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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA prima sezione civile
n. 139/2025 RG
Il tribunale di Venezia composto dai magistrati
Marco Campagnolo – presidente
Silvia Bianchi – giudice
Ivana Morandin – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso da
, con sede in Marghera (VE), Via Alessandro Parte_1
Volta n. 38, cod. fisc. , in persona del Presidente sig. P.IVA_1
(doc. 01), con l'avv. Daniele Ganz (cf Parte_2
, PEC – C.F._1 Email_1
ricorrente nei confronti di
, titolare della impresa individuale Controparte_1 CP_2
cf , corrente in 30016 Jesolo (VE), via Paolo C.F._2
Veronese 5/1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] interno 1, PEC non attiva
– convenuta Email_2
1 oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz cpc.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ditta convenuta;
considerato che è stata eseguita la notifica N. Prot. 29319 richiesta a cura dell'ufficio Tribunale Ordinario - Venezia nei confronti di inserita in data 23-06-2025 ai sensi dell'art. 40, C.F._2
commi 6 e 7, CCII - RG 139 - 1/2025 - Tribunale Ordinario di Venezia;
stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, la cancelleria ha attestato che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta;
considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività
d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Jesolo Venezia, comune sede dell'intestato Tribunale;
considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo stati dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito
2 dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00;
rilevato altresì che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00
(art. 49, 5° comma CCII);
ritenuto che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati:
l'istante va creditrice della complessiva somma di € 9.482,60, somma alla quale vanno aggiunte mensilità non dedotte in sede monitoria da novembre 2023 a maggio per complessivi ulteriori € 2.361,00 (doc. 7); inoltre 1) l'imprenditore ha debiti previdenziali INPS e INAL;
2) la ricorrente ha eseguito pignoramento ex art. 521-bis cpc su fatiscenti veicoli senza utili risultati (doc. 8, 9, 3); la ricorrente ha anche eseguito pignoramento presso terzi (doc. 10), anche nelle forme “Cartabia” (doc.
11), senza alcun utile risultato;
dal prospetto in atti risultano debiti tributari per € 65.866,23 e debiti contributivi per totali € 76.854,95;
ritenuto di nominare curatore il dott. iscritto all'albo Persona_1
dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
3
PER QUESTI MOTIVI
visto l'art. 49 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di
, titolare della impresa individuale Controparte_1 [...]
, cf , corrente in 30016 Jesolo (VE), CP_2 C.F._2
via Paolo Veronese 5/1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] interno 1;
nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;
nomina curatore il dott. Persona_1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza del 26.11.2025 ore 9:00 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di
PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività:
4 a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Venezia, 16.7.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
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