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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 999/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12.02. 2025 con trattazione scritta e vertente
TRA rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Ciocca, del Parte_1
Foro di Chieti, giusta procura da considerarsi apposta in calce all'atto di cita- zione in appello;
APPELLANTE rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano Parte_2
Di Felice e Alessandro Bianchi del Foro di Chieti, giusta procura da conside- rarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA rappresentato e difeso dall' Avv. Nicola Festa, del Controparte_1
Foro di Ravenna, giusta procura da considerarsi in calce alla comparsa di co- stituzione e risposta in appello;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: “In via preliminare, in accoglimento del primo motivo di appel- lo, dichiarare la nullità della sentenza n. 33/2023 emessa dal Tribunale di
Chieti, Sezione distaccata di Ortona, Giudice Dott. Francesco Grassi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21/2022, depositata in cancelleria il
15/03/2023, non notificata. Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
33/2023 emessa dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, Giudice
Dott. Francesco Grassi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21/2022, depositata in cancelleria in data 15/03/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusio- ni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito: A) in via principale, accertare, dichiarare e confermare l'esistenza del diritto di servitù in capo all'attore sul fondo di proprietà dei convenuti sig.ri e Parte_2 CP_2
sulla particella 556 del Foglio di mappa 22 del Comune di Miglianico
[...]
(Ch) in forza del disposto dell'art. 1032 c.c. secondo cui “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contrat- to è costituita con sentenza ”;Per l'effetto, condannare i convenuti al ripristino delle modalità di utilizzo del fondo su cui insiste la costituenda servitù di pas- saggio e meglio individuata alla particella 556 Foglio 22 Comune di Miglia- nico, mediante l'eliminazione di tutte le opere murarie e non realizzate dai convenuti e lesive del legittimo costituendo originario diritto di passaggio in favore dell'attore; B) In via subordinata, accertare e stabilire le modalità di esercizio della costituenda servitù di passaggio per la migliore utilitas del fon- do dominante, con minor aggravio per il fondo servente, di concerto con le esigenze del soggetto portare di handicap, residente e dimorante nell'abitazione attorea, in ossequio alla pronuncia del Giudice delle Leggi cir- ca il soddisfacimento dell'interesse collettivo anche in guisa del secondo comma dell'art. 1052 c.c. in virtù del quale il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze nel caso specifico anche del soggetto portatore di handicap. C) Con- dannare, infine, i convenuti alla rifusione delle spese tutte di lite.”, e conse-
2 guentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appel- lati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi già esposti nei precedenti scritti di- fensivi e qui reiterati. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfet- tario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
- L'appellata “Chiede che l'Ill.ma Corte di Appello Parte_2 adìta, voglia rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la senten- za impugnata, nonché condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per manifesta lite temeraria”;
L'appellato “ in via preliminare: dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello svolto da per violazione Parte_1 dell'art. 342 c.p.c., con ogni conseguenza di legge - sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per en- Controparte_1
trambi i gradi di giudizio, con ogni conseguenza di legge e dichiarare altresì
l'improcedibilità della domanda, con riferimento ad entrambi i gradi di giudi- zio, nei confronti di per le ragioni esposte, con ogni conse- Controparte_1
guenza di legge;
- nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1 in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, e per l'effetto confermare inte- gralmente la sentenza n. 33/2023 del Tribunale civile di Chieti, sezione di- staccata di Ortona. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti sezione di- staccata di Ortona n. 33/23 pubblicata il 15.03.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Or- tona ha rigettato la domanda proposta da volta ad ottenere: Parte_1
a) l'accertamento dell'esistenza, a vantaggio del proprio fondo, del diritto di
3 servitù sul fondo contraddistinto dalla particella 556 Foglio 22 del Comune di
Miglianico (Ch) di proprietà dei convenuti e Parte_2 CP_1
con condanna di questi ultimi al ripristino delle modalità di utilizzo
[...] mediante l'eliminazione di tutte le opere murarie e non, da essi realizzate e le- sive del predetto diritto di passaggio;
b) in via subordinata, l'accertamento e la costituzione, con la determinazione delle relative modalità di esercizio, di servitù coattiva al fine di soddisfare le esigenze, nel caso specifico, di sogget- to portatore di handicap, residente e dimorante nell'abitazione attorea. Con vittoria di spese di lite.
2.Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda at- Parte_2
trice in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze.
2.1 Si costituiva, altresì, insistendo preliminarmente per la Controparte_1 dichiarazione di improcedibilità delle domande dell'attrice per violazione de- gli artt. 9 Legge n. 53/1994 e 16 bis D.L. 179/2012 nonché per “res transac- ta” in virtù dell'avvenuta transazione/mediazione del 14.12.2021 e, nel meri- to, chiedendo il rigetto delle domande proposte, in virtù del proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto.
3.Il Tribunale decideva per il rigetto delle domande di accertamento di servitù
e di costituzione della servitù coattiva, con assorbimento delle ulteriori richie- ste attoree, non avendo dimostrato la sussistenza di un titolo Parte_1 legittimante l'esercizio dell'azione di accertamento della servitù e non essen- do sussistenti i presupposti, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c., per poter pro- cedere ad una costituzione coattiva in presenza di fondo intercluso, così come richiesto dall'attore.
4. Nel proporre appello, ha censurato la decisione eccependo- Parte_1
ne, preliminarmente, la nullità in quanto emessa in applicazione del combina- to disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., applicabile, invece, solo ai procedimenti giudiziari instaurati successivamente all'entrata in vigore del
4 D. lgs. 10 ottobre 2022 n.149 (c.d. Riforma Cartabia), con violazione nei pro- pri confronti del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
4.1 Ha, altresì, eccepito il vizio di ultrapetizione sia nella parte in cui il giudi- ce di prime cure aveva erroneamente delibato circa lee possibili azioni che l'attore avrebbe potuto esperire (artt. 1158 e 1168 c.c.) a tutela delle proprie pretese giudiziarie, sia in quanto il Tribunale aveva richiamato fonti codicisti- che irriferibili alla fattispecie in esame, quale l'art 2051 c.c. vertente sui danni cagionati da cose in custodia.
4.2 Infine, secondo l'appellante, il giudice di prima istanza avrebbe comple- tamente travisato le risultanze istruttorie ed ingiustamente non ammesso la ri- chiesta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla verifica dello stato dei luoghi, dello stato di interclusione del fondo e della sussistenza dei presuppo- sti per la costituzione della servitù coattiva in questione.
5. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto Parte_2
della domanda con integrale conferma della sentenza appellata,
6. Si è costituito, altresì, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello e la propria carenza di legittimazione passiva ed ha insistito per il rigetto dell'impugnativa, in quanto infondata in fatto e diritto.
7. L' eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato
[...]
è infondata. CP_3
7.1 L'atto di appello, difatti, consente di avere chiara contezza, negli specifici termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e giuridici, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giu- dice di primo grado, correlate a quelle alternative su cui si basa la richiesta ri- forma della decisione, nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari
5 forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argo- mentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, (v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
8.Vanno ora a delibati i motivi di impugnazione.
8.1 Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza alla luce dell'illegittima applicazione del combinato disposto di cui agli artt.281 sexies e 127 ter cpc, avendo dovuto tali disposizioni essere applicate ai proce- dimenti giudiziari instaurati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs
10 ottobre 2022 n.149 (c.d. Riforma Cartabia) e non alla fattispecie in que- stione, oggetto di iscrizione al ruolo in epoca antecedente alla predetta data.
Tale error in procedendo avrebbe determinato nei propri confronti una viola- zione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
8.2 La doglianza non può essere accolta.
8.3 Com'è noto, in continuità con la disciplina processuale prevista nel perio- do di emergenza pandemica (introdotta, per la genesi che qui rileva, prima con l'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. l. n. 27 del 2020, poi con l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. l. n. 77 del 2020) il Legisla- tore, mediante la legge n. 206 del 2021, ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi “recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, al fine di rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, nel rispetto di princìpi e criteri direttivi tra i quali quello di prevedere che, fatta salva la pos- sibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di ri- chiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine
6 perentorio stabilito dal giudice” (art. 1, comma 17, lett. m), l. n. 206 del
2021). In attuazione della predetta legge delega, è stato adottato il d. lgs. n.
149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) che, tra l'altro, ha modificato l'art. 127 del codice di rito introducendo gli articoli 127-bis e 127-ter, stabilendo che:
“Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli artt.
127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte “. Il medesimo D.Lgs 10 ottobre 2022 n.149 (c.d. Riforma Cartabia) ha disposto ( con l'art 35, commi
2,3 e 4) che “ Salvo quanto previsto nel secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127 terzo comma, 127 bis e 127 ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n.1368 nonché l'articolo 196 duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e dispo- sizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1°gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione.”
8.4 Il Tribunale ha agito applicando regolarmente i dettami della predetta normativa, pienamente applicabile al caso in esame.
8.5 In ogni caso, non si ravvisa alcun profilo di violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per l'applicazione degli artt.127 ter e
281 sexies c.p.c. essendo stati garantiti egualmente a tutte le parti i medesimi diritti mediante simultanei termini concessi per il deposito sia di note scritte in sostituzione dell'udienza che di note conclusionali.
8.6 Da ciò consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
9. Con il secondo motivo, l'appellante ha eccepito che il Tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui ha delibato sulle possibili azioni che l'attore avrebbe potuto esperire (artt. 1158 e 1168 c.c.) a tutela delle proprie pretese giudiziarie ed ha richiamato fonti codicistiche irri-
7 feribili alla fattispecie in esame, quale l'art 2051 c.c., vertente sui danni ca- gionati da cose in custodia.
9.1 La doglianza è infondata.
9.2 Com'è noto, il vizio di ultrapetizione (o extrapetizione) si verifica allor- quando il giudice del merito, interferendo col potere dispositivo delle parti sancito dall'art. 99 c.p.c., alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provve- dimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), oppure quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 455/2011).
9.3 Riferendo sicuramente ad un mero errore materiale l'inesatta indicazione fatta dal giudice di prima istanza all'art 2051 c.c., che, indubbiamente, dove- va essere intesa come riferita all'art.1051 c.c. (vertente in tema di passaggio coattivo nelle servitù proprio oggetto della controversia), non risulta rinveni- bile nella fattispecie in esame alcuna violazione del principio di corrisponden- za tra chiesto e pronunciato, avendo il giudice di prima istanza, secondo un corretto iter logico, vagliato i presupposti relativi alla fondatezza della do- manda ed in particolare la sussistenza del titolo legittimante il diritto reale in- vocato dall'attore sulla scorta degli elementi dallo stesso presentati a sostegno dell'actio confessoria servitutis, non pronunciandosi oltre quanto richiesto, ma concludendo con il rigetto della domanda.
9.4 Difatti, «deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria de- cisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argo- mentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime” (cfr. da ul- timo Cass. civ., sez. II, ord., n. 14403/2023).
8 10. L'appellante si duole, altresì, che il Tribunale non abbia individuato il thema decidendum sottoposto alla sua attenzione “nonostante dalle dichiara- zioni testimoniali sia emersa la piena prova dell'esistenza di una servitù di passaggio, di fatto, sul fondo di proprietà dei convenuti sig.ri Parte_2
e per la quale l'odierno appellante ne chiedeva il
[...] Controparte_1 riconoscimento con l'avanzata domanda quale unico strumento giudiziale per il suo riconoscimento ai sensi dell'art 1079 c.c.”.
10.1. Anche tale doglianza è priva di fondamento.
10.2 Come correttamente evidenziato dal giudice di prima istanza, l'attore non ha assolto l'onere probatorio a proprio carico, non dimostrando la sussi- stenza di un titolo legittimante il diritto reale invocato (costituzione di servi- tù).
10.3 In via generale e in punto di diritto, come da Giurisprudenza corretta- mente già richiamata in primo grado, “chi agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relati- vo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni” (Cass. sent. n. 18890/2014, n.8527/2006; n.12008/2004).
Avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata (quale, esempli- ficativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione del padre difamiglia),
è evidente che l'attore in confessoria abbia, quantomeno, pure l'onere di de- durre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento” (sul punto sent. Cass., II sez., n.
113/2017).
10.4 Ebbene, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta nulla è emerso in favore delle ragioni attoree, non essendo stata riscontrata, come correttamente valutato dal Tribunale, la presenza di alcun titolo legittimante la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore del fondo di proprietà di con relativa imposizione di un peso a carico del fondo di pro- Parte_1 prietà dei convenuti e, dunque, un asservimento di quest' ultimo al primo, il
9 che fa propendere per il riconoscimento passato di una mera facoltà di pas- saggio limitata nel tempo, concessa per mera tolleranza e a titolo di cortesia a vantaggio dell'attore e senza alcuna funzione di costituzione di alcuna utilità fondiaria tra le parti.
11. L'appellante, infine, ha censurato la sentenza laddove è stata respinta la domanda di costituzione di servitù coattiva sia ai sensi dell'art 1051 c.c. che dell'art 1052 c.c. nonostante dalle risultanze dell'istruttoria fosse emerso che il proprio fondo “fosse stato intercluso in modo assoluto mediante
l'apposizione del cancello lungo il percorso normalmente utilizzato dallo stesso ma vieppiù in modo relativo in quanto la stradina realizzata dagli ap- pellati risulta inadatta, insufficiente ed inaccessibile per i portatori di handi- cap”.
11.1 Tali censure sono prive di pregio.
11.2 L'interclusione assoluta ricorre quando il fondo non ha alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano, mentre l'interclusione è relativa quando il fondo, pur avendo un lato confinante con la pubblica via (come nel caso in parola), non ha ugualmente pratica possibilità di uscita su di essa perché la sua attuazione im- porrebbe eccessivo disagio o dispendio a causa della situazione dei luoghi.
L'eccessività del dispendio deve essere valutata in relazione al valore del fon- do secondo la sua destinazione, senza tenere conto della condizione economi- ca del richiedente, mentre l'eccessività del disagio va valutata in relazione ai bisogni per i quali si chiede il passaggio.
11.3 Nel caso in esame, come correttamente vagliato dal Tribunale, dal qua- dro probatorio fornito dall'espletata prova orale è emerso, in realtà, come non vi fosse alcuna interclusione, né assoluta né relativa, del fondo di proprietà di atteso che i testimoni escussi hanno tutti affermato che Parte_1
l'accesso all'immobile di proprietà dello stesso poteva avvenire anche da altra
10 strada pubblica (Via dei Frati) mediante altro ingresso anche asfaltato e per- corribile sia dalle auto che, in ogni caso, anche da persone in carrozzella.
11.4 Riferiva, infatti, il testimone , escusso all'udienza Testimone_1
del12 dicembre 2022 e interrogato sul capitolo 4 della memoria istruttoria di parte convenuta: “Vero che l'abitazione dell'attore può essere raggiunta, con autoveicoli e con mezzi agricoli, dalla strada comunale “dei Frati”, nel pri- mo tratto, e poi, nell'ultimo tratto, dalla strada privata asfaltata realizzata sul terreno di proprietà dell'attore medesimo”; “ si è vero;
preciso di essere sta- to sui luoghi;
preciso che conosco la zona perché ho lavorato presso immobili siti nelle vicinanze”;
11.5 Confermavano la predetta circostanza i testi della Testimone_2
cui attendibilità la Corte non ha motivo di dubitare ( ed in ordine alla quale nulla è mai stato eccepito in primo grado dall'appellante secondo il disposto dell'art 246 cpc..) che riferiva “ ADR: c'è una strada comunale asfaltata dal- la quale si può accedere al fondo dell'attore, anche con la macchina;
tutta- via, non ho mai percorso di recente questo accesso;
in ogni caso questa stra- da comunale comporta una percorrenza più lunga “ e che Testimone_3 dichiarava “preciso che, prima della realizzazione del cancello l'attore pas- sava per la particella indicata a piedi;
oggi è stato realizzato un vialetto di circa un metro che conduce all'immobile dell'attore; il viale è brecciato ed è percorribile;
c'è inoltre un accesso da un'altra via pubblica (via dei Frati), con una strada privata asfaltata fino alla casa dell'attore; ci si passa anche con la macchina.”.
11.6 In ogni caso, nessuno dei testimoni (sicuramente ben a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto proprietari di fondi confinanti) ha evidenziato l'impossibilità di accesso tramite la strada ad uso dell'appellante di un mezzo di soccorso, oppure l'inaccessibilità all'immobile da parte di persone portatri- ci di handicap o con ridotta capacità motoria e parte appellante non ha fornito
11 alcuna dimostrazione in tal senso mediante idoneo materiale probatorio a sup- porto.
12. La presenza della predetta via alternativa di accesso è, altresì, agevolmen- te riscontrabile sia dalle planimetrie che dalla documentazione fotografica al- legate alla perizia di parte convenuta;
in quest'ultima in particolare, è visibile la predetta strada asfaltata mediante la quale si accede dalla strada Comunale
(Via dei Frati) alla casa dell'odierno appellante anche mediante l'ausilio di un'automobile di grosse dimensioni (come visibile, parcheggiata nella foto al- legata) e percorribile anche da eventuali mezzi di soccorso ( diversamente da come lamentato dall'appellante).
13 Ne deriva la correttezza della decisione impugnata sul punto ed il conse- guente rigetto del relativo motivo d'impugnazione.
14. Dunque, l'appello deve essere respinto.
15. Il rigetto dell'appello determina l'assorbimento delle ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dagli appellati.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrispon- dente al petitum), delle attività processuali svolte, con applicazione dei para- metri minimi (tenuto conto della scarsa complessità del giudizio) per le con- troversie di valore indeterminabile a complessità bassa (scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00).
17. Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012, ma non quelli per l'applicazione dell'art. 96 cpc, non ravvisandosi dolo o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti sezione di-
12 staccata di Ortona pronunciata in data 15.03.2023, così decide nel contraddit- torio delle parti:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rimborsare alle appellate le spese del presente giudi- zio che liquida, in favore di ciascuna di esse, in Euro 4.996,00, oltre spese for- fettarie nella misura del 15% IVA e CPA
- dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19/02/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 999/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12.02. 2025 con trattazione scritta e vertente
TRA rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Ciocca, del Parte_1
Foro di Chieti, giusta procura da considerarsi apposta in calce all'atto di cita- zione in appello;
APPELLANTE rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciano Parte_2
Di Felice e Alessandro Bianchi del Foro di Chieti, giusta procura da conside- rarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA rappresentato e difeso dall' Avv. Nicola Festa, del Controparte_1
Foro di Ravenna, giusta procura da considerarsi in calce alla comparsa di co- stituzione e risposta in appello;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: “In via preliminare, in accoglimento del primo motivo di appel- lo, dichiarare la nullità della sentenza n. 33/2023 emessa dal Tribunale di
Chieti, Sezione distaccata di Ortona, Giudice Dott. Francesco Grassi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21/2022, depositata in cancelleria il
15/03/2023, non notificata. Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
33/2023 emessa dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, Giudice
Dott. Francesco Grassi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21/2022, depositata in cancelleria in data 15/03/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusio- ni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito: A) in via principale, accertare, dichiarare e confermare l'esistenza del diritto di servitù in capo all'attore sul fondo di proprietà dei convenuti sig.ri e Parte_2 CP_2
sulla particella 556 del Foglio di mappa 22 del Comune di Miglianico
[...]
(Ch) in forza del disposto dell'art. 1032 c.c. secondo cui “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contrat- to è costituita con sentenza ”;Per l'effetto, condannare i convenuti al ripristino delle modalità di utilizzo del fondo su cui insiste la costituenda servitù di pas- saggio e meglio individuata alla particella 556 Foglio 22 Comune di Miglia- nico, mediante l'eliminazione di tutte le opere murarie e non realizzate dai convenuti e lesive del legittimo costituendo originario diritto di passaggio in favore dell'attore; B) In via subordinata, accertare e stabilire le modalità di esercizio della costituenda servitù di passaggio per la migliore utilitas del fon- do dominante, con minor aggravio per il fondo servente, di concerto con le esigenze del soggetto portare di handicap, residente e dimorante nell'abitazione attorea, in ossequio alla pronuncia del Giudice delle Leggi cir- ca il soddisfacimento dell'interesse collettivo anche in guisa del secondo comma dell'art. 1052 c.c. in virtù del quale il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze nel caso specifico anche del soggetto portatore di handicap. C) Con- dannare, infine, i convenuti alla rifusione delle spese tutte di lite.”, e conse-
2 guentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appel- lati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi già esposti nei precedenti scritti di- fensivi e qui reiterati. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfet- tario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
- L'appellata “Chiede che l'Ill.ma Corte di Appello Parte_2 adìta, voglia rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la senten- za impugnata, nonché condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per manifesta lite temeraria”;
L'appellato “ in via preliminare: dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello svolto da per violazione Parte_1 dell'art. 342 c.p.c., con ogni conseguenza di legge - sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per en- Controparte_1
trambi i gradi di giudizio, con ogni conseguenza di legge e dichiarare altresì
l'improcedibilità della domanda, con riferimento ad entrambi i gradi di giudi- zio, nei confronti di per le ragioni esposte, con ogni conse- Controparte_1
guenza di legge;
- nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1 in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, e per l'effetto confermare inte- gralmente la sentenza n. 33/2023 del Tribunale civile di Chieti, sezione di- staccata di Ortona. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti sezione di- staccata di Ortona n. 33/23 pubblicata il 15.03.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Or- tona ha rigettato la domanda proposta da volta ad ottenere: Parte_1
a) l'accertamento dell'esistenza, a vantaggio del proprio fondo, del diritto di
3 servitù sul fondo contraddistinto dalla particella 556 Foglio 22 del Comune di
Miglianico (Ch) di proprietà dei convenuti e Parte_2 CP_1
con condanna di questi ultimi al ripristino delle modalità di utilizzo
[...] mediante l'eliminazione di tutte le opere murarie e non, da essi realizzate e le- sive del predetto diritto di passaggio;
b) in via subordinata, l'accertamento e la costituzione, con la determinazione delle relative modalità di esercizio, di servitù coattiva al fine di soddisfare le esigenze, nel caso specifico, di sogget- to portatore di handicap, residente e dimorante nell'abitazione attorea. Con vittoria di spese di lite.
2.Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda at- Parte_2
trice in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze.
2.1 Si costituiva, altresì, insistendo preliminarmente per la Controparte_1 dichiarazione di improcedibilità delle domande dell'attrice per violazione de- gli artt. 9 Legge n. 53/1994 e 16 bis D.L. 179/2012 nonché per “res transac- ta” in virtù dell'avvenuta transazione/mediazione del 14.12.2021 e, nel meri- to, chiedendo il rigetto delle domande proposte, in virtù del proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto.
3.Il Tribunale decideva per il rigetto delle domande di accertamento di servitù
e di costituzione della servitù coattiva, con assorbimento delle ulteriori richie- ste attoree, non avendo dimostrato la sussistenza di un titolo Parte_1 legittimante l'esercizio dell'azione di accertamento della servitù e non essen- do sussistenti i presupposti, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c., per poter pro- cedere ad una costituzione coattiva in presenza di fondo intercluso, così come richiesto dall'attore.
4. Nel proporre appello, ha censurato la decisione eccependo- Parte_1
ne, preliminarmente, la nullità in quanto emessa in applicazione del combina- to disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., applicabile, invece, solo ai procedimenti giudiziari instaurati successivamente all'entrata in vigore del
4 D. lgs. 10 ottobre 2022 n.149 (c.d. Riforma Cartabia), con violazione nei pro- pri confronti del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
4.1 Ha, altresì, eccepito il vizio di ultrapetizione sia nella parte in cui il giudi- ce di prime cure aveva erroneamente delibato circa lee possibili azioni che l'attore avrebbe potuto esperire (artt. 1158 e 1168 c.c.) a tutela delle proprie pretese giudiziarie, sia in quanto il Tribunale aveva richiamato fonti codicisti- che irriferibili alla fattispecie in esame, quale l'art 2051 c.c. vertente sui danni cagionati da cose in custodia.
4.2 Infine, secondo l'appellante, il giudice di prima istanza avrebbe comple- tamente travisato le risultanze istruttorie ed ingiustamente non ammesso la ri- chiesta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla verifica dello stato dei luoghi, dello stato di interclusione del fondo e della sussistenza dei presuppo- sti per la costituzione della servitù coattiva in questione.
5. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto Parte_2
della domanda con integrale conferma della sentenza appellata,
6. Si è costituito, altresì, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello e la propria carenza di legittimazione passiva ed ha insistito per il rigetto dell'impugnativa, in quanto infondata in fatto e diritto.
7. L' eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato
[...]
è infondata. CP_3
7.1 L'atto di appello, difatti, consente di avere chiara contezza, negli specifici termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e giuridici, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giu- dice di primo grado, correlate a quelle alternative su cui si basa la richiesta ri- forma della decisione, nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari
5 forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argo- mentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, (v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
8.Vanno ora a delibati i motivi di impugnazione.
8.1 Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza alla luce dell'illegittima applicazione del combinato disposto di cui agli artt.281 sexies e 127 ter cpc, avendo dovuto tali disposizioni essere applicate ai proce- dimenti giudiziari instaurati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs
10 ottobre 2022 n.149 (c.d. Riforma Cartabia) e non alla fattispecie in que- stione, oggetto di iscrizione al ruolo in epoca antecedente alla predetta data.
Tale error in procedendo avrebbe determinato nei propri confronti una viola- zione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
8.2 La doglianza non può essere accolta.
8.3 Com'è noto, in continuità con la disciplina processuale prevista nel perio- do di emergenza pandemica (introdotta, per la genesi che qui rileva, prima con l'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. l. n. 27 del 2020, poi con l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. l. n. 77 del 2020) il Legisla- tore, mediante la legge n. 206 del 2021, ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi “recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, al fine di rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, nel rispetto di princìpi e criteri direttivi tra i quali quello di prevedere che, fatta salva la pos- sibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di ri- chiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine
6 perentorio stabilito dal giudice” (art. 1, comma 17, lett. m), l. n. 206 del
2021). In attuazione della predetta legge delega, è stato adottato il d. lgs. n.
149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) che, tra l'altro, ha modificato l'art. 127 del codice di rito introducendo gli articoli 127-bis e 127-ter, stabilendo che:
“Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli artt.
127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte “. Il medesimo D.Lgs 10 ottobre 2022 n.149 (c.d. Riforma Cartabia) ha disposto ( con l'art 35, commi
2,3 e 4) che “ Salvo quanto previsto nel secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127 terzo comma, 127 bis e 127 ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n.1368 nonché l'articolo 196 duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e dispo- sizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1°gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione.”
8.4 Il Tribunale ha agito applicando regolarmente i dettami della predetta normativa, pienamente applicabile al caso in esame.
8.5 In ogni caso, non si ravvisa alcun profilo di violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per l'applicazione degli artt.127 ter e
281 sexies c.p.c. essendo stati garantiti egualmente a tutte le parti i medesimi diritti mediante simultanei termini concessi per il deposito sia di note scritte in sostituzione dell'udienza che di note conclusionali.
8.6 Da ciò consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
9. Con il secondo motivo, l'appellante ha eccepito che il Tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui ha delibato sulle possibili azioni che l'attore avrebbe potuto esperire (artt. 1158 e 1168 c.c.) a tutela delle proprie pretese giudiziarie ed ha richiamato fonti codicistiche irri-
7 feribili alla fattispecie in esame, quale l'art 2051 c.c., vertente sui danni ca- gionati da cose in custodia.
9.1 La doglianza è infondata.
9.2 Com'è noto, il vizio di ultrapetizione (o extrapetizione) si verifica allor- quando il giudice del merito, interferendo col potere dispositivo delle parti sancito dall'art. 99 c.p.c., alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provve- dimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), oppure quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 455/2011).
9.3 Riferendo sicuramente ad un mero errore materiale l'inesatta indicazione fatta dal giudice di prima istanza all'art 2051 c.c., che, indubbiamente, dove- va essere intesa come riferita all'art.1051 c.c. (vertente in tema di passaggio coattivo nelle servitù proprio oggetto della controversia), non risulta rinveni- bile nella fattispecie in esame alcuna violazione del principio di corrisponden- za tra chiesto e pronunciato, avendo il giudice di prima istanza, secondo un corretto iter logico, vagliato i presupposti relativi alla fondatezza della do- manda ed in particolare la sussistenza del titolo legittimante il diritto reale in- vocato dall'attore sulla scorta degli elementi dallo stesso presentati a sostegno dell'actio confessoria servitutis, non pronunciandosi oltre quanto richiesto, ma concludendo con il rigetto della domanda.
9.4 Difatti, «deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria de- cisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argo- mentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime” (cfr. da ul- timo Cass. civ., sez. II, ord., n. 14403/2023).
8 10. L'appellante si duole, altresì, che il Tribunale non abbia individuato il thema decidendum sottoposto alla sua attenzione “nonostante dalle dichiara- zioni testimoniali sia emersa la piena prova dell'esistenza di una servitù di passaggio, di fatto, sul fondo di proprietà dei convenuti sig.ri Parte_2
e per la quale l'odierno appellante ne chiedeva il
[...] Controparte_1 riconoscimento con l'avanzata domanda quale unico strumento giudiziale per il suo riconoscimento ai sensi dell'art 1079 c.c.”.
10.1. Anche tale doglianza è priva di fondamento.
10.2 Come correttamente evidenziato dal giudice di prima istanza, l'attore non ha assolto l'onere probatorio a proprio carico, non dimostrando la sussi- stenza di un titolo legittimante il diritto reale invocato (costituzione di servi- tù).
10.3 In via generale e in punto di diritto, come da Giurisprudenza corretta- mente già richiamata in primo grado, “chi agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relati- vo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni” (Cass. sent. n. 18890/2014, n.8527/2006; n.12008/2004).
Avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata (quale, esempli- ficativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione del padre difamiglia),
è evidente che l'attore in confessoria abbia, quantomeno, pure l'onere di de- durre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento” (sul punto sent. Cass., II sez., n.
113/2017).
10.4 Ebbene, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta nulla è emerso in favore delle ragioni attoree, non essendo stata riscontrata, come correttamente valutato dal Tribunale, la presenza di alcun titolo legittimante la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore del fondo di proprietà di con relativa imposizione di un peso a carico del fondo di pro- Parte_1 prietà dei convenuti e, dunque, un asservimento di quest' ultimo al primo, il
9 che fa propendere per il riconoscimento passato di una mera facoltà di pas- saggio limitata nel tempo, concessa per mera tolleranza e a titolo di cortesia a vantaggio dell'attore e senza alcuna funzione di costituzione di alcuna utilità fondiaria tra le parti.
11. L'appellante, infine, ha censurato la sentenza laddove è stata respinta la domanda di costituzione di servitù coattiva sia ai sensi dell'art 1051 c.c. che dell'art 1052 c.c. nonostante dalle risultanze dell'istruttoria fosse emerso che il proprio fondo “fosse stato intercluso in modo assoluto mediante
l'apposizione del cancello lungo il percorso normalmente utilizzato dallo stesso ma vieppiù in modo relativo in quanto la stradina realizzata dagli ap- pellati risulta inadatta, insufficiente ed inaccessibile per i portatori di handi- cap”.
11.1 Tali censure sono prive di pregio.
11.2 L'interclusione assoluta ricorre quando il fondo non ha alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano, mentre l'interclusione è relativa quando il fondo, pur avendo un lato confinante con la pubblica via (come nel caso in parola), non ha ugualmente pratica possibilità di uscita su di essa perché la sua attuazione im- porrebbe eccessivo disagio o dispendio a causa della situazione dei luoghi.
L'eccessività del dispendio deve essere valutata in relazione al valore del fon- do secondo la sua destinazione, senza tenere conto della condizione economi- ca del richiedente, mentre l'eccessività del disagio va valutata in relazione ai bisogni per i quali si chiede il passaggio.
11.3 Nel caso in esame, come correttamente vagliato dal Tribunale, dal qua- dro probatorio fornito dall'espletata prova orale è emerso, in realtà, come non vi fosse alcuna interclusione, né assoluta né relativa, del fondo di proprietà di atteso che i testimoni escussi hanno tutti affermato che Parte_1
l'accesso all'immobile di proprietà dello stesso poteva avvenire anche da altra
10 strada pubblica (Via dei Frati) mediante altro ingresso anche asfaltato e per- corribile sia dalle auto che, in ogni caso, anche da persone in carrozzella.
11.4 Riferiva, infatti, il testimone , escusso all'udienza Testimone_1
del12 dicembre 2022 e interrogato sul capitolo 4 della memoria istruttoria di parte convenuta: “Vero che l'abitazione dell'attore può essere raggiunta, con autoveicoli e con mezzi agricoli, dalla strada comunale “dei Frati”, nel pri- mo tratto, e poi, nell'ultimo tratto, dalla strada privata asfaltata realizzata sul terreno di proprietà dell'attore medesimo”; “ si è vero;
preciso di essere sta- to sui luoghi;
preciso che conosco la zona perché ho lavorato presso immobili siti nelle vicinanze”;
11.5 Confermavano la predetta circostanza i testi della Testimone_2
cui attendibilità la Corte non ha motivo di dubitare ( ed in ordine alla quale nulla è mai stato eccepito in primo grado dall'appellante secondo il disposto dell'art 246 cpc..) che riferiva “ ADR: c'è una strada comunale asfaltata dal- la quale si può accedere al fondo dell'attore, anche con la macchina;
tutta- via, non ho mai percorso di recente questo accesso;
in ogni caso questa stra- da comunale comporta una percorrenza più lunga “ e che Testimone_3 dichiarava “preciso che, prima della realizzazione del cancello l'attore pas- sava per la particella indicata a piedi;
oggi è stato realizzato un vialetto di circa un metro che conduce all'immobile dell'attore; il viale è brecciato ed è percorribile;
c'è inoltre un accesso da un'altra via pubblica (via dei Frati), con una strada privata asfaltata fino alla casa dell'attore; ci si passa anche con la macchina.”.
11.6 In ogni caso, nessuno dei testimoni (sicuramente ben a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto proprietari di fondi confinanti) ha evidenziato l'impossibilità di accesso tramite la strada ad uso dell'appellante di un mezzo di soccorso, oppure l'inaccessibilità all'immobile da parte di persone portatri- ci di handicap o con ridotta capacità motoria e parte appellante non ha fornito
11 alcuna dimostrazione in tal senso mediante idoneo materiale probatorio a sup- porto.
12. La presenza della predetta via alternativa di accesso è, altresì, agevolmen- te riscontrabile sia dalle planimetrie che dalla documentazione fotografica al- legate alla perizia di parte convenuta;
in quest'ultima in particolare, è visibile la predetta strada asfaltata mediante la quale si accede dalla strada Comunale
(Via dei Frati) alla casa dell'odierno appellante anche mediante l'ausilio di un'automobile di grosse dimensioni (come visibile, parcheggiata nella foto al- legata) e percorribile anche da eventuali mezzi di soccorso ( diversamente da come lamentato dall'appellante).
13 Ne deriva la correttezza della decisione impugnata sul punto ed il conse- guente rigetto del relativo motivo d'impugnazione.
14. Dunque, l'appello deve essere respinto.
15. Il rigetto dell'appello determina l'assorbimento delle ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dagli appellati.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrispon- dente al petitum), delle attività processuali svolte, con applicazione dei para- metri minimi (tenuto conto della scarsa complessità del giudizio) per le con- troversie di valore indeterminabile a complessità bassa (scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00).
17. Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012, ma non quelli per l'applicazione dell'art. 96 cpc, non ravvisandosi dolo o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti sezione di-
12 staccata di Ortona pronunciata in data 15.03.2023, così decide nel contraddit- torio delle parti:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rimborsare alle appellate le spese del presente giudi- zio che liquida, in favore di ciascuna di esse, in Euro 4.996,00, oltre spese for- fettarie nella misura del 15% IVA e CPA
- dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19/02/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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