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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 599/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMACCHIA Parte_1 P.IVA_1 ST e dell'avv. ITALIA ANTONINO MARIA presso il cui studio in VIA ROMA 74 FANO elegge domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025:
“- Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione disattesa e rejetta,
- ACCERTARE che il Sig. ha posto in essere i fatti come descritti in narrativa, e per Controparte_1 l'effetto,
- CONDANNARE lo stesso Sig. al risarcimento di ogni danno subito dalla Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quantificato Parte_2 nella somma di Euro 87.859,90, come accertato in sede di espletata istruttoria, o alla maggior o minor somma che dovesse risultare ad istruttoria espletata, o determinata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società (d'ora in poi Parte_3
“ ), conveniva avanti al Tribunale di Pesaro, e, premesso che lo stesso si era Pt_2 Controparte_1
pagina 1 di 8 reso responsabile della commissione di fatti illeciti nei confronti di parte attrice, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 87.859,90.
Afferma parte attrice, infatti, ente certificatore in ambito nautico, che il convenuto, in qualità di suo collaboratore, avrebbe emesso 37 attestazioni/certificazioni false, provocando ingenti danni patrimoniali e di immagine alla attrice medesima.
All'udienza di comparizione parti del 14.06.2023, dopo due rinvii concessi all'attrice al fine di perfezionare la notifica dell'atto di citazione, poi avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc, nessuno compariva per il convenuto e, all'esito, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
La causa veniva istruita con lo svolgimento delle prove per testi come ammesse con verbale d'udienza del 13.12.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza del 22.05.2025, svoltasi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 10.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
La domanda è fondata sia pure nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc, perfezionatasi in data 12.06.2023, si dichiara la contumacia del sig. Controparte_1
Parte attrice è una Società che opera in ambito nautico e, nello specifico, come descritto nella perizia di parte (cfr. doc. 25) “esegue visite e accertamenti per il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza nautica e altri accertamenti previsti dal Codice della Nautica e dal Regolamento di Sicurezza, quali imbraco e sbarco motore principale e certificato di idoneità al noleggio. Si occupa inoltre di marcatura Ce delle unità post-costruzione per unità di seconda mano, di provenienza estera o oggetto di trasformazioni rilevanti”.
Si tratta di Ente riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché Organismo notificato alla Comunità Europea dallo Stato Italiano.
Nell'esercizio della propria attività, a far data dal 17.04.2019 (v. doc. 3), instaurava un rapporto Pt_2
di collaborazione professionale con il sig. ispettore qualificato, con la qualifica di Tecnico CP_1
Operativo, principalmente per la Regione Sicilia.
Con l'instaurazione del detto rapporto professionale, incaricava ad operare Pt_2 Controparte_1
con la sigla ENAVE-TOP072, ove la sigla 072 era il codice con il quale identificava il signor Pt_2 [...]
CP_1
In data 11/06/2021, la società comunicava a mezzo e-mail, alla società Parte_4 Pt_2
l'emissione di tre attestazioni, precisamente la Nr. 21072-013, la Nr. 21072-014 e la Nr. 21072-015,
pagina 2 di 8 rilasciate in data 18/05/2021 e, nonostante ad non risultasse, sottoscritte sia da che dal Pt_2 Pt_2
Tecnico Operativo sig. CP_1
Conseguentemente, veniva avviata una immediata verifica che confermava che nel database di le Pt_2
predette certificazioni non erano presenti, anche perché la normale procedura era che prima del rilascio delle certificazioni, il tecnico operativo, in questo caso il doveva fornire ad tutta la CP_1 Pt_2
documentazione elencata in una apposita check list redatta da stessa. Pt_2
Documentazione che il inviò a solo in data 05/06/2021, mentre le attestazioni risultano CP_1 Pt_2
essere state firmate digitalmente da in data 18/05/2021 (v. doc. 8) e da in data Pt_2 CP_1
01/06/2021 (v. doc. 7).
Altro elemento che fece insospettire era il fatto che nei confronti di vi erano Pt_2 Parte_4
pendenze economiche per fatture pregresse non saldate, nonché in ordine al preventivo relativo proprio a quelle pratiche, e la politica interna era quella di non anticipare mai i costi per i clienti per cui la pratica era in una situazione di stallo, in quanto in attesa dei relativi pagamenti.
Allertata da quanto successo con eseguiva le opportune verifiche su tutte le Parte_4 Pt_2
attestazioni a firma dalle quali emergeva che ben 37 attestazioni/certificazioni risultavano CP_1
false.
Precisamente:
Anno 2019: 19072-006; anno 2020: 20072-002, 20072-009, 20072-012, 20072-014, 20072-020 bis, 20072-030, 20072-032,
20072-032 bis, 20072-038, 20072-040, 20072-043, 20072-043 bis, 20072-044, 20072-045, 20072-045 bis, 20072-045 ter, 20072-052, 20072-052All; 20072-85; anno 2021; 21072-050, 21072-13, 21072-14, 21072-15, 21072-020, 21072-025, 21072-026, 21072-
035, 21072-35 bis, 21072-36, 21072-37, 21072-042, 21072-055, 21072-061, 21072-064, 21072-073,
21072-090 (v. doc. 10).
Con riferimento pertanto alle succitate certificazioni, ha fatto tutto da solo, sia il proprio ruolo CP_1
di Tecnico Operativo sia quello di sottoscrivendole falsamente con la firma di con Pt_2 Pt_2 quest'ultima all'oscuro di tutto.
Accertati i fatti di cui sopra, comunicava a la risoluzione immediata del contratto Pt_2 CP_1
sottoscritto in data 17.04.2019.
Nel frattempo, giungevano a comunicazioni, oltre che da clienti, fra le altre, dal Ministero delle Pt_2
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, della Capitaneria di Poro – Sezione Polizia Marittima e costiera di Trapani, tutte attinenti a richieste di pagina 3 di 8 verifiche sulle certificazioni rilasciate formalmente da ma tutte riconducibili all'attività del Pt_2
convenuto (v. doc.13-21).
Di qui l'odierna richiesta di risarcimento danni di euro 87.859,90 come quantificata nell'elaborato peritale di parte, prodotto agli atti di causa (v. doc. 25), che suddivide il danno in più voci e precisamente:
- Euro 1.179,44 per la restituzione del compenso per la pratica Parte_4
- Euro 15.238,00 a titolo di lucro cessante per il mancato ricevimento degli incarichi professionali
(euro 400,00 valore medio di ogni attestazione per il numero delle certificazioni false pari a 37);
- Euro 505.90 quale sconto preteso e applicato ai clienti a parziale ristoro dei danni subiti;
- Euro 12.560,00 quale maggiore costo del personale e di collaboratori esterni a seguito dei fatti accaduti al fine di individuare le pratiche con firma falsa di Pt_2
- Euro 31.641,00 a titolo di danno commerciale;
- Euro 9.186,00 per il danno arrecato al brand;
- Euro 18.729,00 quale danno operativo per maggiori costi del personale dipendente e dei collaboratori per adempiere alle maggiori richieste di verifica da parte del Ministero delle Infrastrutture
e delle Capitanerie di Porto coinvolte.
Per quanto riguardo l'accertamento della responsabilità del convenuto, i fatti come esposti dall'attrice hanno trovato conferma, sia nella documentazione prodotta che nelle dichiarazioni dei testi sentiti all'udienza del 20.03.2024.
E' pacifica innanzitutto la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, come si evince dal contratto tra le stesse sottoscritto in data 19.04.2019 (v. doc. 3) e come confermato dalla teste all'udienza del 20.03.2024 che ha risposto affermativamente al cap. 1: “vero che dalla data Tes_1 del 17/04/2019, data della sottoscrizione del contratto di collaborazione, l'ispettore qualificato -
Capitano di Lungo Corso (CLC) - era il referente della Soc. Enave - Ente Navale Controparte_1
Europeo S.r.l. in particolare per la zona della Sicilia”.
Sono poi state accertate e comprovate le 37 attestazioni false rilasciate dal convenuto, come elencate nel doc. 10 (lista poi aggiornata in corso di causa con il doc. n. 33), al cui elenco è giunta dopo Pt_2 avere esaminato tutte le posizioni presenti nell'archivio a firma così come tutte le posizioni CP_1
segnalate dalle Autorità Competenti e/o dai clienti.
pagina 4 di 8 In merito al predetto elenco, la teste sentita all'udienza del 20.03.2024, in risposta al cap. Tes_1
21 “Vero che le seguenti attestazioni sono risultate prive dei requisiti procedurali e delle firme autentiche di come da documenti (doc. 22) e prospetto (doc. 10) che si esibiscono al teste: Anno Pt_2
2019: 19072-006; Anno 2020: 20072-002, 20072-009, 20072-012, 20072-014, 20072-020 bis, 20072-
030, 20072-032, 20072-032 bis, 20072-038, 20072-040, 20072-043, 20072-043 bis, 20072-044, 20072-
045, 20072-045 bis, 20072-045 ter, 20072-052, 20072-052All; 20072-85; Anno 2021; 21072-050,
21072-13, 21072-14, 21072-15, 21072-020, 21072-025, 21072-026, 21072-035, 21072-35 bis, 21072-
36, 21072-37, 21072-042, 21072-055, 21072-061, 21072-064, 21072-073, 21072-090”, ha dichiarato
“si, è vero, è il file che abbiamo creato per la gestione delle pratiche di contenente l'elenco CP_1 delle false attestazioni;
” così come il teste che sempre in merito al capitolo 21 Tes_2 rispondeva: “si, è vero. Il doc. 10) è stato redatto in parte anche da me per l'analisi delle pratiche di
[...]
al fine di identificare quelle false” CP_1
D'altra parte, il convenuto, oltre a non essersi costituito nel presente giudizio, non ha mai replicate alle comunicazioni stragiudiziali pervenute da a mezzo PEC di cui una in data 17/06/2021 con la Pt_2 quale venivano contestati i fatti relativi alla pratica e comunicata l'immediata Parte_4
risoluzione del contratto, oltre a contenere prescrizioni in merito alle pratiche pendenti (v. doc. 11) e la seconda inviata in data 23/06/2021 (v. doc. 12), contenente la revoca delle pratiche pendenti non evase e la riserva di agire per il risarcimento dei danni procurati.
Accertato, quindi, l'illecito posto in essere dal convenuto, si ritiene che il risarcimento del danno spettante all'attrice, di contro, non possa essere riconosciuto integralmente, in quanto non del tutto provato.
Nulla questio per la somma di euro 1.179,44 quale compenso restituito per la Parte_5
come da documentazione allegata alla perizia.
Ugualmente, va riconosciuto il lucro cessante parti ad euro 15.238,00 per i mancati incassi dovuti alla redazione ed emissione delle false attestazioni/certificazioni, calcolato secondo un criterio che si ritiene condivisibile (n. 37 false attestazioni moltiplicate per euro 400,00 cadauna, quale compenso medio per ognuna).
E' chiaro che i clienti si siano rivolti a nella convinzione che lo stesso fosse un collaboratore CP_1
di Pertanto, tutte le attestazioni possono essere qualificate come perdita di occasioni contrattuali Pt_2
che avrebbero portato un guadagno all'attrice.
Va poi riconosciuta nella misura richiesta la somma di euro 12.560,00 pari al costo del personale impiegato per la verifica delle pratiche a firma CP_1
pagina 5 di 8 In merito a quest'ultima voce di danno i testi escussi hanno confermato le innumerevoli ore trascorse a verificare le pratiche al fine di individuare quelle false.
Al riguardo la dott.ssa consulenti di parte dell'attrice, all'udienza del 20.03.2024, sentita sul Per_1 capitolo n. 23 (“Vero che per individuare ed analizzare le pratiche di cui al punto precedente è stato utilizzato il personale di per circa 360 ore per: ricerca archivio, contatti clienti, contatti con Pt_2
C.d.P. e Ministero, per riunioni e gestione operativa delle partiche, per complessivi Euro 12.560,00, di costo orario di personale impiegato, come indicato in C.T.P. a pag. 6, punto 4) ha risposto affermativamente (“confermo la circostanza”).
Non spettano, invece, le restanti voci di danno.
Nulla per gli sconti applicati ai clienti per il rilascio delle nuove certificazioni, in quanto si tratta di pratiche già considerate nel danno da lucro cessante.
È lo stesso attore che dichiara nella propria memoria istruttoria che “I clienti intestatari delle fatture indicate (n.d.r. quelle per le quali viene chiesto il rimborso dello sconto applicato) sono i medesimi delle attestazioni risultate false ed hanno preteso una nuova e veritiera attestazione con la scontistica indicata”.
Il danno all'immagine quantificato in euro 59.556,00 suddiviso in euro 31.641,00 per danno commerciale, euro 18.729,00 per danno operativo ed euro 9.186,00 per danno al brando non può essere riconosciuto nella misura richiesta in quanto non provato.
“Il danno alla reputazione e all'immagine”, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, “è un danno-conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento”
(Cassazione III Sezione Civile, sentenza 7 luglio – 30 settembre 2014, n. 20558, Cass. Sent. 13 maggio
2011, n. 10527, Cass. Sent.21 giugno 2011, n. 13614, e Cass. Sent.14 maggio 2012, n. 7471).
Il danno in esame richiede che l'illecito abbia nuociuto all'immagine pubblica della persona giuridica, determinandone una perdita di credibilità sul mercato dei soggetti con i quali essa abitualmente interagisce.
Seppur può essere dimostrato mediante presunzioni, il danno all'immagine non è mai in re ipsa, ma deve essere allegato e provato.
Parte attrice non ha fornito prova né alcun indizio probatorio da cui poter ricavare elementi circa la sussistenza del dedotto danno.
I criteri invocati nella perizia di parte sono meramente presuntivi e non hanno trovato alcun riscontro documentale.
Ed invero parte attrice, seguendo i criteri adottati nella perizia di parte, nella quale vengono esplicitati i conteggi, come confermati in giudizio dalla professionista incaricata, avrebbe potuto produrre,
pagina 6 di 8 quantomeno con la seconda memoria istruttoria, documentazione in grado di corroborare, almeno in parte, quanto sostenuto.
Nel calcolare il presunto danno, infatti, si presume un calo di fatturato come conseguenza dell'illecito commesso dal convenuto, per il cui calcolo si parte dal fatturato medio per gli anni 2019-2020, salvo poi calcolare una percentuale in diminuzione (dal 75% al 5%) per gli anni dal 2022 al 2025.
Ugualmente, per il danno al brand, si ipotizzano spese per euro 3.060,00 all'anno e per tre anni, pari al
15% del fatturato medio della zona in cui operava CP_1
In entrambi i casi (danno all'immagine e al brand), parte attrice con la seconda memoria istruttoria
(depositata ad ottobre 2023) avrebbe ben potuto depositare il fatturato 2022 e quello provvisorio dell'anno 2023, per la zona di competenza che era di spettanza di così come avrebbe potuto CP_1
produrre le eventuali spese di marketing sostenute negli anni 2022/2023, al fine di dare un riscontro concreto ai conteggi contenuti nella perizia allegata agli atti di causa.
Detto ciò, è indubbio che un danno all'immagine vi sia stato e che lo stesso possa essere liquidato in via equitativa, per la quale è possibile tenere conto di alcuni elementi presuntivi, quali la diffusione della notizia e la notorietà del soggetto danneggiato, la natura dell'illecito commesso, le conseguenze subite dall'azienda.
Si ritiene pertanto congruo, considerato anche l'ammontare del fatturato dichiarato per la zona di competenza del convenuto di circa euro 20.000,00 annui, liquidare un danno di immagine complessivo pari ad euro 5.000,00.
Non si ritiene invece sussistente alcun danno operativo, quantificato in euro 18.729,00 (v. punto 5 della perizia), relativo ai presumibili maggiori costi per il futuro, in quanto meramente ipotetici ed eventuali e neppure esistenti a parere di questo Tribunale.
Se in futuro, infatti, come conseguenza di quanto successo, dovesse essere sottoposta a maggiori Pt_2
“attenzioni” da parte delle Capitanerie di Porto della Sicilia così come dai Ministeri interessati in ordine all'esame delle attestazioni firmate da non si comprende in cosa possano consistere i Pt_2 maggiori costi reclamati, visto che ogni pratica dovrebbe essere evasa da a regola d'arte. Pt_2
Potenzialmente, sia ante che post fatti commessi da ogni pratica poteva e potrebbe essere CP_1
soggetta a controlli per i quali non doveva e non dovrà fare altro che fornire la documentazione Pt_2 già suo possesso, senza che ciò comporti un aggravamento dell'attività dei propri dipendenti.
Il danno complessivamente risarcibile, pertanto, è pari ad euro 33.977,44 (euro 1.179,44 + euro
15.238,00 + euro 12.560,00 + euro 5.000,00).
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa ritenuto in sentenza, dei criteri tariffari di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM
147/22 e della concreta attività difensiva svolta, sulla base dei valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 599/2022 R.G., promossa da
[...] contro ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, Parte_1 Controparte_1 così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie la domanda attorea e dichiara responsabile il convenuto dei fatti Controparte_1 contestati;
- condanna parte convenuta a risarcire a parte attrice a titolo di risarcimento danni la Controparte_1 complessiva somma di euro 33.977,44 oltre interessi legali si detta somma via via rivalutata a decorrere dalla data di pubblicazione delle presente sentenza sino all'effettivo saldo;
- condanna il convenuto a rifondere in favore dell'attrice le spese di giudizio che si Controparte_1 quantificano nella somma di euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e oltre spese di iscrizione a ruolo.
Pesaro, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMACCHIA Parte_1 P.IVA_1 ST e dell'avv. ITALIA ANTONINO MARIA presso il cui studio in VIA ROMA 74 FANO elegge domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025:
“- Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione disattesa e rejetta,
- ACCERTARE che il Sig. ha posto in essere i fatti come descritti in narrativa, e per Controparte_1 l'effetto,
- CONDANNARE lo stesso Sig. al risarcimento di ogni danno subito dalla Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quantificato Parte_2 nella somma di Euro 87.859,90, come accertato in sede di espletata istruttoria, o alla maggior o minor somma che dovesse risultare ad istruttoria espletata, o determinata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società (d'ora in poi Parte_3
“ ), conveniva avanti al Tribunale di Pesaro, e, premesso che lo stesso si era Pt_2 Controparte_1
pagina 1 di 8 reso responsabile della commissione di fatti illeciti nei confronti di parte attrice, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 87.859,90.
Afferma parte attrice, infatti, ente certificatore in ambito nautico, che il convenuto, in qualità di suo collaboratore, avrebbe emesso 37 attestazioni/certificazioni false, provocando ingenti danni patrimoniali e di immagine alla attrice medesima.
All'udienza di comparizione parti del 14.06.2023, dopo due rinvii concessi all'attrice al fine di perfezionare la notifica dell'atto di citazione, poi avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc, nessuno compariva per il convenuto e, all'esito, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
La causa veniva istruita con lo svolgimento delle prove per testi come ammesse con verbale d'udienza del 13.12.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza del 22.05.2025, svoltasi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 10.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
La domanda è fondata sia pure nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc, perfezionatasi in data 12.06.2023, si dichiara la contumacia del sig. Controparte_1
Parte attrice è una Società che opera in ambito nautico e, nello specifico, come descritto nella perizia di parte (cfr. doc. 25) “esegue visite e accertamenti per il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza nautica e altri accertamenti previsti dal Codice della Nautica e dal Regolamento di Sicurezza, quali imbraco e sbarco motore principale e certificato di idoneità al noleggio. Si occupa inoltre di marcatura Ce delle unità post-costruzione per unità di seconda mano, di provenienza estera o oggetto di trasformazioni rilevanti”.
Si tratta di Ente riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché Organismo notificato alla Comunità Europea dallo Stato Italiano.
Nell'esercizio della propria attività, a far data dal 17.04.2019 (v. doc. 3), instaurava un rapporto Pt_2
di collaborazione professionale con il sig. ispettore qualificato, con la qualifica di Tecnico CP_1
Operativo, principalmente per la Regione Sicilia.
Con l'instaurazione del detto rapporto professionale, incaricava ad operare Pt_2 Controparte_1
con la sigla ENAVE-TOP072, ove la sigla 072 era il codice con il quale identificava il signor Pt_2 [...]
CP_1
In data 11/06/2021, la società comunicava a mezzo e-mail, alla società Parte_4 Pt_2
l'emissione di tre attestazioni, precisamente la Nr. 21072-013, la Nr. 21072-014 e la Nr. 21072-015,
pagina 2 di 8 rilasciate in data 18/05/2021 e, nonostante ad non risultasse, sottoscritte sia da che dal Pt_2 Pt_2
Tecnico Operativo sig. CP_1
Conseguentemente, veniva avviata una immediata verifica che confermava che nel database di le Pt_2
predette certificazioni non erano presenti, anche perché la normale procedura era che prima del rilascio delle certificazioni, il tecnico operativo, in questo caso il doveva fornire ad tutta la CP_1 Pt_2
documentazione elencata in una apposita check list redatta da stessa. Pt_2
Documentazione che il inviò a solo in data 05/06/2021, mentre le attestazioni risultano CP_1 Pt_2
essere state firmate digitalmente da in data 18/05/2021 (v. doc. 8) e da in data Pt_2 CP_1
01/06/2021 (v. doc. 7).
Altro elemento che fece insospettire era il fatto che nei confronti di vi erano Pt_2 Parte_4
pendenze economiche per fatture pregresse non saldate, nonché in ordine al preventivo relativo proprio a quelle pratiche, e la politica interna era quella di non anticipare mai i costi per i clienti per cui la pratica era in una situazione di stallo, in quanto in attesa dei relativi pagamenti.
Allertata da quanto successo con eseguiva le opportune verifiche su tutte le Parte_4 Pt_2
attestazioni a firma dalle quali emergeva che ben 37 attestazioni/certificazioni risultavano CP_1
false.
Precisamente:
Anno 2019: 19072-006; anno 2020: 20072-002, 20072-009, 20072-012, 20072-014, 20072-020 bis, 20072-030, 20072-032,
20072-032 bis, 20072-038, 20072-040, 20072-043, 20072-043 bis, 20072-044, 20072-045, 20072-045 bis, 20072-045 ter, 20072-052, 20072-052All; 20072-85; anno 2021; 21072-050, 21072-13, 21072-14, 21072-15, 21072-020, 21072-025, 21072-026, 21072-
035, 21072-35 bis, 21072-36, 21072-37, 21072-042, 21072-055, 21072-061, 21072-064, 21072-073,
21072-090 (v. doc. 10).
Con riferimento pertanto alle succitate certificazioni, ha fatto tutto da solo, sia il proprio ruolo CP_1
di Tecnico Operativo sia quello di sottoscrivendole falsamente con la firma di con Pt_2 Pt_2 quest'ultima all'oscuro di tutto.
Accertati i fatti di cui sopra, comunicava a la risoluzione immediata del contratto Pt_2 CP_1
sottoscritto in data 17.04.2019.
Nel frattempo, giungevano a comunicazioni, oltre che da clienti, fra le altre, dal Ministero delle Pt_2
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, della Capitaneria di Poro – Sezione Polizia Marittima e costiera di Trapani, tutte attinenti a richieste di pagina 3 di 8 verifiche sulle certificazioni rilasciate formalmente da ma tutte riconducibili all'attività del Pt_2
convenuto (v. doc.13-21).
Di qui l'odierna richiesta di risarcimento danni di euro 87.859,90 come quantificata nell'elaborato peritale di parte, prodotto agli atti di causa (v. doc. 25), che suddivide il danno in più voci e precisamente:
- Euro 1.179,44 per la restituzione del compenso per la pratica Parte_4
- Euro 15.238,00 a titolo di lucro cessante per il mancato ricevimento degli incarichi professionali
(euro 400,00 valore medio di ogni attestazione per il numero delle certificazioni false pari a 37);
- Euro 505.90 quale sconto preteso e applicato ai clienti a parziale ristoro dei danni subiti;
- Euro 12.560,00 quale maggiore costo del personale e di collaboratori esterni a seguito dei fatti accaduti al fine di individuare le pratiche con firma falsa di Pt_2
- Euro 31.641,00 a titolo di danno commerciale;
- Euro 9.186,00 per il danno arrecato al brand;
- Euro 18.729,00 quale danno operativo per maggiori costi del personale dipendente e dei collaboratori per adempiere alle maggiori richieste di verifica da parte del Ministero delle Infrastrutture
e delle Capitanerie di Porto coinvolte.
Per quanto riguardo l'accertamento della responsabilità del convenuto, i fatti come esposti dall'attrice hanno trovato conferma, sia nella documentazione prodotta che nelle dichiarazioni dei testi sentiti all'udienza del 20.03.2024.
E' pacifica innanzitutto la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, come si evince dal contratto tra le stesse sottoscritto in data 19.04.2019 (v. doc. 3) e come confermato dalla teste all'udienza del 20.03.2024 che ha risposto affermativamente al cap. 1: “vero che dalla data Tes_1 del 17/04/2019, data della sottoscrizione del contratto di collaborazione, l'ispettore qualificato -
Capitano di Lungo Corso (CLC) - era il referente della Soc. Enave - Ente Navale Controparte_1
Europeo S.r.l. in particolare per la zona della Sicilia”.
Sono poi state accertate e comprovate le 37 attestazioni false rilasciate dal convenuto, come elencate nel doc. 10 (lista poi aggiornata in corso di causa con il doc. n. 33), al cui elenco è giunta dopo Pt_2 avere esaminato tutte le posizioni presenti nell'archivio a firma così come tutte le posizioni CP_1
segnalate dalle Autorità Competenti e/o dai clienti.
pagina 4 di 8 In merito al predetto elenco, la teste sentita all'udienza del 20.03.2024, in risposta al cap. Tes_1
21 “Vero che le seguenti attestazioni sono risultate prive dei requisiti procedurali e delle firme autentiche di come da documenti (doc. 22) e prospetto (doc. 10) che si esibiscono al teste: Anno Pt_2
2019: 19072-006; Anno 2020: 20072-002, 20072-009, 20072-012, 20072-014, 20072-020 bis, 20072-
030, 20072-032, 20072-032 bis, 20072-038, 20072-040, 20072-043, 20072-043 bis, 20072-044, 20072-
045, 20072-045 bis, 20072-045 ter, 20072-052, 20072-052All; 20072-85; Anno 2021; 21072-050,
21072-13, 21072-14, 21072-15, 21072-020, 21072-025, 21072-026, 21072-035, 21072-35 bis, 21072-
36, 21072-37, 21072-042, 21072-055, 21072-061, 21072-064, 21072-073, 21072-090”, ha dichiarato
“si, è vero, è il file che abbiamo creato per la gestione delle pratiche di contenente l'elenco CP_1 delle false attestazioni;
” così come il teste che sempre in merito al capitolo 21 Tes_2 rispondeva: “si, è vero. Il doc. 10) è stato redatto in parte anche da me per l'analisi delle pratiche di
[...]
al fine di identificare quelle false” CP_1
D'altra parte, il convenuto, oltre a non essersi costituito nel presente giudizio, non ha mai replicate alle comunicazioni stragiudiziali pervenute da a mezzo PEC di cui una in data 17/06/2021 con la Pt_2 quale venivano contestati i fatti relativi alla pratica e comunicata l'immediata Parte_4
risoluzione del contratto, oltre a contenere prescrizioni in merito alle pratiche pendenti (v. doc. 11) e la seconda inviata in data 23/06/2021 (v. doc. 12), contenente la revoca delle pratiche pendenti non evase e la riserva di agire per il risarcimento dei danni procurati.
Accertato, quindi, l'illecito posto in essere dal convenuto, si ritiene che il risarcimento del danno spettante all'attrice, di contro, non possa essere riconosciuto integralmente, in quanto non del tutto provato.
Nulla questio per la somma di euro 1.179,44 quale compenso restituito per la Parte_5
come da documentazione allegata alla perizia.
Ugualmente, va riconosciuto il lucro cessante parti ad euro 15.238,00 per i mancati incassi dovuti alla redazione ed emissione delle false attestazioni/certificazioni, calcolato secondo un criterio che si ritiene condivisibile (n. 37 false attestazioni moltiplicate per euro 400,00 cadauna, quale compenso medio per ognuna).
E' chiaro che i clienti si siano rivolti a nella convinzione che lo stesso fosse un collaboratore CP_1
di Pertanto, tutte le attestazioni possono essere qualificate come perdita di occasioni contrattuali Pt_2
che avrebbero portato un guadagno all'attrice.
Va poi riconosciuta nella misura richiesta la somma di euro 12.560,00 pari al costo del personale impiegato per la verifica delle pratiche a firma CP_1
pagina 5 di 8 In merito a quest'ultima voce di danno i testi escussi hanno confermato le innumerevoli ore trascorse a verificare le pratiche al fine di individuare quelle false.
Al riguardo la dott.ssa consulenti di parte dell'attrice, all'udienza del 20.03.2024, sentita sul Per_1 capitolo n. 23 (“Vero che per individuare ed analizzare le pratiche di cui al punto precedente è stato utilizzato il personale di per circa 360 ore per: ricerca archivio, contatti clienti, contatti con Pt_2
C.d.P. e Ministero, per riunioni e gestione operativa delle partiche, per complessivi Euro 12.560,00, di costo orario di personale impiegato, come indicato in C.T.P. a pag. 6, punto 4) ha risposto affermativamente (“confermo la circostanza”).
Non spettano, invece, le restanti voci di danno.
Nulla per gli sconti applicati ai clienti per il rilascio delle nuove certificazioni, in quanto si tratta di pratiche già considerate nel danno da lucro cessante.
È lo stesso attore che dichiara nella propria memoria istruttoria che “I clienti intestatari delle fatture indicate (n.d.r. quelle per le quali viene chiesto il rimborso dello sconto applicato) sono i medesimi delle attestazioni risultate false ed hanno preteso una nuova e veritiera attestazione con la scontistica indicata”.
Il danno all'immagine quantificato in euro 59.556,00 suddiviso in euro 31.641,00 per danno commerciale, euro 18.729,00 per danno operativo ed euro 9.186,00 per danno al brando non può essere riconosciuto nella misura richiesta in quanto non provato.
“Il danno alla reputazione e all'immagine”, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, “è un danno-conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento”
(Cassazione III Sezione Civile, sentenza 7 luglio – 30 settembre 2014, n. 20558, Cass. Sent. 13 maggio
2011, n. 10527, Cass. Sent.21 giugno 2011, n. 13614, e Cass. Sent.14 maggio 2012, n. 7471).
Il danno in esame richiede che l'illecito abbia nuociuto all'immagine pubblica della persona giuridica, determinandone una perdita di credibilità sul mercato dei soggetti con i quali essa abitualmente interagisce.
Seppur può essere dimostrato mediante presunzioni, il danno all'immagine non è mai in re ipsa, ma deve essere allegato e provato.
Parte attrice non ha fornito prova né alcun indizio probatorio da cui poter ricavare elementi circa la sussistenza del dedotto danno.
I criteri invocati nella perizia di parte sono meramente presuntivi e non hanno trovato alcun riscontro documentale.
Ed invero parte attrice, seguendo i criteri adottati nella perizia di parte, nella quale vengono esplicitati i conteggi, come confermati in giudizio dalla professionista incaricata, avrebbe potuto produrre,
pagina 6 di 8 quantomeno con la seconda memoria istruttoria, documentazione in grado di corroborare, almeno in parte, quanto sostenuto.
Nel calcolare il presunto danno, infatti, si presume un calo di fatturato come conseguenza dell'illecito commesso dal convenuto, per il cui calcolo si parte dal fatturato medio per gli anni 2019-2020, salvo poi calcolare una percentuale in diminuzione (dal 75% al 5%) per gli anni dal 2022 al 2025.
Ugualmente, per il danno al brand, si ipotizzano spese per euro 3.060,00 all'anno e per tre anni, pari al
15% del fatturato medio della zona in cui operava CP_1
In entrambi i casi (danno all'immagine e al brand), parte attrice con la seconda memoria istruttoria
(depositata ad ottobre 2023) avrebbe ben potuto depositare il fatturato 2022 e quello provvisorio dell'anno 2023, per la zona di competenza che era di spettanza di così come avrebbe potuto CP_1
produrre le eventuali spese di marketing sostenute negli anni 2022/2023, al fine di dare un riscontro concreto ai conteggi contenuti nella perizia allegata agli atti di causa.
Detto ciò, è indubbio che un danno all'immagine vi sia stato e che lo stesso possa essere liquidato in via equitativa, per la quale è possibile tenere conto di alcuni elementi presuntivi, quali la diffusione della notizia e la notorietà del soggetto danneggiato, la natura dell'illecito commesso, le conseguenze subite dall'azienda.
Si ritiene pertanto congruo, considerato anche l'ammontare del fatturato dichiarato per la zona di competenza del convenuto di circa euro 20.000,00 annui, liquidare un danno di immagine complessivo pari ad euro 5.000,00.
Non si ritiene invece sussistente alcun danno operativo, quantificato in euro 18.729,00 (v. punto 5 della perizia), relativo ai presumibili maggiori costi per il futuro, in quanto meramente ipotetici ed eventuali e neppure esistenti a parere di questo Tribunale.
Se in futuro, infatti, come conseguenza di quanto successo, dovesse essere sottoposta a maggiori Pt_2
“attenzioni” da parte delle Capitanerie di Porto della Sicilia così come dai Ministeri interessati in ordine all'esame delle attestazioni firmate da non si comprende in cosa possano consistere i Pt_2 maggiori costi reclamati, visto che ogni pratica dovrebbe essere evasa da a regola d'arte. Pt_2
Potenzialmente, sia ante che post fatti commessi da ogni pratica poteva e potrebbe essere CP_1
soggetta a controlli per i quali non doveva e non dovrà fare altro che fornire la documentazione Pt_2 già suo possesso, senza che ciò comporti un aggravamento dell'attività dei propri dipendenti.
Il danno complessivamente risarcibile, pertanto, è pari ad euro 33.977,44 (euro 1.179,44 + euro
15.238,00 + euro 12.560,00 + euro 5.000,00).
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa ritenuto in sentenza, dei criteri tariffari di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM
147/22 e della concreta attività difensiva svolta, sulla base dei valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 599/2022 R.G., promossa da
[...] contro ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, Parte_1 Controparte_1 così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie la domanda attorea e dichiara responsabile il convenuto dei fatti Controparte_1 contestati;
- condanna parte convenuta a risarcire a parte attrice a titolo di risarcimento danni la Controparte_1 complessiva somma di euro 33.977,44 oltre interessi legali si detta somma via via rivalutata a decorrere dalla data di pubblicazione delle presente sentenza sino all'effettivo saldo;
- condanna il convenuto a rifondere in favore dell'attrice le spese di giudizio che si Controparte_1 quantificano nella somma di euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e oltre spese di iscrizione a ruolo.
Pesaro, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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