune di solo una volta e comunque in Pt_1
pochissime occasioni;
non riconosceva la nota del 12.12.2012 che gli veniva esibita, mentre riconosceva come propria la firma apposta in calce al verbale di riconsegna del 29 maggio 2013.
Tanto ricostruito, si ritiene che l'opponente abbia fornito la prova della effettiva sospensione del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale e quindi della mancata esecuzione delle prestazioni fatturate da parte di Controparte_1
La circostanza è emersa non solo dai documenti, dai quali si trae la consegna del sito ad altra impresa incaricata della ristrutturazione straordinaria fin dal 10.10.2012, la comunicazione della sospensione del servizio a quantomeno a far data dal 12.12.2012 e la formale riconsegna Controparte_1 dell'impianto da parte di in data 29.5.2013, ma anche dalle plurime, convergenti Controparte_1
testimonianze sopra riportate, della cui attendibilità si è già argomentato sopra.
Occorre considerare, inoltre, che in disparte dalle considerazioni circa la legittimità/correttezza dell'operato del in merito alla (tempestività) della comunicazione della sospensione del servizio - Pt_1
che esula dal thema decidendum - è significativo in punto di prova dell'effettiva interruzione del servizio già da ottobre del 2012 che nel verbale di riconsegna del 29.5.2013 la non ha mosso Controparte_1 alcuna contestazione alle dichiarazioni sul punto dell'arch. Tes_2
Tanto osservato, parte opposta ha invocato, a riprova della effettività dello svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria fino alla riconsegna dell'impianto di depurazione il 29 maggio 2013, la clausola del contratto di appalto stipulato con il che prevedeva l'affidamento del servizio fino alla data di Pt_1
subentro del Gestore Unico ed ha eccepito la illegittimità della condotta del che, in spregio alla Pt_1
suddetta clausola e nella piena efficacia del contratto, aveva invece deciso di affidare ad altra impresa la manutenzione straordinaria del depuratore senza comunicare alcunchè alla fino al 12.12.2012, CP_1
quando aveva inoltrato la missiva prodotta in atti (peraltro preceduta da nota di prot. n. 1326 del CP_1
26.11.2012, diretta al , del seguente tenore “…si comunica che questa mattina, il nostro Parte_1 operatore addetto alla gestione presso l'impianto in oggetto, ha trovato la Parte_2
impegnata ad effettuare alcune lavorazioni commissionate da codesto spett.le Alla luce di ciò, Pt_1
considerato che la scrivente, in merito, non ha ricevuto alcuna informazione di sorta che si ritiene necessaria se non altro allo scopo di chiarire alcuni aspetti di carattere legale/contrattuale, si prega codesta spett.le amministrazione di volerci notiziare ufficialmente sulle lavorazioni in essere”).
pagina 7 di 9 L'opposta ha altresì evidenziato che non vi è incompatibilità tra il servizio di manutenzione ordinaria a lei affidato e la ristrutturazione straordinaria dell'impianto, invece appaltata a C.R.G. Costruzioni. Dunque la presenza degli operai della C.R.G. sul cantiere con decorrenza dall'ottobre 2012 non dimostrerebbe l'assenza di dallo stesso cantiere e nello stesso periodo. CP_1
Ebbene, sul primo punto si evidenzia che la domanda proposta da ha ad oggetto Controparte_1
l'adempimento del contratto di appalto di servizi, dunque il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto. Pertanto l'eccepita illegittimità della condotta del in Pt_1
ordine alla sospensione del servizio ed alla mancata tempestiva comunicazione all'appaltatrice, potrebbe essere valorizzata a fondamento di una richiesta risarcitoria, ma è del tutto neutra ai fini di prova dell'effettivo svolgimento del servizio nel periodo di interesse. Circostanza, in ogni caso, radicalmente contraddetta dalle testimonianze acquisite.
Sul secondo punto, si conviene con la difesa dell'opposta che, per quanto emerso ed astrattamente, la presenza di un'altra impresa sul cantiere affidataria della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, di diversa natura, non dimostra di per sé che la non ha eseguito nello stesso CP_1
periodo la manutenzione ordinaria. Ma la deduzione non è conducente ai fini decisori, avendo il Pt_1
opponente dato piena prova che la manutenzione ordinaria nel periodo cui si riferiscono le fatture non è stata eseguita dalla società opposta. Si osserva, infine, che la nota inoltrata da al Comune il CP_1
26.11.2012, nel riscontrare l'assenza di una formale comunicazione di sospensione del servizio fino a quel momento, indica anche che prima della fine di novembre nessun addetto della si era CP_1 recato sul sito dell'impianto di depurazione ed aveva preso atto della presenza di altra impresa. La circostanza accredita ulteriormente la sospensione, di fatto, del servizio di manutenzione ordinaria già dal mese di ottobre del 2012.
Da ultimo, si osserva che non può essere vagliata la domanda di indennizzo ex art. 1671 c.c. formulata da e da solo in comparsa conclusionale, trattandosi evidentemente di Controparte_1 _2 domanda nuova e ormai preclusa. Peraltro si osserva che l'appaltatore che richiede di essere indennizzato in caso di recesso ad nutum del committente ex art. 1671 c.c. ha l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto azionato, dunque le spese sostenute, i lavori eseguiti fino al recesso ed il mancato guadagno, che consiste nell'utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate e non - come sostenuto dall'opposta - con il corrispettivo contrattualmente previsto per le prestazioni non eseguite in conseguenza del recesso anticipato.
Alle considerazioni che precedono conseguono l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le tabelle del d.m. n.
147/2022 ai valori compresi fra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro
26.000), tenuto conto della natura delle questioni affrontate, dell'andamento del giudizio, della sua lunga durata e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1719 del 2014 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 30.12.2014;
condanna ed in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 _2
, che liquida in euro 195,50 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 1aprile 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 860 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2015, trattenuta in decisione il 16 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Funari;
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Antonio Artusi;
Opposta
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Artusi;
_2
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1719/2014, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 30.12.2014 e notificato il
21.1.2015, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 10.871,74 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore della società a titolo di corrispettivi per la Controparte_1 gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale affidata dallo stesso alla società Pt_1
pagina 1 di 9 come da fatture emesse dal 31.10.2012 fino al 30.9.2014 ed allegate al ricorso monitorio. CP_3
Precisava l'opponente che il credito vantato dall'opposta trarrebbe origine da fatture relative ai corrispettivi dell'attività di manutenzione dell'impianto di depurazione dell'ente sul territorio comunale, emesse dalla quale cessionaria del relativo ramo di azienda da Controparte_1 Controparte_4
che, in precedenza, era a sua volta cessionaria della appaltatrice dei suddetti servizi da parte CP_3
del in virtù del contratto del 3.7.2007, in atti. Pt_1
L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Roma, stante il tenore dell'art. 12 delle condizioni generali del contratto stipulato con la in data 3.7.2007; nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria perché le CP_3
prestazioni annotate nelle fatture azionate non sarebbero mai state eseguite da stante la CP_3
sospensione del servizio di manutenzione ordinaria del depuratore a far data dal 10 ottobre 2012, ed in ogni caso l'insufficienza delle fatture quale prova del credito nel giudizio a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Tanto premesso, il formulava le seguenti Parte_1 conclusioni: “voglia il Tribunale di Cosenza dichiarare la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Tribunale di Roma;
in via gradata, accertata
l'infondatezza della pretesa creditoria, dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto per non essere dovute le somme relative;
con vittoria delle spese di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che evidenziava l'infondatezza delle avverse Controparte_1
eccezioni e deduzioni, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di incompetenza e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, che l'opposizione fosse respinta. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
In data 27.9.2017 interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. la società quale cessionaria del _2
credito da per effetto di scrittura privata autenticata dal notaio rep. 180712 Controparte_1 Per_1 del 16.12.2014; l'interveniente precisava che, per effetto della suddetta scrittura privata autenticata, le aveva ceduto pro soluto alcuni crediti vantati nei confronti di diversi Comuni, fra i Controparte_1
quali quello nei confronti del e oggetto di causa;
deduceva di aver notificato al debitore Parte_1
ceduto la predetta cessione, con raccomandata a/r in data 8.5.2015. Tanto premesso, la cessionaria aderiva alle difese svolte dalla cedente e precisava le conclusioni negli stessi termini.
Con ordinanza ex art. 38 c.p.c. depositata il 24.10.2017, il giudice istruttore rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza sollevata dall'opponente e disponeva separatamente per il prosieguo del giudizio.
pagina 2 di 9 Con ordinanza depositata il 15.12.2017, il giudice rigettava altresì la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto osservando che “la pretesa creditoria non è supportata da prova adeguata secondo i canoni dell'ordinario giudizio di cognizione, occorrendo la verifica della effettività delle prestazioni eseguite sino alla riconsegna dell'impianto” ed assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Ammessa la prova orale richiesta dalle parti, all'udienza del 18 settembre 2018 venivano esaminati i testi e , indicati da parte opponente;
l'assunzione della prova proseguiva alle Testimone_1 Testimone_2
udienze del 30 aprile 2019 - quando veniva ascoltato indicato dal Comune di - Testimone_3 Pt_1
e del 18 giugno 2019 - quando aveva luogo l'esame di pure indicato dal Comune Persona_2
opponente -. Parte opposta era dichiarata decaduta dalla prova con ordinanza a verbale di udienza del 30 aprile 2019.
Istruita la causa mediante le prove orali e documentali, all'udienza del 7 febbraio 2023 essa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 6 febbraio 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la ricostruzione del fascicolo, non rinvenuto in cancelleria.
La scrivente, subentrata sul ruolo dal 15 gennaio 2024, verificava il rinvenimento del fascicolo e comunque la sua completa ricostruzione ad opera delle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2024. All'udienza indicata, le parti precisavano a verbale e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento del diritto di credito che la parte opposta ha azionato con il ricorso monitorio. La “plena cognitio” che connota il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice di merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (cfr Cass. Civ. Sez. 6, ordinanza n. 14473 del 2019, Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 3649 del 2019).
pagina 3 di 9 Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 7020 del 2019). In tale giudizio, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Quindi,
l'opponente ha l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito e svolgere tutte le difese che gli competono, mentre l'opposto deve provare l'esistenza del suo diritto di credito che viene contestato con l'opposizione (cfr ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 5415 del 2019). Da ciò discende che, come per tutti i procedimenti sommari, l'opposizione consente di realizzare il procedimento ordinario quale rimedio alla pronuncia di un provvedimento senza giudizio e senza contraddittorio, la cui attivazione è meramente eventuale e rimessa alla sola iniziativa del debitore ingiunto. Giova ricordare che il procedimento di merito azionato dall'opponente non può essere considerato un giudizio autonomo ma piuttosto la continuazione e trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria e che, una volta proposta l'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito con l'unica particolarità che la posizione processuale delle parti si inverte, mentre quella sostanziale resta inalterata. Ciò comporta che sarà onere del creditore opposto provare l'esistenza del credito (e dunque la legittimità del decreto ingiuntivo), mentre il debitore opponente dovrà dare prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto vantato contro di lui.
Tanto premesso, si rinvia sull'eccepita incompetenza territoriale dell'adito Tribunale all'ordinanza di rigetto del 24.10.2017, nella quale si osservava che il tenore della clausola n. 12 del contratto di appalto di servizi del 3.7.2017 “…pur esprimendo la volontà delle parti di derogare alla competenza territoriale, non esclude la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge, non essendone prevista
l'esclusività e, comunque, non essendovi una inequivoca e concorde volontà delle parti di escludere la concorrenza degli altri fori previsti dalla legge…”.
Venendo, quindi, all'esame sul merito del credito azionato si ritiene che l'opponente abbia giustamente eccepito l'infondatezza della pretesa, non avendo la appaltatrice per effetto di Controparte_1
cessione del ramo di azienda del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale, effettuato le prestazioni fatturate, delle quali ha chiesto il pagamento.
Invero, il opponente ha dedotto e documentato che, con contratto di appalto del 3.7.2007, aveva Pt_1
affidato in via temporanea lo svolgimento del servizio di conduzione, manutenzione, custodia e controllo pagina 4 di 9 dell'impianto di depurazione comunale alla società che aveva già operato sul sito, tanto fino CP_3 alla data di subentro del gestore unico individuato all'esito di gara pubblica da bandire a cura dell'A.T.O.
1 (Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza).
Successivamente, con delibera di Giunta n. 41 del 26.7.2012, l'Ente aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento e ristrutturazione impianto di depurazione in località Porcili”, cui era seguita la stipula di contratto di appalto per la realizzazione dell'opera con l'impresa appaltatrice C.R.G.
Costruzioni in data 7.11.2012.
Ciò posto, proseguiva il il sito del depuratore era stato consegnato in via di urgenza Pt_1 all'appaltatrice C.R.G. Costruzioni prima della stipula del contratto di appalto, segnatamente il giorno 10 ottobre 2012 (cfr processo verbale di consegna in via di urgenza in pari data, allegato al fascicolo di parte unitamente agli altri documenti citati sopra).
Dal momento della consegna del depuratore in via di urgenza ad altra impresa, deduceva il la Pt_1
non aveva più operato sul sito ed il servizio di manutenzione ordinaria affidato con il Controparte_1
contratto del 3.7.2007 era stato sospeso. Dunque le fatture emesse dall'opposta a decorrere del
31.10.2012, per canoni di gestione e manutenzione ed interessi di mora, documentavano prestazioni mai eseguite.
A riprova di quanto dedotto, il Comune di allegava la nota n. 3093 del 12.12.2012, inviata a mezzo Pt_1
fax a del seguente tenore: “Si comunica che, dal 10.10.2012, sono stati avviati lavori Controparte_1 di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione in c.da Pedali, come già preannunciato telefonicamente, dalla suddetta data si ritiene sospeso il servizio affidato a codesta società”.
Il sito dell'impianto veniva formalmente riconsegnato da all'ente comunale in data Controparte_1
29 maggio 2013, come da processo verbale nel quale l'arch. responsabile del servizio Testimone_2
tecnico comunale, dichiarava che il servizio manutentivo convenzionato con la era Controparte_1
stato sospeso a far data del 10.10.2012 e che da quella data l'impresa non aveva più effettuato la normale manutenzione;
il dott. dipendente della società e presente alle operazioni di Testimone_3
riconsegna, aveva preso atto delle dichiarazioni di e non aveva fatto alcuna contestazione sul Tes_2
punto, essendosi limitato a precisare che dalla sottoscrizione del verbale l'impresa si riteneva esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione e custodia dell'impianto (cfr verbale di consegna con contestuale verifica dello stato di consistenza del 29.5.2013, allegato al fascicolo di parte opponente).
La ricostruzione dei fatti operata dal Comune di ha trovato riscontro nella prova testimoniale. Pt_1
pagina 5 di 9 Infatti, le circostanze della consegna in via d'urgenza del sito del depuratore alla società
[...]
a far data dal 10 ottobre 2012 e la sospensione, di fatto, del servizio di manutenzione Parte_2
ordinaria già affidato a con decorrenza dalla stessa data, sono state confermate non soltanto CP_3 dall'arch. (all'epoca dei fatti responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale nonché Testimone_2
responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione) ma anche da e (rispettivamente direttore tecnico e Testimone_1 Persona_2 dipendente della C.R.G. Costruzioni all'epoca dei fatti).
La testimonianza resa da e dunque, si apprezza per la sua particolare affidabilità atteso che Tes_1 Per_2
i testi, all'epoca dei fatti dipendenti di un'altra impresa non in concorrenza con la Controparte_1
sono evidentemente disinteressati rispetto ai fatti di causa.
In ogni caso, tutti i testi si sono rivelati attendibili, avendo offerto un resoconto lineare, preciso e coerente con le emergenze documentali in atti. Non solo, i testimoni hanno riferito circostanze apprese per conoscenza diretta in considerazione della loro presenza, assidua e costante, sul sito dell'impianto di depurazione comunale per tutti il periodo di interesse.
In particolare, ha dichiarato che, dalla consegna in via d'urgenza del sito e fino alla conclusione dei Tes_1
lavori di ristrutturazione straordinaria, erano presenti sull'impianto solo gli operai della
[...]
oltre al direttore dei lavori, agli amministratori ed al tecnico comunale che si fermavano Parte_2 da qualche ora all'intera giornata, a seconda dei periodi. Il teste ha inoltre precisato che nessuno degli operai della C.R.G. gli aveva mai segnalato la presenza di altre persone oltre a quelle indicate. Per_2
geometra di cantiere di C.R.G. Costruzioni e presente sul sito dal 10 ottobre 2012 e poi per un anno/un anno e mezzo, ha conformemente dichiarato che per tutto il periodo la C.R.G. Costruzioni era stata l'unica impresa ad operare. precisava che, in qualità di geometra di cantiere, era sempre presente Per_2 sull'impianto di depurazione e non aveva mai visto operai della né sapeva chi fosse Controparte_1
Come , dichiarava di aver visto altresì sul cantiere il personale dell'Ufficio Testimone_3 Tes_1
Tecnico comunale, il responsabile e le ditte fornitrici dei materiali per i lavori (cemento, Tes_2
calcestruzzo).
L'arch. oltre a confermare il contenuto dei documenti a lui esibiti, precisava di aver Testimone_2
provveduto personalmente a comunicare, prima per telefono e poi a mezzo fax il 12.12.2012, la sospensione del servizio di manutenzione ordinaria a precisava, ancora, il teste che, Controparte_1 dal momento della consegna dell'impianto in via d'urgenza nell'ottobre 2012, l'unica impresa che aveva operato sul sito, provvedendo sia alla manutenzione che alla ristrutturazione, era la Parte_2
[...]
pagina 6 di 9 , dipendente della all'epoca dei fatti, riferiva che nel periodo di Testimone_3 Controparte_1
interesse si occupava di coordinare la gestione della zona ionica e si recava in ufficio solo occasionalmente. Dichiarava di essersi recato nel Comune di solo una volta e comunque in Pt_1
pochissime occasioni;
non riconosceva la nota del 12.12.2012 che gli veniva esibita, mentre riconosceva come propria la firma apposta in calce al verbale di riconsegna del 29 maggio 2013.
Tanto ricostruito, si ritiene che l'opponente abbia fornito la prova della effettiva sospensione del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale e quindi della mancata esecuzione delle prestazioni fatturate da parte di Controparte_1
La circostanza è emersa non solo dai documenti, dai quali si trae la consegna del sito ad altra impresa incaricata della ristrutturazione straordinaria fin dal 10.10.2012, la comunicazione della sospensione del servizio a quantomeno a far data dal 12.12.2012 e la formale riconsegna Controparte_1 dell'impianto da parte di in data 29.5.2013, ma anche dalle plurime, convergenti Controparte_1
testimonianze sopra riportate, della cui attendibilità si è già argomentato sopra.
Occorre considerare, inoltre, che in disparte dalle considerazioni circa la legittimità/correttezza dell'operato del in merito alla (tempestività) della comunicazione della sospensione del servizio - Pt_1
che esula dal thema decidendum - è significativo in punto di prova dell'effettiva interruzione del servizio già da ottobre del 2012 che nel verbale di riconsegna del 29.5.2013 la non ha mosso Controparte_1 alcuna contestazione alle dichiarazioni sul punto dell'arch. Tes_2
Tanto osservato, parte opposta ha invocato, a riprova della effettività dello svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria fino alla riconsegna dell'impianto di depurazione il 29 maggio 2013, la clausola del contratto di appalto stipulato con il che prevedeva l'affidamento del servizio fino alla data di Pt_1
subentro del Gestore Unico ed ha eccepito la illegittimità della condotta del che, in spregio alla Pt_1
suddetta clausola e nella piena efficacia del contratto, aveva invece deciso di affidare ad altra impresa la manutenzione straordinaria del depuratore senza comunicare alcunchè alla fino al 12.12.2012, CP_1
quando aveva inoltrato la missiva prodotta in atti (peraltro preceduta da nota di prot. n. 1326 del CP_1
26.11.2012, diretta al , del seguente tenore “…si comunica che questa mattina, il nostro Parte_1 operatore addetto alla gestione presso l'impianto in oggetto, ha trovato la Parte_2
impegnata ad effettuare alcune lavorazioni commissionate da codesto spett.le Alla luce di ciò, Pt_1
considerato che la scrivente, in merito, non ha ricevuto alcuna informazione di sorta che si ritiene necessaria se non altro allo scopo di chiarire alcuni aspetti di carattere legale/contrattuale, si prega codesta spett.le amministrazione di volerci notiziare ufficialmente sulle lavorazioni in essere”).
pagina 7 di 9 L'opposta ha altresì evidenziato che non vi è incompatibilità tra il servizio di manutenzione ordinaria a lei affidato e la ristrutturazione straordinaria dell'impianto, invece appaltata a C.R.G. Costruzioni. Dunque la presenza degli operai della C.R.G. sul cantiere con decorrenza dall'ottobre 2012 non dimostrerebbe l'assenza di dallo stesso cantiere e nello stesso periodo. CP_1
Ebbene, sul primo punto si evidenzia che la domanda proposta da ha ad oggetto Controparte_1
l'adempimento del contratto di appalto di servizi, dunque il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto. Pertanto l'eccepita illegittimità della condotta del in Pt_1
ordine alla sospensione del servizio ed alla mancata tempestiva comunicazione all'appaltatrice, potrebbe essere valorizzata a fondamento di una richiesta risarcitoria, ma è del tutto neutra ai fini di prova dell'effettivo svolgimento del servizio nel periodo di interesse. Circostanza, in ogni caso, radicalmente contraddetta dalle testimonianze acquisite.
Sul secondo punto, si conviene con la difesa dell'opposta che, per quanto emerso ed astrattamente, la presenza di un'altra impresa sul cantiere affidataria della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, di diversa natura, non dimostra di per sé che la non ha eseguito nello stesso CP_1
periodo la manutenzione ordinaria. Ma la deduzione non è conducente ai fini decisori, avendo il Pt_1
opponente dato piena prova che la manutenzione ordinaria nel periodo cui si riferiscono le fatture non è stata eseguita dalla società opposta. Si osserva, infine, che la nota inoltrata da al Comune il CP_1
26.11.2012, nel riscontrare l'assenza di una formale comunicazione di sospensione del servizio fino a quel momento, indica anche che prima della fine di novembre nessun addetto della si era CP_1 recato sul sito dell'impianto di depurazione ed aveva preso atto della presenza di altra impresa. La circostanza accredita ulteriormente la sospensione, di fatto, del servizio di manutenzione ordinaria già dal mese di ottobre del 2012.
Da ultimo, si osserva che non può essere vagliata la domanda di indennizzo ex art. 1671 c.c. formulata da e da solo in comparsa conclusionale, trattandosi evidentemente di Controparte_1 _2 domanda nuova e ormai preclusa. Peraltro si osserva che l'appaltatore che richiede di essere indennizzato in caso di recesso ad nutum del committente ex art. 1671 c.c. ha l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto azionato, dunque le spese sostenute, i lavori eseguiti fino al recesso ed il mancato guadagno, che consiste nell'utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate e non - come sostenuto dall'opposta - con il corrispettivo contrattualmente previsto per le prestazioni non eseguite in conseguenza del recesso anticipato.
Alle considerazioni che precedono conseguono l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le tabelle del d.m. n.
147/2022 ai valori compresi fra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro
26.000), tenuto conto della natura delle questioni affrontate, dell'andamento del giudizio, della sua lunga durata e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1719 del 2014 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 30.12.2014;
condanna ed in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 _2
, che liquida in euro 195,50 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 1aprile 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
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