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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6903/2024 R.G., vertente
TRA
P.VA , con sede in Messina via Marco Polo n. 190, in persona Parte_1 P.VA_1 dell'Amministratore Unico, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Parte_2
Sottile giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...] pal. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Omar
Pantano giusta procura in atti. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.12.2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 867/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina il
12.11.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di ed in Controparte_1 relazione all'attività lavorativa da questi espletata nei mesi di agosto e settembre 2024, della somma di € 5.905,71 (di cui € 2.413,81 risultanti da busta paga di agosto 2024, €1.787,89 a titolo di mensilità settembre ed € 1.704,01 a titolo di TFR, come da busta paga di settembre
2024) oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
1 Deduceva l'erroneità dell'importo ingiunto, assumendo che le somme dovute all'opposto non ammontassero ad € 5.905,71 bensì ad € 4.330,71, in considerazione del fatto che dalla somma ingiunta in esito al procedimento monitorio occorreva decurtare l'importo di € 1.575,00 erogato in favore del sig. a mezzo dei due bonifici di € 1.275,00 ed € 300,00 eseguiti CP_1 rispettivamente in data 4.9.2024 ed il 12.8.2024.
Concludeva chiedendo di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 867/2024 nonché ricalcolare le somme effettivamente dovute e quantificate in € 4.330,71, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.2.2025, Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso.
Deduceva che controparte, mediante i due bonifici richiamati in ricorso, in realtà gli aveva corrisposto quanto dovuto in relazione alla mensilità di luglio 2024 e che tale mensilità non era oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto da egli non richiesta nel procedimento monitorio riguardante, al contrario, solo le spettanze di agosto e settembre 2024.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di respingere l'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e confermare il D.I. n. 867/2024; chiedeva, infine, di condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- All'udienza del 4.3.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- L'opposizione non merita accoglimento.
5.- Giova premettere che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto esclusivamente il pagamento delle spettanze relative alle mensilità di agosto e settembre 2024, così come quantificate nelle corrispondenti buste paga in atti.
La società opponente ha fondato l'opposizione sulla asserita erroneità dell'importo ingiunto in esito al procedimento monitorio, deducendo di essere tenuta a corrispondere all'odierno opposto € 4.330,71 e non la maggiore somma pari ad € 5.905,71, in quanto, a suo dire, da tale importo sarebbe stato opportuno decurtare € 1.575,00 percepiti dal sig. a CP_1 mezzo dei bonifici di € 1.275,00 ed € 300,00 rispettivamente eseguiti in data 4.9.2024 ed il
12.8.2024.
La doglianza è destituita di fondamento. Ed invero, come si evince dalla documentazione in atti, tali bonifici hanno ad oggetto il pagamento della mensilità di luglio
2024 (estranea al procedimento monitorio e, per l'effetto, al decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio); ed invero, dall'esame della busta paga di luglio 2024 è possibile dedurre che
2 la somma € 1.575,00 erogata in favore del sig. a mezzo dei citati bonifici corrisponde CP_1 alla retribuzione a questi dovuta in relazione al mese di luglio 2024. Al contrario, il decreto ingiuntivo opposto, come correttamente rilevato dal sig. ha ad oggetto esclusivamente CP_1 le spettanze delle mensilità di agosto e settembre 2024.
Tra l'altro, il fatto che i citati bonifici riguardino il pagamento della mensilità di luglio 2024 trova riscontro nelle rispettive causali, ovvero “saldo busta luglio” in relazione al bonifico eseguito il 4.9.2024 e “acconto stipendio” per quello del 12.8.2024.
6.- Per quanto sopra esposto l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Al rigetto dell'opposizione, consegue la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
7. – Le spese del giudizio, per la soccombenza, si liquidano in favore dell'opposto come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della limitata attività processuale espletata e della semplicità delle questioni trattate.
8. - Sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c., stante la manifesta infondatezza dell'opposizione che appare basata su prospettazioni manifestamente pretestuose ed evidentemente inconsistenti. Ed invero, la manifesta infondatezza della domanda, della difesa o dell'eccezione proposta, consistente in un improprio utilizzo degli strumenti processuali realizza un'ipotesi di “abuso del processo” sanzionabile ex art. 96 III comma c.p.c.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione che, alla luce dei principi giurisprudenziali ormai consolidati (ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un., n. 32001 del 28.10.2022) ritiene costituire indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso dello strumento processuale – “la proposizione di un ricorso con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. civ., Sez. Un., n.
28448 del 12.10.2023). Ai fini della condanna per lite temeraria di cui al comma 3 dell'art 96
c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza
3 giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, n. 19948 del 12.07.2023; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 9912 del 2018).
Nella fattispecie, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta emerge la pretestuosità nonché la manifesta infondatezza dell'opposizione proposta dalla società opponente. Ed invero, già in sede monitoria risultava oggettivamente desumibile l'assenza di valide ragioni di contestazione del credito azionato, motivo per cui si ritengono sussistenti rilevanti profili di colpa imputabili alla società opponente, tali da giustificare la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Ai fini della determinazione del quantum appare opportuno conformarsi all'indirizzo della
Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali
(o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (cfr. Cass., 20 novembre 2020, n.
26435). Ed ancora: “in tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. Cass. 4 luglio 2019, n. 17902).
Orbene, nel rispetto del criterio equitativo, del principio di ragionevolezza ed in ragione del valore della controversia, si ritiene equo liquidare la somma di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. in un importo corrispondente ad un quarto delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
867/2024, depositato in data 23.12.2024, nei confronti di disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo;
4 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
- condanna al pagamento nei confronti di della somma di € Parte_1 Controparte_1
673,50 per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
5
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6903/2024 R.G., vertente
TRA
P.VA , con sede in Messina via Marco Polo n. 190, in persona Parte_1 P.VA_1 dell'Amministratore Unico, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Parte_2
Sottile giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...] pal. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Omar
Pantano giusta procura in atti. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23.12.2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 867/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina il
12.11.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di ed in Controparte_1 relazione all'attività lavorativa da questi espletata nei mesi di agosto e settembre 2024, della somma di € 5.905,71 (di cui € 2.413,81 risultanti da busta paga di agosto 2024, €1.787,89 a titolo di mensilità settembre ed € 1.704,01 a titolo di TFR, come da busta paga di settembre
2024) oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
1 Deduceva l'erroneità dell'importo ingiunto, assumendo che le somme dovute all'opposto non ammontassero ad € 5.905,71 bensì ad € 4.330,71, in considerazione del fatto che dalla somma ingiunta in esito al procedimento monitorio occorreva decurtare l'importo di € 1.575,00 erogato in favore del sig. a mezzo dei due bonifici di € 1.275,00 ed € 300,00 eseguiti CP_1 rispettivamente in data 4.9.2024 ed il 12.8.2024.
Concludeva chiedendo di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 867/2024 nonché ricalcolare le somme effettivamente dovute e quantificate in € 4.330,71, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.2.2025, Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso.
Deduceva che controparte, mediante i due bonifici richiamati in ricorso, in realtà gli aveva corrisposto quanto dovuto in relazione alla mensilità di luglio 2024 e che tale mensilità non era oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto da egli non richiesta nel procedimento monitorio riguardante, al contrario, solo le spettanze di agosto e settembre 2024.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di respingere l'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e confermare il D.I. n. 867/2024; chiedeva, infine, di condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- All'udienza del 4.3.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- L'opposizione non merita accoglimento.
5.- Giova premettere che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto esclusivamente il pagamento delle spettanze relative alle mensilità di agosto e settembre 2024, così come quantificate nelle corrispondenti buste paga in atti.
La società opponente ha fondato l'opposizione sulla asserita erroneità dell'importo ingiunto in esito al procedimento monitorio, deducendo di essere tenuta a corrispondere all'odierno opposto € 4.330,71 e non la maggiore somma pari ad € 5.905,71, in quanto, a suo dire, da tale importo sarebbe stato opportuno decurtare € 1.575,00 percepiti dal sig. a CP_1 mezzo dei bonifici di € 1.275,00 ed € 300,00 rispettivamente eseguiti in data 4.9.2024 ed il
12.8.2024.
La doglianza è destituita di fondamento. Ed invero, come si evince dalla documentazione in atti, tali bonifici hanno ad oggetto il pagamento della mensilità di luglio
2024 (estranea al procedimento monitorio e, per l'effetto, al decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio); ed invero, dall'esame della busta paga di luglio 2024 è possibile dedurre che
2 la somma € 1.575,00 erogata in favore del sig. a mezzo dei citati bonifici corrisponde CP_1 alla retribuzione a questi dovuta in relazione al mese di luglio 2024. Al contrario, il decreto ingiuntivo opposto, come correttamente rilevato dal sig. ha ad oggetto esclusivamente CP_1 le spettanze delle mensilità di agosto e settembre 2024.
Tra l'altro, il fatto che i citati bonifici riguardino il pagamento della mensilità di luglio 2024 trova riscontro nelle rispettive causali, ovvero “saldo busta luglio” in relazione al bonifico eseguito il 4.9.2024 e “acconto stipendio” per quello del 12.8.2024.
6.- Per quanto sopra esposto l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Al rigetto dell'opposizione, consegue la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
7. – Le spese del giudizio, per la soccombenza, si liquidano in favore dell'opposto come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della limitata attività processuale espletata e della semplicità delle questioni trattate.
8. - Sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c., stante la manifesta infondatezza dell'opposizione che appare basata su prospettazioni manifestamente pretestuose ed evidentemente inconsistenti. Ed invero, la manifesta infondatezza della domanda, della difesa o dell'eccezione proposta, consistente in un improprio utilizzo degli strumenti processuali realizza un'ipotesi di “abuso del processo” sanzionabile ex art. 96 III comma c.p.c.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione che, alla luce dei principi giurisprudenziali ormai consolidati (ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un., n. 32001 del 28.10.2022) ritiene costituire indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso dello strumento processuale – “la proposizione di un ricorso con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. civ., Sez. Un., n.
28448 del 12.10.2023). Ai fini della condanna per lite temeraria di cui al comma 3 dell'art 96
c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza
3 giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, n. 19948 del 12.07.2023; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 9912 del 2018).
Nella fattispecie, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta emerge la pretestuosità nonché la manifesta infondatezza dell'opposizione proposta dalla società opponente. Ed invero, già in sede monitoria risultava oggettivamente desumibile l'assenza di valide ragioni di contestazione del credito azionato, motivo per cui si ritengono sussistenti rilevanti profili di colpa imputabili alla società opponente, tali da giustificare la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Ai fini della determinazione del quantum appare opportuno conformarsi all'indirizzo della
Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali
(o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (cfr. Cass., 20 novembre 2020, n.
26435). Ed ancora: “in tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. Cass. 4 luglio 2019, n. 17902).
Orbene, nel rispetto del criterio equitativo, del principio di ragionevolezza ed in ragione del valore della controversia, si ritiene equo liquidare la somma di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. in un importo corrispondente ad un quarto delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
867/2024, depositato in data 23.12.2024, nei confronti di disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo;
4 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
- condanna al pagamento nei confronti di della somma di € Parte_1 Controparte_1
673,50 per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Il Giudice del Lavoro
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