Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del giorno 24.6.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2952/2025 R.G., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall' avv. RICCARDO LUIGI e dall' avv. Parte_1
RICCARDO ISABELLA, con i quali elettivamente domicilia come in atti
(opponente)
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto
(opposto)
e
CP_2
(contumace)
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 3.3.2025 e ritualmente notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 00061211 15
000, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 7.591,29 per contributi previdenziali da versare alla Gestione Commercianti afferenti il periodo dal
01/2019 al 12/2019.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In accoglimento delle doglianze esposte nel presente ricorso, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2024 00061211 15
000. In linea gradata, dichiarare l'illegittimità dell'erogazione di sanzioni per omesso
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo rigettare CP_1
l'avversa domanda in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare dovuta all' della somma richiesta a titolo di sanzioni. CP_1
La non si costituiva in giudizio preferendo restare contumace. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
E' pacifico, perché non contestato, il debito per contributi previdenziali in capo al ricorrente.
E' altrettanto pacifico che i debiti concernono l'omesso versamento di contributi per lavoratori dipendenti in relazione al periodo gennaio/dicembre 2019 come emergenti dai
DM 10/M rimasti insoluti.
I debiti sono sorti successivamente alla sottoposizione a sequestro del suo patrimonio.
Ed invero, in data 21/04/2011, il ricorrente veniva sottoposto a misure cautelari reali subendo il sequestro preventivo di tutti i suoi beni.
Gli stessi beni venivano sottoposti ad ulteriore sequestro preventivo del Tribunale di Roma,
Sezione Misure di Prevenzione, con Decreto n. 213/2013, M.P. dell'08/01/2014.
Al sequestro disposto dal Tribunale di Roma seguiva Decreto di confisca di primo grado, emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, depositato in data
23/02/2017, M.P. 197/13 + 213/13.
A seguito di revoca della confisca di primo grado resa dalla Corte d'Appello di Roma, avveniva la trasmissione degli atti del procedimento di sequestro al Tribunale di Napoli ritenuto competente territorialmente, giusta Decreto 23/2019 del 17/04/2019 RG M.P.
31/2017.
Seguiva, pertanto, un ulteriore Decreto di sequestro reso in data 03/05/2019, dal Tribunale di Napoli RG M.P. 101/2019 R.D. 10/2019, corretto per errore materiale sul nominativo con
Decreto R.D. 182/2019 del 04/06/2019.
Dunque, al dissequestro del 17/04/2019 seguiva un nuovo sequestro del Tribunale di Napoli dopo appena 17 giorni.
Ciò posto, l'opponente, avendo subito il sequestro e non potendo disporre dei suoi beni, mobili ed immobili, era impossibilitato a versare i contributi I.V.S. per l'anno 2019, essendo il conto corrente bancario a lui intestato oggetto di sequestro, così come le quote societarie e le polizze assicurative. Ebbene, durante il sequestro, l'amministratore giudiziario gestisce il patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato ed è tenuto, tra l'altro, ad adempiere alle obbligazioni gravanti sul soggetto la cui azienda è sottoposta alla misura cautelare preventiva. Non può pretendersi dal titolare dell'azienda sottoposto a sequestro il pagamento degli obblighi contributivi maturati durante la gestione provvisoria dell'amministratore giudiziario.
Spetta al custode o amministratore giudizio la sola legittimazione ad processum cioè il potere di stare in giudizio, in quanto rappresenta di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi.
La legittimazione ad causam, attiva e passiva, invece, compete al complesso dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, costituito come patrimonio separato, ed in quanto tale centro di imputazione di rapporti giuridici.
Ed invero, “Durante il sequestro è il custode o amministratore giudiziario che, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione, di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c. e, pertanto, è legittimo a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati”. (Cfr.: Cassazione civile – sez. lav. 08.04.2013 n. 8843).
Ed ancora, “il complesso dei beni sottoposti a sequestro giudiziario è costituito come un patrimonio separato, in quanto tale centro di imputazione di rapporti giuridici, si deve desumere che la legittimazione ad causam, attiva e passiva, compete, appunto, al patrimonio separato, ad esso facente capo le situazioni sostanziali di diritto o di obbligo.
Ciò che compete al custode (cioè l'amministratore del patrimonio separato) è non la legittimazione ad causam, ma la legittimazione ad processum, cioè il potere di stare in giudizio in rappresentanza del centro di imputazione giuridica” (cfr.: Cassazione civile, sez.
I 28.07.1997 n. 8146).
In considerazione di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'opposizione va accolta con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'avviso di addebito emesso nei confronti del ricorrente.
Le spese si compensano per la assoluta novità e non agevole soluzione delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2024 00061211 15 000;
b) compensa integralmente le spese di lite
Aversa, 25.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ida Ponticelli