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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1779/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ) nata in [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
GR RE (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bianchini del foro di Roma, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Roma alla via Crescenzio n. 20;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ) in persona del Responsabile del TR P.IVA_1
Contenzioso Esattoriale della e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Ferrozzi del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Barberia n. 14;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 774/2024 del Tribunale di Piacenza emessa in data
27.11.2024 e pubblicata il 28.11.2024 nel procedimento iscritto al n. 2279/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: All'udienza del 23 settembre 2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante precisava le sue Parte_1 conclusioni come da ricorso in appello del 28.11.2024 domandando alla Corte di Appello di: “Nel merito:
1 Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutte le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D. Lgs. n.
150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c. Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi. Richiesta istruttoria: Acquisire copia degli atti impugnati
e delle relative notifiche anche dalle amministrazioni resistenti, al momento della loro regolare e tempestiva costituzione;
come affermato da C. 2030-2024”, insistendo in particolare nell'“eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli-precetti esattoriali, ai sensi degli artt. 615 Codice
Procedura Civile e 2948 Codice Civile, eccezione di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Dagli atti, non risulta altresì nessun idoneo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2953 codice civile”,
l'appellata concludeva come da comparsa di costituzione e risposta dello TR
07.02.2025: “Voglia la Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, rigettare l'appello promosso dalla
SI.ra e conseguentemente confermare piena validità ed efficacia alla sentenza 774/2024 Parte_1 resa dal Tribunale di Piacenza in data 28.11.2024”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale delle stesse;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa in data 28.11.2024, il Tribunale di Piacenza, provvedendo sull'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 0852022900710131000, notificatale in data 19.10.2022, Parte_1 con la quale le intimava di pagare la somma di euro 505.504,42 relativa a varie TR cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, ritenuta in via preliminare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e nel merito l'infondatezza dell'opposizione emergendo in termini di evidenza “l'insussistenza della eccepita prescrizione dei crediti e l'inesistenza di fatti estintivi successivi all'intimazione di pagamento”, sul punto risultando “provate le rituali notifiche di tutti gli atti presupposti poi inglobati nella intimazione di pagamento, nonché l'istanza di accesso agli atti con la quale la contribuente ha acquisito piena conoscenza delle obbligazioni tributarie tutte”, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere alla opposta le spese di lite, liquidate in euro 7.500,00 oltre ad oneri di legge.
2.- Con ricorso in appello depositato in data 28.11.2024, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la pressoché integrale riforma, laddove dunque è stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento notificatale da e nella parte in cui l'opponente Controparte_3
è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta. Tale provvedimento risulta, ad avviso
2 dell'appellante, ingiusto, illogico e dunque meritevole di essere riformato, attesa la mancanza di motivazione e l'omessa pronuncia sui fatti decisivi della controversia. Più in particolare, si duole l'appellante della asserita irragionevole affermazione da parte del Giudice di prime cure della inesistenza della prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento;
nessun atto interruttivo, infatti, sarebbe mai stato portato alla conoscenza legale dell'odierna istante, non avrebbe eseguito eventuali notifiche di tali Controparte_3 atti conformemente alla legge. Deduce poi l'appellante nel secondo motivo di gravame l'ingiustizia della statuizione in punto a spese processuali, non potendo gravare sul cittadino gli oneri dell'instaurazione di una causa a seguito di pretese creditorie inesigibili.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, così disporre:
- nel merito, accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutte le motivazioni esposte nei propri atti, con vittoria di spese in favore della ricorrente ex art. 91 c.p.c.;
- sempre nel merito, in subordine, accogliere parzialmente la domanda annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni ed interessi.
Con provvedimento del 10.12.2024, il Presidente di Sezione ha fissato udienza per la comparizione delle parti assegnando termine all'appellante per la notifica e termine all'appellata per la costituzione.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 7 febbraio 2025, si è regolarmente costituita TR
, censurando le difese prospettate da , facendone rilevare l'infondatezza e domandando
[...] Parte_1 quindi il rigetto del gravame confermando la sentenza impugnata, da ritenersi del tutto corretta ed immune da critiche. Ad avviso della parte appellata, l'appello proposto dalla nulla aggiungerebbe rispetto alle Pt_1 eccezioni già svolte in primo grado e respinte dal Tribunale, tant'è che, al di là di alcune formule di stile, non appare neppure censurare nello specifico, come richiesto dalla legge, passi della sentenza, limitandosi a riprodurre in maniera apodittica le medesime questioni afferenti alla prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento;
sul punto, il Giudice di primo grado avrebbe correttamente esaminato la documentazione offerta concludendo per la esigibilità dei crediti contenuti nella intimazione opposta, attraverso l'applicazione, anche questa corretta, della ragione più liquida definita nella questione relativa alla prescrizione e chiarendo la correttezza della notifica degli atti interruttivi successivi alle cartelle. Evidenzia nuovamente TR di avere dimostrato l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione dopo la rituale notifica delle cartelle avvenuta tra il 2014 e il 2019 e che deve tenersi conto della sospensione “Covid - 19” per il periodo 08.03.2020
- 31.08.2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020.
domanda dunque alla Corte, contrariis reiectis, di: TR
- Rigettare l'appello proposto dalla SI.ra e quindi confermare la sentenza n. 774/2024 del Parte_1
Tribunale di Piacenza.
3 4.- All'udienza del 25 febbraio 2025, i Procuratori delle parti si riportavano alle proprie istanze e rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 23.09.2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle domande, eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- Ciò premesso e venendo ora al merito e dunque al primo motivo di appello proposto da Parte_1 concernente una asserita avvenuta prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento impugnata, reputa la Corte come lo stesso sia infondato e non meriti quindi accoglimento. Orbene, in primo luogo, opportunamente sottolinea il giudice di prime cure che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata da è stata in corso di causa delimitata alla “sola eccezione di TR prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali ex art. 615 c.p.c.”. Condivisibilmente il Tribunale di
Piacenza ha ritenuto insussistente l'eccepita prescrizione dei crediti e l'inesistenza di fatti estintivi successivi all'intimazione di pagamento. A seguito della notifica delle cartelle esattoriali avvenuta tra il 2014 e il 2019, provvedeva, per quanto qui interessa, alla notifica dei seguenti atti: - TR comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08576201700000070000 notificata per irreperibilità telematica stante la mancata consegna della pec in data 01.02.2017 (vedasi doc. n. 17 contenente copia preavviso ipoteca, copia messaggio di mancata consegna pec, comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 nonché copia della ricevuta di ritorno della comunicazione di avvenuta affissione ritirata il 9.03.2017 e distinta di spedizione della raccomandata a.r.); - avviso di intimazione di pagamento n. 08520199001525653000 del 27.06.2019 notificato tramite messo comunale il quale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attestava la irreperibilità temporanea della contribuente (doc. n. 18), l'atto veniva posto a sollecito dei seguenti atti impositivi: Cartelle n.
08520140002598989000, 08520160000276278000, 08520160007247945000 e dei seguenti avvisi di addebito: 38520140000728973000, 38520140001382405000, 38520150000717131000,
38520160000363108000, 38520160001062224000, 38520170000542720000 nonché dei seguenti atti di accertamento: THN019A01614/2014, THN019P00853/2015, THN019P00855/2015, THN019P00856/2015,
THN019P00187/2016 e THN019P00671/2017. Con riferimento alle cartelle di più vecchia notificazione
(ovvero quella notificata il 24.07.2014 e quelle notificate in data 07.05.2016 e 03.10.2016) vi sono dunque due atti interruttivi (uno del 2017 e uno del 2019); con riferimento alle ultime cartelle, notificate nel 2019, nessun termine di prescrizione può dirsi maturato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Alla scansione temporale sopra delineata, deve aggiungersi la sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza virus Covid 19 legislativamente prevista per il periodo 08.03.2020 -
31.08.2021, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e
4 successivi provvedimenti sempre connessi all'emergenza epidemiologica. Tali disposizioni richiamano espressamente l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 secondo cui “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Deve quindi ritenersi sospesa la decorrenza del termine di prescrizione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (vedasi al riguardo Cass. civ. Sez. I ord. n. 960 del 15.01.2025 ove si è affermato:“….. occorre ricordare che l'art. 67,
D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID
19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all .
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso Controparte_4 che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a
5 favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212….).
Parimenti non fondato si rivela anche il secondo motivo di gravame in ordine alle spese processuali, atteso che la condanna al rimborso delle spese di lite è stata disposta in applicazione del principio della soccombenza.
L'appello proposto da va rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Parte_1
Piacenza.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (più nello specifico, scaglione di valore da € 52.001,00 ad €
260.000,00, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RESPINGE l'appello proposto da e per l'effetto CONFERMA la sentenza del Tribunale Parte_1 di Piacenza n. 774/2024 del 28.11.2024;
II- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 TR
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in €
[...]
7.440,00 per compenso professionale oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 23.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1779/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ) nata in [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
GR RE (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bianchini del foro di Roma, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Roma alla via Crescenzio n. 20;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ) in persona del Responsabile del TR P.IVA_1
Contenzioso Esattoriale della e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Ferrozzi del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Barberia n. 14;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 774/2024 del Tribunale di Piacenza emessa in data
27.11.2024 e pubblicata il 28.11.2024 nel procedimento iscritto al n. 2279/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: All'udienza del 23 settembre 2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante precisava le sue Parte_1 conclusioni come da ricorso in appello del 28.11.2024 domandando alla Corte di Appello di: “Nel merito:
1 Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutte le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D. Lgs. n.
150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c. Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi. Richiesta istruttoria: Acquisire copia degli atti impugnati
e delle relative notifiche anche dalle amministrazioni resistenti, al momento della loro regolare e tempestiva costituzione;
come affermato da C. 2030-2024”, insistendo in particolare nell'“eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli-precetti esattoriali, ai sensi degli artt. 615 Codice
Procedura Civile e 2948 Codice Civile, eccezione di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Dagli atti, non risulta altresì nessun idoneo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2953 codice civile”,
l'appellata concludeva come da comparsa di costituzione e risposta dello TR
07.02.2025: “Voglia la Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, rigettare l'appello promosso dalla
SI.ra e conseguentemente confermare piena validità ed efficacia alla sentenza 774/2024 Parte_1 resa dal Tribunale di Piacenza in data 28.11.2024”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale delle stesse;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa in data 28.11.2024, il Tribunale di Piacenza, provvedendo sull'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 0852022900710131000, notificatale in data 19.10.2022, Parte_1 con la quale le intimava di pagare la somma di euro 505.504,42 relativa a varie TR cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, ritenuta in via preliminare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e nel merito l'infondatezza dell'opposizione emergendo in termini di evidenza “l'insussistenza della eccepita prescrizione dei crediti e l'inesistenza di fatti estintivi successivi all'intimazione di pagamento”, sul punto risultando “provate le rituali notifiche di tutti gli atti presupposti poi inglobati nella intimazione di pagamento, nonché l'istanza di accesso agli atti con la quale la contribuente ha acquisito piena conoscenza delle obbligazioni tributarie tutte”, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere alla opposta le spese di lite, liquidate in euro 7.500,00 oltre ad oneri di legge.
2.- Con ricorso in appello depositato in data 28.11.2024, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la pressoché integrale riforma, laddove dunque è stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento notificatale da e nella parte in cui l'opponente Controparte_3
è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta. Tale provvedimento risulta, ad avviso
2 dell'appellante, ingiusto, illogico e dunque meritevole di essere riformato, attesa la mancanza di motivazione e l'omessa pronuncia sui fatti decisivi della controversia. Più in particolare, si duole l'appellante della asserita irragionevole affermazione da parte del Giudice di prime cure della inesistenza della prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento;
nessun atto interruttivo, infatti, sarebbe mai stato portato alla conoscenza legale dell'odierna istante, non avrebbe eseguito eventuali notifiche di tali Controparte_3 atti conformemente alla legge. Deduce poi l'appellante nel secondo motivo di gravame l'ingiustizia della statuizione in punto a spese processuali, non potendo gravare sul cittadino gli oneri dell'instaurazione di una causa a seguito di pretese creditorie inesigibili.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, così disporre:
- nel merito, accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutte le motivazioni esposte nei propri atti, con vittoria di spese in favore della ricorrente ex art. 91 c.p.c.;
- sempre nel merito, in subordine, accogliere parzialmente la domanda annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni ed interessi.
Con provvedimento del 10.12.2024, il Presidente di Sezione ha fissato udienza per la comparizione delle parti assegnando termine all'appellante per la notifica e termine all'appellata per la costituzione.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 7 febbraio 2025, si è regolarmente costituita TR
, censurando le difese prospettate da , facendone rilevare l'infondatezza e domandando
[...] Parte_1 quindi il rigetto del gravame confermando la sentenza impugnata, da ritenersi del tutto corretta ed immune da critiche. Ad avviso della parte appellata, l'appello proposto dalla nulla aggiungerebbe rispetto alle Pt_1 eccezioni già svolte in primo grado e respinte dal Tribunale, tant'è che, al di là di alcune formule di stile, non appare neppure censurare nello specifico, come richiesto dalla legge, passi della sentenza, limitandosi a riprodurre in maniera apodittica le medesime questioni afferenti alla prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento;
sul punto, il Giudice di primo grado avrebbe correttamente esaminato la documentazione offerta concludendo per la esigibilità dei crediti contenuti nella intimazione opposta, attraverso l'applicazione, anche questa corretta, della ragione più liquida definita nella questione relativa alla prescrizione e chiarendo la correttezza della notifica degli atti interruttivi successivi alle cartelle. Evidenzia nuovamente TR di avere dimostrato l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione dopo la rituale notifica delle cartelle avvenuta tra il 2014 e il 2019 e che deve tenersi conto della sospensione “Covid - 19” per il periodo 08.03.2020
- 31.08.2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020.
domanda dunque alla Corte, contrariis reiectis, di: TR
- Rigettare l'appello proposto dalla SI.ra e quindi confermare la sentenza n. 774/2024 del Parte_1
Tribunale di Piacenza.
3 4.- All'udienza del 25 febbraio 2025, i Procuratori delle parti si riportavano alle proprie istanze e rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 23.09.2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle domande, eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- Ciò premesso e venendo ora al merito e dunque al primo motivo di appello proposto da Parte_1 concernente una asserita avvenuta prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento impugnata, reputa la Corte come lo stesso sia infondato e non meriti quindi accoglimento. Orbene, in primo luogo, opportunamente sottolinea il giudice di prime cure che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata da è stata in corso di causa delimitata alla “sola eccezione di TR prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali ex art. 615 c.p.c.”. Condivisibilmente il Tribunale di
Piacenza ha ritenuto insussistente l'eccepita prescrizione dei crediti e l'inesistenza di fatti estintivi successivi all'intimazione di pagamento. A seguito della notifica delle cartelle esattoriali avvenuta tra il 2014 e il 2019, provvedeva, per quanto qui interessa, alla notifica dei seguenti atti: - TR comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08576201700000070000 notificata per irreperibilità telematica stante la mancata consegna della pec in data 01.02.2017 (vedasi doc. n. 17 contenente copia preavviso ipoteca, copia messaggio di mancata consegna pec, comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 nonché copia della ricevuta di ritorno della comunicazione di avvenuta affissione ritirata il 9.03.2017 e distinta di spedizione della raccomandata a.r.); - avviso di intimazione di pagamento n. 08520199001525653000 del 27.06.2019 notificato tramite messo comunale il quale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attestava la irreperibilità temporanea della contribuente (doc. n. 18), l'atto veniva posto a sollecito dei seguenti atti impositivi: Cartelle n.
08520140002598989000, 08520160000276278000, 08520160007247945000 e dei seguenti avvisi di addebito: 38520140000728973000, 38520140001382405000, 38520150000717131000,
38520160000363108000, 38520160001062224000, 38520170000542720000 nonché dei seguenti atti di accertamento: THN019A01614/2014, THN019P00853/2015, THN019P00855/2015, THN019P00856/2015,
THN019P00187/2016 e THN019P00671/2017. Con riferimento alle cartelle di più vecchia notificazione
(ovvero quella notificata il 24.07.2014 e quelle notificate in data 07.05.2016 e 03.10.2016) vi sono dunque due atti interruttivi (uno del 2017 e uno del 2019); con riferimento alle ultime cartelle, notificate nel 2019, nessun termine di prescrizione può dirsi maturato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Alla scansione temporale sopra delineata, deve aggiungersi la sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza virus Covid 19 legislativamente prevista per il periodo 08.03.2020 -
31.08.2021, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e
4 successivi provvedimenti sempre connessi all'emergenza epidemiologica. Tali disposizioni richiamano espressamente l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 secondo cui “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Deve quindi ritenersi sospesa la decorrenza del termine di prescrizione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (vedasi al riguardo Cass. civ. Sez. I ord. n. 960 del 15.01.2025 ove si è affermato:“….. occorre ricordare che l'art. 67,
D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID
19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all .
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso Controparte_4 che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a
5 favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212….).
Parimenti non fondato si rivela anche il secondo motivo di gravame in ordine alle spese processuali, atteso che la condanna al rimborso delle spese di lite è stata disposta in applicazione del principio della soccombenza.
L'appello proposto da va rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Parte_1
Piacenza.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (più nello specifico, scaglione di valore da € 52.001,00 ad €
260.000,00, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RESPINGE l'appello proposto da e per l'effetto CONFERMA la sentenza del Tribunale Parte_1 di Piacenza n. 774/2024 del 28.11.2024;
II- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 TR
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in €
[...]
7.440,00 per compenso professionale oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 23.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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