Articolo 7 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 maggio 1955
Art. 7.
Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia gessato o cessi dal servizio:
a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' stabilito dal regolamento organico oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita, medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;
b) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente art. 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a);
c) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b).
Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 . Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955
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