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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 29/05/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 16753/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 16753/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 29 maggio
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16753 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Claudio Castellano, presso il cui indirizzo digitale dom., Email_1 come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del procuratore speciale , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, Matteo Ostengo e Chiara Adduci, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC come da mandato in atti Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5422/20, nel procedimento n.
R.G. 4891/19, depositata il 15.12.2020 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Sig. conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Barra, chiedendo la corresponsione dell'importo complessivo di euro CP_1
1.276,00, di cui euro 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n.
261/04, euro 400,00 per l'acquisto del biglietto del volo aereo FR6973 CE – Roma, euro 76,60 per l'acquisto del biglietto della navetta Roma-PO ed euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno morale provocato dalla mancata assistenza in aeroporto ai sensi del Regolamento n.261/2004 CE, il tutto in ragione del contestato inadempimento della AG aerea, consistito nel ritardo di oltre tre ore dei voli aerei, FR6397, del 26.04.2027 h. 6:35 – 8:15 (Siviglia - CE) e FR5710 del
26/04/2017 h.10:10 – 12:10 ( CE PO ), stante la perdita della coincidenza tra la prima e la seconda tratta. L'attore riferiva di essere giunto a PO con circa 9 ore di ritardo, sostenendo onerose spese (euro 400,00 per il biglietto aereo CE-Roma ed euro 76,60 per il biglietto della navetta Roma-PO).
Si costituiva nel primo grado di giudizio la quale resisteva all'avversa domanda, CP_1 deducendo che: (i) è una compagnia aerea che effettua voli solo da un punto all'altro (cd. “point CP_1 to point”), non garantendo il trasferimento dei passeggeri e del loro bagaglio su altri voli, come previsto dall'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto, accettate e conosciute dall'attore; (ii) dunque, acquistando il biglietto per il volo FR 6397 (Siviglia-CE) l'attore concludeva il contratto di trasporto SKN9KB, mentre concludeva il contratto di trasporto C23B4B acquistando il biglietto per il volo FR5710 (CE-PO); essendo i due predetti contratti di trasporto tra loro indipendenti, la
AG non aveva garantito al passeggero il trasferimento da un volo oggetto di prenotazione su volo oggetto di un'altra; (iii) a carico della non esisteva alcun obbligo di posticipare l'orario CP_3 di partenza previsto per il secondo volo al fine di attendere i passeggeri provenienti dal primo, poiché il vettore si era obbligato unicamente al trasferimento del passeggero, da un aeroporto ad un altro , nei termini previsti rispettivamente da ciascuna delle due distinte prenotazioni;
(iv) la normativa europea prevede per i passeggeri specifiche e adeguate forme di tutela in caso di cancellazione o di prolungato ritardo del precedente volo che hanno determinato l'impossibilità dei passeggeri di imbarcarsi sul successivo volo, che sia però in coincidenza “diretta”, e sia frutto dell'acquisto di un unico pacchetto di viaggio, e non di due diversi acquisti;
(v) era, dunque, onere dell'attore, che decideva di utilizzare consecutivamente più voli diretti nella stessa giornata, premurarsi di calcolare un lasso di tempo adeguato, che tenesse conto dei passaggi di volo, posto che, al di fuori delle ipotesi di “coincidenza diretta” (in cui è la stessa compagnia aerea, tramite la società di gestione o di handling, ad occuparsi del carico e dello scarico dei bagagli, nonché a garantire corsie preferenziali ai passeggeri che devono imbarcarsi sul volo successivo), nessuna AG è tenuta ad assicurare alcuna coincidenza (vi) era pertanto insussistente il diritto alla compensazione pecuniaria dell'attore (tenuto, altresì, conto del fatto che il primo volo aveva cumulato un ritardo di 85 minuti e, dunque, inferiore alle 3 ore richieste dalla normativa europea) nonché al pagamento di qualsivoglia risarcimento del danno, in ogni caso non provato.
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 5422/2020, depositata il 15.12.2020, ritenendo non provata la domanda, ne disponeva il rigetto, con compensazione delle spese di lite tra le parti. proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, Parte_1 censurando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto il difetto di prova, tenuto conto che: (i) l'odierno appellante, sin dal primo atto utile, aveva depositato la copia della sentenza n. 6590/2017 del 30.11.2017, passata in giudicato, con la quale il medesimo Giudice di Pace di
Barra, pronunziandosi in una fattispecie identica a quella in esame e formulata ad istanza di un terzo passeggero del medesimo volo, aveva dichiarato l'inadempimento dell'appellata, condannandola al risarcimento dei danni;
tuttavia il Giudice di Pace non aveva tenuto conto di tale emergenza probatoria
(ii) erano stati depositati i verbali di udienza di escussione quale teste del sig. nel predetto Pt_1 giudizio, instaurato dalla moglie in regime di separazione dei beni, e il giudice di pace non aveva motivato in ordine alla rilevata inutilizzabilità/ inattendibilità di tale deposizione;
(iii) il Giudice di primo grado non aveva accolto le ulteriori richieste istruttorie formulate dall'attore, che in ogni caso venivano reiterate in appello
Si costituiva nel secondo grado di giudizio la quale impugnava l'atto di appello, CP_1 deducendo la correttezza della sentenza impugnata, essendo il giudice libero di valutare le prove assunte in altro procedimento e di non conformarsi ad un precedente giurisprudenziale. Deduceva, in ogni caso, l'appellata, l'irrilevanza della dichiarazione testimoniale resa dall'appellante nell'altro procedimento in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia diritto alla compensazione pecuniaria o al risarcimento dei danni, per non avere l'appellata alcun obbligo di garantire il trasferimento di passeggeri e bagagli da un volo ad un altro, poiché l'appellante aveva acquistato due voli separatamente e non in “coincidenza diretta”. Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Incardinata innanzi a diverso Giudice di questa Sezione Civile del Tribunale di PO, la causa, già rinviata per la precisazione delle conclusioni, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, in data 16/04/2025 veniva assegnata a questo Giudice, il quale anticipatane la trattazione con fissazione di udienza in data 29 maggio 2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., da sostituirsi con il deposito di note scritte, in pari data la decide con la presente sentenza.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va disatteso il motivo di appello con cui viene fatto valere l'errore del Giudice di primo grado, per non avere quest'ultimo ritenuto di attribuire utile valore probatorio alle emergenze di cui ai verbali della deposizione testimoniale, resa dallo stesso appellante in altro procedimento, avente oggetto del tutto analogo, istaurato dalla moglie in forza del medesimo ritardo aereo contestato in questa sede.
Giova, sul punto, rilevare che l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi senz'altro ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova. Sono prove atipiche i verbali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le stesse o altre parti nonché la sentenza resa in altro giudizio.
Con particolare riferimento ai verbali di prova, nel codice di procedura penale esiste una norma ad hoc (art. 238 c.p.p.) che disciplina l'acquisizione dei verbali di prova di un altro procedimento. In ambito civile, l'unica disposizione presente riguarda il valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto (art. 310 c.p.c.). Da tale norma è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti e possono essere vagliate dal giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal giudice della causa precedente.
Ne deriva che la valutazione fatta dal Giudice di primo grado, il quale ha ritenuto di non poter attribuire efficacia probatoria ai verbali acquisiti di altro procedimento, poiché aventi ad oggetto una deposizione testimoniale resa dal medesimo attore, appare il rituale frutto di un apprezzamento discrezionale della prova, peraltro senz'altro condivisibile.
Non può non ritenersi, nel caso di specie, di scarnissimo valore probatorio infatti la dichiarazione ex parte, sebbene acquisita in altro procedimento, attesa l'assoluta analogia delle questione e degli interessi coinvolti
Analogo discorso viene in rilievo in merito all'efficacia probatoria da attribuirsi alla sentenza resa in un altro giudizio che non ha effetti di giudicato tra le parti (ex art. 2909 c.p.c.) e non vincola l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
Alla luce di quanto esposto, non si rinvengono profili di erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di non conformarsi alla precedente statuizione resa dal medesimo Giudice di Pace di Barra, e neppure nella parte in cui ha omesso di valutare le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'attore, odierno appellante, e ciò tenuto altresì conto dell'irrilevanza delle stesse ai fini della decisione del giudizio.
Per vero, la circostanza del ritardo ( dal punto di vista oggettivo fattuale, prescindendo da una sua qualificazione giuridica in termini di inadempimento imputabile) e della perdita del secondo volo, nemmeno dovrebbe ritersi passibile di prova, in quanto non è oggetto di contestazione.
Ciò che va stabilito è l'esistenza di un inadempimento e di un danno risarcibile.
Ed allora, anche a prescindere dalla circostanza per cui il Giudice di primo grado abbia errato o meno nel valutare il materiale probatorio acquisito in atti, in ogni caso il rigetto della domanda di
[...]
alla luce delle deduzioni formulate dalla AG , riproposte in appello, Parte_1 Pt_2 non valutate dal Giudice di primo grado, in quanto ritenute assorbite, va confermato alla luce delle seguenti considerazioni.
Non è, come detto, oggetto di contestazione, oltre che provata documentalmente, la circostanza che l'appellante abbia acquistato due voli (FR6397 - 6:35 – 8:15 SVQ - BCN e FR5710 10:10 – 12:10
BCN - NAP), relativi alle tratte Siviglia-CE e CE-PO, e che, a causa del ritardo del primo volo, di circa 1 ora e mezza, abbia perso la coincidenza tra la prima e la seconda tratta, con la conseguenza che giungeva a PO, ossia la destinazione finale, con circa 9 ore di ritardo.
È piuttosto oggetto di contestazione, proprio per il fatto che i voli relativi alle due tratte di cui sopra sono stati acquistati separatamente e non sono oggetto di un'unica prenotazione, se la vicenda in esame rientri o meno nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 261 del 2004, anche ai fini del riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria per il ritardo aereo, e se tale ritardo sia, dunque, imputabile all'appellata.
Giova anzitutto premettere che, per costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, al ritardo aereo superiore alle tre ore trova applicazione la medesima norma (l'art. 5 del citato
Regolamento), che contiene disposizioni relative alle ipotesi di cancellazione del volo, prevedendo per tale ipotesi il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art.
7. La Corte di Giustizia ha, infatti, ripetutamente affermato che “i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria Co Con previsto dall'art. 7 del Regolamento” (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07 Ch. Parte_3
[... contro e 13óck e Co. Le.
contro
; Corte di Giustizia, 5 CP_6 C.F._1 CP_7 Cont Con Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11/11 contro e Te. CP_7 Controparte_9 CP_9 con riferimento al volo con una o più coincidenze;
Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, C581/10,
Ne./De. Lu. AG e C -629/10 IT RW IE e International Air Transport Association / Civil
Aviation Authority).].
Il ritardo va calcolato tenuto conto dell'orario di arrivo alla “destinazione finale” che, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), del predetto Regolamento UE è definita come quella indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo sul quale si sia imbarcato il passeggero di cui trattasi (cfr. Corte di Giustizia sentenze del 26 febbraio 2013,
C-11/11, EU:C:2013:106, punti 34 e 35, nonché del 31 maggio 2018, Wegener, C-537/17, CP_9
EU:C:2018:361, punto 17).
Tuttavia, la nozione di «volo in coincidenza», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa come facente riferimento a due o più voli che costituiscono un tutt'uno ai fini del diritto alla compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004. Ciò avviene quando due o più voli sono stati oggetto di un'unica prenotazione (sentenza del 31 maggio 2018, Wegener, C-537/17,
EU:C:2018:361, punti 18 e 19).
Ciò che emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia è, dunque, l'applicabilità del suddetto regolamento europeo e della relativa disciplina in materia di compensazione pecuniaria solo alle ipotesi in cui sussista una coincidenza diretta tra i voli, nel senso che essi siano coperti da un'unica prenotazione (lo stesso numero di biglietto), da cui emerga l'unicità del titolo.
In altri termini, i passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria quando, nell'ambito di un unico contratto di trasporto che preveda un itinerario composto da voli in connessione registrati congiuntamente, il vettore aereo nega l'imbarco su un volo in coincidenza a causa del ritardo imputabile al primo volo incluso nella prenotazione, avendo erroneamente previsto che i passeggeri non sarebbero giunti in tempo utile per l'imbarco successivo.
Al contrario, qualora i passeggeri siano titolari di due biglietti distinti per voli consecutivi, e il ritardo del primo volo impedisca loro di presentarsi in tempo per l'imbarco sul secondo, il vettore non è tenuto a riconoscere alcuna compensazione pecuniaria, poiché non sussiste alcun collegamento contrattuale tra i voli.
Resta fermo che, in tale ipotesi, qualora il primo volo subisca un ritardo all'arrivo superiore alle tre ore, i passeggeri possono comunque avere diritto alla compensazione pecuniaria nei confronti del vettore operante il primo volo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 e della giurisprudenza della
Corte di Giustizia.
Venendo alla fattispecie in esame, dagli atti del presente giudizio emerge chiaramente che l'appellante ha effettuato due acquisti autonomi, l'uno relativo al volo FR6397 - 6:35 – 8:15 per la tratta
Siviglia-CE e l'altro per il volo FR5710 10:10 – 12:10 per la tratta CE-PO. Le prenotazioni dei due voli sono, dunque, distinte.
Nella causa negoziale dei due distinti contratti di trasporto aereo non può ritenersi ricompreso alcun collegamento negoziale, posto, tra l'atro, che nemmeno può addossarsi alla AG la mancata conoscenza delle esigenze del viaggiatore, non prese in considerazione in sede di stipula
Tanto basta a ritenere, in conformità alla suddetta normativa e alla richiamata giurisprudenza comunitaria, l'insussistenza di qualsivoglia diritto dell'appellante alla compensazione pecuniaria o al risarcimento del danno, tenuto altresì conto del fatto che il ritardo del primo volo (Siviglia-CE) è stato di soli 85 minuti e, dunque, irrilevante ai fini dell'applicabilità della richiamata disciplina.
Pertanto, la circostanza per cui l'appellante sia giunto alla destinazione finale, ossia PO, con oltre 9 ore di ritardo, non può in alcun modo essere imputata alla compagnia aerea appellata, la quale non era tenuta a garantire il trasferimento dei passeggeri e dei relativi bagagli da un volo ad un altro o ad attendere, in ragione della coincidenza (nel caso di specie appunto inesistente), i passeggeri del primo volo arrivato in ritardo alla destinazione intermedia (CE).
infatti, è una compagnia aerea che si limita ad assicurare il trasferimento dei passeggeri CP_1 da un punto ad un altro (cd. “point to point”), in base alla prenotazione del singolo volo, non essendo tenuta a garantire il trasferimento di un passeggero di un volo oggetto di prenotazione sul volo oggetto di un'altra. Essa, dunque, non consente l'acquisto di un viaggio complesso mediante un unico pacchetto, proprio perché non può garantire il suddetto servizio, essendo una compagnia low cost.
Di tale circostanza, peraltro, l'appellante era perfettamente a conoscenza. Tanto emerge sia dalla stessa ricostruzione dei fatti effettuata dal sia dalle Condizioni Generali di Contratto, che all'art. Pt_1
17 prevedono espressamente che “Siamo una compagnia aerea “point-to-point”. Non trasferiamo passeggeri o bagagli su altri voli, a prescindere da che siano operati da noi o da altre compagnie”.
L'appellante nulla, invero, ha allegato in ordine alla mancata conoscenza o conoscibilità di tali condizioni. Anzi, nell'atto di appello, così come anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, afferma che “In data 26.4.2017, il Sig. si recava presso il Terminal dell'Aeroporto di Siviglia (SVQ), in Pt_1 tempo utile per effettuare il check-in e, solo in quella sede, apprendeva di dover imbarcare il suo bagaglio a mano, che si precisa era l'unico in suo possesso. A nulla sono valse le spiegazioni offerte dagli istanti all'assistente di volo di turno circa la necessità di dover cambiare volo una volta atterrati all'aeroporto di CE per la successiva coincidenza” (cfr. p. 2 dell'atto di appello). Da tanto si desume che il fosse pienamente consapevole del fatto che la Pt_1 compagnia odierna appellata non garantiva il trasferimento da un volo all'altro e che, di conseguenza,
l'imbarcazione del bagaglio avrebbe comportato per l'appellante un ulteriore dispendio di tempo, che tuttavia avrebbe dovuto essere ragionevolmente preveduto al momento dell'acquisto dei biglietti.
Né alla compagnia aerea potrà essere imputata alcuna responsabilità per avere provveduto ad imbarcare i bagagli dei passeggeri, dal momento che, se i passeggeri si fossero premurati di prenotare le tratte con un congruo intervallo di tempo tra l'una e l'altra, non sarebbero incorsi in problematiche di sorta.
L'appellante, dunque, con l'acquisto dei suddetti distinti biglietti, si è consapevolmente accollato il rischio di perdere la coincidenza, ossia il secondo volo CE-PO, come poi effettivamente avvenuto, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra l'arrivo all'aeroporto di CE e la ripartenza, nel corso del quale la compagnia non era tenuta a garantire alcun servizio di trasferimento diretto, con la conseguenza che il una volta atterrato a CE, avrebbe dovuto provvedere, Pt_1 oltre al ritiro dei bagagli imbarcati (appunto, non oggetto di un servizio di trasferimento), anche a rifare il “check-in” e i controlli necessari.
Appare, dunque, evidente che anche un ritardo minimo del primo volo, ed in alcun modo rilevante ai fini della responsabilità della compagnia (poiché inferiore alle 3 ore), avrebbe potuto comportare la perdita del volo successivo, come poi verificatosi.
Alla luce di quanto esposto, alcun inadempimento o responsabilità può essere imputata alla compagnia appellata per i fatti occorsi, con la conseguenza che al non va riconosciuta alcuna Pt_1 compensazione pecuniaria e alcun risarcimento del danno.
Va, pertanto, confermata la statuizione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea.
Va, poi, confermata la suddetta statuizione anche nella parte in cui sono state integralmente compensate le spese di lite tra le parti, non essendo stato sul punto proposto appello incidentale da parte dell'appellata.
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa e ritenuta la stessa di media complessità.
Il rigetto dell'appello comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposto al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore di che si liquidano in euro 1.701,00, per compensi di CP_1 avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002
Così deciso, in PO, il 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 29/05/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 16753/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 16753/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 29 maggio
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16753 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Claudio Castellano, presso il cui indirizzo digitale dom., Email_1 come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del procuratore speciale , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, Matteo Ostengo e Chiara Adduci, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC come da mandato in atti Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5422/20, nel procedimento n.
R.G. 4891/19, depositata il 15.12.2020 e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Sig. conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Barra, chiedendo la corresponsione dell'importo complessivo di euro CP_1
1.276,00, di cui euro 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n.
261/04, euro 400,00 per l'acquisto del biglietto del volo aereo FR6973 CE – Roma, euro 76,60 per l'acquisto del biglietto della navetta Roma-PO ed euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno morale provocato dalla mancata assistenza in aeroporto ai sensi del Regolamento n.261/2004 CE, il tutto in ragione del contestato inadempimento della AG aerea, consistito nel ritardo di oltre tre ore dei voli aerei, FR6397, del 26.04.2027 h. 6:35 – 8:15 (Siviglia - CE) e FR5710 del
26/04/2017 h.10:10 – 12:10 ( CE PO ), stante la perdita della coincidenza tra la prima e la seconda tratta. L'attore riferiva di essere giunto a PO con circa 9 ore di ritardo, sostenendo onerose spese (euro 400,00 per il biglietto aereo CE-Roma ed euro 76,60 per il biglietto della navetta Roma-PO).
Si costituiva nel primo grado di giudizio la quale resisteva all'avversa domanda, CP_1 deducendo che: (i) è una compagnia aerea che effettua voli solo da un punto all'altro (cd. “point CP_1 to point”), non garantendo il trasferimento dei passeggeri e del loro bagaglio su altri voli, come previsto dall'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto, accettate e conosciute dall'attore; (ii) dunque, acquistando il biglietto per il volo FR 6397 (Siviglia-CE) l'attore concludeva il contratto di trasporto SKN9KB, mentre concludeva il contratto di trasporto C23B4B acquistando il biglietto per il volo FR5710 (CE-PO); essendo i due predetti contratti di trasporto tra loro indipendenti, la
AG non aveva garantito al passeggero il trasferimento da un volo oggetto di prenotazione su volo oggetto di un'altra; (iii) a carico della non esisteva alcun obbligo di posticipare l'orario CP_3 di partenza previsto per il secondo volo al fine di attendere i passeggeri provenienti dal primo, poiché il vettore si era obbligato unicamente al trasferimento del passeggero, da un aeroporto ad un altro , nei termini previsti rispettivamente da ciascuna delle due distinte prenotazioni;
(iv) la normativa europea prevede per i passeggeri specifiche e adeguate forme di tutela in caso di cancellazione o di prolungato ritardo del precedente volo che hanno determinato l'impossibilità dei passeggeri di imbarcarsi sul successivo volo, che sia però in coincidenza “diretta”, e sia frutto dell'acquisto di un unico pacchetto di viaggio, e non di due diversi acquisti;
(v) era, dunque, onere dell'attore, che decideva di utilizzare consecutivamente più voli diretti nella stessa giornata, premurarsi di calcolare un lasso di tempo adeguato, che tenesse conto dei passaggi di volo, posto che, al di fuori delle ipotesi di “coincidenza diretta” (in cui è la stessa compagnia aerea, tramite la società di gestione o di handling, ad occuparsi del carico e dello scarico dei bagagli, nonché a garantire corsie preferenziali ai passeggeri che devono imbarcarsi sul volo successivo), nessuna AG è tenuta ad assicurare alcuna coincidenza (vi) era pertanto insussistente il diritto alla compensazione pecuniaria dell'attore (tenuto, altresì, conto del fatto che il primo volo aveva cumulato un ritardo di 85 minuti e, dunque, inferiore alle 3 ore richieste dalla normativa europea) nonché al pagamento di qualsivoglia risarcimento del danno, in ogni caso non provato.
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 5422/2020, depositata il 15.12.2020, ritenendo non provata la domanda, ne disponeva il rigetto, con compensazione delle spese di lite tra le parti. proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, Parte_1 censurando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto il difetto di prova, tenuto conto che: (i) l'odierno appellante, sin dal primo atto utile, aveva depositato la copia della sentenza n. 6590/2017 del 30.11.2017, passata in giudicato, con la quale il medesimo Giudice di Pace di
Barra, pronunziandosi in una fattispecie identica a quella in esame e formulata ad istanza di un terzo passeggero del medesimo volo, aveva dichiarato l'inadempimento dell'appellata, condannandola al risarcimento dei danni;
tuttavia il Giudice di Pace non aveva tenuto conto di tale emergenza probatoria
(ii) erano stati depositati i verbali di udienza di escussione quale teste del sig. nel predetto Pt_1 giudizio, instaurato dalla moglie in regime di separazione dei beni, e il giudice di pace non aveva motivato in ordine alla rilevata inutilizzabilità/ inattendibilità di tale deposizione;
(iii) il Giudice di primo grado non aveva accolto le ulteriori richieste istruttorie formulate dall'attore, che in ogni caso venivano reiterate in appello
Si costituiva nel secondo grado di giudizio la quale impugnava l'atto di appello, CP_1 deducendo la correttezza della sentenza impugnata, essendo il giudice libero di valutare le prove assunte in altro procedimento e di non conformarsi ad un precedente giurisprudenziale. Deduceva, in ogni caso, l'appellata, l'irrilevanza della dichiarazione testimoniale resa dall'appellante nell'altro procedimento in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia diritto alla compensazione pecuniaria o al risarcimento dei danni, per non avere l'appellata alcun obbligo di garantire il trasferimento di passeggeri e bagagli da un volo ad un altro, poiché l'appellante aveva acquistato due voli separatamente e non in “coincidenza diretta”. Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Incardinata innanzi a diverso Giudice di questa Sezione Civile del Tribunale di PO, la causa, già rinviata per la precisazione delle conclusioni, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, in data 16/04/2025 veniva assegnata a questo Giudice, il quale anticipatane la trattazione con fissazione di udienza in data 29 maggio 2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., da sostituirsi con il deposito di note scritte, in pari data la decide con la presente sentenza.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va disatteso il motivo di appello con cui viene fatto valere l'errore del Giudice di primo grado, per non avere quest'ultimo ritenuto di attribuire utile valore probatorio alle emergenze di cui ai verbali della deposizione testimoniale, resa dallo stesso appellante in altro procedimento, avente oggetto del tutto analogo, istaurato dalla moglie in forza del medesimo ritardo aereo contestato in questa sede.
Giova, sul punto, rilevare che l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi senz'altro ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova. Sono prove atipiche i verbali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le stesse o altre parti nonché la sentenza resa in altro giudizio.
Con particolare riferimento ai verbali di prova, nel codice di procedura penale esiste una norma ad hoc (art. 238 c.p.p.) che disciplina l'acquisizione dei verbali di prova di un altro procedimento. In ambito civile, l'unica disposizione presente riguarda il valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto (art. 310 c.p.c.). Da tale norma è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti e possono essere vagliate dal giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal giudice della causa precedente.
Ne deriva che la valutazione fatta dal Giudice di primo grado, il quale ha ritenuto di non poter attribuire efficacia probatoria ai verbali acquisiti di altro procedimento, poiché aventi ad oggetto una deposizione testimoniale resa dal medesimo attore, appare il rituale frutto di un apprezzamento discrezionale della prova, peraltro senz'altro condivisibile.
Non può non ritenersi, nel caso di specie, di scarnissimo valore probatorio infatti la dichiarazione ex parte, sebbene acquisita in altro procedimento, attesa l'assoluta analogia delle questione e degli interessi coinvolti
Analogo discorso viene in rilievo in merito all'efficacia probatoria da attribuirsi alla sentenza resa in un altro giudizio che non ha effetti di giudicato tra le parti (ex art. 2909 c.p.c.) e non vincola l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
Alla luce di quanto esposto, non si rinvengono profili di erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di non conformarsi alla precedente statuizione resa dal medesimo Giudice di Pace di Barra, e neppure nella parte in cui ha omesso di valutare le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'attore, odierno appellante, e ciò tenuto altresì conto dell'irrilevanza delle stesse ai fini della decisione del giudizio.
Per vero, la circostanza del ritardo ( dal punto di vista oggettivo fattuale, prescindendo da una sua qualificazione giuridica in termini di inadempimento imputabile) e della perdita del secondo volo, nemmeno dovrebbe ritersi passibile di prova, in quanto non è oggetto di contestazione.
Ciò che va stabilito è l'esistenza di un inadempimento e di un danno risarcibile.
Ed allora, anche a prescindere dalla circostanza per cui il Giudice di primo grado abbia errato o meno nel valutare il materiale probatorio acquisito in atti, in ogni caso il rigetto della domanda di
[...]
alla luce delle deduzioni formulate dalla AG , riproposte in appello, Parte_1 Pt_2 non valutate dal Giudice di primo grado, in quanto ritenute assorbite, va confermato alla luce delle seguenti considerazioni.
Non è, come detto, oggetto di contestazione, oltre che provata documentalmente, la circostanza che l'appellante abbia acquistato due voli (FR6397 - 6:35 – 8:15 SVQ - BCN e FR5710 10:10 – 12:10
BCN - NAP), relativi alle tratte Siviglia-CE e CE-PO, e che, a causa del ritardo del primo volo, di circa 1 ora e mezza, abbia perso la coincidenza tra la prima e la seconda tratta, con la conseguenza che giungeva a PO, ossia la destinazione finale, con circa 9 ore di ritardo.
È piuttosto oggetto di contestazione, proprio per il fatto che i voli relativi alle due tratte di cui sopra sono stati acquistati separatamente e non sono oggetto di un'unica prenotazione, se la vicenda in esame rientri o meno nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 261 del 2004, anche ai fini del riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria per il ritardo aereo, e se tale ritardo sia, dunque, imputabile all'appellata.
Giova anzitutto premettere che, per costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, al ritardo aereo superiore alle tre ore trova applicazione la medesima norma (l'art. 5 del citato
Regolamento), che contiene disposizioni relative alle ipotesi di cancellazione del volo, prevedendo per tale ipotesi il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art.
7. La Corte di Giustizia ha, infatti, ripetutamente affermato che “i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria Co Con previsto dall'art. 7 del Regolamento” (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07 Ch. Parte_3
[... contro e 13óck e Co. Le.
contro
; Corte di Giustizia, 5 CP_6 C.F._1 CP_7 Cont Con Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11/11 contro e Te. CP_7 Controparte_9 CP_9 con riferimento al volo con una o più coincidenze;
Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, C581/10,
Ne./De. Lu. AG e C -629/10 IT RW IE e International Air Transport Association / Civil
Aviation Authority).].
Il ritardo va calcolato tenuto conto dell'orario di arrivo alla “destinazione finale” che, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), del predetto Regolamento UE è definita come quella indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo sul quale si sia imbarcato il passeggero di cui trattasi (cfr. Corte di Giustizia sentenze del 26 febbraio 2013,
C-11/11, EU:C:2013:106, punti 34 e 35, nonché del 31 maggio 2018, Wegener, C-537/17, CP_9
EU:C:2018:361, punto 17).
Tuttavia, la nozione di «volo in coincidenza», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa come facente riferimento a due o più voli che costituiscono un tutt'uno ai fini del diritto alla compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004. Ciò avviene quando due o più voli sono stati oggetto di un'unica prenotazione (sentenza del 31 maggio 2018, Wegener, C-537/17,
EU:C:2018:361, punti 18 e 19).
Ciò che emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia è, dunque, l'applicabilità del suddetto regolamento europeo e della relativa disciplina in materia di compensazione pecuniaria solo alle ipotesi in cui sussista una coincidenza diretta tra i voli, nel senso che essi siano coperti da un'unica prenotazione (lo stesso numero di biglietto), da cui emerga l'unicità del titolo.
In altri termini, i passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria quando, nell'ambito di un unico contratto di trasporto che preveda un itinerario composto da voli in connessione registrati congiuntamente, il vettore aereo nega l'imbarco su un volo in coincidenza a causa del ritardo imputabile al primo volo incluso nella prenotazione, avendo erroneamente previsto che i passeggeri non sarebbero giunti in tempo utile per l'imbarco successivo.
Al contrario, qualora i passeggeri siano titolari di due biglietti distinti per voli consecutivi, e il ritardo del primo volo impedisca loro di presentarsi in tempo per l'imbarco sul secondo, il vettore non è tenuto a riconoscere alcuna compensazione pecuniaria, poiché non sussiste alcun collegamento contrattuale tra i voli.
Resta fermo che, in tale ipotesi, qualora il primo volo subisca un ritardo all'arrivo superiore alle tre ore, i passeggeri possono comunque avere diritto alla compensazione pecuniaria nei confronti del vettore operante il primo volo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 e della giurisprudenza della
Corte di Giustizia.
Venendo alla fattispecie in esame, dagli atti del presente giudizio emerge chiaramente che l'appellante ha effettuato due acquisti autonomi, l'uno relativo al volo FR6397 - 6:35 – 8:15 per la tratta
Siviglia-CE e l'altro per il volo FR5710 10:10 – 12:10 per la tratta CE-PO. Le prenotazioni dei due voli sono, dunque, distinte.
Nella causa negoziale dei due distinti contratti di trasporto aereo non può ritenersi ricompreso alcun collegamento negoziale, posto, tra l'atro, che nemmeno può addossarsi alla AG la mancata conoscenza delle esigenze del viaggiatore, non prese in considerazione in sede di stipula
Tanto basta a ritenere, in conformità alla suddetta normativa e alla richiamata giurisprudenza comunitaria, l'insussistenza di qualsivoglia diritto dell'appellante alla compensazione pecuniaria o al risarcimento del danno, tenuto altresì conto del fatto che il ritardo del primo volo (Siviglia-CE) è stato di soli 85 minuti e, dunque, irrilevante ai fini dell'applicabilità della richiamata disciplina.
Pertanto, la circostanza per cui l'appellante sia giunto alla destinazione finale, ossia PO, con oltre 9 ore di ritardo, non può in alcun modo essere imputata alla compagnia aerea appellata, la quale non era tenuta a garantire il trasferimento dei passeggeri e dei relativi bagagli da un volo ad un altro o ad attendere, in ragione della coincidenza (nel caso di specie appunto inesistente), i passeggeri del primo volo arrivato in ritardo alla destinazione intermedia (CE).
infatti, è una compagnia aerea che si limita ad assicurare il trasferimento dei passeggeri CP_1 da un punto ad un altro (cd. “point to point”), in base alla prenotazione del singolo volo, non essendo tenuta a garantire il trasferimento di un passeggero di un volo oggetto di prenotazione sul volo oggetto di un'altra. Essa, dunque, non consente l'acquisto di un viaggio complesso mediante un unico pacchetto, proprio perché non può garantire il suddetto servizio, essendo una compagnia low cost.
Di tale circostanza, peraltro, l'appellante era perfettamente a conoscenza. Tanto emerge sia dalla stessa ricostruzione dei fatti effettuata dal sia dalle Condizioni Generali di Contratto, che all'art. Pt_1
17 prevedono espressamente che “Siamo una compagnia aerea “point-to-point”. Non trasferiamo passeggeri o bagagli su altri voli, a prescindere da che siano operati da noi o da altre compagnie”.
L'appellante nulla, invero, ha allegato in ordine alla mancata conoscenza o conoscibilità di tali condizioni. Anzi, nell'atto di appello, così come anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, afferma che “In data 26.4.2017, il Sig. si recava presso il Terminal dell'Aeroporto di Siviglia (SVQ), in Pt_1 tempo utile per effettuare il check-in e, solo in quella sede, apprendeva di dover imbarcare il suo bagaglio a mano, che si precisa era l'unico in suo possesso. A nulla sono valse le spiegazioni offerte dagli istanti all'assistente di volo di turno circa la necessità di dover cambiare volo una volta atterrati all'aeroporto di CE per la successiva coincidenza” (cfr. p. 2 dell'atto di appello). Da tanto si desume che il fosse pienamente consapevole del fatto che la Pt_1 compagnia odierna appellata non garantiva il trasferimento da un volo all'altro e che, di conseguenza,
l'imbarcazione del bagaglio avrebbe comportato per l'appellante un ulteriore dispendio di tempo, che tuttavia avrebbe dovuto essere ragionevolmente preveduto al momento dell'acquisto dei biglietti.
Né alla compagnia aerea potrà essere imputata alcuna responsabilità per avere provveduto ad imbarcare i bagagli dei passeggeri, dal momento che, se i passeggeri si fossero premurati di prenotare le tratte con un congruo intervallo di tempo tra l'una e l'altra, non sarebbero incorsi in problematiche di sorta.
L'appellante, dunque, con l'acquisto dei suddetti distinti biglietti, si è consapevolmente accollato il rischio di perdere la coincidenza, ossia il secondo volo CE-PO, come poi effettivamente avvenuto, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra l'arrivo all'aeroporto di CE e la ripartenza, nel corso del quale la compagnia non era tenuta a garantire alcun servizio di trasferimento diretto, con la conseguenza che il una volta atterrato a CE, avrebbe dovuto provvedere, Pt_1 oltre al ritiro dei bagagli imbarcati (appunto, non oggetto di un servizio di trasferimento), anche a rifare il “check-in” e i controlli necessari.
Appare, dunque, evidente che anche un ritardo minimo del primo volo, ed in alcun modo rilevante ai fini della responsabilità della compagnia (poiché inferiore alle 3 ore), avrebbe potuto comportare la perdita del volo successivo, come poi verificatosi.
Alla luce di quanto esposto, alcun inadempimento o responsabilità può essere imputata alla compagnia appellata per i fatti occorsi, con la conseguenza che al non va riconosciuta alcuna Pt_1 compensazione pecuniaria e alcun risarcimento del danno.
Va, pertanto, confermata la statuizione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea.
Va, poi, confermata la suddetta statuizione anche nella parte in cui sono state integralmente compensate le spese di lite tra le parti, non essendo stato sul punto proposto appello incidentale da parte dell'appellata.
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa e ritenuta la stessa di media complessità.
Il rigetto dell'appello comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposto al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore di che si liquidano in euro 1.701,00, per compensi di CP_1 avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002
Così deciso, in PO, il 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero