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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9286 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 16 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 12008/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 14509\2024 (AT), TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1 elettivamente domiciliata in Bacoli (Na), alla via Giulio Cesare n. 34, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Romani, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato CP_1 e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024, come da atti Per_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 14509/2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento dell'accompagnamento, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto azionato dalla data della domanda amministrativa dell' 08 novembre 2023, adducendo la genericità delle osservazioni medico legali del Ctu designato per il predetto giudizio e l'omissione dal quadro medico sanitario complessivo di alcune patologie documentate e certificate della perizianda. . Si è costituito l , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché inammissibile e CP_1 infondato in fatto e in diritto. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza odierna la stessa veniva decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Osserva, invero, il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -. Nel caso in esame parte ricorrente contesta le conclusioni della ctu della fase di atp, asserendo la mancata adeguata valutazione della documentazione sanitaria esibita, in particolare per la certificazione geriatrica del 17.5.2024. Dall'esame della perizia di ufficio resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo risultano, tuttavia, superate le specifiche contestazioni supportate dalla predetta certificazione del 17.5.2024, avendo specificato il CTU, in primis, per quanto riguarda le presunte difficoltà nella deambulazione della ricorrente, : “ è stata sottoposta Parte_1 ad intervento di protesizzazione totale del ginocchio, dapprima a destra, nel 2023 e successivamente a sinistra nel 2024, presso la LEFKA Il risultato funzionale appare buono, residuando allo stato solo un deficit della flessione del ginocchio sinistro.”, per cui si evince dalla suddetta perizia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla certificazione di parte ricorrente, la perizianda deambula in maniera autonoma, anche se limitata. Quanto specificamente alla documentazione medica datata 17 maggio 2024, questa risulta direttamente superata dalla perizia medica del Ctu, in quanto lo stesso specialista afferma che “La funzione neurologica e' clinicamente nella norma. La funzione psichica e' anch'essa nella norma in relazione all'età, non condividendosi affatto la valutazione geriatrica del 17 5 2024, non evidenziandosi rilevanti deficit della memoria e della capacità cognitiva ed essendo integra la capacità di critica e di giudizio Per quanto riguarda gli organi di senso l'udito non appare compromesso in maniera evidente e non risultano deficit della acuità visiva.”, per cui non può ritenersi ammissibile disporre una nuova perizia laddove non è stato dedotto un motivo pregnante per il quale tale valutazione medico sanitaria sia da considerarsi non ammissibile. Quanto alla valutazione della patologia asmatica stagionale, si ritiene del tutto conferente quanto valutato dal Ctu, secondo cui, sulla base della certificazione presente in atti, “L'asma stagionale è curato con antistaminici, non risultando deficit della funzione ventilatoria ( esame spirometrico nella norma del 17 3 2023)”, per cui deve considerarsi tale patologia non impattante sul complessivo quadro medico-sanitario quanto alle sue conseguenze funzionali.
Né tantomeno, in questa sede, parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze della Ctu in relazione alla patologia respiratoria di cui sopra, sia per la diagnosi – asma stagionale – sia per la valutazione delle conseguenze funzionali. Né ha specificamente dedotto il contrasto tra le conclusioni della Ctu e il contenuto del certificato del 19 marzo 2025, ASL Napoli – ambulatorio di Allergologia, depositato in atti, né ha in alcun Pt_2 modo specificato se e in che misura da tale certificazione possa desumersi un aggravamento della patologia rispetto alla valutazione del cTU. La valutazione del CTU risulta, del resto, adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale e il giudizio valutativo delle singole patologie appare immune da vizi, così come la valutazione percentuale complessiva, risultando le conclusioni congrue rispetto allo specifico requisito sanitario in esame. Va, del resto, evidenziato che le conclusioni del Ctu appaiono fondate sul dirimente esame clinico diretto della ricorrente, con considerazione e discussione riferita a ciascuno degli apparati interessati alle patologie ed al grado di limitazione funzionale attribuito, essendosi il Ctu avvalso dell'esame diretto per la valutazione delle patologia, per la valutazione della conservata capacità del soggetto periziando, da cui si evincono punteggi pienamente compatibili con la rilevata conservazione dell'autonomia. Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti. Non si ravvisano pertanto i presupposti per la rinnovazione della Ctu. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti per l'esonero della parte priva dalle spese di lite di entrambe le fasi processuali, ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite ex art. 152 disp att. C.p.c.; liquida le spese di CTU, per la fase di AT , come da separato decreto. Napoli, 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 16 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 12008/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 14509\2024 (AT), TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1 elettivamente domiciliata in Bacoli (Na), alla via Giulio Cesare n. 34, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Romani, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato CP_1 e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024, come da atti Per_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 14509/2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento dell'accompagnamento, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto azionato dalla data della domanda amministrativa dell' 08 novembre 2023, adducendo la genericità delle osservazioni medico legali del Ctu designato per il predetto giudizio e l'omissione dal quadro medico sanitario complessivo di alcune patologie documentate e certificate della perizianda. . Si è costituito l , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché inammissibile e CP_1 infondato in fatto e in diritto. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza odierna la stessa veniva decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Osserva, invero, il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -. Nel caso in esame parte ricorrente contesta le conclusioni della ctu della fase di atp, asserendo la mancata adeguata valutazione della documentazione sanitaria esibita, in particolare per la certificazione geriatrica del 17.5.2024. Dall'esame della perizia di ufficio resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo risultano, tuttavia, superate le specifiche contestazioni supportate dalla predetta certificazione del 17.5.2024, avendo specificato il CTU, in primis, per quanto riguarda le presunte difficoltà nella deambulazione della ricorrente, : “ è stata sottoposta Parte_1 ad intervento di protesizzazione totale del ginocchio, dapprima a destra, nel 2023 e successivamente a sinistra nel 2024, presso la LEFKA Il risultato funzionale appare buono, residuando allo stato solo un deficit della flessione del ginocchio sinistro.”, per cui si evince dalla suddetta perizia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla certificazione di parte ricorrente, la perizianda deambula in maniera autonoma, anche se limitata. Quanto specificamente alla documentazione medica datata 17 maggio 2024, questa risulta direttamente superata dalla perizia medica del Ctu, in quanto lo stesso specialista afferma che “La funzione neurologica e' clinicamente nella norma. La funzione psichica e' anch'essa nella norma in relazione all'età, non condividendosi affatto la valutazione geriatrica del 17 5 2024, non evidenziandosi rilevanti deficit della memoria e della capacità cognitiva ed essendo integra la capacità di critica e di giudizio Per quanto riguarda gli organi di senso l'udito non appare compromesso in maniera evidente e non risultano deficit della acuità visiva.”, per cui non può ritenersi ammissibile disporre una nuova perizia laddove non è stato dedotto un motivo pregnante per il quale tale valutazione medico sanitaria sia da considerarsi non ammissibile. Quanto alla valutazione della patologia asmatica stagionale, si ritiene del tutto conferente quanto valutato dal Ctu, secondo cui, sulla base della certificazione presente in atti, “L'asma stagionale è curato con antistaminici, non risultando deficit della funzione ventilatoria ( esame spirometrico nella norma del 17 3 2023)”, per cui deve considerarsi tale patologia non impattante sul complessivo quadro medico-sanitario quanto alle sue conseguenze funzionali.
Né tantomeno, in questa sede, parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze della Ctu in relazione alla patologia respiratoria di cui sopra, sia per la diagnosi – asma stagionale – sia per la valutazione delle conseguenze funzionali. Né ha specificamente dedotto il contrasto tra le conclusioni della Ctu e il contenuto del certificato del 19 marzo 2025, ASL Napoli – ambulatorio di Allergologia, depositato in atti, né ha in alcun Pt_2 modo specificato se e in che misura da tale certificazione possa desumersi un aggravamento della patologia rispetto alla valutazione del cTU. La valutazione del CTU risulta, del resto, adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale e il giudizio valutativo delle singole patologie appare immune da vizi, così come la valutazione percentuale complessiva, risultando le conclusioni congrue rispetto allo specifico requisito sanitario in esame. Va, del resto, evidenziato che le conclusioni del Ctu appaiono fondate sul dirimente esame clinico diretto della ricorrente, con considerazione e discussione riferita a ciascuno degli apparati interessati alle patologie ed al grado di limitazione funzionale attribuito, essendosi il Ctu avvalso dell'esame diretto per la valutazione delle patologia, per la valutazione della conservata capacità del soggetto periziando, da cui si evincono punteggi pienamente compatibili con la rilevata conservazione dell'autonomia. Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti. Non si ravvisano pertanto i presupposti per la rinnovazione della Ctu. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti per l'esonero della parte priva dalle spese di lite di entrambe le fasi processuali, ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite ex art. 152 disp att. C.p.c.; liquida le spese di CTU, per la fase di AT , come da separato decreto. Napoli, 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo