Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 2228/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23/09/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. GRAUSO GIOVANNI, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
MARIA TERESA NATALE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 24/04/1995; Per rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni;
Persona_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ Per_
2. I figli e sono maggiorenni. Il figlio è economicamente autosufficiente, ed attualmente è Persona_2 dipendente del;
il figlio è maggiorenne, ha terminato gli studi ma non è Controparte_1 Persona_2 economicamente autosufficiente;
3. La casa coniugale, suddivisa in due unità abitative facilmente divisibili, sarà così assegnata: il piano superiore alla sig.ra quale genitore collocatario del figlio mentre il piano sottostante, con Parte_2 Persona_2 autonomo accesso, verrà utilizzato dal sig. Le utenze domestiche verranno divise al 50% tra le due Parte_1 unità abitative, considerando che esiste un unico contatore per ogni utenza (luce, gas, acqua, telefono e TARSU). La sig.ra potrà continuare a vivere nella casa a lei assegnata anche quando il figlio avrà Parte_2 Persona_2 raggiunto la propria indipendenza economica, ma, con accordo tra le parti, si precisa che, non potrà convivere nella casa familiare con un altro uomo, futuro compagno.
4. In ordine all'assegno di mantenimento, il sig. si obbliga, con assenso della sig.ra a versare Parte_1 Parte_2 direttamente al figlio a mezzo ricarica Postepay, la somma mensile di €400,00, entro il giorno 5 di Persona_2 ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione: Il mantenimento sarà versato al figlio fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Tuttavia, il Persona_2 si impegna ad aiutare il figlio dopo il compimento dell'indicato raggiungimento di età, Parte_1 Persona_2 qualora dovesse versare in difficoltà economiche;
5. le spese straordinarie e mediche per il figlio preventivamente concordate, ad eccezione di quelle Persona_2 caratterizzate dai requisiti di necessità ed urgenza, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% per il sig. ed il restante 30% per la sig.ra facendo riferimento alle linee guida del Tribunale di Santa Maria Parte_1 Parte_2
Capua Vetere anche per la tempistica degli eventuali reciproci rimborsi;
6. Il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento pari ad €300,00 mensili entro il giorno 5 di Parte_1 Parte_2 ciascun mese, con le modalità che innanzi saranno indicate, con rivalutazione in base agli indici ISTAT a partire da un anno dalla sentenza, detto assegno di mantenimento sarà corrisposto fino a quando la sig.ra non avrà trovato Parte_2 una stabile occupazione lavorativa;
7. La sig.ra continuerà ad utilizzare l'autovettura tipo Hyundai Atos tg. EG 006CZ, di proprietà del Parte_2 marito, che sarà a lei trasferita, a totale carico del sig. in ogni momento, su semplice richiesta della sig.ra Parte_1 in coerenza agli accordi di cui è separazione;
Parte_2
8. Le spese di giudizio si intendono compensate tra le parti le quali provvederanno a pagare i rispettivi avvocati;
questi ultimi con la sottoscrizione del presente atto rinunciano al vincolo della solidarietà professionale.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
rilevato che con ordinanza del 25/02/2025 il Tribunale, ritenuta la condizione di cui al punto 4 del ricorso non conforme all'interesse del figlio della coppia, rimetteva la causa sul ruolo invitando le parti a comparire all'udienza del 27/05/2025;
rilevato che con istanza congiunta di anticipazione, depositata in data 10/04/2025, le parti dichiaravano di modificare la condizione di cui al punto 4 del ricorso con la previsione che: “il mantenimento di sarà versato fino alla sua completa indipendenza.” Persona_2
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 09/05/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] A CANCELLO (CE) e Parte_1
nata l'[...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, Uff. VII, anno 1995);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/05/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese