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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/10/2025, n. 14453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14453 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5963 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10.03.2025
promossa da
Il sig. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Risoli in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Cipriani sito in Roma, Piazza del Popolo n.18
APPELLANTE
Nei confronti di
La sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Frattasi in virtù di CP_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC:
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APPELLATA
OGGETTO: vendita di cose mobili – animali.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PARTE ATTRICE: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
1. in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il cane compravenduto identificato con microchip 380260004495808 risulta affetto dai denunciati vizi consacrati in CTU, espletata nel presupposto giudizio di istruzione preventiva r.g.
4081/22 GdP Bari;
2. per l'effetto accertare il grave inadempimento e dichiarare che la convenuta, Sig.ra
, è responsabile delle cause e dei gravi vizi riscontrati sul cucciolo di CP_1
Bullmastiff oggetto di compravendita;
3. dunque, accertare e dichiarare risolto il contratto di compravendita de quo, col diritto del Sig. ad ottenere la restituzione delle somme versate per il Parte_1 prezzo della cosa compravenduta pari ad € 800,00, oltre al risarcimento dei danni occorsi, nella misura di € 1.500,00, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e da liquidarsi in via equitativa, e alle spese maturate e maturande per il mantenimento del cane, con contestuale restituzione del bene compravenduto al venditore.
Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, nonché di quelle relative al presupposto procedimento di ATP conclusosi innanzi al GdP di Bari con
r.g. 4081/22..”
PARTE CONVENUTA: “all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di
Appello, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare totalmente l'appello spiegato in quanto infondato in fatto e in diritto, in ogni caso, non provata, in forza di quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito e, per l'effetto, confermare la gravata Sentenza n. 21007/2023, pubblicata in data 19/12/2023, portante R.G. n. 17586/2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Silvia
Marini, rigettando la domanda di riforma avanzata e spiegata da parte appellante.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del primo grado e del presente giudizio di
Appello”
POSIZIONI DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. adiva il Giudice Parte_1 di Pace di Roma per chiedere l'accertamento del grave inadempimento della sig.ra a seguito della compravendita di un cucciolo di Bullmastiff. CP_1
A sostegno delle proprie richieste, il sig. deduceva che il 5 novembre Parte_1
2021 la sig.ra gli aveva venduto un cucciolo di Bullmastiff di nome nata CP_1 Per_1 il 29 agosto 2021, identificata con microchip n. 380260004495808 e con pedigree, al prezzo concordato di € 800,00. Tuttavia, durante il primo esame radiografico del cucciolo, effettuato il 30 marzo 2022, veniva riscontrata una grave displasia alle anche, che richiedeva due interventi chirurgici, uno per ciascuna anca, da eseguire a distanza di tre settimane l'uno dall'altro.
Con raccomandata a.r. del 4 aprile 2022, il sig. contestava Parte_1 tempestivamente i vizi riscontrati, chiedendo alla venditrice di provvedere alla correzione dei difetti entro cinque giorni, mediante la sottoposizione del cucciolo all' intervento chirurgico, o in alternativa, al rimborso delle spese per lo stesso.
In risposta, l'11 aprile 2022, l'Avv. Davide Frattasi, in rappresentanza della sig.ra contestava la richiesta, dichiarando che l'animale consegnato non presentava CP_1 alcun vizio.
Di fronte alla mancata soluzione del problema e all'eccessiva onerosità per correggere i difetti, il sig. con nota pec del 3 maggio 2022, chiedeva la risoluzione Parte_1 del contratto di compravendita e la restituzione della somma pagata, oltre alle spese sostenute.
In seguito, non essendo arrivati ad una soluzione extragiudiziale, il 22 maggio 2022, il sig. presentava ricorso per ATP davanti al GdP di Bari, registrato al n. r.g. Parte_1
4081/22.
Nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU Dott.
[...]
, confermava l'esistenza dei vizi denunciati, ritenendolo “redibitorio, in quanto Per_2 difetto ereditario, quindi pregresso, occulto e grave”. Nelle more, dalla consultazione della scheda del cucciolo sul sito www.enci.it emergeva altresì che le radiografie depositate riguardavano solo il nonno paterno del cucciolo già affetto da displasia all'anca (HD-A), gomito e borderline, mentre non erano disponibili quelle del padre.
***
Si costituiva nel processo di primo grado la convenuta, insistendo per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, sostenendo che non fosse possibile al momento della vendita del cucciolo prevedere la manifestazione della displasia, essendo una patologia che si manifestava a partire dai quattro mesi di vita.
***
Espletata l'attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 16.11.2023.
Con la sentenza, emessa dal GdP di Roma il 12-19/12/2023, veniva rigettata la domanda di parte attrice con contestuale condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta.
***
Avverso la predetta sentenza il Sig. proponeva appello per i seguenti Parte_1 motivi:
“- Pag. 7, primo cpv, laddove il giudice di pace di Roma afferma che pur essendo il cucciolo affetto da vizi già al momento della compravendita, il venditore non poteva averne consapevolezza e, pertanto, ne esclude la responsabilità in capo al venditore e la conseguente risarcibilità.
-Pag. 8 primo cpv, laddove in via del tutto supponente e non provata il giudice a quo afferma che all'atto della compravendita del cane, al momento non ancora affetto da patologia, sia la venditrice, ma anche il compratore, posto che nei messaggi conferma che la possibilità del riscontro di problemi di salute gli era già accaduta, erano consapevoli della eventuale possibilità che il cucciolo avrebbe potuto presentare in futuro tale patologia di displasia dell'anca, e che il prezzo era stato determinato tenuto conto anche di tale fattore;
-Pag. 8, ultimo cpv, laddove il GdP di Roma afferma che non sussiste nel caso di specie la colpa o il dolo del venditore, considerato che il compratore, sia in quanto fatto notorio, sia in quanto confermato dallo stesso nei propri messaggi whatsapp, era
a conoscenza della possibilità che si presentassero tali patologie a carico del cane, tanto è vero che usava tale argomentazione al fine di ottenere una riduzione del prezzo.”
In particolare, esponeva:
Sul primo motivo di appello: “Sulla esistenza, in capo al cane compravenduto Per_1 con microchip 380260004495808, dei vizi denunciati e sul diritto dell'attore alla risoluzione contrattuale e al risarcimento del danno.”
La sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma si fondava su errati presupposti di fatto ed era stata emanata in aperta violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492
c.c., oltre a basarsi su una motivazione contraddittoria.
Emergeva chiaramente dalla Ctu che “la displasia dell'anca, sebbene monolaterale (in questo caso è bilaterale seppur con gradi diversi), è un vizio redibitorio, in quanto difetto ereditario, quindi pregresso, occulto e grave…(omissis)”, e pertanto presente dalla nascita.
Ne conseguiva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il vizio era preesistente al momento della compravendita;
sicchè, tale accertata situazione patologica del cane avrebbe dovuto portare il magistrato ad una diversa decisione, riconoscendo il diritto dell'attore alla risoluzione contrattuale e al risarcimento del danno.
Ed invero, il Giudice di prime cure aveva errato altresì nel ritenere il venditore ignaro dei vizi redibitori accertati in occasione della prima indagine strumentale, in quanto trattavasi di animale venduto con pedigree e dalla cui scheda, presente sul sito www.enci.it, risultavano depositate le radiografie del nonno paterno del cucciolo compravenduto, il quale risultava già affetto da displasia anca, nonché gomito ed borderline, circostanza sottaciute dalla venditrice. Non venivano invece prodotte le radiografie del padre del cucciolo, non provando in questo modo lo stato di salute del cane posto a riproduzione.
In ogni caso, data la presenza di ascendenti affetti da tale patologia, era comunque possibile per la prevedere che anche ne sarebbe stata quasi certamente Pt_2 Per_1 affetta.
Sul secondo motivo di appello: “Sulla mancata conoscenza dei vizi redibitori da parte del compratore. “
Non emergeva da alcun dato processuale che il Sig. fosse a conoscenza Parte_1 della displasia del cane, né tantomeno della sua possibilità. Tale conclusione non si conciliava infatti con la difesa della la quale aveva sempre sostenuto che il CP_1 cane fosse in ottime di condizioni di salute al momento della compravendita. Inoltre,
la lettura dei messaggi Whatsapp scambiati tra le parti non evidenziava che il fosse consapevole dei vizi del cane. Parte_1
Sul terzo motivo di appello: “Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti
e sul rigetto della domanda per mancanza di prova del saldo del pagamento.”
Un ulteriore errore motivazionale del Giudice di Pace era la mancata ammissione dei mezzi istruttori formulati da parte appellante ai sensi dell'art. 320 c.p.c. in quanto si riferivano a “circostanza da provarsi documentalmente” senza altro aggiungere o motivare.
Il giudice a quo avrebbe dovuto certamente ammettere la prova testimoniale richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 2726, comma 2, c.c., il quale consente l'esercizio da parte del giudicante del potere discrezionale di ammettere la prova del pagamento in contanti oltre i limiti di valore, tenuto conto della natura del contratto.
Infine, con riferimento alla mancanza di prova del saldo del pagamento, questa circostanza era stata sconfessata dalla “memoria difensiva di costituzione e risposta” depositata nell'ambito del procedimento per atp presupposto r.g. 4081/22 GdP Bari nel quale si affermava che il cane era stato ceduto al Sig. al prezzo concordato Parte_1 di € 800,00 e nessuna contestazione veniva mossa da controparte;
dallo scambio di corrispondenza tra gli avvocati;
dalla disposizione di bonifico del 08.10.21 con cui si versava l'acconto di € 100,00; nonché dalle conversazioni WhatsApp tra il Sig.
e la Sig.ra Parte_1 CP_1
***
Si costituiva con autonoma comparsa la sig.ra chiedendo la conferma CP_1 della sentenza appellata, sulla base delle seguenti considerazioni:
Sul primo motivo di appello: il motivo di appello così proposto dal era Parte_1 infondato, in quanto non vi era prova che al momento della cessione il cane fosse già affetto dalla c.d. displasia o comunque prova che la ne fosse a conoscenza. CP_1
In via preliminare, la ribadiva di essere una privata cittadina e non allevatrice CP_1 professionista, e di non aver venduto il cucciolo di cane razza Bullmastiff, nato in [...]
29.08.2021, identificato microchip n. 380260004495808 bensì di averlo ceduto gratuitamente, salvo il rimborso spese forfettario sostenuto e concordato in € 100,00.
Nel merito, la displasia era una patologia che poteva essere diagnosticata con certezza solo dopo il completamento dello sviluppo scheletrico (circa 18 mesi per i molossoidi)
e raramente veniva garantita anche da allevatori professionisti in quanto poteva
svilupparsi anche in cuccioli ottenuti da soggetti sani. Ciò rendeva impossibile per la
– la quale non aveva in ogni caso le competenze necessarie - individuare vizi Pt_2
"occulti". Il pedigree di un cane di razza certificava infatti solo la genealogia e non lo stato di salute del cane e viene rilasciato a tutti i cani iscritti ai libri genealogici, indipendentemente dalla salute dei genitori.
A ogni buon conto, il cucciolo al momento della vendita non presentava alcun vizio tale “da renderlo inidoneo all'uso cui è destinato” come, peraltro, riferito dal
Veterinario Dott. presso cui l'intera cucciolata aveva eseguito i Controparte_2 vaccini obbligatori nei primi tre mesi di vita e che aveva avuto modo di osservare il cucciolo correre e giocare con gli altri senza mostrare alcun tipo di impedimento o di difficoltà.
In altri termini, non era possibile applicare il meccanismo risarcitorio di cui all'art. 1494 c.c., come avanzato da controparte in quanto non vi era alcuna colpa riconducibile alla Sig.ra CP_1
Sul secondo motivo di appello: Il Giudice sosteneva correttamente che il Parte_1 fosse a conoscenza di eventuali possibilità di problematiche legate alla salute del cucciolo, come peraltro riscontrabile dalla lettura dei messaggi Whatsapp scambiati tra le parti.
Sul terzo motivo di appello: Il Giudice di prime cure correttamente aveva ritenuti inammissibili le richieste istruttorie di parte appellante, in quanto vertevano su circostanze, quale l'asserita somma corrisposta a titolo di prezzo che, come da noti principi non poteva essere provata attraverso testimoni.
***
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 25/11/2024 parte appellante si riportava ed insisteva nelle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Parte appellata chiedeva invece lo stralcio delle memorie ex art. 173 c.p.c. e si riportava ai propri scritti.
Il Giudice “rigetta le istanze istruttorie reiterate nel presente grado, in quanto inconferenti al fine del decidere;
dispone lo stralcio delle memorie ex art. 173 c.p.c.” e rinviava all'udienza del 10.03.2025 per la discussione orale.
A tale udienza la causa veniva assegnata in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal è parzialmente fondato e va accolto per i motivi e Parte_1 nei limiti che seguono.
Delimitazione del thema decidendum
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, va precisato che il sig. Parte_1 ha adito il Tribunale di Roma al fine di riformare la sentenza di primo grado e di conseguenza risolvere il contratto con condanna alla restituzione di quanto pagato a titolo di prezzo per il cucciolo Raya, nonché condannare la al risarcimento del CP_1 danno subito. Per contro, la sig.ra ha chiesto la conferma della sentenza del CP_1
Giudice di Pace in quanto le censure mosse da erano infondate in fatto ed Parte_1 indiritto.
Sul primo motivo di appello
Con il primo motivo di appello, il sig. ha dedotto l'erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado in quanto era stato provato nel corso del giudizio l'esistenza dei vizi in capo al cane al momento della vendita e il conseguente diritto dell'appellante alla risoluzione contrattuale e al risarcimento del danno.
Orbene, in punto di diritto, va premesso che gli animali devono essere considerati, in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, beni mobili cui si applicano le disposizioni sulla vendita previste dall'ordinamento per tale categoria di beni. In particolare, in tema di vendita di animali, tra privati, secondo le norme del codice civile - applicabili in mancanza di leggi speciali o, in via gradata, degli usi locali - la garanzia per vizi è dovuta dal venditore indipendentemente da colpa per il solo fatto oggettivo della loro presenza.
Di contro, la garanzia è esclusa soltanto se, ai sensi dell'art. 1491 c.c., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano facilmente riconoscibili, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che l'animale ne era esente (r.,
Cassazione civile, sez. II, 17/05/2004, n. 9330).
Applicandosi le ordinarie norme in materia di circolazione di beni mobili non registrati, in ossequio alla disciplina codicistica, il trasferimento della proprietà osserva il principio consensualistico. A tal proposito, va rilevato che non è contestata la consegna del cucciolo, benché la ostenga di averlo ceduto gratuitamente CP_1 con il solo rimborso di €100 per spese sostenute. Invero, dalle conversazioni whattsapp depositate e menzionate dallo stesso Giudice di Pace si desume che la
bbia inteso vendere il cucciolo e che il prezzo della cucciolata era fissato in CP_1
€1000 ma che a seguito di trattative, la stessa si era accettato il minor prezzo di €800.
Ciò posto, la malattia dell'animale, qualora preesistente al momento della stipulazione del contratto di compravendita e non dichiarata dal venditore, costituisce ex se effettivamente un vizio dell'animale che lo rende inidoneo all'uso e motivo di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c.
Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono i rimedi previsti a scelta del compratore. Trattasi di una scelta irrevocabile se fatta con domanda giudiziale.
E', poi, prevista (art. 1494 c.c.) la possibilità di chiedere il risarcimento del danno come un ulteriore strumento di tutela del compratore in presenza di vizi della cosa, se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (colpa presunta).
In particolare, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità. Resta, naturalmente, fermo che ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492
c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c. l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da “imperfezioni” atte a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolver e alla funzione sua propria.
Ove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare, nell' an e nel quantum, il pregiudizio sofferto (e non coperto, naturalmente, dall'operata riduzione del prezzo) nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto. Si deve, poi, ricordare che – a tenore del codice civile – il trasferimento della proprietà del bene comporta altresì il trasferimento dei rischi ad esso connessi
(tra cui anche quello di malattia del cavallo) in capo all'acquirente.
Da ciò, inevitabilmente, discende il carattere dirimente dell'individuazione del quando si sia effettivamente verificata la malattia. E di tale preesistenza della patologia è tenuto a fornire prova l' attore odierno appellante.
***
Fatta questa premessa, l'appello è fondato nei limiti che seguono.
La decisione del giudice di prime cure è errata nella parte in cui non accoglie la domanda di risoluzione del contratto.
Rileva la presenza o meno della malattia al momento della vendita del cane, visto che la disciplina codicistica alloca il rischio del danno derivante dai difetti del prodotto sul venditore al momento della consegna del prodotto o della cosa venduta, prescindendo dalla consapevolezza che di eventuali vizi il venditore abbia.
Secondo quanto esposto dal CTU Dott. , il quale aveva sottoposto il cucciolo a Per_2 visita clinica e ad indagine radiografica, “ Bullmastiff femmina intera di mesi 11 Per_1 risulta affetta da displasia dell'anca di grado D all'articolazione coxofemorale di sinistra e di grado C a quella di destra. Per quanto concerne i gomiti la condizione attuale si configura come un grado bordeline tra 0 e 1 a sinistra e 1 a destra”.
Nei cani di grossa taglia, in particolare nei molossoidi come il Bullmastiff, è universalmente riconosciuta nella displasia la componente genetica come predominante nella comparsa della patologia, rendendo di fatto il vizio riscontrato secondo il dott. “redibitorio, in quanto difetto ereditario, quindi pregresso, Per_2 occulto e grave”.
La grave patologia accertata dal CTU avrebbe comportato nel tempo la pressoché certa evoluzione dell'articolazione coxofemorale di sinistra verso l'artrosi, con conseguente dolore e compromissione funzionale della medesima articolare ed incidendo in modo negativo sulla sua capacità di camminare e di riprodursi.
Una tale diagnosi rendeva infatti fortemente consigliata la sterilizzazione, in quanto secondo gli indici ENCI, una displasia di grado pari o superiore allo C comportava l'esclusione dalla riproduzione il soggetto onde evitare gravidanze indesiderate e cuccioli affetti dalla stessa patologia.
Alla luce delle risultanze del dott. , non poteva che derivarne una significativa Per_2 diminuzione del suo valore, tenuto conto che si trattava di un Bullmastiff di pregio, provvisto di pedigree rilasciato dall' ENCI e figlio di campioni, a prescindere dalla circostanza per cui il cane fosse stato acquistato per compagnia e affetto e non per partecipare a competizioni e gare.
Le considerazioni così esposte, unite alla contiguità temporale tra la consegna dell'animale e la manifestazione della malattia devono far ritenere che il cane fosse
effettivamente già malato al momento della vendita e che l'acquirente – qualche tempo dopo l'acquisto – abbia soltanto colto i primi segni evidenti di una malattia già presente.
Con il secondo motivo di appello il ha contestato l'interpretazione del Parte_1
Giudice di prime cure dei messaggi WhatsApp scambiati tra le parti, arrivando all'erronea conclusione per cui egli fosse a conoscenza dei vizi in capo al cucciolo.
Anche il secondo motivo di appello è fondato in quanto non vi è, agli atti, prova della conoscenza in capo del della malattia di al momento della vendita. Parte_1 Per_1
In senso contrario non possono intendersi i messaggi WhatsApp depositati in atti in quanto, dall'analisi della conversazione, la diminuzione del prezzo appare esclusivamente il frutto di contrattazione tra venditore e acquirente e non ammissione di conoscenza dei vizi.
Ed invero, sostiene la che il prezzo dei cuccioli fosse € 1.000,00 l'uno ma di Pt_2 averlo abbassato ad €800,00 a fronte di una prima offerta del di €700,00, Parte_1 visto e considerato che la contrattazione andava avanti da tempo e l'appellante era disposto ad affrontare il viaggio e prendere il cucciolo di persona. È solo in via generica che il parla della “salute del cane” non accennando alla Parte_1 possibilità effettiva che questo sia affetto da displasia o che la diminuzione del prezzo derivasse da tale circostanza.
La domanda di risoluzione doveva, quindi, essere accolta, atteso che la garanzia del venditore è esclusa solo nel caso in cui il vizio fosse dichiarato o facilmente riconoscibile dal compratore.
Il fatto che tale patologia rientri tra quelle possibili per quella razza non rende il vizio conoscibile e non esclude la garanzia.
Acclarato il diritto dell'appellante a vedersi risolto il contratto con restituzione del prezzo, deve indagarsi la domanda risarcitoria rilevando che in disparte ogni considerazione sull'elemento soggettivo richiesto, il danno deve essere provato.
Invero, si ricorda che il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (colpa presunta).
Orbene, la signora non ha offerto alcuna prova idonea a dimostrare che la CP_3 stessa ignorasse incolpevolmente il vizio.
Invero, è incontestato tra le parti che il nonno del cucciolo fosse affetto dalla medesima malattia mentre non sono stati depositati eventuali indagini sui genitori del cucciolo.
La signora avrebbe potuto dimostrare di ignorare incolpevolmente la malattia CP_1 del cane se si fosse, ad esempio, premurata di sottoporre ad indagini mediche i genitori del cucciolo, ove gli stessi – ovviamente – si fossero dimostrati esenti dal vizio.
Al contrario non può bastare ad escludere l'obbligazione risarcitoria la circostanza che la patologia de qua si manifesti solo dopo alcuni mesi e che, quindi, per quanto constasse alla stessa, non vi fosse prova di tale difetto genetico.
In ordine alla prova del danno, l'appellante non soddisfa l'onere probatorio in punto di quantificazione dello stesso, tanto che chiede semplicemente la condanna di controparte alle spese di CTU ed a quelle del doppio grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'appellante ha diritto alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nonché alle spese di difesa e del CTU dell'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 21007/2023 del Giudice di Pace di Roma, così Parte_1 provvede:
1. In riforma della sentenza impugnata, risolve il contratto di compravendita del cucciolo di razza Bullmastiff stipulato tra le parti, con contestuale restituzione del bene compravenduto al venditore;
2. Condanna alla restituzione del prezzo di € 800,00 in CP_1 favore di Parte_1
3. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni in favore di
[...] per quanto in narrativa;
Parte_1
4. Condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi CP_1 di giudizio in favore di liquidate in complessivi €3500, oltre spese Parte_1 di ATP, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma, in data 19.10.2025.
Il Giudice Dr.ssa Cristina Pigozzo