Articolo 14 della Legge 12 luglio 2017, n. 113
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 luglio 2017
Art. 14. Scrutinio delle schede 1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano piu' candidati con il medesimo cognome, il voto e' nullo e non e' conteggiato;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e' attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara' attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).
2. Sono nulle le schede che:
a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;
b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.
3. E' nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
4. E' nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformita' dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere piu' rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
Entrata in vigore il 21 luglio 2017