Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00992/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03134/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3134 del 2025, proposto da
Abdullah Ali, rappresentato e difeso dagli avvocati Omar Lardieri, Emanuela Buffettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa AR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente impugna il provvedimento del 26 marzo 2025 con cui la Prefettura di Napoli gli ha revocato il nulla osta all’ingresso.
Il ricorrente espone che: - a seguito di proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, formulata ai sensi del "Decreto Flussi" dal legale rappresentante pro-tempore della società "NATURE DREAM S.r.l.", il ricorrente ha ottenuto il visto d'ingresso rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, effettuando regolare ingresso in Italia in data 1° novembre 2023; - il ricorrente e il datore di lavoro sono stati convocati in data 22 novembre 2024 presso lo sportello del SUI Napoli e hanno depositato la documentazione richiesta; - nella medesima data, la prefettura - SUI Napoli ha emanato un preavviso di revoca del nulla osta, motivandolo esclusivamente con la: "mancata presentazione del certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale", invitando le parti a integrare la documentazione con trasmissione a mezzo posta certificata; - con memoria del 29 novembre 2024, il ricorrente ha proposto le proprie controdeduzioni al preavviso di revoca, allegando la ricevuta della richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa, inoltrata al settore urbanistica del comune di Cicciano in data 29 novembre 2024; - nonostante ciò, in data 26 marzo 2025 è stata notificata al ricorrente la determina di revoca definitiva del nulla osta.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della disciplina di settore; violazione degli artt. 21 octies e dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere sotto vari profili e, in particolare, violazione del favor lavoratoris e violazione del principio di buona fede.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando documentazione e argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1558 del 2025 il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, le parti non hanno depositato ulteriori memorie né documentazione.
All’udienza pubblica del 7 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, essendo fondate, come già anticipato in sede cautelare, le dedotte censure di difetto di motivazione e di istruttoria di cui al primo motivo di ricorso.
Il provvedimento di revoca del nulla osta, infatti, si basa esclusivamente sulla mancata presentazione del certificato di idoneità alloggiativa ma, nel caso in questione, il ricorrente aveva, in corso del procedimento, prodotto all’amministrazione la ricevuta della richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa inoltrata al settore urbanistica del comune di Cicciano in data 29 novembre 2024 e il ritardo con cui il comune ha provveduto al rilascio del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato solo in data 12 maggio 2025 e depositato nel presente giudizio) non poteva essere addebitato al ricorrente.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AT | AN ER |
IL SEGRETARIO