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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/09/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RG 7106/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.09.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. Mariella Fornaro e Pietro Parte_1
Martucci
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1
Oreste Manzi
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD – indennità di disoccupazione agricola
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.07.2024 la ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento adottato in data 9.03.2024 con cui l' aveva negato l'indennità di CP_1 disoccupazione agricola per l'anno 2015 afferente a n. 68 giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze dell'azienda agricola Soc Commerciale Ionica e già disconosciute dal medesimo istituto convenuto.
La ricorrente, pertanto, sostenendo di avere diritto alla reiscrizione negli elenchi per le giornate oggetto di disconoscimento, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro sottostante, la reiscrizione agli elenchi anagrafici per n. 68 giornate disconosciute per l'anno 2015 e il riconoscimento della relativa indennità di disoccupazione agricola.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza ex art. 22 l. 83/70, contestava nel merito quanto sostenuto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è inammissibile sotto due ordini di profili afferenti sia al difetto di impugnazione del provvedimento di cancellazione, sia sotto il profilo della intervenuta decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/70 convertito in l.n.83/70.
Sotto il primo profilo si rileva che la domanda introduttiva è volta ad ottenere, attraverso l'impugnazione del diniego dell'indennità di disoccupazione agricola, anche l'accertamento del rapporto di lavoro asseritamente intercorso con la Soc
Commerciale Ionica per n. 68 giornate lavorative nell'anno 2015 e già disconosciute dall' , la reiscrizione negli elenchi di tali giornate e il riconoscimento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola.
Tali domande si fondano sull'erroneo presupposto del difetto della notifica del provvedimento di variazione/cancellazione delle 68 giornate lavorative in contestazione sostenendo, sul punto, parte ricorrente che non sussiste la relativa prova.
L'assunto è erroneo ed infondato, avendo l' adeguatamente provato di aver CP_1 effettuato la notifica del provvedimento di variazione/cancellazione mediante pubblicazione telematica sul proprio sito in data 15.06.2019 – 15.07.2019.
Né può dubitarsi della piena valenza di tale modalità notificatoria: ed infatti, l'art. 38, comma 6, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, ha così statuito: “Al regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949, dopo l'art. 12 è inserito il seguente 12 bis
(notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'art. 6, CP_1 commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di CP_1 marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. CP_2
(…) In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto 24 settembre 1940 n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione…”. La circolare n. 82/2012, con la funzione di chiarire quanto disposto dall'art. CP_1
38 co. 6 e 7 d.l. 98/2011 ha evidenziato che “la pubblicazione dei citati elenchi di variazione avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata e, pertanto, al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della variazione di giornate. (…)”. Del tutto inconferente deve ritenersi l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte richiamato dalla ricorrente in quanto antecedente alla normativa suindicata.
Pertanto, considerato che il provvedimento di cancellazione di n. 68 giornate lavorative agricole per l'anno 2015 è stato legittimamente notificato mediante pubblicazione telematica in data 15.06.2019 – 15.07.2019 (cfr. all. , è evidente CP_1 che era onere della ricorrente impugnare il provvedimento di cancellazione/variazione, essendo tale impugnazione il presupposto logico - giuridico della contestazione del diniego dell'indennità di disoccupazione agricola.
Sotto tale profilo il ricorso è, dunque, inammissibile.
Per altro verso, quand'anche volesse ritenersi che il ricorso in esame abbia carattere sostanziale anche di impugnazione del provvedimento di cancellazione/variazione, cionondimeno esso è inammissibile per essersi verificata la decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/70 convertito in l.n.83/70.
Tale norma prevede che: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica
o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il termine di 120 giorni si configura, per giurisprudenza costante che si condivide, come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art 8 l.
533/73 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art.148 disp. att. c.p.c.); nè la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (cfr.Cass.n.5826/02; n. 5942/01; n. 16803/03; n. 13381/04; n.
7239/04; n. 10393/05).
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di 120 giorni esso deve necessariamente coordinarsi con i termini per poter azionare la tutela in via amministrativa. Difatti, contro i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli è data facoltà al lavoratore di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto. Stabilisce, infatti, il
D.Lgs. n.375 del 1993, art. 11 citato: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta CP_1 giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di
120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi; senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi (…)Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11. In quest'ultima ipotesi (sostitutiva di quella prevista nell'abrogato D.L. n. 7 del 1970, art. 17, che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso), la Corte suprema ritiene che
l'intento del legislatore sia stato quello di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, di considerare, cioè, l'inerzia dell'amministrazione come concretante il provvedimento stesso” (Cass. n. 12809/2011).
Alla luce di ciò "in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale
o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. 813/2002; Cass. 12809/2011).
Pertanto, il termine decadenziale di 120 giorni per proporre azione giudiziale avverso i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi otd decorrerà:
a) Dalla scadenza dei 30 giorni successivi alla pubblicazione telematica degli elenchi (o comunicazione a/r o pec) se la parte non ha presentato tempestivamente ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale
b) Dalla scadenza dei 30 giorni successivi al provvedimento di rigetto espresso o alla formazione del silenzio rifiuto al termine dei 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo (90+30 giorni fase amministrativa introdotta in primo grado);
c) Dalla adozione del provvedimento espresso o dal silenzio rigetto formatisi decorsi i 90 giorni se la parte ha proposto ricorso amministrativo di secondo grado.
Pertanto, affinchè operi tale scansione temporale è necessario che, a seguito della comunicazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il lavoratore proponga tempestivamente ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni posto che la suddetta scadenza “segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo pur essendo rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo ripetuto del termine di decadenza;
così come rilevante agli stessi fini resta la decisione tardiva sul ricorso amministrativo a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale” (Cass. civ. sez. lav. n. 993/2017; Cass. n.
13092/2009; Cass. 2719/2018).
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, si evidenzia che il termine decadenziale di 120 giorni per proporre ricorso in sede giurisdizionale ha iniziato a decorrere in data 14.08.2019, ossia trascorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione/variazione degli elenchi avvenuta in data
15.07.2019 mediante pubblicazione telematica sul sito dell' , sicchè esso è CP_1 maturato in data 12.12.2019, ossia con il decorso di 120 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo, con la conseguenza che il presente ricorso, depositato in data 15.07.2024, deve dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza.
A quanto motivato consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso
2.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00, oltre IVA e CAP, rimborso spese 15% se dovute
Taranto 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.09.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. Mariella Fornaro e Pietro Parte_1
Martucci
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1
Oreste Manzi
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD – indennità di disoccupazione agricola
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.07.2024 la ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento adottato in data 9.03.2024 con cui l' aveva negato l'indennità di CP_1 disoccupazione agricola per l'anno 2015 afferente a n. 68 giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze dell'azienda agricola Soc Commerciale Ionica e già disconosciute dal medesimo istituto convenuto.
La ricorrente, pertanto, sostenendo di avere diritto alla reiscrizione negli elenchi per le giornate oggetto di disconoscimento, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro sottostante, la reiscrizione agli elenchi anagrafici per n. 68 giornate disconosciute per l'anno 2015 e il riconoscimento della relativa indennità di disoccupazione agricola.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza ex art. 22 l. 83/70, contestava nel merito quanto sostenuto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è inammissibile sotto due ordini di profili afferenti sia al difetto di impugnazione del provvedimento di cancellazione, sia sotto il profilo della intervenuta decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/70 convertito in l.n.83/70.
Sotto il primo profilo si rileva che la domanda introduttiva è volta ad ottenere, attraverso l'impugnazione del diniego dell'indennità di disoccupazione agricola, anche l'accertamento del rapporto di lavoro asseritamente intercorso con la Soc
Commerciale Ionica per n. 68 giornate lavorative nell'anno 2015 e già disconosciute dall' , la reiscrizione negli elenchi di tali giornate e il riconoscimento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola.
Tali domande si fondano sull'erroneo presupposto del difetto della notifica del provvedimento di variazione/cancellazione delle 68 giornate lavorative in contestazione sostenendo, sul punto, parte ricorrente che non sussiste la relativa prova.
L'assunto è erroneo ed infondato, avendo l' adeguatamente provato di aver CP_1 effettuato la notifica del provvedimento di variazione/cancellazione mediante pubblicazione telematica sul proprio sito in data 15.06.2019 – 15.07.2019.
Né può dubitarsi della piena valenza di tale modalità notificatoria: ed infatti, l'art. 38, comma 6, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, ha così statuito: “Al regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949, dopo l'art. 12 è inserito il seguente 12 bis
(notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi dell'art. 6, CP_1 commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di CP_1 marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. CP_2
(…) In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto 24 settembre 1940 n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione…”. La circolare n. 82/2012, con la funzione di chiarire quanto disposto dall'art. CP_1
38 co. 6 e 7 d.l. 98/2011 ha evidenziato che “la pubblicazione dei citati elenchi di variazione avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata e, pertanto, al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della variazione di giornate. (…)”. Del tutto inconferente deve ritenersi l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte richiamato dalla ricorrente in quanto antecedente alla normativa suindicata.
Pertanto, considerato che il provvedimento di cancellazione di n. 68 giornate lavorative agricole per l'anno 2015 è stato legittimamente notificato mediante pubblicazione telematica in data 15.06.2019 – 15.07.2019 (cfr. all. , è evidente CP_1 che era onere della ricorrente impugnare il provvedimento di cancellazione/variazione, essendo tale impugnazione il presupposto logico - giuridico della contestazione del diniego dell'indennità di disoccupazione agricola.
Sotto tale profilo il ricorso è, dunque, inammissibile.
Per altro verso, quand'anche volesse ritenersi che il ricorso in esame abbia carattere sostanziale anche di impugnazione del provvedimento di cancellazione/variazione, cionondimeno esso è inammissibile per essersi verificata la decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/70 convertito in l.n.83/70.
Tale norma prevede che: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica
o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il termine di 120 giorni si configura, per giurisprudenza costante che si condivide, come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art 8 l.
533/73 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art.148 disp. att. c.p.c.); nè la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (cfr.Cass.n.5826/02; n. 5942/01; n. 16803/03; n. 13381/04; n.
7239/04; n. 10393/05).
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di 120 giorni esso deve necessariamente coordinarsi con i termini per poter azionare la tutela in via amministrativa. Difatti, contro i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli è data facoltà al lavoratore di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto. Stabilisce, infatti, il
D.Lgs. n.375 del 1993, art. 11 citato: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta CP_1 giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di
120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi; senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi (…)Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11. In quest'ultima ipotesi (sostitutiva di quella prevista nell'abrogato D.L. n. 7 del 1970, art. 17, che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso), la Corte suprema ritiene che
l'intento del legislatore sia stato quello di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, di considerare, cioè, l'inerzia dell'amministrazione come concretante il provvedimento stesso” (Cass. n. 12809/2011).
Alla luce di ciò "in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale
o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. 813/2002; Cass. 12809/2011).
Pertanto, il termine decadenziale di 120 giorni per proporre azione giudiziale avverso i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi otd decorrerà:
a) Dalla scadenza dei 30 giorni successivi alla pubblicazione telematica degli elenchi (o comunicazione a/r o pec) se la parte non ha presentato tempestivamente ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale
b) Dalla scadenza dei 30 giorni successivi al provvedimento di rigetto espresso o alla formazione del silenzio rifiuto al termine dei 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo (90+30 giorni fase amministrativa introdotta in primo grado);
c) Dalla adozione del provvedimento espresso o dal silenzio rigetto formatisi decorsi i 90 giorni se la parte ha proposto ricorso amministrativo di secondo grado.
Pertanto, affinchè operi tale scansione temporale è necessario che, a seguito della comunicazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il lavoratore proponga tempestivamente ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni posto che la suddetta scadenza “segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo pur essendo rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo ripetuto del termine di decadenza;
così come rilevante agli stessi fini resta la decisione tardiva sul ricorso amministrativo a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale” (Cass. civ. sez. lav. n. 993/2017; Cass. n.
13092/2009; Cass. 2719/2018).
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, si evidenzia che il termine decadenziale di 120 giorni per proporre ricorso in sede giurisdizionale ha iniziato a decorrere in data 14.08.2019, ossia trascorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione/variazione degli elenchi avvenuta in data
15.07.2019 mediante pubblicazione telematica sul sito dell' , sicchè esso è CP_1 maturato in data 12.12.2019, ossia con il decorso di 120 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo, con la conseguenza che il presente ricorso, depositato in data 15.07.2024, deve dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza.
A quanto motivato consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso
2.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00, oltre IVA e CAP, rimborso spese 15% se dovute
Taranto 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli