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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di EN, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 129 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CRIVELLARO GIULIANO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
EN.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed acquisite nel provvedimento di omologazione della separazione personale consensuale qui ritrascritte:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 155 e 337 ter c.c., uniformandosi al regime di affido condiviso dei figli, al quale aderiscono, di comune accordo convengono che il figlio minore Per_1
venga affidato ad entrambi i genitori ma che continui a risiedere abitualmente con la madre;
il
[...]
1 padre, stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, potrà vedere e tenere con sé il Per figlio liberamente, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e parascolastiche del figlio e, in ogni caso, salvo diversi accordi tra i genitori, secondo il piano genitoriale allegato (DOC. N. 16) ed il seguente calendario:
a. a fine settimana alterni, secondo orari che verranno specificatamente concordati di volta in volta;
b. un pomeriggio durante la settimana, secondo orari che verranno specificatamente concordati di volta in volta;
c. nel periodo estivo, compreso tra la fine dell'anno scolastico ed il successivo suo inizio, per venti giorni, anche non consecutivi, secondo turni che verranno specificatamente concordati di volta in volta;
d. durante le vacanze natalizie, per otto giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e. durante le vacanze pasquali, per tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per 3. La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata dai coniugi di comune accordo, salvaguardando il diritto del minore a mante-nere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni.
4. In ossequio al principio di proporzionalità disposto dagli artt. 155 e 337 ter c.c., Parte_1
Per si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e ,
[...] Per_2 la somma mensile di € 600,00 + 400,00 (complessivi euro mille/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT famiglie, e ciò fino al raggiungimento dell' indipendenza economica del minore Per
e della figlia maggiorenne ma non autosufficiente . Per_2
Al fine di evitare discussioni tra i coniugi e su loro assenso, viene chiesto espressamente di disporre il pagamento diretto degli assegni di mantenimento dal datore di lavoro di Valore Città Pt_1
AMCPS srl, sul conto corrente intestato a ed acceso presso Banco-posta, IBAN Parte_2
[...]
Il sig. si obbliga a contribuire, inoltre, nella misura del 50 (cinquanta) % alle Parte_1
Per spese straordinarie necessarie per il figlio , regolamentate secondo quanto previsto dal
“Protocollo sulle spese straordinarie” del Tribunale di EN (che i coniugi, con il conferimento della procura al sottoscritto difensore, dichiarano di avere esaminato e di conoscere). Il sig.
[...]
si obbliga al versamento delle spese straordinarie di cui sopra entro e non oltre 30 Parte_1
(trenta) giorni dalla richiesta documentata di rimborso.
5. La casa coniugale resta assegnata a che continuerà ad abitarla con i figli;
gli Parte_2
2 arredi e i corredi contenuti nella casa coniugale continueranno ad essere liberamente utilizzati da
. Parte_2
Si dà atto che ha già asportato i propri effetti personali essendosi trasferito a Parte_1
vivere in una porzione autonoma, separata e distinta della casa coniugale, che viene temporaneamente concessa in comodato precario allo stesso personalmente. Pt_1
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui nessuna pretesa essi vantano reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto previsto nel presente atto.
7. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passa-porto o di altro documento di identità valido per l'espatrio anche del figlio.
8. Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni prescritte, senza propria personale responsabilità.
9. Dichiarare compensate le spese e le competenze del procedimento”.
All'udienza del 17.05.24 davanti al Giudice Relatore le parti hanno precisato come segue le condizioni: “Rispetto alle spese straordinarie per la figlia maggiorenne le parti precisano Per_2
che le stesse saranno sostenute al 100% dalla madre convivente. Ferme le restanti condizioni”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: in data 29.1.2024 il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in EN (VI) in data 19/10/1996.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 17/05/2024 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 155/2024 pubblicata in data 29/05/2024 e passata in giudicato in data
11/07/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
* * *
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella
3 presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 155/2024 del 29/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso
Per del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della prole a
Per carico del padre così come concordato dalle parti, di euro 600,00 per e di euro 400,00 per
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, che si ritiene congruo ed adeguato alle Per_2
condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
Per
-le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di EN, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-le spese straordinarie relative alla figlia maggiorenne , come regolamentate dal protocollo Per_2
del Tribunale di EN, vanno invece poste a carico interamente della madre come richiesto, ritenendo il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- si prende atto che le parti concordano che il pagamento degli assegni di mantenimento da parte del sig. avvenga mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro Valore Città AMCPS Pt_1
s.r.l. sul conto corrente intestato a;
Parte_2
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Altavilla Vicentina
(VI), Via G. Matteotti n. 38 in favore di quale genitore convivente con il figlio Parte_2
Per minore e con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del
4 passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio anche per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di EN, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in EN (VI) il 19/10/1996 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di EN (VI) al n. 415, parte II, serie A, anno 1996;
c) NULLA sulle spese.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di EN, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 129 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CRIVELLARO GIULIANO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
EN.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed acquisite nel provvedimento di omologazione della separazione personale consensuale qui ritrascritte:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 155 e 337 ter c.c., uniformandosi al regime di affido condiviso dei figli, al quale aderiscono, di comune accordo convengono che il figlio minore Per_1
venga affidato ad entrambi i genitori ma che continui a risiedere abitualmente con la madre;
il
[...]
1 padre, stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, potrà vedere e tenere con sé il Per figlio liberamente, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e parascolastiche del figlio e, in ogni caso, salvo diversi accordi tra i genitori, secondo il piano genitoriale allegato (DOC. N. 16) ed il seguente calendario:
a. a fine settimana alterni, secondo orari che verranno specificatamente concordati di volta in volta;
b. un pomeriggio durante la settimana, secondo orari che verranno specificatamente concordati di volta in volta;
c. nel periodo estivo, compreso tra la fine dell'anno scolastico ed il successivo suo inizio, per venti giorni, anche non consecutivi, secondo turni che verranno specificatamente concordati di volta in volta;
d. durante le vacanze natalizie, per otto giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e. durante le vacanze pasquali, per tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per 3. La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata dai coniugi di comune accordo, salvaguardando il diritto del minore a mante-nere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni.
4. In ossequio al principio di proporzionalità disposto dagli artt. 155 e 337 ter c.c., Parte_1
Per si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e ,
[...] Per_2 la somma mensile di € 600,00 + 400,00 (complessivi euro mille/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT famiglie, e ciò fino al raggiungimento dell' indipendenza economica del minore Per
e della figlia maggiorenne ma non autosufficiente . Per_2
Al fine di evitare discussioni tra i coniugi e su loro assenso, viene chiesto espressamente di disporre il pagamento diretto degli assegni di mantenimento dal datore di lavoro di Valore Città Pt_1
AMCPS srl, sul conto corrente intestato a ed acceso presso Banco-posta, IBAN Parte_2
[...]
Il sig. si obbliga a contribuire, inoltre, nella misura del 50 (cinquanta) % alle Parte_1
Per spese straordinarie necessarie per il figlio , regolamentate secondo quanto previsto dal
“Protocollo sulle spese straordinarie” del Tribunale di EN (che i coniugi, con il conferimento della procura al sottoscritto difensore, dichiarano di avere esaminato e di conoscere). Il sig.
[...]
si obbliga al versamento delle spese straordinarie di cui sopra entro e non oltre 30 Parte_1
(trenta) giorni dalla richiesta documentata di rimborso.
5. La casa coniugale resta assegnata a che continuerà ad abitarla con i figli;
gli Parte_2
2 arredi e i corredi contenuti nella casa coniugale continueranno ad essere liberamente utilizzati da
. Parte_2
Si dà atto che ha già asportato i propri effetti personali essendosi trasferito a Parte_1
vivere in una porzione autonoma, separata e distinta della casa coniugale, che viene temporaneamente concessa in comodato precario allo stesso personalmente. Pt_1
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui nessuna pretesa essi vantano reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto previsto nel presente atto.
7. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passa-porto o di altro documento di identità valido per l'espatrio anche del figlio.
8. Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni prescritte, senza propria personale responsabilità.
9. Dichiarare compensate le spese e le competenze del procedimento”.
All'udienza del 17.05.24 davanti al Giudice Relatore le parti hanno precisato come segue le condizioni: “Rispetto alle spese straordinarie per la figlia maggiorenne le parti precisano Per_2
che le stesse saranno sostenute al 100% dalla madre convivente. Ferme le restanti condizioni”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: in data 29.1.2024 il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in EN (VI) in data 19/10/1996.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 17/05/2024 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 155/2024 pubblicata in data 29/05/2024 e passata in giudicato in data
11/07/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
* * *
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella
3 presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 155/2024 del 29/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso
Per del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della prole a
Per carico del padre così come concordato dalle parti, di euro 600,00 per e di euro 400,00 per
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, che si ritiene congruo ed adeguato alle Per_2
condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
Per
-le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal protocollo del Tribunale di EN, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-le spese straordinarie relative alla figlia maggiorenne , come regolamentate dal protocollo Per_2
del Tribunale di EN, vanno invece poste a carico interamente della madre come richiesto, ritenendo il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- si prende atto che le parti concordano che il pagamento degli assegni di mantenimento da parte del sig. avvenga mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro Valore Città AMCPS Pt_1
s.r.l. sul conto corrente intestato a;
Parte_2
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Altavilla Vicentina
(VI), Via G. Matteotti n. 38 in favore di quale genitore convivente con il figlio Parte_2
Per minore e con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del
4 passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio anche per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di EN, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in EN (VI) il 19/10/1996 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di EN (VI) al n. 415, parte II, serie A, anno 1996;
c) NULLA sulle spese.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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