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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2699/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2699 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
28/02/2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) residente in [...] Comune Cannobio (VB);
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Casali Alla Traversa N. 17 Comune Cannobio (VB);
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Ettore FRANZI (C.F.
– PEC fax 0323.503547) e presso di lui C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliati in Verbania, Viale Azari n° 60
RICORRENTI
e
Oggetto: scioglimento del matrimonio conclusioni congiunte
Previa, ove necessario, rimessione della causa in istruttoria, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1.12.1970, n. 898 e conseguentemente, una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti in Cannobio il 16/10/2021, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cannobio al n°10, parte I, anno 2021 (doc. 1), ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, alle medesime condizioni concordate per la separazione personale dei coniugi.
Motivi della decisione
Con sentenza n. 50/2025 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 23/10/2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Con successivo decreto veniva ordinata alle parti la produzione in giudizio dei certificati di residenza aggiornati all'esito della separazione nonché l'attestazione del passaggio in giudicato della relativa sentenza
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 16/10/2021 nel comune di Cannobio (VB)
e si sono separati consensualmente il 28/02/2025, con sentenza del Tribunale di Verbania n° 50/2025 passata in giudicato in data 21/03/2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole minorenne.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che la casa coniugale è di proprietà dei genitori di e CP_1 Parte_1
a partire dal mese di gennaio 2025, si trasferirà in un appartamento che condurrà in locazione;
si dà atto che le parti si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti tutti, per loro e per il figlio, compresi quelli per l'espatrio.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Cannobio Parte_1 CP_1
(VB) il 16/10/2024, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n°10, parte I, anno 2021; affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre nell'immobile sito in Cannobio ove la stessa si trasferirà; dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio nel modo seguente:
-nell'arco del mese: per tre settimane due giorni dall'uscita della scuola (ovvero nel periodo non scolastico dalle ore 10.00 o dall'uscita dal centro estivo) sino alla mattina successiva;
-per la quarta settimana un fine settimana dal sabato alle 10.00 alla mattina del lunedì;
-il padre comunicherà alla madre entro il giovedì i giorni in cui starà col figlio nella settimana successiva, sulla base dei suoi turni di lavoro, variabili ogni settimana;
-durante le vacanze estive (o in altro periodo dell'anno sulla base degli impegni lavorativi dei genitori), il figlio trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con preavviso del periodo scelto per tale permanenza del minore con uno dei genitori da comunicare all'altro genitore entro la fine del mese di maggio;
-il figlio trascorrerà con i genitori un periodo di eguale durata durante le ferie natalizie e pasquali, alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Natale e di S. NO e quello della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio, un importo mensile di € 800,00, oltre a quanto percepisce mensilmente a titolo di assegni (e sino a quando percepirà gli assegni familiari per il figlio , somma da rivalutare Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso;
pone a carico di entrambi i genitori la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio della misura pari al 50% ciascuno, secondo quando indicato nel protocollo d'intesa del Tribunale di Verbania
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Verbania il 24/11/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2699 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
28/02/2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) residente in [...] Comune Cannobio (VB);
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Casali Alla Traversa N. 17 Comune Cannobio (VB);
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Ettore FRANZI (C.F.
– PEC fax 0323.503547) e presso di lui C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliati in Verbania, Viale Azari n° 60
RICORRENTI
e
Oggetto: scioglimento del matrimonio conclusioni congiunte
Previa, ove necessario, rimessione della causa in istruttoria, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1.12.1970, n. 898 e conseguentemente, una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti in Cannobio il 16/10/2021, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cannobio al n°10, parte I, anno 2021 (doc. 1), ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, alle medesime condizioni concordate per la separazione personale dei coniugi.
Motivi della decisione
Con sentenza n. 50/2025 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 23/10/2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Con successivo decreto veniva ordinata alle parti la produzione in giudizio dei certificati di residenza aggiornati all'esito della separazione nonché l'attestazione del passaggio in giudicato della relativa sentenza
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 16/10/2021 nel comune di Cannobio (VB)
e si sono separati consensualmente il 28/02/2025, con sentenza del Tribunale di Verbania n° 50/2025 passata in giudicato in data 21/03/2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole minorenne.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che la casa coniugale è di proprietà dei genitori di e CP_1 Parte_1
a partire dal mese di gennaio 2025, si trasferirà in un appartamento che condurrà in locazione;
si dà atto che le parti si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti tutti, per loro e per il figlio, compresi quelli per l'espatrio.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Cannobio Parte_1 CP_1
(VB) il 16/10/2024, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n°10, parte I, anno 2021; affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre nell'immobile sito in Cannobio ove la stessa si trasferirà; dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio nel modo seguente:
-nell'arco del mese: per tre settimane due giorni dall'uscita della scuola (ovvero nel periodo non scolastico dalle ore 10.00 o dall'uscita dal centro estivo) sino alla mattina successiva;
-per la quarta settimana un fine settimana dal sabato alle 10.00 alla mattina del lunedì;
-il padre comunicherà alla madre entro il giovedì i giorni in cui starà col figlio nella settimana successiva, sulla base dei suoi turni di lavoro, variabili ogni settimana;
-durante le vacanze estive (o in altro periodo dell'anno sulla base degli impegni lavorativi dei genitori), il figlio trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con preavviso del periodo scelto per tale permanenza del minore con uno dei genitori da comunicare all'altro genitore entro la fine del mese di maggio;
-il figlio trascorrerà con i genitori un periodo di eguale durata durante le ferie natalizie e pasquali, alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Natale e di S. NO e quello della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio, un importo mensile di € 800,00, oltre a quanto percepisce mensilmente a titolo di assegni (e sino a quando percepirà gli assegni familiari per il figlio , somma da rivalutare Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese per il mese in corso;
pone a carico di entrambi i genitori la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio della misura pari al 50% ciascuno, secondo quando indicato nel protocollo d'intesa del Tribunale di Verbania
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Verbania il 24/11/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO