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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 423/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUERCIO MARCO, elettivamente domiciliato in Via Pieroni 27 57123 57123 Livorno Italia presso il difensore avv. GUERCIO MARCO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNATO Controparte_1 P.IVA_1
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI 63 57125 LIVORNO presso il difensore avv. TOGNATO FABRIZIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 2.5.2023 adiva il Giudice del lavoro Parte_1 affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “in conseguenza di quanto dedotto ed argomentato, accertato che la sig.ra dal 9.05.2022 all'1.06.2022 ha prestato attività lavorativa presso il ristorante il Sassoscritto Pt_1 senza alcun titolo contrattuale, dichiarare la nullità dell'apposizione del termine di cui al contratto stipulato con la in data 1.06.2022, con termine 30.09.2022, e per l'effetto dichiarare la conversione del contratto Controparte_1
a tempo indeterminato full time con decorrenza dal 9.05.2022 e - in tesi: in conseguenza di quanto sopra e per le ragioni espresse in premessa, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento in quanto intimato in violazione dell'art.7, l. n.300/70 e per l'effetto, condannare ai sensi dell'art.18, l. n.300/70, la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifiche, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro e condannare la società al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore della Controparte_1 ricorrente dal licenziamento alla reintegrazione;
- in ipotesi, condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione retributiva;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga di non accogliere la domanda principale, in conseguenza di quanto dedotto ed argomentato, accertare l'esistenza di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 1.06 al 30.09.2022 e, per le ragioni espresse in premessa, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente alle mensilità non percepite sino al termine del contratto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di termine del contratto, senza applicazione di sanzioni per omissione retributiva o quella minore o maggiore somma a titolo indennitario che risulterò di giustizia anche all'esito della espletando istruttoria;
IN OGNI CASO in conseguenza di quanto dedotto ed argomentato, accertare e dichiarare che la sig.ra
[...] durante il periodo di lavoro presso il ristornate il Sassoscritto della società Parte_2 Controparte_1 ovvero da maggio sino a luglio 2022, assunta con la qualifica di aiuto cuoca, ha invero svolto mansioni superiori quale cuoca, e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
pagina 2 di 11 al pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive tra quanto corrisposto e Parte_2 quanto dovuto ammontanti ad €8.167,95 come da elaborati contabili prodotti o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni dalle singole scadenze sino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere stata assunta, in qualità di aiuto cuoca, presso il ristorante il Sassoscritto s.r.l. con contratto di lavoro a chiamata dal marzo al maggio 2019; deduceva, poi, parte attrice di essere stata destinataria di un contratto di lavoro stagionale da giugno a settembre dello stesso anno e di aver, poi, fruito della disoccupazione per 16 giorni nel mese di ottobre 2019. Chiariva, poi, la Pt_1 che dal 16 ottobre 2019 essa ricorrente rientrava a lavoro, ancora in forza di contratto a chiamata, sino a maggio 2020, mentre da giugno a settembre 2020 le era offerto, nuovamente, un contratto stagionale;
la stessa era poi nuovamente assunta con contratto a chiamata da ottobre 2020 fino ad aprile 2021, e da maggio a settembre 2021 con un altro contratto stagionale;
tale dinamica si ripeteva anche da ottobre 2021 con contratto a chiamata fino ad inizio aprile 2022 e proposizione di contratto intermittente dal 2.04.2022 fino al 31.05.2022. Esponeva, la tuttavia, che detto Pt_1 contratto intermittente veniva interrotto in ragione di un cambio di gestione dell'attività, atteso che il 9.5.2022 al precedente datore di lavoro, sig. subentrava ed Testimone_1 Parte_3 interveniva un trasferimento d'azienda che produceva effetti anche nella gestione del personale;
in particolare, secondo la ricostruzione offerta in ricorso l'attrice continuava a prestare la propria attività lavorativa presso il medesimo ristorante, senza copertura contrattuale, sino al 31.5.2022, mentre era poi formalmente assunta in data 1.6.2022 con contratto a chiamata a tempo determinato fino a fine settembre 2022. Lamentava la ricorrente da un lato di essere stata formalmente licenziata per giusta causa in data 22.7.2022 senza che detto licenziamento fosse preceduto dalla preventiva e necessaria contestazione degli addebiti, in relazione a condotte inesistenti e, dall'altro, di aver sempre prestato attività lavorativa in più rispetto a quella regolarmente retribuita e, inoltre, con una qualifica professionale maggiore.
Si costituiva la variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
pagina 3 di 11 La chiede anzitutto dichiararsi la nullità del contratto a termine sottoscritto dall'1.6.2022 per Pt_1 avere essa ricorrente svolto attività lavorativa in assenza di copertura contrattuale dal 9 maggio al
31 maggio 2022.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
In punto, deve anzitutto dirsi che emerge dalle stesse allegazioni di cui al ricorso, nonché dalla documentazione in atti versata, che tra l'odierna ricorrente ed il era Parte_4 stato stipulato un contratto di lavoro di tipo intermittente dal 2.4.2022 al 31.5.2022 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria).
Dall'esame dei documenti, ancora, vi è prova che detto contratto venne prorogato, a far data dall'1.6.2022, sempre con la medesima società, e sino al 30.9.2022 (v. doc. 4 allegato alla memoria).
La società convenuta, con la propria costituzione, ha poi dedotto e documentato che in data
9.5.2022 vennero vendute le partecipazioni societarie della Sassoscritto s.r.l., poi ridenominata dal 25.7.2022 (cfr. docc. 1 e 2 allegati alla memoria), di talché il rapporto di Controparte_1 lavoro della odierna ricorrente è rimasto sempre in capo alla medesima società che ha meramente mutato denominazione.
Ciò esclude la ricostruzione di cui al ricorso circa il fatto che la lavorò senza copertura Pt_1 contrattuale dal 9 al 31 maggio, posto che risulta dalla documentazione l'esistenza di un contratto a tempo determinato dal 2.4.2022 al 31.5.2022, la proroga dall'1.6.2022 al 30.9.2022, nonché il fatto che il 9 maggio 2022 si verificò unicamente un passaggio di partecipazioni societarie.
Tanto premesso, parte ricorrente, poi, lamenta che il licenziamento per giusta causa del 22.7.2022 non venne preceduto da alcuna preventiva contestazione disciplinare.
In punto, la convenuta non ha allegato, né provato di aver inoltrato la preventiva contestazione.
Orbene, non può mancare di osservarsi che l'esistenza del rapporto di lavoro per cui è causa, a tempo determinato, riconosciuto da entrambe le parti, deve ritenersi provata alla luce della documentazione in atti (v., in punto, ancora il doc. 4 allegato alla memoria).
Tanto premesso, si osserva che, come noto, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato il recesso prima della scadenza del contratto risulta possibile solo laddove sussista giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., quale causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In altri e più precisi termini, deve esistere un fatto connotato da una gravità oggettiva, riferibile alla sfera contrattuale, ovvero extracontrattuale, ma comunque tale da costituire una negazione degli pagina 4 di 11 elementi essenziali del rapporto di lavoro e deve comunque essere rispettata la procedura di cui all'art. 7, L. 300/1970 per cui “(..) Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa (..)”.
Nel caso di specie, a ben vedere, come anticipato, non esiste alcuna allegazione e, conseguentemente, prova in tal senso.
Parte resistente, con la propria costituzione, ha unicamente dedotto che la mancata preventiva contestazione degli addebiti porterebbe a conseguenze diverse da quelle richieste in ricorso in ragione della natura a tempo determinato del rapporto di lavoro. La convenuta ha poi evidenziato che, trattandosi di contratto di lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità da parte della lavoratrice, la società avrebbe potuto limitarsi a lasciar scadere il contratto senza più chiamare a lavoro la ricorrente, di talché alla stessa non spetterebbe alcun risarcimento neppure a fronte di licenziamento viziato poiché non preceduto da contestazione disciplinare.
La doglianza non coglie nel segno atteso che la società non si è limitata a far scadere il contratto senza chiamare la ma ha irrogato un licenziamento per giusta causa senza procedere alla Pt_1 preventiva contestazione disciplinare.
Orbene, dalle buste paga in atti versate (cfr. doc. 6 allegato alla memoria) emerge che la ricorrente per il mese di giugno era stata regolarmente chiamata a lavoro (e a ben vedere anche in forza del precedente contratto per il mese di maggio), evincendosi poi dalle allegazioni di entrambe le parti che la lavoratrice, già dal 2019, aveva a più riprese svolto attività lavorativa presso il ristorante.
Tanto basta di talché, non potendosi dire assolto l'onere gravante sul datore di lavoro, in mancanza di prova circa la preventiva contestazione, essendo pacifico che la cessazione è intervenuta prima della scadenza del termine contrattualmente previsto e che la lavoratrice si è messa a disposizione per la ripresa dell'attività lavorativa (v. doc. 3 allegato al ricorso), il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione dovuta dalla data del licenziamento sino a quella di scadenza del contratto di lavoro (30.9.2022) a titolo di risarcimento.
Il parametro che pare congruo per individuare la retribuzione dovuta deve individuarsi nella media delle retribuzioni percepite e risultanti dalla documentazione in atti pari, nella media appunto, ad euro 654,00 (v. doc. 6 allegato alla memoria).
Sulla detta somma devono essere calcolati interessi e rivalutazione, come per legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, in applicazione del disposto dell'art. 429 c.p.c.
pagina 5 di 11 Non può, d'altronde, trovare applicazione la tutela invocata in tesi ricorso atteso che, come detto, nel caso di specie il rapporto di lavoro tra le parti era pacificamente a tempo determinato, di talché non può trovare applicazione il D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Per completezza deve osservarsi che parte ricorrente lamenta, a ben vedere in subordine rispetto al vizio relativo al difetto di preventiva contestazione, l'inesistenza del fatto materiale contestato.
In punto non può che ribadirsi che nel caso di specie non può trovare applicazione la tutela invocata in tesi ricorso atteso che, come emerge dalla documentazione in atti, il rapporto di lavoro tra le parti era pacificamente a tempo determinato (Supra); pertanto, alla luce della tipologia contrattuale (a tempo determinato) anche a fronte dell'eventuale assenza di giusta causa, essendo pacifico che la cessazione è intervenuta prima della scadenza del termine contrattualmente previsto e che la lavoratrice si è messa a disposizione per la ripresa dell'attività lavorativa (v. ancora doc. 3 allegato al ricorso), il licenziamento dovrebbe comunque essere dichiarato illegittimo con le medesime conseguenze risarcitorie ricordate.
Avuto riguardo, poi, alle richieste retributive spiegate in ricorso deve premettersi che le stesse sembrano formulate sia in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario (cfr. doc. 6 allegato al ricorso, ovvero il conteggio ove si fa riferimento alle voci “lavoro straordinario” “lavoro domenicale”; v. anche pag. 12 ricorso dove è dato leggere “lavorava infatti tutte le settimane e tutti i giorni, salvo il giovedì che era concordato come riposo, anche quando il contratto era a “chiamata””), sia in relazione allo svolgimento di mansioni superiori.
Sotto il primo profilo (straordinari e lavoro domenicale) deve ricordarsi che, come noto, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c. o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore ex art. 1457 c.c. o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore a norma dell'art. 1218 c.c.
Sono assoggettate a tale vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore pagina 6 di 11 riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, indennità pasto per trasferte effettuate.
Risulta poi principio generale quello secondo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli deduca l'insufficienza della retribuzione per esso ricevuta, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto eccedenti quelle retribuite (Sez. L, Sentenza n.
12695 del 17/10/2001; Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009).
Tanto premesso, risulta dato pacifico che il rapporto tra la e la società resistente sia stato Pt_1 formalizzato nelle modalità ricordate (Supra).
Tanto posto, deve allora dirsi come in relazione alle domande spiegate per le maggiorazioni per lavoro festivo o per il lavoro straordinario, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva dei giorni non goduti ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie/ permessi da parte del lavoratore (in punto v., ad esempio,
Cass. 9599/2013).
Ebbene, parte attrice in ricorso non ha allegato le giornate in cui ha prestato attività lavorativa e per le quali chiede la maggiorazione per lavoro festivo (tanto che nell'atto introduttivo si legge, in punto, unicamente “(..) lavorava infatti tutte le settimane e tutti i giorni, salvo il giovedì che era concordato come riposo, anche quando il contratto era a “chiamata””, senza alcun ulteriore riferimento alle specifiche giornate).
pagina 7 di 11 Né dall'esame della documentazione versata in giudizio assieme al ricorso emerge l'indicazione di tali giornate;
a ben vedere, anche nei conteggi allegati all'atto introduttivo non esiste alcuna indicazione di tali giorni e della mensilità di riferimento (cfr., ancora, doc. 6 allegato al ricorso).
A tale carenza di allegazione è necessariamente seguito un vuoto probatorio non essendo emerso dall'istruttoria sfogata (Infra) alcun elemento utile a provare ad es. la collocazione della dedotta mancata fruizione di ferie/permessi da parte attrice (v. anche verbale di udienza odierna in punto).
Avuto riguardo all'allegato svolgimento di mansioni superiori a fronte del contratto tra le parti la ricorrente deduce, essenzialmente, che pur essendo assunta come aiuto cuoca, avrebbe dovuto essere inquadrata nel IV livello.
Devono farsi alcune premesse in punto di diritto in relazione alla domanda della ricorrente volta al riconoscimento del superiore inquadramento, in estrema sintesi, per aver svolto con autonomia operativa attività di cuoca e non di aiuto cuoco per la società odierna resistente.
Va infatti osservato che nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, come noto, il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria,
l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini (v., tra le numerose altre, Cass., Sez. Lav., 4791/2004; Cass., Sez. Lav., 8025/2003).
Questa è dunque la chiave di indagine che deve guidare il Giudice nella valutazione del materiale probatorio.
Come chiaramente precisato dalla Suprema Corte poi “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale” (Cass., Sez. Lav., 11925/2003).
Ciò posto, come detto, nel caso di specie parte ricorrente allega in ricorso quale profilo di inquadramento effettivo rispetto al CCNL il quarto livello.
Orbene, deve anzitutto dirsi che dall'esame del CCNL in atti (cfr. doc. 11 allegato alla memoria) emerge che appartengono al quinto livello (ovvero quello in cui era inquadrata la ricorrente) “(..) i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: (..) demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi (..); secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che , in subordine ad un cuoco e/o in sua
pagina 8 di 11 assenza , procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto (..); altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Appartiene invece al quarto livello, cioè quello rivendicato dalla i lavoratori che “in condizioni Pt_1 di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: (..) cuoco capo partita;
cuoco di cucina non organizzata in partite , intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicuri il servizio in cucina;
(..) chef de rang di ristorante;
(..) capo gruppo mensa;
”.
I due livelli differiscono tra loro: in relazione al contenuto delle attività e al livello di professionalità richiesto (“in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” per il quinto livello e “svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, per il quarto); avuto riguardo alla eventualità di coordinare gruppi (alcuna previsione per il quinto livello e “di norma comportano coordinamento di altri lavoratori” per il quarto livello); avuto riguardo al grado di autonomia ( “in condizioni di autonomia esecutiva” per il quarto livello e con nessuna previsione per il livello quinto).
Deve allora dirsi che in ricorso, in punto, la allega di aver di fatto gestito ed organizzato la Pt_1 cucina in completa ed assoluta autonomia, portandola avanti con la stessa indipendenza e solitudine per tutti i servizi ad ogni turno.
Deve allora premettersi che la resistente, con la propria costituzione, ha allegato e prodotto documentazione relativa al fatto che all'epoca dei fatti era assunto come cuoco con inquadramento al IV livello del CCNL il sig. (v. doc. 8 allegato alla memoria di costituzione), ciò CP_2 che smentisce anzitutto la circostanza che la ricorrente gestisse da sola la cucina e in completa autonomia.
A ciò deve aggiungersi che, in esito all'istruttoria orale sfogata, non ha trovato conferma la ricostruzione operata in ricorso in punto di assoluta autonomia.
Possono anzitutto richiamarsi le dichiarazioni rese dal teste , come detto cuoco del CP_2 ristorante all'epoca dei fatti, il quale confermava di svolgere, con regolarità, le ordinarie mansioni di preparazione dei piatti e direzione della cucina con l'ausilio degli altri componenti del team, di essere cuoco di terzo livello occupandosi di coordinare la cucina, fare gli ordini e preparare i sughi, con l'aiuto dei colleghi, confermando altresì che la ricorrente in cucina ha sempre svolto mansioni pagina 9 di 11 basilari, legate al lavaggio del pesce e all'assemblaggio degli antipasti con prodotti già cucinati dal cuoco, il tutto sempre secondo le direttive di quest'ultimo ed in collaborazione con il resto del team di cucina, escludendo che la cucinasse le pietanze ed affermando “In cucina durante la settimana Pt_1 eravamo 5, il fine settimana 11: c'era uno chef, capi partita, gli aiuti cuochi” (cfr. verbale di udienza dell'11.10.2023).
Anche la teste , intimata dalla ricorrente, dopo aver affermato di aver lavorato Testimone_2 assieme alla in risposta al cap. 5 del ricorso (“DCV che ha visto la sig.ra lavorare in cucina, da Pt_1 Pt_1 sola, come cuoca, nel periodo che va dal 9 maggio al 1 giugno 2022”) riferiva “preciso che io rispondo per il periodo fino al 27 maggio;
fatta questa precisazione rispondo che da sola non è vero perché c'erano anche altri cuochi, c'era una squadra di cuochi e ognuno aveva la sua mansione;
io stavo in sala quindi non conosco la suddivisione dei compiti che si erano dati. Io l'ho vista lavorare in cucina ma non da sola;
non l'ho vista lavare piatti e l'ho vista preparare antipasti e fritti poi nel dettaglio la loro suddivisione io non la conosco.” (v. verbale di udienza del
24.1.2024).
Il teste , poi, sentito alla medesima udienza e parimenti intimato dalla in Tes_3 Pt_1 risposta al medesimo cap. 5 del ricorso affermava “è vero, ma non era da sola. Io l'ho vista che lei lavorava ai secondi e ai fritti;
io l'ho vista fare le fritture e dare una mano agli antipasti, più che altro occupandosi della preparazione di roba pronta cioè dell'impiattamento degli antipasti. Anche prima del servizio le ho visto fare queste cose che ho già detto ma i fritti no.”.
La teste , poi, sentita alla stessa udienza del 24.1.2024 dopo aver chiarito che il sig. Testimone_4
“era il detentore delle vere ricette del menù che erano fatte dalla sua nonna, erano cose che appartenevano al CP_2 suo vissuto e alla sua mano, ecco perché dava direzioni. Lui è il nipote dei vecchi gestione, quindi dagli anni '60 la nonna era in cucina a fare queste ricette che poi lui ha portato fino a noi.” affermava “La ricorrente aveva la sua zona in fondo alla cucina;
preciso che la cucina si sviluppa in lunghezza;
c'è una parte con i fornelli all'inizio, poi alla fine c'è invece la zona di preparazione con la macchina per la pulizia delle cozze, i lavandini apposta per pulire il pesce e i vari frigo di stoccaggio di queste preparazioni. In questa parte finale non viene trasformato il prodotto, ma pulito viene e preparato. Sopra a questa zona lavaggio c'è un mobilino con ante scorrevoli dove io sono andata a pulire e dove ho trovato le retine dei capelli e i filtri per i lavandini che io avevo dato alla e quindi tutti i suoi Pt_1 strumenti di lavoro erano in questo mobile.” (cfr., ancora, verbale di udienza del 24.1.2024).
Solo il teste intimato dalla e sentito dal G.O.T. alla udienza del 9.7.2024, Tes_5 Pt_1 forniva una versione parzialmente diversa;
il teste, dopo aver affermato di aver lavorato al ristorante il Sassoscritto nell'estate 2022 e di essere “scappato via perché si sono interrotti in malo modo i
pagina 10 di 11 rapporti con il affermava che la “faceva la cuoca (..) a volte ho lavorato assieme a lei” ma Pt_3 Pt_1 dichiarava che “il primo cuoco era il sig. pur affermando poi, contraddittoriamente, che CP_2 la ricorrente in “cucina faceva un po' di tutto, cucinava puliva faceva mansioni da chef di range”.
Ora, a fronte di tale complessivo quadro pare al giudicante che non sia emersa la prova dello svolgimento da parte della di mansioni di IV livello risultando, a ben vedere, corretto Pt_1
l'inquadramento contrattuale al V livello anche alla luce delle declaratorie contrattuali sopra richiamate.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti a norma dell'art. 92 c.p.c. attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado così definitivamente pronunciando:
a) accerta l'illegittimità del licenziamento intimato da a Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un
[...] risarcimento pari all'ammontare della retribuzione dovuta come individuata in parte motiva dalla data di licenziamento (22.7.2022) sino a quella di scadenza del contratto di lavoro (30.9.2022), oltre interessi e rivalutazione come per legge, rigettando per il resto il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 423/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUERCIO MARCO, elettivamente domiciliato in Via Pieroni 27 57123 57123 Livorno Italia presso il difensore avv. GUERCIO MARCO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNATO Controparte_1 P.IVA_1
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI 63 57125 LIVORNO presso il difensore avv. TOGNATO FABRIZIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 2.5.2023 adiva il Giudice del lavoro Parte_1 affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “in conseguenza di quanto dedotto ed argomentato, accertato che la sig.ra dal 9.05.2022 all'1.06.2022 ha prestato attività lavorativa presso il ristorante il Sassoscritto Pt_1 senza alcun titolo contrattuale, dichiarare la nullità dell'apposizione del termine di cui al contratto stipulato con la in data 1.06.2022, con termine 30.09.2022, e per l'effetto dichiarare la conversione del contratto Controparte_1
a tempo indeterminato full time con decorrenza dal 9.05.2022 e - in tesi: in conseguenza di quanto sopra e per le ragioni espresse in premessa, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento in quanto intimato in violazione dell'art.7, l. n.300/70 e per l'effetto, condannare ai sensi dell'art.18, l. n.300/70, la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifiche, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro e condannare la società al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore della Controparte_1 ricorrente dal licenziamento alla reintegrazione;
- in ipotesi, condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione retributiva;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga di non accogliere la domanda principale, in conseguenza di quanto dedotto ed argomentato, accertare l'esistenza di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 1.06 al 30.09.2022 e, per le ragioni espresse in premessa, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente alle mensilità non percepite sino al termine del contratto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di termine del contratto, senza applicazione di sanzioni per omissione retributiva o quella minore o maggiore somma a titolo indennitario che risulterò di giustizia anche all'esito della espletando istruttoria;
IN OGNI CASO in conseguenza di quanto dedotto ed argomentato, accertare e dichiarare che la sig.ra
[...] durante il periodo di lavoro presso il ristornate il Sassoscritto della società Parte_2 Controparte_1 ovvero da maggio sino a luglio 2022, assunta con la qualifica di aiuto cuoca, ha invero svolto mansioni superiori quale cuoca, e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
pagina 2 di 11 al pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive tra quanto corrisposto e Parte_2 quanto dovuto ammontanti ad €8.167,95 come da elaborati contabili prodotti o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni dalle singole scadenze sino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere stata assunta, in qualità di aiuto cuoca, presso il ristorante il Sassoscritto s.r.l. con contratto di lavoro a chiamata dal marzo al maggio 2019; deduceva, poi, parte attrice di essere stata destinataria di un contratto di lavoro stagionale da giugno a settembre dello stesso anno e di aver, poi, fruito della disoccupazione per 16 giorni nel mese di ottobre 2019. Chiariva, poi, la Pt_1 che dal 16 ottobre 2019 essa ricorrente rientrava a lavoro, ancora in forza di contratto a chiamata, sino a maggio 2020, mentre da giugno a settembre 2020 le era offerto, nuovamente, un contratto stagionale;
la stessa era poi nuovamente assunta con contratto a chiamata da ottobre 2020 fino ad aprile 2021, e da maggio a settembre 2021 con un altro contratto stagionale;
tale dinamica si ripeteva anche da ottobre 2021 con contratto a chiamata fino ad inizio aprile 2022 e proposizione di contratto intermittente dal 2.04.2022 fino al 31.05.2022. Esponeva, la tuttavia, che detto Pt_1 contratto intermittente veniva interrotto in ragione di un cambio di gestione dell'attività, atteso che il 9.5.2022 al precedente datore di lavoro, sig. subentrava ed Testimone_1 Parte_3 interveniva un trasferimento d'azienda che produceva effetti anche nella gestione del personale;
in particolare, secondo la ricostruzione offerta in ricorso l'attrice continuava a prestare la propria attività lavorativa presso il medesimo ristorante, senza copertura contrattuale, sino al 31.5.2022, mentre era poi formalmente assunta in data 1.6.2022 con contratto a chiamata a tempo determinato fino a fine settembre 2022. Lamentava la ricorrente da un lato di essere stata formalmente licenziata per giusta causa in data 22.7.2022 senza che detto licenziamento fosse preceduto dalla preventiva e necessaria contestazione degli addebiti, in relazione a condotte inesistenti e, dall'altro, di aver sempre prestato attività lavorativa in più rispetto a quella regolarmente retribuita e, inoltre, con una qualifica professionale maggiore.
Si costituiva la variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
pagina 3 di 11 La chiede anzitutto dichiararsi la nullità del contratto a termine sottoscritto dall'1.6.2022 per Pt_1 avere essa ricorrente svolto attività lavorativa in assenza di copertura contrattuale dal 9 maggio al
31 maggio 2022.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
In punto, deve anzitutto dirsi che emerge dalle stesse allegazioni di cui al ricorso, nonché dalla documentazione in atti versata, che tra l'odierna ricorrente ed il era Parte_4 stato stipulato un contratto di lavoro di tipo intermittente dal 2.4.2022 al 31.5.2022 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria).
Dall'esame dei documenti, ancora, vi è prova che detto contratto venne prorogato, a far data dall'1.6.2022, sempre con la medesima società, e sino al 30.9.2022 (v. doc. 4 allegato alla memoria).
La società convenuta, con la propria costituzione, ha poi dedotto e documentato che in data
9.5.2022 vennero vendute le partecipazioni societarie della Sassoscritto s.r.l., poi ridenominata dal 25.7.2022 (cfr. docc. 1 e 2 allegati alla memoria), di talché il rapporto di Controparte_1 lavoro della odierna ricorrente è rimasto sempre in capo alla medesima società che ha meramente mutato denominazione.
Ciò esclude la ricostruzione di cui al ricorso circa il fatto che la lavorò senza copertura Pt_1 contrattuale dal 9 al 31 maggio, posto che risulta dalla documentazione l'esistenza di un contratto a tempo determinato dal 2.4.2022 al 31.5.2022, la proroga dall'1.6.2022 al 30.9.2022, nonché il fatto che il 9 maggio 2022 si verificò unicamente un passaggio di partecipazioni societarie.
Tanto premesso, parte ricorrente, poi, lamenta che il licenziamento per giusta causa del 22.7.2022 non venne preceduto da alcuna preventiva contestazione disciplinare.
In punto, la convenuta non ha allegato, né provato di aver inoltrato la preventiva contestazione.
Orbene, non può mancare di osservarsi che l'esistenza del rapporto di lavoro per cui è causa, a tempo determinato, riconosciuto da entrambe le parti, deve ritenersi provata alla luce della documentazione in atti (v., in punto, ancora il doc. 4 allegato alla memoria).
Tanto premesso, si osserva che, come noto, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato il recesso prima della scadenza del contratto risulta possibile solo laddove sussista giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., quale causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In altri e più precisi termini, deve esistere un fatto connotato da una gravità oggettiva, riferibile alla sfera contrattuale, ovvero extracontrattuale, ma comunque tale da costituire una negazione degli pagina 4 di 11 elementi essenziali del rapporto di lavoro e deve comunque essere rispettata la procedura di cui all'art. 7, L. 300/1970 per cui “(..) Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa (..)”.
Nel caso di specie, a ben vedere, come anticipato, non esiste alcuna allegazione e, conseguentemente, prova in tal senso.
Parte resistente, con la propria costituzione, ha unicamente dedotto che la mancata preventiva contestazione degli addebiti porterebbe a conseguenze diverse da quelle richieste in ricorso in ragione della natura a tempo determinato del rapporto di lavoro. La convenuta ha poi evidenziato che, trattandosi di contratto di lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità da parte della lavoratrice, la società avrebbe potuto limitarsi a lasciar scadere il contratto senza più chiamare a lavoro la ricorrente, di talché alla stessa non spetterebbe alcun risarcimento neppure a fronte di licenziamento viziato poiché non preceduto da contestazione disciplinare.
La doglianza non coglie nel segno atteso che la società non si è limitata a far scadere il contratto senza chiamare la ma ha irrogato un licenziamento per giusta causa senza procedere alla Pt_1 preventiva contestazione disciplinare.
Orbene, dalle buste paga in atti versate (cfr. doc. 6 allegato alla memoria) emerge che la ricorrente per il mese di giugno era stata regolarmente chiamata a lavoro (e a ben vedere anche in forza del precedente contratto per il mese di maggio), evincendosi poi dalle allegazioni di entrambe le parti che la lavoratrice, già dal 2019, aveva a più riprese svolto attività lavorativa presso il ristorante.
Tanto basta di talché, non potendosi dire assolto l'onere gravante sul datore di lavoro, in mancanza di prova circa la preventiva contestazione, essendo pacifico che la cessazione è intervenuta prima della scadenza del termine contrattualmente previsto e che la lavoratrice si è messa a disposizione per la ripresa dell'attività lavorativa (v. doc. 3 allegato al ricorso), il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione dovuta dalla data del licenziamento sino a quella di scadenza del contratto di lavoro (30.9.2022) a titolo di risarcimento.
Il parametro che pare congruo per individuare la retribuzione dovuta deve individuarsi nella media delle retribuzioni percepite e risultanti dalla documentazione in atti pari, nella media appunto, ad euro 654,00 (v. doc. 6 allegato alla memoria).
Sulla detta somma devono essere calcolati interessi e rivalutazione, come per legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo, in applicazione del disposto dell'art. 429 c.p.c.
pagina 5 di 11 Non può, d'altronde, trovare applicazione la tutela invocata in tesi ricorso atteso che, come detto, nel caso di specie il rapporto di lavoro tra le parti era pacificamente a tempo determinato, di talché non può trovare applicazione il D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Per completezza deve osservarsi che parte ricorrente lamenta, a ben vedere in subordine rispetto al vizio relativo al difetto di preventiva contestazione, l'inesistenza del fatto materiale contestato.
In punto non può che ribadirsi che nel caso di specie non può trovare applicazione la tutela invocata in tesi ricorso atteso che, come emerge dalla documentazione in atti, il rapporto di lavoro tra le parti era pacificamente a tempo determinato (Supra); pertanto, alla luce della tipologia contrattuale (a tempo determinato) anche a fronte dell'eventuale assenza di giusta causa, essendo pacifico che la cessazione è intervenuta prima della scadenza del termine contrattualmente previsto e che la lavoratrice si è messa a disposizione per la ripresa dell'attività lavorativa (v. ancora doc. 3 allegato al ricorso), il licenziamento dovrebbe comunque essere dichiarato illegittimo con le medesime conseguenze risarcitorie ricordate.
Avuto riguardo, poi, alle richieste retributive spiegate in ricorso deve premettersi che le stesse sembrano formulate sia in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario (cfr. doc. 6 allegato al ricorso, ovvero il conteggio ove si fa riferimento alle voci “lavoro straordinario” “lavoro domenicale”; v. anche pag. 12 ricorso dove è dato leggere “lavorava infatti tutte le settimane e tutti i giorni, salvo il giovedì che era concordato come riposo, anche quando il contratto era a “chiamata””), sia in relazione allo svolgimento di mansioni superiori.
Sotto il primo profilo (straordinari e lavoro domenicale) deve ricordarsi che, come noto, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c. o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore ex art. 1457 c.c. o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore a norma dell'art. 1218 c.c.
Sono assoggettate a tale vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore pagina 6 di 11 riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, indennità pasto per trasferte effettuate.
Risulta poi principio generale quello secondo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli deduca l'insufficienza della retribuzione per esso ricevuta, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto eccedenti quelle retribuite (Sez. L, Sentenza n.
12695 del 17/10/2001; Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009).
Tanto premesso, risulta dato pacifico che il rapporto tra la e la società resistente sia stato Pt_1 formalizzato nelle modalità ricordate (Supra).
Tanto posto, deve allora dirsi come in relazione alle domande spiegate per le maggiorazioni per lavoro festivo o per il lavoro straordinario, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva dei giorni non goduti ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie/ permessi da parte del lavoratore (in punto v., ad esempio,
Cass. 9599/2013).
Ebbene, parte attrice in ricorso non ha allegato le giornate in cui ha prestato attività lavorativa e per le quali chiede la maggiorazione per lavoro festivo (tanto che nell'atto introduttivo si legge, in punto, unicamente “(..) lavorava infatti tutte le settimane e tutti i giorni, salvo il giovedì che era concordato come riposo, anche quando il contratto era a “chiamata””, senza alcun ulteriore riferimento alle specifiche giornate).
pagina 7 di 11 Né dall'esame della documentazione versata in giudizio assieme al ricorso emerge l'indicazione di tali giornate;
a ben vedere, anche nei conteggi allegati all'atto introduttivo non esiste alcuna indicazione di tali giorni e della mensilità di riferimento (cfr., ancora, doc. 6 allegato al ricorso).
A tale carenza di allegazione è necessariamente seguito un vuoto probatorio non essendo emerso dall'istruttoria sfogata (Infra) alcun elemento utile a provare ad es. la collocazione della dedotta mancata fruizione di ferie/permessi da parte attrice (v. anche verbale di udienza odierna in punto).
Avuto riguardo all'allegato svolgimento di mansioni superiori a fronte del contratto tra le parti la ricorrente deduce, essenzialmente, che pur essendo assunta come aiuto cuoca, avrebbe dovuto essere inquadrata nel IV livello.
Devono farsi alcune premesse in punto di diritto in relazione alla domanda della ricorrente volta al riconoscimento del superiore inquadramento, in estrema sintesi, per aver svolto con autonomia operativa attività di cuoca e non di aiuto cuoco per la società odierna resistente.
Va infatti osservato che nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, come noto, il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria,
l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini (v., tra le numerose altre, Cass., Sez. Lav., 4791/2004; Cass., Sez. Lav., 8025/2003).
Questa è dunque la chiave di indagine che deve guidare il Giudice nella valutazione del materiale probatorio.
Come chiaramente precisato dalla Suprema Corte poi “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale” (Cass., Sez. Lav., 11925/2003).
Ciò posto, come detto, nel caso di specie parte ricorrente allega in ricorso quale profilo di inquadramento effettivo rispetto al CCNL il quarto livello.
Orbene, deve anzitutto dirsi che dall'esame del CCNL in atti (cfr. doc. 11 allegato alla memoria) emerge che appartengono al quinto livello (ovvero quello in cui era inquadrata la ricorrente) “(..) i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: (..) demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi (..); secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che , in subordine ad un cuoco e/o in sua
pagina 8 di 11 assenza , procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto (..); altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Appartiene invece al quarto livello, cioè quello rivendicato dalla i lavoratori che “in condizioni Pt_1 di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: (..) cuoco capo partita;
cuoco di cucina non organizzata in partite , intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicuri il servizio in cucina;
(..) chef de rang di ristorante;
(..) capo gruppo mensa;
”.
I due livelli differiscono tra loro: in relazione al contenuto delle attività e al livello di professionalità richiesto (“in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” per il quinto livello e “svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, per il quarto); avuto riguardo alla eventualità di coordinare gruppi (alcuna previsione per il quinto livello e “di norma comportano coordinamento di altri lavoratori” per il quarto livello); avuto riguardo al grado di autonomia ( “in condizioni di autonomia esecutiva” per il quarto livello e con nessuna previsione per il livello quinto).
Deve allora dirsi che in ricorso, in punto, la allega di aver di fatto gestito ed organizzato la Pt_1 cucina in completa ed assoluta autonomia, portandola avanti con la stessa indipendenza e solitudine per tutti i servizi ad ogni turno.
Deve allora premettersi che la resistente, con la propria costituzione, ha allegato e prodotto documentazione relativa al fatto che all'epoca dei fatti era assunto come cuoco con inquadramento al IV livello del CCNL il sig. (v. doc. 8 allegato alla memoria di costituzione), ciò CP_2 che smentisce anzitutto la circostanza che la ricorrente gestisse da sola la cucina e in completa autonomia.
A ciò deve aggiungersi che, in esito all'istruttoria orale sfogata, non ha trovato conferma la ricostruzione operata in ricorso in punto di assoluta autonomia.
Possono anzitutto richiamarsi le dichiarazioni rese dal teste , come detto cuoco del CP_2 ristorante all'epoca dei fatti, il quale confermava di svolgere, con regolarità, le ordinarie mansioni di preparazione dei piatti e direzione della cucina con l'ausilio degli altri componenti del team, di essere cuoco di terzo livello occupandosi di coordinare la cucina, fare gli ordini e preparare i sughi, con l'aiuto dei colleghi, confermando altresì che la ricorrente in cucina ha sempre svolto mansioni pagina 9 di 11 basilari, legate al lavaggio del pesce e all'assemblaggio degli antipasti con prodotti già cucinati dal cuoco, il tutto sempre secondo le direttive di quest'ultimo ed in collaborazione con il resto del team di cucina, escludendo che la cucinasse le pietanze ed affermando “In cucina durante la settimana Pt_1 eravamo 5, il fine settimana 11: c'era uno chef, capi partita, gli aiuti cuochi” (cfr. verbale di udienza dell'11.10.2023).
Anche la teste , intimata dalla ricorrente, dopo aver affermato di aver lavorato Testimone_2 assieme alla in risposta al cap. 5 del ricorso (“DCV che ha visto la sig.ra lavorare in cucina, da Pt_1 Pt_1 sola, come cuoca, nel periodo che va dal 9 maggio al 1 giugno 2022”) riferiva “preciso che io rispondo per il periodo fino al 27 maggio;
fatta questa precisazione rispondo che da sola non è vero perché c'erano anche altri cuochi, c'era una squadra di cuochi e ognuno aveva la sua mansione;
io stavo in sala quindi non conosco la suddivisione dei compiti che si erano dati. Io l'ho vista lavorare in cucina ma non da sola;
non l'ho vista lavare piatti e l'ho vista preparare antipasti e fritti poi nel dettaglio la loro suddivisione io non la conosco.” (v. verbale di udienza del
24.1.2024).
Il teste , poi, sentito alla medesima udienza e parimenti intimato dalla in Tes_3 Pt_1 risposta al medesimo cap. 5 del ricorso affermava “è vero, ma non era da sola. Io l'ho vista che lei lavorava ai secondi e ai fritti;
io l'ho vista fare le fritture e dare una mano agli antipasti, più che altro occupandosi della preparazione di roba pronta cioè dell'impiattamento degli antipasti. Anche prima del servizio le ho visto fare queste cose che ho già detto ma i fritti no.”.
La teste , poi, sentita alla stessa udienza del 24.1.2024 dopo aver chiarito che il sig. Testimone_4
“era il detentore delle vere ricette del menù che erano fatte dalla sua nonna, erano cose che appartenevano al CP_2 suo vissuto e alla sua mano, ecco perché dava direzioni. Lui è il nipote dei vecchi gestione, quindi dagli anni '60 la nonna era in cucina a fare queste ricette che poi lui ha portato fino a noi.” affermava “La ricorrente aveva la sua zona in fondo alla cucina;
preciso che la cucina si sviluppa in lunghezza;
c'è una parte con i fornelli all'inizio, poi alla fine c'è invece la zona di preparazione con la macchina per la pulizia delle cozze, i lavandini apposta per pulire il pesce e i vari frigo di stoccaggio di queste preparazioni. In questa parte finale non viene trasformato il prodotto, ma pulito viene e preparato. Sopra a questa zona lavaggio c'è un mobilino con ante scorrevoli dove io sono andata a pulire e dove ho trovato le retine dei capelli e i filtri per i lavandini che io avevo dato alla e quindi tutti i suoi Pt_1 strumenti di lavoro erano in questo mobile.” (cfr., ancora, verbale di udienza del 24.1.2024).
Solo il teste intimato dalla e sentito dal G.O.T. alla udienza del 9.7.2024, Tes_5 Pt_1 forniva una versione parzialmente diversa;
il teste, dopo aver affermato di aver lavorato al ristorante il Sassoscritto nell'estate 2022 e di essere “scappato via perché si sono interrotti in malo modo i
pagina 10 di 11 rapporti con il affermava che la “faceva la cuoca (..) a volte ho lavorato assieme a lei” ma Pt_3 Pt_1 dichiarava che “il primo cuoco era il sig. pur affermando poi, contraddittoriamente, che CP_2 la ricorrente in “cucina faceva un po' di tutto, cucinava puliva faceva mansioni da chef di range”.
Ora, a fronte di tale complessivo quadro pare al giudicante che non sia emersa la prova dello svolgimento da parte della di mansioni di IV livello risultando, a ben vedere, corretto Pt_1
l'inquadramento contrattuale al V livello anche alla luce delle declaratorie contrattuali sopra richiamate.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti a norma dell'art. 92 c.p.c. attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado così definitivamente pronunciando:
a) accerta l'illegittimità del licenziamento intimato da a Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un
[...] risarcimento pari all'ammontare della retribuzione dovuta come individuata in parte motiva dalla data di licenziamento (22.7.2022) sino a quella di scadenza del contratto di lavoro (30.9.2022), oltre interessi e rivalutazione come per legge, rigettando per il resto il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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