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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/01/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3315/2016 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3315/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3315 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. VITIELLO MARCO DOMENICO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NOCERA WILLIAM, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 459 del 2016 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore con il quale la stessa veniva condannata al pagamento della somma pari ad euro 10.946,44 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo dovuto a non corrisposto nei confronti della per fornitura e Controparte_1 installazione impianto di riscaldamento. A sostegno della propria opposizione, contestava fermamente l'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti, stante anche la mancata produzione di un contratto in sede monitoria, oltre che di altri documenti probanti il rapporto in questione. Specificava di aver già contestato la fornitura in questione con missiva stragiudiziale datata 23 dicembre 2015; insisteva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva la , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, Controparte_1
e ribadiva l'esistenza del contratto, stipulato in forma orale, con la signora , omessa ogni CP_1 formalità anche in ragione del rapporto di amicizia intercorrente tra il titolare della società opposta e il figlio della . Insisteva pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. CP_1
Venivano concessi i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c. e nelle relative memorie la parte opponente specificava che l'immobile in questione non era di sua proprietà ma di proprietà del figlio, ragion per cui alcun contratto poteva essere stato perfezionato a suo nome.
A seguito di vari rinvii per bonario componimento, il giudice ammetteva la prova orale articolata da parte opposta. Espletata la prova, con successiva ordinanza ex art. 177 c.p.c., la scrivente parzialmente revocava l'originaria ordinanza istruttoria, e ammetteva altresì la prova orale articolata da parte opponente con riferimento al teste . Escusso anche l'ulteriore teste, e ritenuta non Tes_1 rilevante la CTU richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 15/01/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate nell'interesse delle parti, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. co 3, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
L'opposizione va rigettata per i motivi che seguono.
In premessa si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Fermo, quindi, che il creditore opposto riveste la posizione, sostanziale, di attore, con i relativi oneri probatori a suo carico, deve, altresì richiamarsi, in questa sede, il disposto della sentenza a Sezioni
Unite, n. 13533/2001, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In definitiva, deve ritenersi che gravi sul creditore l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio credito, ivi compresa la validità del rapporto sotteso, e il suo ammontare.
Ancora, sempre in diritto, si rileva che il contratto di appalto tra privati, ai sensi dell'art 1655 c.c., non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, fatta eccezione per quanto previsto da alcune norme in materia speciale (per esempio, in materia di imbarcazioni).
Tale principio è stato più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, da ultimo, si è espressa (Cass. civ. sent. n. 2386/2023) nel senso di ritenere che “la stipulazione del contratto
d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017,
non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass. Civ,. Sez. I,
24.5.2018, n. 12971).”
La mancanza di un contratto, quindi, o di un accordo scritto tra le parti, non nega, ab origine, la tutela alla parte che voglia far valere gli effetti del dedotto rapporto, ponendo, però in capo al medesimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto in esame.
Ebbene nel caso di specie tale onere può dirsi assolto sulla base delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
Il teste di parte opponente , sentito all'udienza del 23/11/2022, ha dichiarato: “sul Testimone_2 punto 1 della richiamata memoria confermo la circostanza e preciso che nel momento in cui il sig.
e la sig.ra hanno concordato le modalità del contratto ero presente anche io (…) CP_1 Pt_1 confermo la circostanza riportata al capo 2) della suddetta memoria e preciso che conosco le circostanze in quanto presente alla contrattazione e perché ero uno degli operai che ha eseguito i lavori (…) confermo la circostanza di cui al capo 3) in quanto ero presente sul posto perché svolgevo
i lavori. (…) confermo, anche per i motivi già detti, la circostanza di cui al capo 4) della richiamata memoria (…) sul capo 5) confermo le circostanze riportate (…) sul capo 6) confermo le circostanze riportate preciso che conosco tali circostanze in quanto ero presente”
Anche il teste , sentito alla medesima udienza, ha confermato tutte le circostanze di Testimone_3 cui alla memoria ex art 183 co 6 c.p.c. di parte opposta e ha dichiarato “confermo le circostanze in quanto oltre ad aver, quale dipendente, svolto i lavori, ho anche assistito alla contrattazione dei lavori tra le parti”
I testi, quindi, confermavano sia la stipula del contratto orale, che i lavori materialmente pattuiti
(consistiti in quelli descritti nella fattura posta a fondamento del monitorio) che il prezzo concordato;
confermavano, inoltre, anche l'effettiva fornitura e la materiale installazione.
Si specifica che della attendibilità dei testi escussi non si ha alcun motivo di dubitare. Va rilevato che
“la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa
e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità
a testimoniare” (Cass. civ. ordinanza n. 33536 del 15/11/2022) e, ancora, “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale,
concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile.” (sul punto, Cass. civ. sentenza n. 2075 del 29/01/2013).
Esclusa quindi la sussistenza di causa di incapacità, si deve sottolineare che le dichiarazioni rese appaiono coerenti tra di loro, perfettamente concordanti, e riscontrate anche dalla documentazione depositata in atti (fattura, estratto dei registri IVA autenticati).
Né tantomeno vale a mettere in discussione la conclusione cui si è fin qui giunti, la dichiarazione resa in udienza dal teste , a mente della quale: “la signora è mia zia, è sorella di mia Tes_1 Pt_1 madre;
con zia ci frequentiamo molto, quindi spesso sono a casa sua (…) specifico che nella casa di mia zia c'è un camino classico e anche i termosifoni sono quelli ordinari;
non ricordo che sono stati fatti lavori negli anni tra il 2006 e il 2016; chiarisco che mia zia abita quell'immobile che è però di proprietà del figlio;
(…) chiarisco che non ricordo che in passato sia stati fatti dei lavori, soprattutto della tipologia di cui al capo;
lavori di ammodernamento sono stati fatti solo di recente, tipo l'anno scorso;
(…) specifico che non ricordo che siano stati fatti lavori nell'intera palazzina negli anni 2013-
2016”.
Ebbene la testimonianza, benchè attendibile, non consente di smentire le conclusioni cui si è fin qui giunti, in quanto la teste ha dichiarato di avere una frequentazione non quotidiana dell'immobile
(specifica solo, in maniera generica, di essere “spesso” a casa della opponente) e di non ricordare lo svolgimento di lavori nel periodo in questione. Sul punto deve rilevarsi che il rapporto tra le parti si
è risolto nella mera fornitura e installazione di ventilconvettori (e quindi non veri e propri interventi edilizi) tale che la circostanza per cui la teste smentisca, in maniera generica, lo svolgimento di
“lavori” non può valere a negare la suddetta attività da parte della società opponente. Parimenti non dirimente appare il fatto che la signora ha, nella propria abitazione, un camino e dei termosifoni CP_1 classici, il che non esclude anche l'installazione, in alcune parti della casa, di altri sistemi di riscaldamento.
Ancora, ai fini che qui ci occupano, assolutamente irrilevante appare la titolarità dell'immobile: in termini la giurisprudenza di legittimità si è espressa, chiarendo la possibilità che nel contratto di appalto il committente sia soggetto diverso dal proprietario dell'immobile (così, Cass. civ. ordinanza n. 18792 del 10/09/2020 per cui “dal momento che, nel contratto di appalto, il committente può non coincidere con il soggetto in favore del quale debbano essere eseguiti i lavori, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto, onde dimostrare la titolarità della situazione soggettiva passiva in capo al
convenuto”). Ebbene nel caso in esame tale prova è stata compiutamente fornita, in quanto in testi di parte opposta hanno chiarito che la contrattazione è avvenuta direttamente tra la e il titolare CP_1 della ditta.
Infine, si è ritenuto di non dover procedere alla CTU richiesta: a fronte della mancata specifica contestazione in ordine alla quantificazione del prezzo (la parte opponente si è limitata a contestare in maniera vaga l'esistenza del rapporto) i testi hanno espressamente confermato, in quanto presenti, anche il prezzo pattuito tra le parti. Sul punto l'art 1657 c.c. stabilisce che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice.”: ne discende che laddove il corrispettivo sia stato determinato dalle parti alcun intervento esterno – attraverso l'uso delle tariffe esistenti – è ammissibile.
L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 31/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3315/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3315 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. VITIELLO MARCO DOMENICO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NOCERA WILLIAM, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 459 del 2016 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore con il quale la stessa veniva condannata al pagamento della somma pari ad euro 10.946,44 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo dovuto a non corrisposto nei confronti della per fornitura e Controparte_1 installazione impianto di riscaldamento. A sostegno della propria opposizione, contestava fermamente l'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti, stante anche la mancata produzione di un contratto in sede monitoria, oltre che di altri documenti probanti il rapporto in questione. Specificava di aver già contestato la fornitura in questione con missiva stragiudiziale datata 23 dicembre 2015; insisteva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva la , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, Controparte_1
e ribadiva l'esistenza del contratto, stipulato in forma orale, con la signora , omessa ogni CP_1 formalità anche in ragione del rapporto di amicizia intercorrente tra il titolare della società opposta e il figlio della . Insisteva pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. CP_1
Venivano concessi i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c. e nelle relative memorie la parte opponente specificava che l'immobile in questione non era di sua proprietà ma di proprietà del figlio, ragion per cui alcun contratto poteva essere stato perfezionato a suo nome.
A seguito di vari rinvii per bonario componimento, il giudice ammetteva la prova orale articolata da parte opposta. Espletata la prova, con successiva ordinanza ex art. 177 c.p.c., la scrivente parzialmente revocava l'originaria ordinanza istruttoria, e ammetteva altresì la prova orale articolata da parte opponente con riferimento al teste . Escusso anche l'ulteriore teste, e ritenuta non Tes_1 rilevante la CTU richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 15/01/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate nell'interesse delle parti, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. co 3, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
L'opposizione va rigettata per i motivi che seguono.
In premessa si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Fermo, quindi, che il creditore opposto riveste la posizione, sostanziale, di attore, con i relativi oneri probatori a suo carico, deve, altresì richiamarsi, in questa sede, il disposto della sentenza a Sezioni
Unite, n. 13533/2001, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”
In definitiva, deve ritenersi che gravi sul creditore l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio credito, ivi compresa la validità del rapporto sotteso, e il suo ammontare.
Ancora, sempre in diritto, si rileva che il contratto di appalto tra privati, ai sensi dell'art 1655 c.c., non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, fatta eccezione per quanto previsto da alcune norme in materia speciale (per esempio, in materia di imbarcazioni).
Tale principio è stato più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, da ultimo, si è espressa (Cass. civ. sent. n. 2386/2023) nel senso di ritenere che “la stipulazione del contratto
d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017,
non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass. Civ,. Sez. I,
24.5.2018, n. 12971).”
La mancanza di un contratto, quindi, o di un accordo scritto tra le parti, non nega, ab origine, la tutela alla parte che voglia far valere gli effetti del dedotto rapporto, ponendo, però in capo al medesimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto in esame.
Ebbene nel caso di specie tale onere può dirsi assolto sulla base delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
Il teste di parte opponente , sentito all'udienza del 23/11/2022, ha dichiarato: “sul Testimone_2 punto 1 della richiamata memoria confermo la circostanza e preciso che nel momento in cui il sig.
e la sig.ra hanno concordato le modalità del contratto ero presente anche io (…) CP_1 Pt_1 confermo la circostanza riportata al capo 2) della suddetta memoria e preciso che conosco le circostanze in quanto presente alla contrattazione e perché ero uno degli operai che ha eseguito i lavori (…) confermo la circostanza di cui al capo 3) in quanto ero presente sul posto perché svolgevo
i lavori. (…) confermo, anche per i motivi già detti, la circostanza di cui al capo 4) della richiamata memoria (…) sul capo 5) confermo le circostanze riportate (…) sul capo 6) confermo le circostanze riportate preciso che conosco tali circostanze in quanto ero presente”
Anche il teste , sentito alla medesima udienza, ha confermato tutte le circostanze di Testimone_3 cui alla memoria ex art 183 co 6 c.p.c. di parte opposta e ha dichiarato “confermo le circostanze in quanto oltre ad aver, quale dipendente, svolto i lavori, ho anche assistito alla contrattazione dei lavori tra le parti”
I testi, quindi, confermavano sia la stipula del contratto orale, che i lavori materialmente pattuiti
(consistiti in quelli descritti nella fattura posta a fondamento del monitorio) che il prezzo concordato;
confermavano, inoltre, anche l'effettiva fornitura e la materiale installazione.
Si specifica che della attendibilità dei testi escussi non si ha alcun motivo di dubitare. Va rilevato che
“la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa
e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità
a testimoniare” (Cass. civ. ordinanza n. 33536 del 15/11/2022) e, ancora, “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale,
concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile.” (sul punto, Cass. civ. sentenza n. 2075 del 29/01/2013).
Esclusa quindi la sussistenza di causa di incapacità, si deve sottolineare che le dichiarazioni rese appaiono coerenti tra di loro, perfettamente concordanti, e riscontrate anche dalla documentazione depositata in atti (fattura, estratto dei registri IVA autenticati).
Né tantomeno vale a mettere in discussione la conclusione cui si è fin qui giunti, la dichiarazione resa in udienza dal teste , a mente della quale: “la signora è mia zia, è sorella di mia Tes_1 Pt_1 madre;
con zia ci frequentiamo molto, quindi spesso sono a casa sua (…) specifico che nella casa di mia zia c'è un camino classico e anche i termosifoni sono quelli ordinari;
non ricordo che sono stati fatti lavori negli anni tra il 2006 e il 2016; chiarisco che mia zia abita quell'immobile che è però di proprietà del figlio;
(…) chiarisco che non ricordo che in passato sia stati fatti dei lavori, soprattutto della tipologia di cui al capo;
lavori di ammodernamento sono stati fatti solo di recente, tipo l'anno scorso;
(…) specifico che non ricordo che siano stati fatti lavori nell'intera palazzina negli anni 2013-
2016”.
Ebbene la testimonianza, benchè attendibile, non consente di smentire le conclusioni cui si è fin qui giunti, in quanto la teste ha dichiarato di avere una frequentazione non quotidiana dell'immobile
(specifica solo, in maniera generica, di essere “spesso” a casa della opponente) e di non ricordare lo svolgimento di lavori nel periodo in questione. Sul punto deve rilevarsi che il rapporto tra le parti si
è risolto nella mera fornitura e installazione di ventilconvettori (e quindi non veri e propri interventi edilizi) tale che la circostanza per cui la teste smentisca, in maniera generica, lo svolgimento di
“lavori” non può valere a negare la suddetta attività da parte della società opponente. Parimenti non dirimente appare il fatto che la signora ha, nella propria abitazione, un camino e dei termosifoni CP_1 classici, il che non esclude anche l'installazione, in alcune parti della casa, di altri sistemi di riscaldamento.
Ancora, ai fini che qui ci occupano, assolutamente irrilevante appare la titolarità dell'immobile: in termini la giurisprudenza di legittimità si è espressa, chiarendo la possibilità che nel contratto di appalto il committente sia soggetto diverso dal proprietario dell'immobile (così, Cass. civ. ordinanza n. 18792 del 10/09/2020 per cui “dal momento che, nel contratto di appalto, il committente può non coincidere con il soggetto in favore del quale debbano essere eseguiti i lavori, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto, onde dimostrare la titolarità della situazione soggettiva passiva in capo al
convenuto”). Ebbene nel caso in esame tale prova è stata compiutamente fornita, in quanto in testi di parte opposta hanno chiarito che la contrattazione è avvenuta direttamente tra la e il titolare CP_1 della ditta.
Infine, si è ritenuto di non dover procedere alla CTU richiesta: a fronte della mancata specifica contestazione in ordine alla quantificazione del prezzo (la parte opponente si è limitata a contestare in maniera vaga l'esistenza del rapporto) i testi hanno espressamente confermato, in quanto presenti, anche il prezzo pattuito tra le parti. Sul punto l'art 1657 c.c. stabilisce che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice.”: ne discende che laddove il corrispettivo sia stato determinato dalle parti alcun intervento esterno – attraverso l'uso delle tariffe esistenti – è ammissibile.
L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 31/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco