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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3160/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Ida Scotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite RG 3160/2023 e RG 4386/2023 promosse da
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Ruffini, Parte_1
in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
c.f. CP_1 C.F._1
(c.f. ) CP_2 C.F._2
contumaci convenuti
Il Giudice, disattesa ogni contraria ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara che tra il ricorrente e , titolare dell'omonima impresa CP_2 individuale, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 4 luglio
2022 al 27 agosto 2022, con mansioni di manovale, inquadrabili alla 1° categoria del
C.C.N.L. Aziende Artigiane Edili;
- dichiara tenuta e pertanto condanna , titolare dell'omonima impresa CP_2 individuale, a corrispondere al ricorrente, a titolo di retribuzione e TFR, la somma complessiva di euro 3.166,52, di cui euro 201,48 per TFR, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
- rigetta le domande proposte nei confronti di CP_1
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi euro 1.320,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Ruffini;
- riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 5 giugno 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Ida Scotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite RG 3160/2023 e RG 4386/2023 promosse da
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Ruffini, Parte_1
in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
c.f. CP_1 C.F._1
(c.f. ) CP_2 C.F._2
contumaci convenuti
Il Giudice, disattesa ogni contraria ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara che tra il ricorrente e , titolare dell'omonima impresa CP_2 individuale, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 4 luglio
2022 al 27 agosto 2022, con mansioni di manovale, inquadrabili alla 1° categoria del
C.C.N.L. Aziende Artigiane Edili;
- dichiara tenuta e pertanto condanna , titolare dell'omonima impresa CP_2 individuale, a corrispondere al ricorrente, a titolo di retribuzione e TFR, la somma complessiva di euro 3.166,52, di cui euro 201,48 per TFR, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
- rigetta le domande proposte nei confronti di CP_1
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi euro 1.320,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Ruffini;
- riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 5 giugno 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto