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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/10/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 353/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 353/2025 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. , ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesca
Mazzara;
, nata a [...] C.to (En) il 12/04/1954, cod. fisc. , e Parte_2 C.F._2 residente a[...], rappresentata e difesa per procura in atti, dall'avv.
AN IM;
*
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale davanti all'ufficiale di Stato civile ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 in data 19.08.2024 con accordo verbalizzato nell'atto n.58, parte II, serie C, anno 2024 dei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di IR, confermando la volontà il 23/09/2024 nell'atto n. 69, parte II, serie C, anno 2024 dei Registri degli
Atti di Matrimonio del Comune di IR.
A sostegno della domanda, le parti hanno concordemente manifestato che, in seguito alla separazione, la sig.ra ha presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale all'Istituto Parte_2
Nazione di previdenza Sociale (INPS), il quale, con lettera datata 10/10/2024, ha comunicato il rigetto della domanda.
Le parti hanno quindi dato atto di avere raggiunto un accordo per modificare le condizioni della separazione stabilite consensualmente ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014, disponendo che il sig.
versi alla ex moglie, sig. , a titolo di mantenimento entro e non Parte_1 Parte_2 oltre il giorno cinque di ogni mese l'importo di € 60,00, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
All'udienza del 10.09.2025 le parti hanno insistito nel ricorso e nell'accoglimento delle relative conclusioni.
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
Esaminato l'accordo con cui le parti intendono modificare le condizioni di separazione disposte con il citato decreto di omologa e ritenuto che le condizioni di tale accordo sono state liberamente concordate e non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, il Tribunale reputa di potersi pronunciare in senso conforme alla richiesta delle parti.
In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, le spese vano integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- in parziale modifica delle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 in sede di separazione consensuale, onera a corrispondere un assegno di mantenimento in Parte_1 favore di nella misura di € 60,00 mensili, con rivalutazione annua sulla base degli Parte_2 indici ISTAT;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 353/2025 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. , ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesca
Mazzara;
, nata a [...] C.to (En) il 12/04/1954, cod. fisc. , e Parte_2 C.F._2 residente a[...], rappresentata e difesa per procura in atti, dall'avv.
AN IM;
*
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale davanti all'ufficiale di Stato civile ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 in data 19.08.2024 con accordo verbalizzato nell'atto n.58, parte II, serie C, anno 2024 dei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di IR, confermando la volontà il 23/09/2024 nell'atto n. 69, parte II, serie C, anno 2024 dei Registri degli
Atti di Matrimonio del Comune di IR.
A sostegno della domanda, le parti hanno concordemente manifestato che, in seguito alla separazione, la sig.ra ha presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale all'Istituto Parte_2
Nazione di previdenza Sociale (INPS), il quale, con lettera datata 10/10/2024, ha comunicato il rigetto della domanda.
Le parti hanno quindi dato atto di avere raggiunto un accordo per modificare le condizioni della separazione stabilite consensualmente ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014, disponendo che il sig.
versi alla ex moglie, sig. , a titolo di mantenimento entro e non Parte_1 Parte_2 oltre il giorno cinque di ogni mese l'importo di € 60,00, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
All'udienza del 10.09.2025 le parti hanno insistito nel ricorso e nell'accoglimento delle relative conclusioni.
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
Esaminato l'accordo con cui le parti intendono modificare le condizioni di separazione disposte con il citato decreto di omologa e ritenuto che le condizioni di tale accordo sono state liberamente concordate e non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, il Tribunale reputa di potersi pronunciare in senso conforme alla richiesta delle parti.
In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, le spese vano integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- in parziale modifica delle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 in sede di separazione consensuale, onera a corrispondere un assegno di mantenimento in Parte_1 favore di nella misura di € 60,00 mensili, con rivalutazione annua sulla base degli Parte_2 indici ISTAT;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta