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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/11/2024, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1143/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1143 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1 giudizio con l'avv. AZARA MICHELA
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DELLA Controparte_1 C.F._2
CAMELIA FRANCA CATERINA
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte ricorrente:
“1) disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori e Per_1 Per_2
2) disporre la collocazione presso la madre;
1 3) disporre il diritto di visita del signor con le seguenti modalità: CP_1
- un fine settimana ogni due, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica ore 18.00;
- due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola delle bambine sino alle ore 18;
- nei mesi estivi di interruzione degli impegni scolastici, il signor potrà tenere con sé le CP_1
minori due mattine fino alle ore 14.00 ovvero, in alternativa, due pomeriggi con rientro posticipato sino alle ore 21.00;
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori;
- secondo il principio dell'alternanza annuale con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli in occasione delle maggiori festività (a titolo esemplificativo: Natale con la madre,
Capodanno con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.);
4) disporre a carico del Signor il contributo mensile di €. 400,00, con CP_1
rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi a favore della RA entro e non oltre il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno”.
- per parte resistente:
“1) Disporre l'affidamento congiunto delle minori con collocamento prevalente presso il padre in
Arzachena nell'abitazione sita in via Brancaleoni Delfina n. 1
2) Nella denegata ipotesi , in subordine, disporsi il diritto di visita del padre con le seguenti modalità:
- 3 pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola fino alle 21 ; un pomeriggio a settimana oltre il fine settimana dal venerdi all'uscita di scuola fino alle ore 21 della domenica e a settimane alterne;
30 giorni anche non consecutivi durante l'anno per eventuali vacanze o viaggi;
ad anni alterni la settimana comprensiva del Natale ovvero quella di Capodanno;
ad anni alterni la festività di Pasqua ovvero il Lunedi dell'Angelo ; per i compleanni : il compleanno delle bambine verrà festeggiato ove possibile con entrambi i genitori ovvero tenendo presente la volontà delle figlie”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo: Controparte_1
di avere avuto una relazione affettiva accompagnata da una convivenza more uxorio durata circa dieci anni con cessata nel mese di agosto 2022, dalla Controparte_1
2 quale sono nate le figlie minori (07/07/2012) e (30/08/2017); Persona_3 Per_2
che a causa di attriti tra le parti la convivenza era venuta a cessare;
di essersi sempre presa cura delle figlie;
che i rapporti inter partes erano peggiorati a causa dell'incapacità del di CP_1
accettare la fine della relazione;
che in data 3 novembre 2022 il aveva aggredito la , in presenza CP_1 Parte_1
delle figlie, sferrando un calcio e afferrandole la faccia con una mano;
che dopo tale episodio le bambine manifestavano un rifiuto totale e frequentare e vedere il padre;
che a seguito della denuncia di tale episodio il Tribunale per i minorenni di Sassari, con decreto del 21.02.2023, disponeva: <si limita alla forma protetta e supervisionata, a cura dei competenti servizi sociali il rapporto ogni di comunicazioni fra le cp_1
minori figlie e , confermandolo poi con decreto del 4.7.2023; Per_2 Per_1
che nel successivo giudizio introdotto dal per chiedere la revoca e/o modifica del CP_1
decreto n. cron. 185/2023, confermato con decreto del 4.07.2023 RG VG 41/2023 e per consentire al medesimo di frequentare le figlie minori di fuori degli incontri protetti, si CP_1
era costituita la la quale dava atto che <gli incontri tra le bambine e il padre sono parte_1
avvenuti con frequenza settimanale e – al di là dei spesso difficili rapporti tra i genitori – la signora ha potuto riscontrare un sempre maggiore attaccamento delle figlie nei Parte_1
confronti del padre e un sempre maggiore desiderio, dalle stesse manifestato, di trascorrere con lui più tempo, ben al di là dei ristretti tempi previsti dagli incontri protetti>>, non opponendosi, quindi, alla revoca del decreto;
che con sentenza n. 13/2024, il Tribunale per i minorenni di Sassari aveva revocato il provvedimento n. cron. 185/2023 successivamente confermato con decreto del 4.07.2023, e aveva disposto la libertà di rapporti padre-figlie; che era comunque indispensabile procedere alla regolamentazione dell'affidamento delle minori e del diritto di visita del . CP_1
Sulla scorta di ciò ha formulato le conclusioni di cui sopra.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, articolato e concluso e formulando le conclusioni sopra riportate.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 21.11.2024 innanzi al Giudice relatore le parti, presenti personalmente, sono pervenute ad un accordo conciliativo, del quale hanno chiesto l'accoglimento, del seguente tenore:
3 “- disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori e con collocazione delle Per_1 Per_2 stesse presso la madre;
- disporre il diritto di visita del signor con le seguenti modalità: CP_1
➢ un fine settimana ogni due, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21
(nel periodo estivo sino alle ore 23), inclusi i pernottamenti;
➢ nella settimana in cui le figlie pernotteranno nel weekend presso il padre, anche due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola delle bambine sino alle ore 18;
➢ nella settimana in cui le figlie non pernotteranno nel weekend presso il padre, tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì), dall'uscita di scuola delle bambine sino alle ore 21;
➢ nei mesi estivi di interruzione degli impegni scolastici, due pomeriggi alla settimana sino alle 22;
➢ ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori anche in deroga a quanto sopra indicato;
➢ secondo il principio dell'alternanza annuale con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in occasione delle maggiori festività (a titolo esemplificativo: 24-25 dicembre con la madre, 31/12-1/1 con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.);
➢ i compleanni delle figlie verranno festeggiati ove possibile con entrambi i genitori, in orari differenti, salva in ogni caso la volontà delle minori;
- le parti concordano che ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie per tre settimane non consecutive all'anno, fatta eccezione per l'eventualità di un viaggio all'estero nel qual caso le figlie potranno permanere con il genitore interessato sino a 15 giorni consecutivi;
- disporre a carico del Signor il contributo mensile di €. 400,00, con rivalutazione CP_1 annuale ISTAT, da versarsi a favore della RA entro e non oltre il giorno 20 di Parte_1 ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
- il signor presta il consenso affinchè la figlia , attualmente di anni 12, si CP_1 Per_1 sottoponga ad un percorso psicologico finalizzato ad acquisire maggiore sicurezza e serenità nei rapporti con la madre e con i propri coetanei, senza coinvolgimento dei Servizi Sociali;
le parti concordano che la scelta dello psicologo avverrà di comune accordo;
- spese di lite compensate”.
Quindi, i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento dell'accordo indicato, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice relatore, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al
Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti l'unione di fatto intercorsa tra i ricorrenti e la generazione, in costanza di convivenza, delle figlie e tuttora minorenni, nonché la circostanza che Per_1 Per_2
tra i medesimi ricorrenti già da tempo anteriore alla introduzione della presente azione sia venuta
4 meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle complessive condizioni concordate, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento delle figlie, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei ricorrenti medesimi ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso (divenuto) congiunto presentato da Parte_1
e da alle seguenti condizioni:
[...] Controparte_1
“- disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori e con collocazione delle Per_1 Per_2 stesse presso la madre;
- disporre il diritto di visita del signor con le seguenti modalità: CP_1
➢ un fine settimana ogni due, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21
(nel periodo estivo sino alle ore 23), inclusi i pernottamenti;
➢ nella settimana in cui le figlie pernotteranno nel weekend presso il padre, anche due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola delle bambine sino alle ore 18;
➢ nella settimana in cui le figlie non pernotteranno nel weekend presso il padre, tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì), dall'uscita di scuola delle bambine sino alle ore 21;
➢ nei mesi estivi di interruzione degli impegni scolastici, due pomeriggi alla settimana sino alle 22;
➢ ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori anche in deroga a quanto sopra indicato;
➢ secondo il principio dell'alternanza annuale con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in occasione delle maggiori festività (a titolo esemplificativo: 24-25 dicembre con la madre, 31/12-1/1 con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.);
➢ i compleanni delle figlie verranno festeggiati ove possibile con entrambi i genitori, in orari differenti, salva in ogni caso la volontà delle minori;
- le parti concordano che ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie per tre settimane non consecutive all'anno, fatta eccezione per l'eventualità di un viaggio all'estero nel qual caso le figlie potranno permanere con il genitore interessato sino a 15 giorni consecutivi;
- disporre a carico del Signor il contributo mensile di €. 400,00, con rivalutazione CP_1 annuale ISTAT, da versarsi a favore della RA entro e non oltre il giorno 20 di Parte_1 ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
5 - il signor presta il consenso affinchè la figlia , attualmente di anni 12, si CP_1 Per_1 sottoponga ad un percorso psicologico finalizzato ad acquisire maggiore sicurezza e serenità nei rapporti con la madre e con i propri coetanei, senza coinvolgimento dei Servizi Sociali;
le parti concordano che la scelta dello psicologo avverrà di comune accordo;
- spese di lite compensate”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 21/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1143/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1143 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1 giudizio con l'avv. AZARA MICHELA
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DELLA Controparte_1 C.F._2
CAMELIA FRANCA CATERINA
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte ricorrente:
“1) disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori e Per_1 Per_2
2) disporre la collocazione presso la madre;
1 3) disporre il diritto di visita del signor con le seguenti modalità: CP_1
- un fine settimana ogni due, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica ore 18.00;
- due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola delle bambine sino alle ore 18;
- nei mesi estivi di interruzione degli impegni scolastici, il signor potrà tenere con sé le CP_1
minori due mattine fino alle ore 14.00 ovvero, in alternativa, due pomeriggi con rientro posticipato sino alle ore 21.00;
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori;
- secondo il principio dell'alternanza annuale con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli in occasione delle maggiori festività (a titolo esemplificativo: Natale con la madre,
Capodanno con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.);
4) disporre a carico del Signor il contributo mensile di €. 400,00, con CP_1
rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi a favore della RA entro e non oltre il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno”.
- per parte resistente:
“1) Disporre l'affidamento congiunto delle minori con collocamento prevalente presso il padre in
Arzachena nell'abitazione sita in via Brancaleoni Delfina n. 1
2) Nella denegata ipotesi , in subordine, disporsi il diritto di visita del padre con le seguenti modalità:
- 3 pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola fino alle 21 ; un pomeriggio a settimana oltre il fine settimana dal venerdi all'uscita di scuola fino alle ore 21 della domenica e a settimane alterne;
30 giorni anche non consecutivi durante l'anno per eventuali vacanze o viaggi;
ad anni alterni la settimana comprensiva del Natale ovvero quella di Capodanno;
ad anni alterni la festività di Pasqua ovvero il Lunedi dell'Angelo ; per i compleanni : il compleanno delle bambine verrà festeggiato ove possibile con entrambi i genitori ovvero tenendo presente la volontà delle figlie”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo: Controparte_1
di avere avuto una relazione affettiva accompagnata da una convivenza more uxorio durata circa dieci anni con cessata nel mese di agosto 2022, dalla Controparte_1
2 quale sono nate le figlie minori (07/07/2012) e (30/08/2017); Persona_3 Per_2
che a causa di attriti tra le parti la convivenza era venuta a cessare;
di essersi sempre presa cura delle figlie;
che i rapporti inter partes erano peggiorati a causa dell'incapacità del di CP_1
accettare la fine della relazione;
che in data 3 novembre 2022 il aveva aggredito la , in presenza CP_1 Parte_1
delle figlie, sferrando un calcio e afferrandole la faccia con una mano;
che dopo tale episodio le bambine manifestavano un rifiuto totale e frequentare e vedere il padre;
che a seguito della denuncia di tale episodio il Tribunale per i minorenni di Sassari, con decreto del 21.02.2023, disponeva: <si limita alla forma protetta e supervisionata, a cura dei competenti servizi sociali il rapporto ogni di comunicazioni fra le cp_1
minori figlie e , confermandolo poi con decreto del 4.7.2023; Per_2 Per_1
che nel successivo giudizio introdotto dal per chiedere la revoca e/o modifica del CP_1
decreto n. cron. 185/2023, confermato con decreto del 4.07.2023 RG VG 41/2023 e per consentire al medesimo di frequentare le figlie minori di fuori degli incontri protetti, si CP_1
era costituita la la quale dava atto che <gli incontri tra le bambine e il padre sono parte_1
avvenuti con frequenza settimanale e – al di là dei spesso difficili rapporti tra i genitori – la signora ha potuto riscontrare un sempre maggiore attaccamento delle figlie nei Parte_1
confronti del padre e un sempre maggiore desiderio, dalle stesse manifestato, di trascorrere con lui più tempo, ben al di là dei ristretti tempi previsti dagli incontri protetti>>, non opponendosi, quindi, alla revoca del decreto;
che con sentenza n. 13/2024, il Tribunale per i minorenni di Sassari aveva revocato il provvedimento n. cron. 185/2023 successivamente confermato con decreto del 4.07.2023, e aveva disposto la libertà di rapporti padre-figlie; che era comunque indispensabile procedere alla regolamentazione dell'affidamento delle minori e del diritto di visita del . CP_1
Sulla scorta di ciò ha formulato le conclusioni di cui sopra.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, articolato e concluso e formulando le conclusioni sopra riportate.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 21.11.2024 innanzi al Giudice relatore le parti, presenti personalmente, sono pervenute ad un accordo conciliativo, del quale hanno chiesto l'accoglimento, del seguente tenore:
3 “- disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori e con collocazione delle Per_1 Per_2 stesse presso la madre;
- disporre il diritto di visita del signor con le seguenti modalità: CP_1
➢ un fine settimana ogni due, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21
(nel periodo estivo sino alle ore 23), inclusi i pernottamenti;
➢ nella settimana in cui le figlie pernotteranno nel weekend presso il padre, anche due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola delle bambine sino alle ore 18;
➢ nella settimana in cui le figlie non pernotteranno nel weekend presso il padre, tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì), dall'uscita di scuola delle bambine sino alle ore 21;
➢ nei mesi estivi di interruzione degli impegni scolastici, due pomeriggi alla settimana sino alle 22;
➢ ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori anche in deroga a quanto sopra indicato;
➢ secondo il principio dell'alternanza annuale con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in occasione delle maggiori festività (a titolo esemplificativo: 24-25 dicembre con la madre, 31/12-1/1 con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.);
➢ i compleanni delle figlie verranno festeggiati ove possibile con entrambi i genitori, in orari differenti, salva in ogni caso la volontà delle minori;
- le parti concordano che ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie per tre settimane non consecutive all'anno, fatta eccezione per l'eventualità di un viaggio all'estero nel qual caso le figlie potranno permanere con il genitore interessato sino a 15 giorni consecutivi;
- disporre a carico del Signor il contributo mensile di €. 400,00, con rivalutazione CP_1 annuale ISTAT, da versarsi a favore della RA entro e non oltre il giorno 20 di Parte_1 ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
- il signor presta il consenso affinchè la figlia , attualmente di anni 12, si CP_1 Per_1 sottoponga ad un percorso psicologico finalizzato ad acquisire maggiore sicurezza e serenità nei rapporti con la madre e con i propri coetanei, senza coinvolgimento dei Servizi Sociali;
le parti concordano che la scelta dello psicologo avverrà di comune accordo;
- spese di lite compensate”.
Quindi, i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento dell'accordo indicato, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice relatore, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al
Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti l'unione di fatto intercorsa tra i ricorrenti e la generazione, in costanza di convivenza, delle figlie e tuttora minorenni, nonché la circostanza che Per_1 Per_2
tra i medesimi ricorrenti già da tempo anteriore alla introduzione della presente azione sia venuta
4 meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle complessive condizioni concordate, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento delle figlie, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei ricorrenti medesimi ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso (divenuto) congiunto presentato da Parte_1
e da alle seguenti condizioni:
[...] Controparte_1
“- disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori e con collocazione delle Per_1 Per_2 stesse presso la madre;
- disporre il diritto di visita del signor con le seguenti modalità: CP_1
➢ un fine settimana ogni due, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21
(nel periodo estivo sino alle ore 23), inclusi i pernottamenti;
➢ nella settimana in cui le figlie pernotteranno nel weekend presso il padre, anche due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola delle bambine sino alle ore 18;
➢ nella settimana in cui le figlie non pernotteranno nel weekend presso il padre, tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì), dall'uscita di scuola delle bambine sino alle ore 21;
➢ nei mesi estivi di interruzione degli impegni scolastici, due pomeriggi alla settimana sino alle 22;
➢ ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori anche in deroga a quanto sopra indicato;
➢ secondo il principio dell'alternanza annuale con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in occasione delle maggiori festività (a titolo esemplificativo: 24-25 dicembre con la madre, 31/12-1/1 con il padre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre, ecc.);
➢ i compleanni delle figlie verranno festeggiati ove possibile con entrambi i genitori, in orari differenti, salva in ogni caso la volontà delle minori;
- le parti concordano che ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie per tre settimane non consecutive all'anno, fatta eccezione per l'eventualità di un viaggio all'estero nel qual caso le figlie potranno permanere con il genitore interessato sino a 15 giorni consecutivi;
- disporre a carico del Signor il contributo mensile di €. 400,00, con rivalutazione CP_1 annuale ISTAT, da versarsi a favore della RA entro e non oltre il giorno 20 di Parte_1 ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
5 - il signor presta il consenso affinchè la figlia , attualmente di anni 12, si CP_1 Per_1 sottoponga ad un percorso psicologico finalizzato ad acquisire maggiore sicurezza e serenità nei rapporti con la madre e con i propri coetanei, senza coinvolgimento dei Servizi Sociali;
le parti concordano che la scelta dello psicologo avverrà di comune accordo;
- spese di lite compensate”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 21/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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