TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3000197/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Mario Farina ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3000197 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2003 , promossa da nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'Avv. Egidio Ricciardi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione, attore opponente
NEI CONFRONTI DI in persona dell'omonimo titolare, con sede in Guspini, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Rita Sanna che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
convenuta opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
A) Dichiarare il credito ingiunto inesistente e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto erroneo, ingiusto, illegittimo, nullo e di nessuna efficacia provvedendo quindi a revocare lo stesso;
In accoglimento della domanda riconvenzionale:
B) Dichiarare il contratto del 9.1.2002 risolto per inadempimento dell'impresa edile per CP_1
i motivi esposti;
pagina 1 di 4 C) Condannare l'impresa edile a restituire a tutte le somme da CP_1 Parte_2 quest'ultimo pagate in eccesso per l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto e nel progetto di cui sopra e pari a euro 2.164,41;
D) Condannare l'impresa edile al risarcimento dei danni nei confronti di CP_1 [...]
per i vizi e/o mancanze presenti nell'immobile di quest'ultimo nella misura di euro Parte_1
9.306,47;
E) Con vittoria di spese e onorari
Nell'interesse dell'opposta:
1) Rigettare le domande formulate da in quanto infondate in fatto e diritto Parte_1 confermando il decreto opposto;
2) Condannare al pagamento della somma di euro 8.871,07 o quale saldo Parte_1 dovuti per i lavori previsti in appalto nonché l'ulteriore somma di euro 5.500.00 per i lavori aggiuntivi svolti dall'impresa in corso d'opera;
3) In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 ottobre 2003 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 80/93, emesso dal Giudice del soppresso Tribunale di Sanluri in data 8 luglio 2003, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore del IG , dell'importo di €. 8.871,00 quale CP_1 corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori edili previsti in contratto e l'ulteriore importo di €.
5.500,00 quale saldo dovuto per i lavori extracontrattuali eseguiti nell'immobile di sua proprietà sito in
Guspini, Via Giardini.
A sostegno dell'opposizione il IG ha eccepito: Parte_1
- che il corrispettivo pattuito nel contratto era stato integralmente versato;
- che nessun ulteriore lavoro aggiuntivo, rispetto a quelli indicati nel preventivo è stato mai commissionato né eseguito;
- che i lavori commissionati non sono stati eseguiti a regola d'arte sussistendo vizi quantificati dal perito di parte in €. 9.306,47 pari alla spesa da sostenere per il rifacimento delle opere.
Ha pertanto formulato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituito in giudizio il IG contestando il fondamento dell'opposizione ed ha CP_1 concluso per il suo rigetto evidenziando che il IG contravvenendo agli accordi Parte_1 intercorsi, dal mese di agosto 2002 ha sospeso il pagamento dei ratei mensili pattuiti rimanendo pagina 2 di 4 debitore, in forza dell'originario contratto d'appalto dell'importo di €. 8.871,07, nonché dell'ulteriore somma di €.5.500,00 per i lavori aggiuntivi commissionati in corso d'opera.
In ordine alla domanda riconvenzionale, l'opposto ha eccepito l'intervenuta decadenza dalla garanzia dei vizi ai sensi dell'art 1667 comma 2 c.c. in conseguenza della mancata tempestiva denuncia dei lamentati vizi e delle.
La causa istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testimoni è stata tenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
*****
Deve preliminarmente darsi atto che il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 18.2.2024 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito l'opposizione è infondata.
È pacifico che le parti abbiano concordato l'esecuzione dei lavori per cui è causa per l'ammontare complessivo di euro 15.493,70 da pagarsi in rate mensili di euro 1032,91 come da contratto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto alle somme portate dallo stesso decreto ingiuntivo, con riguardo a euro 8.871,00, l'opponente non eccepisce l'avvenuta corresponsione della somma dovuto per contratto. Rispondendo all'interrogatorio formale il ammessa la pacifica circostanza della stipula del contratto alle Pt_1 condizioni nello stesso indicate, ha ammesso l'esecuzione dei lavori quanto a metri quadri 184,23 di solaio spessore 16 + 4 a fronte degli originari 132,500; b) metri quadri 7,61 di solaio in legno;
c) metri quadri 10 di solaio di spessore 16 + 4 relativo al piano terra;
d) metri quadri 89,63 di tramezzi per interni;
e) metri quadrati 24,150 di tramezzi per interni da 12 ; f) metri cubi 11 di battuto in calcestruzzo, come indicato nel libretto delle misure 1° SAL redatto dalla direzione lavori. Ha altresì ammesso l'ulteriore messa in opera di 1292 chilogrammi di ferro lavorato per cls e n 19 controcasse del pari indicate nel libretto delle misure.
Tali circostanze, seppure senza adeguata precisione sono state confermate dai testimoni indicati dalla parte opposta.
Quanto alla presenza di vizi nell'esecuzione delle opere l'opponente, in contrasto all'eccezione di tardività della denuncia degli stessi ha opposto l'invio di una missiva all'avv. in Controparte_2 risposta a precedente missiva dello stesso avvocato con la quale, riassunto il contenuto del contratto con la ditta ha riferito della realizzazione di intonaci e pavimentazioni, “in maniera poco CP_1 professionale”. Ha altresì riferito di un incontro tra lo e il direttore dei lavori, nell'ambito del CP_1 quale il primo si sarebbe dichiarato disponibile a sanare “quanto su citato” o a decurtare in parre dall'importo dovuto tali lavorazioni. pagina 3 di 4 Tale missiva, peraltro rivolta ad un legale, non può essere considerata valida denuncia di eventuali vizi nell'esecuzione delle opere, sotto il profilo della tempestività avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 1667 comma secondo c.c.. preso atto che pacificamente i lavori sono stati consegnati al committente nel giugno 2022. Sotto altro profilo, l'assoluta genericità della comunicazione non ha certamente consentito all'appaltatore di essere messo a conoscenza delle contestazione in assenza di qualunque precisione.
Quanto al complessivo ammontare degli importi richiesti dall'impresa e riportati in decreto CP_1 ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) deve darsi atto che il direttore dei lavori ha riconosciuto come da lui proveniente il libretto dei lavori SAL 1 e ha altresì riconosciuto la debenza da parte del committente “alla data del 18 luglio 2002 da parte del della somma di €. 5.500,00 come saldo Pt_1 residuo lavorazioni in più da pagare nel più breve tempo possibile" a fronte del debito per i lavori contrattuali da pagare a rate come previsto in contratto.
In definitiva alla luce delle risultanze processuali l'opposizione è risultata infondata e pertanto deve essere data conferma al decreto ingiuntivo opposto già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente decidendo:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
2738.00 oltre accessori di legge.
Cagliari, 25.7.2025
Il Giudice
(Dott. Mario Farina)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Mario Farina ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3000197 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2003 , promossa da nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'Avv. Egidio Ricciardi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione, attore opponente
NEI CONFRONTI DI in persona dell'omonimo titolare, con sede in Guspini, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Rita Sanna che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
convenuta opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
A) Dichiarare il credito ingiunto inesistente e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto erroneo, ingiusto, illegittimo, nullo e di nessuna efficacia provvedendo quindi a revocare lo stesso;
In accoglimento della domanda riconvenzionale:
B) Dichiarare il contratto del 9.1.2002 risolto per inadempimento dell'impresa edile per CP_1
i motivi esposti;
pagina 1 di 4 C) Condannare l'impresa edile a restituire a tutte le somme da CP_1 Parte_2 quest'ultimo pagate in eccesso per l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto e nel progetto di cui sopra e pari a euro 2.164,41;
D) Condannare l'impresa edile al risarcimento dei danni nei confronti di CP_1 [...]
per i vizi e/o mancanze presenti nell'immobile di quest'ultimo nella misura di euro Parte_1
9.306,47;
E) Con vittoria di spese e onorari
Nell'interesse dell'opposta:
1) Rigettare le domande formulate da in quanto infondate in fatto e diritto Parte_1 confermando il decreto opposto;
2) Condannare al pagamento della somma di euro 8.871,07 o quale saldo Parte_1 dovuti per i lavori previsti in appalto nonché l'ulteriore somma di euro 5.500.00 per i lavori aggiuntivi svolti dall'impresa in corso d'opera;
3) In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 ottobre 2003 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 80/93, emesso dal Giudice del soppresso Tribunale di Sanluri in data 8 luglio 2003, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore del IG , dell'importo di €. 8.871,00 quale CP_1 corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori edili previsti in contratto e l'ulteriore importo di €.
5.500,00 quale saldo dovuto per i lavori extracontrattuali eseguiti nell'immobile di sua proprietà sito in
Guspini, Via Giardini.
A sostegno dell'opposizione il IG ha eccepito: Parte_1
- che il corrispettivo pattuito nel contratto era stato integralmente versato;
- che nessun ulteriore lavoro aggiuntivo, rispetto a quelli indicati nel preventivo è stato mai commissionato né eseguito;
- che i lavori commissionati non sono stati eseguiti a regola d'arte sussistendo vizi quantificati dal perito di parte in €. 9.306,47 pari alla spesa da sostenere per il rifacimento delle opere.
Ha pertanto formulato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituito in giudizio il IG contestando il fondamento dell'opposizione ed ha CP_1 concluso per il suo rigetto evidenziando che il IG contravvenendo agli accordi Parte_1 intercorsi, dal mese di agosto 2002 ha sospeso il pagamento dei ratei mensili pattuiti rimanendo pagina 2 di 4 debitore, in forza dell'originario contratto d'appalto dell'importo di €. 8.871,07, nonché dell'ulteriore somma di €.5.500,00 per i lavori aggiuntivi commissionati in corso d'opera.
In ordine alla domanda riconvenzionale, l'opposto ha eccepito l'intervenuta decadenza dalla garanzia dei vizi ai sensi dell'art 1667 comma 2 c.c. in conseguenza della mancata tempestiva denuncia dei lamentati vizi e delle.
La causa istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testimoni è stata tenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
*****
Deve preliminarmente darsi atto che il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 18.2.2024 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito l'opposizione è infondata.
È pacifico che le parti abbiano concordato l'esecuzione dei lavori per cui è causa per l'ammontare complessivo di euro 15.493,70 da pagarsi in rate mensili di euro 1032,91 come da contratto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto alle somme portate dallo stesso decreto ingiuntivo, con riguardo a euro 8.871,00, l'opponente non eccepisce l'avvenuta corresponsione della somma dovuto per contratto. Rispondendo all'interrogatorio formale il ammessa la pacifica circostanza della stipula del contratto alle Pt_1 condizioni nello stesso indicate, ha ammesso l'esecuzione dei lavori quanto a metri quadri 184,23 di solaio spessore 16 + 4 a fronte degli originari 132,500; b) metri quadri 7,61 di solaio in legno;
c) metri quadri 10 di solaio di spessore 16 + 4 relativo al piano terra;
d) metri quadri 89,63 di tramezzi per interni;
e) metri quadrati 24,150 di tramezzi per interni da 12 ; f) metri cubi 11 di battuto in calcestruzzo, come indicato nel libretto delle misure 1° SAL redatto dalla direzione lavori. Ha altresì ammesso l'ulteriore messa in opera di 1292 chilogrammi di ferro lavorato per cls e n 19 controcasse del pari indicate nel libretto delle misure.
Tali circostanze, seppure senza adeguata precisione sono state confermate dai testimoni indicati dalla parte opposta.
Quanto alla presenza di vizi nell'esecuzione delle opere l'opponente, in contrasto all'eccezione di tardività della denuncia degli stessi ha opposto l'invio di una missiva all'avv. in Controparte_2 risposta a precedente missiva dello stesso avvocato con la quale, riassunto il contenuto del contratto con la ditta ha riferito della realizzazione di intonaci e pavimentazioni, “in maniera poco CP_1 professionale”. Ha altresì riferito di un incontro tra lo e il direttore dei lavori, nell'ambito del CP_1 quale il primo si sarebbe dichiarato disponibile a sanare “quanto su citato” o a decurtare in parre dall'importo dovuto tali lavorazioni. pagina 3 di 4 Tale missiva, peraltro rivolta ad un legale, non può essere considerata valida denuncia di eventuali vizi nell'esecuzione delle opere, sotto il profilo della tempestività avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 1667 comma secondo c.c.. preso atto che pacificamente i lavori sono stati consegnati al committente nel giugno 2022. Sotto altro profilo, l'assoluta genericità della comunicazione non ha certamente consentito all'appaltatore di essere messo a conoscenza delle contestazione in assenza di qualunque precisione.
Quanto al complessivo ammontare degli importi richiesti dall'impresa e riportati in decreto CP_1 ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) deve darsi atto che il direttore dei lavori ha riconosciuto come da lui proveniente il libretto dei lavori SAL 1 e ha altresì riconosciuto la debenza da parte del committente “alla data del 18 luglio 2002 da parte del della somma di €. 5.500,00 come saldo Pt_1 residuo lavorazioni in più da pagare nel più breve tempo possibile" a fronte del debito per i lavori contrattuali da pagare a rate come previsto in contratto.
In definitiva alla luce delle risultanze processuali l'opposizione è risultata infondata e pertanto deve essere data conferma al decreto ingiuntivo opposto già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente decidendo:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
2738.00 oltre accessori di legge.
Cagliari, 25.7.2025
Il Giudice
(Dott. Mario Farina)
pagina 4 di 4