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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 321/2023 RG
promossa da
(CF: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p dal o ON e dall'avv. Teresa MOLLE presso il cui studio in Imperia alla via Giuseppe Berio n.237 è eletto domicilio
– parte attrice–
contro
(CF: ), in persona del Sindaco pro–tempore, Controparte_1 P.IVA_2 r sand so il cui studio in Imperia alla via Tommaso Schiva n. 12 è eletto domicilio
– parte convenuta–
Conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1 Parte_2 «Piaccia al Tribunale Ill.mo; Reiectis contrariis;
Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il , in Controparte_1 persona del Sindaco in carica, a pagare alla Società attrice, per le causali di cui alla narrativa dell'atto introduttivo, la somma di euro 11.474,00 (oltre IVA 22%, ovvero euro 2.524,28), o quell'altra maggiore o minore emersa all'esito dell'esperita istruttoria, oltre interessi di legge (al tasso da determinarsi ex D. Lgs. 231/2002). Respingere ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione. Con la vittoria delle spese e compensi del giudizio»
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato telematicamente) Controparte_1
«Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectis – in via istruttoria: - ammettersi le prove documentali allegate alla comparsa di risposta;
- ammettersi i capitoli di prova orale per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testi indicati Parte_1 nella memoria ex art. 183, n. 2; - accogliere le richieste di ordini di esibizione contenute nella comparsa di risposta e reiterate nella memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. ai punti 2.3.1. e 2.3.2; - accogliere la richiesta (contenuta al punto 2.3.3. della memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.) di acquisizione del fascicolo della causa numero 2007/2018 R.G. o, in subordine, ordinarsi a e a di esibire gli atti e i Parte_1 CP_2 documenti depositati da nella causa numero 2007/2018 R.G. Tribunale di Imperia;
nel merito: - respingere ogni domanda Parte_1 attrice perché infondata in fatto e in diritto. Vinti gli esborsi, i diritti e gli onorari di causa, le spese imponibili, le spese generali, oltre alle spese relative alla procedura stragiudiziale di negoziazione assistita ante causam»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che (i) , Parte_1 Parte_3 subentragli alla data del 21.5.15 nella gestione del del Servizio Idrico Integrato dei Comuni facenti parte della , tra i quali quello il Comune di le CP_3 CP_1 aveva affidato, per il periodo 15/31.12.2015 e alle medesime con di cui al precedente contratto con il di la gestione e la CP_1 CP_1 manutenzione della stazione di solle e pr quami sita in loc.
1 dott. Persona_1
[...] [...]
e che (ii) il costo degli eventuali interventi emergenziali straordinari di
[...] manutenzione delle opere/strutture esistenti, durante il periodo transistorio tra le gestioni cominali e quelle di , era a carico dei Comuni beneficiari CP_2 dell'intervento, allegato di aver effettuato, previa autorizzazione comunale in quanto opera di straordinaria urgenza, l'intervento di riparazione della pompa n.3 di sollevamento dei liquami dalla vasca n. 1, ammontante ad € 11.474,00 oltre IVA, osservato che il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 416/2021, passata in giudicato, aveva statuito che le predette somme erano dovute dal , Controparte_1 in ragione degli accordi , e non da , lamentato Controparte_4 CP_2 che l'ente pubblico non pagava la detta somma tanto che la procedura di negoziazione assistita si concludeva negativamente, con atto citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il , in persona del Sindaco pro– Controparte_1 tempore, per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 11.474,00 oltre IVA ed interessi di legge, con vittoria di spese e compensi del giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco Controparte_1 pro–tempore, che, rilevata la risoluzione del rapporto con al momento Parte_1 dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato a ovvero a CP_2 far data data dal 21.5.2015, contestato che la fosse contrattualmente Parte_1 obbligata con il ad occuparsi delle ione straordinaria della CP_1 stazione di pompaggio, che la stessa avesse segnalato agli addetti dell'ente che la pompa n. 3 della stazione di sollevamento/pretrattamento liquami della vasca n. 1 era guasta, che gli inerventi di riparazione rivestissero il carattere dell'urgenza/emergenza, allegato di aver mai dato alcun assenso agli interventi dedotti in causa, dedotta la insussistenza del preteso guasto e la inopponibilità della sentenza del Tribunale di Imperia n. 416/2021, eccepita la nullità del preteso contratto per difetto di forma, instava per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di onorari e spese anche relative alla procedura stargiudiziale di negoziazione assistita ante causam. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte attrice: Testimone_1 Tes_2
, , la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza
[...] Testimone_3 figurata del 12.02.2025, previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
(2) sulla domanda attorea. La domanda è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Il , per alcuni anni, con contratto e alle condizioni di Controparte_1 cui al Capitolato Speciale di appalto del 2.12.2004 (docc. 1 e 2 di parte attrice), fino al 21.5.2015 ovvero fino alla data di trasferimento, deliberato il 13.11.2012 (doc. 3 di parte attrice), a della gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni Parte_3 facenti p mbito Territoriale Ottimale (AATO), appaltava alla il servizio di “gestione e manutenzione dell stazione di Parte_1 sollevamento e pretrattamento liquami ubicata in Loc. Sant'Anna”. 2.1.1) E', all'uopo, incontestato che, con decorrenza dal 21.5.2015, le gestione del SII vieniva trasferita dal Comune a RIVIERACQUA SpPA, con Controparte_1 conseguente cessazione del rapporto tra ed il Comune Parte_1 CP_1
(docc. 3/4/5/6/7 di parte attrice).
[...]
2.2) , in data 29.5.2015, affidava a la CP_2 Parte_1 gestione e la manutenzione della stazione di sollevamento e pretrattamento liquidami ubicata in loc. per il periodo dal 21.5.2015/31.12.2015, alle medesime Per_1
2 dott. Pasquale LONGARINI condizioni tecniche del contratto concluso dall'affidataria con il Comune di CP_1
(doc. 8 di parte attrice).
[...]
2.3) Con deliberazione n. 57 del 18.11.2025 (doc. n. 9 di parte attrice), il Consiglio Provinciale di Imperia confermava quanto deciso nella deliberazione n. 8 del 14.5.2014 laddove veniva, tra l'altro, al punto 7, statuito che «qualora nel periodo transitorio sorgesse la necessità di effettuare interventi emergenziali straordinari di manutenzione di opere esistenti, tali interventi saranno effettuati dai singoli Comuni o da . In tal caso i costi saranno a Parte_3 carico degli Enti Comunali beneficiari dell'intervento». 2.4) Ai sensi dell'articolo 31 del capitolato speciale di appalto («sono previsti gli interventi di urgenza atti a far fronte a situazioni di emergenza. Ordini in merito potranno pervenire solo dal direttore dei lavori e saranno trasmessi nel modo che l'irgenza e la possibilità del momento consentiranno. Al ricevimento dell'ordine la ditta nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre sei ore, mettere a disposizione della DL operai a sufficienza e muniti delle necessraie macchine ed attrezzature. I lavori relativi ad interventi d'urgenza verranno contabilizzati in economia in base ad un'apposita stima degli stessi»), gli interventi d'urgenza venivano eseguiti con le seguenti modalità: rilevata la necessità di opere urgenti, Parte_1 inviava, via e-mail, all'Ufficio Tecnico Comunale del Comine di una CP_1 scheda di intervento e, successivamente, un preventivo;
ottenuto l'assenso verbale da parte dell'Ufficio Tecnico (non essendo richieste né dalla legge, né dal contratto, specifiche formalità, ma anzi essendo espressamente prevista la libertà di forma, stante l'urgenza di provvedere) provvedeva alla esecuzione Parte_1 dell'intervento necessario. 2.5) Tanto premesso, dai documenti versati in atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, è emerso che: (2.5.1) alla fine del mese di marzo dell'anno 2015, a seguito di segnalazione da parte di addetti del incaricati effettuata una verifica Controparte_1 Parte_1 presso la stazione di sollevamento-pretrattamento liquami, accertato che la pompa n. 3, di sollevamento dei liquami dalla vasca n. 1, era guasta, senza possibilità di riparazione in loco, la estraevano e la portavanoin officina per determinare la causa del guasto [sul punto: scheda di assistenza del 28.3.2015, di cui al doc. 11 di parte attrice;
dichiarazioni dei testi e che, nel rispondere alle domande Testimone_1 Testimone_2
“Vero che a seguito di segnalazione verbale da parte di addetti del Comune di CP_1 alla fine del mese di marzo dell'anno 2015 incaricati effettuarono una verifica presso Parte_1 la stazione di sollevamento-pretrattamento liqua na, nel corso della quale venne accertato che la pompa n. 3, di sollevamento dei liquami dalla vasca n. 1, era guasta” e “Vero che la pompa n. 3 venne asportata per eseguire in officina i controlli necessari per determinare la causa del guasto”, rispettivamente dichiaravano: «E' vero io ho chiamato la c c'era la Parte_1 pompa guasta è venuto il sig. ha constatato il fatto ed ha preso provvedimenti intendo che ha Pt_4 provveduto alla riparazione. Abbiamo dovuto tirare su la pompa e abbiamo constatato che era rotta»; «E' vero. C'ero anche io a tirare su la pompa» all'epoca responsabile Testimone_1 della manutenzione della Società attrice); «Si è vero, c'ero anch'io. Viene rammostrato il doc.11 il teste indica che lo riconosce in quanto la firma apposta in calce è la sua il teste dichiara di non averlo compilato lui. E riferisce mi pare che la descrizione dell'intervento sia stata compilata dall'ufficio quando abbiamo fatto l'intervento. ADR Avv. Rossi quando siamo andati a fare la manutenzione abbiamo visto che la pompa era ferma. Noi siamo andati per togliere i liquami abbiamo visto che la pompa era ferma. Non so se abbiamo avvisato noi che la pompa era ferma o se previamente ci aveva chiama-to il comune di segnalando il problema»; «Si è vero» CP_1 Testimone_2 lavoratore dipendente della società attrice)]
3 dott. Pasquale LONGARINI (2.5.2) a mezzo mail del 14.4.2015, a fronte di un costo di riparazione pari ad € 11.474,00, veniva informato l'Ufficio Tecnico Comunale, nelle persona dell'ing.
e del tecnico e, ottenuta l'autorizzazione, la Per_2 Per_3 Parte_1 ntervento di ri la pompa, come descritto nel pr e con l'utilizzo dei materiali ivi descritti [mail del 14.4.2015 contenente preventivo n.24/15, di cui al doc. 1 di parte attrice;
dichiarazioni della teste Testimone_3 impiegata , che confermava di aver redatto il preventivo su indicazione Parte_1 del titolare della e, nel rispondere alla domanda “Vero che di tali Parte_1 conclusioni venne i Tecnico Comunale nella persona del Responsabile, Ing.
e del tecnico Geom. anche a mezzo della e-mail in data 14.4.2015 da Per_2 Per_3 Pt_1
a Ufficio Tecnico comunale, contenente preventivo n.24/15 del 14.4.2015”, dichiarava «Si
[...]
è vero ho mandato io la mail … ci sono solo io che mando le mail solo io utilizzo il computer quindi la mail l'ho mandata io», confermando, altresì, che lo scambio di corrispondenza tra Pt_1
e era sempre avvenuta, durante la vigenza del contratto
[...] Controparte_1 di appalto e dei periodi di rinnovo, tramite posta elettronica;
dichiarazioni teste che, nel rispondere alla domanda“Vero che ha quindi Testimone_1 Parte_1 effettuato nelle settimane successive l'intervento di riparazione della pompa”, dichiarava «si è vero … ho partecipato alla reinstallazione della pompa … Per far funzionare una pompa che è guasta ci vogliono più o meno i materiali indicati nel doc. 12»; teste che, nel rispondere alla Testimone_2 domanda“Vero che di tali conclusioni venne informato l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile, Ing. e del tecnico Geom. anche a mezzo della e- Per_2 Per_3 mail in data 14.4.2015 da ficio Tecnico comuna ente preventivo n.24/15 Parte_1 del 14.4.2015”, dichiarava «normalmente prima di fare i lavori si mandano le mail con il preventivo» mentre, nel rispondere alla domanda “Vero che l'Ing. e il Geom. Per_2 Per_3 autorizzarono verbalmente la riparazione del guasto”, dichiarava «non ho assistito a conversazioni anche se immagino di sì. .. ricordo che in quel periodo è venuto in cantiere il geometra del Comune di un signore un pò alto, quando ci sono dei guasti vengono» e, infine, nel CP_1 rispondere alla domanda “Vero che ha quindi effettuato nelle settimane Parte_1 successive l'intervento di riparazione della pompa”, dichiarava «si è vero. Ho eseguito anche io le riparazioni»] (2.5.3) eseguita la riparazione, la pompa rimaneva in magazzino sino a quando, terminata la stagione estiva, era possibile arrestare il funzionamento di una linea di smaltimento dei liquami e porre la pompa in opera (novembre 2015) [dichiarazioni rese dai testi e che alla domanda “Vero che, dopo la riparazione, la Tes_1 Tes_2 pompa è rimasta in magazzino sino a quando, terminata la stagione estiva, è stato possibile arrestare il funzionamento di una linea di smaltimento dei liquami e porre la pompa in opera (novembre 2015)”, entrambi rispondevano «Si è vero»] 2.6) L'intervento di riparazione della pompa n. 3 di sollevamento dei liquami dalla vasca n. 1, rivestiva il carattere dell'urgenza atteso che, ove se ne fosse guastata un'altra tra le cinque rimaste operative, solo avendo a disposizione quella riparata si sarebbe potuto continuare a far funzionare la stazione di sollevamento ed evitare lo sversamento dei liquami a mare. Infatti, asportando una pompa e sostituendola immediatamente (senza soluzione di continuità) è possibile non interrompere l'operatività della vasca;
ove, invece, esista un intervallo di tempo tra il momento di prelievo della pompa e quello della sua sostituzione i liquami presenti occludono le condutture ove la pompa deve essere inserita, rendendo necessario arrestare la linea di smaltimento e procedere a operazioni di pulizia/bonifica. 2.6.1) La circostanza che la pompa di sollevamento riparata sia stata riposizionata all'interno della stazione di sollevamento solo nel successivo mese di novembre del 2015 non rileva ai fini della sussitenza del requisiro dell'urgenza atteso che essa veniva
4 dott. Pasquale LONGARINI riposizionata allorchè, terminata la stagione estiva, era possibile arrestare il funzionamento di una linea di smaltimento dei liquami e porre la pompa riparata in opera. 2.7) In ragione della circostanza temporale che l'intervento di rimozione della pompa, l'invio del preventivo per la sua riparazione e la relativa riparazione, sono tutti intervenuti in epoca precedente il 21.5.2015, dunque in costanza del contratto di appalto, a prescindere dal fatto che, trattandosi di intervento di urgenza effettuato nel periodo transitorio del passaggio del SSI dai singoli comuni a , ai sensi CP_2 del punto 7 della deliberazione n. 8 del 14.5.2014 il relativo costo sarebbe comunque rimasto in capo al beneficiario dell'intervento anche se Controparte_1 esso fosse stato eseguito dopo il 21.05.2015, il , in persona del Controparte_1
pro–tempore, deve essere condannato al pagamento, in favore della società CP_5
in persona del legale rappresentante pro–tempore, la somma Parte_1 complessiva di € 13.998,28 (€ 11.474,00 oltre € 2.524,28 a titolo di IVA al 22%) oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla esecuzione della riparazione della pompa sino alla notifica dell'invito alla procedura di negiaziazione assistita ed ex art. 1284, co.4, cc dalla notifica dell'invito alla procedura di negoziazione assistita all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, il , in persona del Controparte_1
pro–tempore, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla società CP_5
in persona del legale rappresentante pro–tempore, le spese di Parte_1 lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000: _ per la fase di studio, € 919,00 _ per la fase introduttiva, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00
5 dott. Pasquale LONGARINI per un compenso complessivo pari ad € 5.838,55, di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed € 761,55 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, € 40,80 per intimazione testimoni, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
in persona del pro–tempore, al pagamento, in favo
[...] CP_5 [...] sona del legale rappresentante pro–tempore, della so Parte_1 legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla esecuzione della riparazione della pompa sino alla notifica dell'invito alla procedura di negiaziazione assistita ed ex art. 1284, co.4, cc dalla notifica dell'invito alla procedura di negoziazione assistita all'effettivo soddisfo 2) condanna il , in persona del Sindaco pro–tempore, al Controparte_1 pagamento in f in persona del legale Parte_1 rappresentante pro–tempore, delle plessivi € 5.838,55, di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed € 761,55 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, € 40,80 per intimazione testimoni, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 26.05.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 321/2023 RG
promossa da
(CF: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p dal o ON e dall'avv. Teresa MOLLE presso il cui studio in Imperia alla via Giuseppe Berio n.237 è eletto domicilio
– parte attrice–
contro
(CF: ), in persona del Sindaco pro–tempore, Controparte_1 P.IVA_2 r sand so il cui studio in Imperia alla via Tommaso Schiva n. 12 è eletto domicilio
– parte convenuta–
Conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1 Parte_2 «Piaccia al Tribunale Ill.mo; Reiectis contrariis;
Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il , in Controparte_1 persona del Sindaco in carica, a pagare alla Società attrice, per le causali di cui alla narrativa dell'atto introduttivo, la somma di euro 11.474,00 (oltre IVA 22%, ovvero euro 2.524,28), o quell'altra maggiore o minore emersa all'esito dell'esperita istruttoria, oltre interessi di legge (al tasso da determinarsi ex D. Lgs. 231/2002). Respingere ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione. Con la vittoria delle spese e compensi del giudizio»
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato telematicamente) Controparte_1
«Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectis – in via istruttoria: - ammettersi le prove documentali allegate alla comparsa di risposta;
- ammettersi i capitoli di prova orale per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testi indicati Parte_1 nella memoria ex art. 183, n. 2; - accogliere le richieste di ordini di esibizione contenute nella comparsa di risposta e reiterate nella memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. ai punti 2.3.1. e 2.3.2; - accogliere la richiesta (contenuta al punto 2.3.3. della memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.) di acquisizione del fascicolo della causa numero 2007/2018 R.G. o, in subordine, ordinarsi a e a di esibire gli atti e i Parte_1 CP_2 documenti depositati da nella causa numero 2007/2018 R.G. Tribunale di Imperia;
nel merito: - respingere ogni domanda Parte_1 attrice perché infondata in fatto e in diritto. Vinti gli esborsi, i diritti e gli onorari di causa, le spese imponibili, le spese generali, oltre alle spese relative alla procedura stragiudiziale di negoziazione assistita ante causam»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che (i) , Parte_1 Parte_3 subentragli alla data del 21.5.15 nella gestione del del Servizio Idrico Integrato dei Comuni facenti parte della , tra i quali quello il Comune di le CP_3 CP_1 aveva affidato, per il periodo 15/31.12.2015 e alle medesime con di cui al precedente contratto con il di la gestione e la CP_1 CP_1 manutenzione della stazione di solle e pr quami sita in loc.
1 dott. Persona_1
[...] [...]
e che (ii) il costo degli eventuali interventi emergenziali straordinari di
[...] manutenzione delle opere/strutture esistenti, durante il periodo transistorio tra le gestioni cominali e quelle di , era a carico dei Comuni beneficiari CP_2 dell'intervento, allegato di aver effettuato, previa autorizzazione comunale in quanto opera di straordinaria urgenza, l'intervento di riparazione della pompa n.3 di sollevamento dei liquami dalla vasca n. 1, ammontante ad € 11.474,00 oltre IVA, osservato che il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 416/2021, passata in giudicato, aveva statuito che le predette somme erano dovute dal , Controparte_1 in ragione degli accordi , e non da , lamentato Controparte_4 CP_2 che l'ente pubblico non pagava la detta somma tanto che la procedura di negoziazione assistita si concludeva negativamente, con atto citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il , in persona del Sindaco pro– Controparte_1 tempore, per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 11.474,00 oltre IVA ed interessi di legge, con vittoria di spese e compensi del giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco Controparte_1 pro–tempore, che, rilevata la risoluzione del rapporto con al momento Parte_1 dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato a ovvero a CP_2 far data data dal 21.5.2015, contestato che la fosse contrattualmente Parte_1 obbligata con il ad occuparsi delle ione straordinaria della CP_1 stazione di pompaggio, che la stessa avesse segnalato agli addetti dell'ente che la pompa n. 3 della stazione di sollevamento/pretrattamento liquami della vasca n. 1 era guasta, che gli inerventi di riparazione rivestissero il carattere dell'urgenza/emergenza, allegato di aver mai dato alcun assenso agli interventi dedotti in causa, dedotta la insussistenza del preteso guasto e la inopponibilità della sentenza del Tribunale di Imperia n. 416/2021, eccepita la nullità del preteso contratto per difetto di forma, instava per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di onorari e spese anche relative alla procedura stargiudiziale di negoziazione assistita ante causam. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte attrice: Testimone_1 Tes_2
, , la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza
[...] Testimone_3 figurata del 12.02.2025, previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
(2) sulla domanda attorea. La domanda è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Il , per alcuni anni, con contratto e alle condizioni di Controparte_1 cui al Capitolato Speciale di appalto del 2.12.2004 (docc. 1 e 2 di parte attrice), fino al 21.5.2015 ovvero fino alla data di trasferimento, deliberato il 13.11.2012 (doc. 3 di parte attrice), a della gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni Parte_3 facenti p mbito Territoriale Ottimale (AATO), appaltava alla il servizio di “gestione e manutenzione dell stazione di Parte_1 sollevamento e pretrattamento liquami ubicata in Loc. Sant'Anna”. 2.1.1) E', all'uopo, incontestato che, con decorrenza dal 21.5.2015, le gestione del SII vieniva trasferita dal Comune a RIVIERACQUA SpPA, con Controparte_1 conseguente cessazione del rapporto tra ed il Comune Parte_1 CP_1
(docc. 3/4/5/6/7 di parte attrice).
[...]
2.2) , in data 29.5.2015, affidava a la CP_2 Parte_1 gestione e la manutenzione della stazione di sollevamento e pretrattamento liquidami ubicata in loc. per il periodo dal 21.5.2015/31.12.2015, alle medesime Per_1
2 dott. Pasquale LONGARINI condizioni tecniche del contratto concluso dall'affidataria con il Comune di CP_1
(doc. 8 di parte attrice).
[...]
2.3) Con deliberazione n. 57 del 18.11.2025 (doc. n. 9 di parte attrice), il Consiglio Provinciale di Imperia confermava quanto deciso nella deliberazione n. 8 del 14.5.2014 laddove veniva, tra l'altro, al punto 7, statuito che «qualora nel periodo transitorio sorgesse la necessità di effettuare interventi emergenziali straordinari di manutenzione di opere esistenti, tali interventi saranno effettuati dai singoli Comuni o da . In tal caso i costi saranno a Parte_3 carico degli Enti Comunali beneficiari dell'intervento». 2.4) Ai sensi dell'articolo 31 del capitolato speciale di appalto («sono previsti gli interventi di urgenza atti a far fronte a situazioni di emergenza. Ordini in merito potranno pervenire solo dal direttore dei lavori e saranno trasmessi nel modo che l'irgenza e la possibilità del momento consentiranno. Al ricevimento dell'ordine la ditta nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre sei ore, mettere a disposizione della DL operai a sufficienza e muniti delle necessraie macchine ed attrezzature. I lavori relativi ad interventi d'urgenza verranno contabilizzati in economia in base ad un'apposita stima degli stessi»), gli interventi d'urgenza venivano eseguiti con le seguenti modalità: rilevata la necessità di opere urgenti, Parte_1 inviava, via e-mail, all'Ufficio Tecnico Comunale del Comine di una CP_1 scheda di intervento e, successivamente, un preventivo;
ottenuto l'assenso verbale da parte dell'Ufficio Tecnico (non essendo richieste né dalla legge, né dal contratto, specifiche formalità, ma anzi essendo espressamente prevista la libertà di forma, stante l'urgenza di provvedere) provvedeva alla esecuzione Parte_1 dell'intervento necessario. 2.5) Tanto premesso, dai documenti versati in atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, è emerso che: (2.5.1) alla fine del mese di marzo dell'anno 2015, a seguito di segnalazione da parte di addetti del incaricati effettuata una verifica Controparte_1 Parte_1 presso la stazione di sollevamento-pretrattamento liquami, accertato che la pompa n. 3, di sollevamento dei liquami dalla vasca n. 1, era guasta, senza possibilità di riparazione in loco, la estraevano e la portavanoin officina per determinare la causa del guasto [sul punto: scheda di assistenza del 28.3.2015, di cui al doc. 11 di parte attrice;
dichiarazioni dei testi e che, nel rispondere alle domande Testimone_1 Testimone_2
“Vero che a seguito di segnalazione verbale da parte di addetti del Comune di CP_1 alla fine del mese di marzo dell'anno 2015 incaricati effettuarono una verifica presso Parte_1 la stazione di sollevamento-pretrattamento liqua na, nel corso della quale venne accertato che la pompa n. 3, di sollevamento dei liquami dalla vasca n. 1, era guasta” e “Vero che la pompa n. 3 venne asportata per eseguire in officina i controlli necessari per determinare la causa del guasto”, rispettivamente dichiaravano: «E' vero io ho chiamato la c c'era la Parte_1 pompa guasta è venuto il sig. ha constatato il fatto ed ha preso provvedimenti intendo che ha Pt_4 provveduto alla riparazione. Abbiamo dovuto tirare su la pompa e abbiamo constatato che era rotta»; «E' vero. C'ero anche io a tirare su la pompa» all'epoca responsabile Testimone_1 della manutenzione della Società attrice); «Si è vero, c'ero anch'io. Viene rammostrato il doc.11 il teste indica che lo riconosce in quanto la firma apposta in calce è la sua il teste dichiara di non averlo compilato lui. E riferisce mi pare che la descrizione dell'intervento sia stata compilata dall'ufficio quando abbiamo fatto l'intervento. ADR Avv. Rossi quando siamo andati a fare la manutenzione abbiamo visto che la pompa era ferma. Noi siamo andati per togliere i liquami abbiamo visto che la pompa era ferma. Non so se abbiamo avvisato noi che la pompa era ferma o se previamente ci aveva chiama-to il comune di segnalando il problema»; «Si è vero» CP_1 Testimone_2 lavoratore dipendente della società attrice)]
3 dott. Pasquale LONGARINI (2.5.2) a mezzo mail del 14.4.2015, a fronte di un costo di riparazione pari ad € 11.474,00, veniva informato l'Ufficio Tecnico Comunale, nelle persona dell'ing.
e del tecnico e, ottenuta l'autorizzazione, la Per_2 Per_3 Parte_1 ntervento di ri la pompa, come descritto nel pr e con l'utilizzo dei materiali ivi descritti [mail del 14.4.2015 contenente preventivo n.24/15, di cui al doc. 1 di parte attrice;
dichiarazioni della teste Testimone_3 impiegata , che confermava di aver redatto il preventivo su indicazione Parte_1 del titolare della e, nel rispondere alla domanda “Vero che di tali Parte_1 conclusioni venne i Tecnico Comunale nella persona del Responsabile, Ing.
e del tecnico Geom. anche a mezzo della e-mail in data 14.4.2015 da Per_2 Per_3 Pt_1
a Ufficio Tecnico comunale, contenente preventivo n.24/15 del 14.4.2015”, dichiarava «Si
[...]
è vero ho mandato io la mail … ci sono solo io che mando le mail solo io utilizzo il computer quindi la mail l'ho mandata io», confermando, altresì, che lo scambio di corrispondenza tra Pt_1
e era sempre avvenuta, durante la vigenza del contratto
[...] Controparte_1 di appalto e dei periodi di rinnovo, tramite posta elettronica;
dichiarazioni teste che, nel rispondere alla domanda“Vero che ha quindi Testimone_1 Parte_1 effettuato nelle settimane successive l'intervento di riparazione della pompa”, dichiarava «si è vero … ho partecipato alla reinstallazione della pompa … Per far funzionare una pompa che è guasta ci vogliono più o meno i materiali indicati nel doc. 12»; teste che, nel rispondere alla Testimone_2 domanda“Vero che di tali conclusioni venne informato l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile, Ing. e del tecnico Geom. anche a mezzo della e- Per_2 Per_3 mail in data 14.4.2015 da ficio Tecnico comuna ente preventivo n.24/15 Parte_1 del 14.4.2015”, dichiarava «normalmente prima di fare i lavori si mandano le mail con il preventivo» mentre, nel rispondere alla domanda “Vero che l'Ing. e il Geom. Per_2 Per_3 autorizzarono verbalmente la riparazione del guasto”, dichiarava «non ho assistito a conversazioni anche se immagino di sì. .. ricordo che in quel periodo è venuto in cantiere il geometra del Comune di un signore un pò alto, quando ci sono dei guasti vengono» e, infine, nel CP_1 rispondere alla domanda “Vero che ha quindi effettuato nelle settimane Parte_1 successive l'intervento di riparazione della pompa”, dichiarava «si è vero. Ho eseguito anche io le riparazioni»] (2.5.3) eseguita la riparazione, la pompa rimaneva in magazzino sino a quando, terminata la stagione estiva, era possibile arrestare il funzionamento di una linea di smaltimento dei liquami e porre la pompa in opera (novembre 2015) [dichiarazioni rese dai testi e che alla domanda “Vero che, dopo la riparazione, la Tes_1 Tes_2 pompa è rimasta in magazzino sino a quando, terminata la stagione estiva, è stato possibile arrestare il funzionamento di una linea di smaltimento dei liquami e porre la pompa in opera (novembre 2015)”, entrambi rispondevano «Si è vero»] 2.6) L'intervento di riparazione della pompa n. 3 di sollevamento dei liquami dalla vasca n. 1, rivestiva il carattere dell'urgenza atteso che, ove se ne fosse guastata un'altra tra le cinque rimaste operative, solo avendo a disposizione quella riparata si sarebbe potuto continuare a far funzionare la stazione di sollevamento ed evitare lo sversamento dei liquami a mare. Infatti, asportando una pompa e sostituendola immediatamente (senza soluzione di continuità) è possibile non interrompere l'operatività della vasca;
ove, invece, esista un intervallo di tempo tra il momento di prelievo della pompa e quello della sua sostituzione i liquami presenti occludono le condutture ove la pompa deve essere inserita, rendendo necessario arrestare la linea di smaltimento e procedere a operazioni di pulizia/bonifica. 2.6.1) La circostanza che la pompa di sollevamento riparata sia stata riposizionata all'interno della stazione di sollevamento solo nel successivo mese di novembre del 2015 non rileva ai fini della sussitenza del requisiro dell'urgenza atteso che essa veniva
4 dott. Pasquale LONGARINI riposizionata allorchè, terminata la stagione estiva, era possibile arrestare il funzionamento di una linea di smaltimento dei liquami e porre la pompa riparata in opera. 2.7) In ragione della circostanza temporale che l'intervento di rimozione della pompa, l'invio del preventivo per la sua riparazione e la relativa riparazione, sono tutti intervenuti in epoca precedente il 21.5.2015, dunque in costanza del contratto di appalto, a prescindere dal fatto che, trattandosi di intervento di urgenza effettuato nel periodo transitorio del passaggio del SSI dai singoli comuni a , ai sensi CP_2 del punto 7 della deliberazione n. 8 del 14.5.2014 il relativo costo sarebbe comunque rimasto in capo al beneficiario dell'intervento anche se Controparte_1 esso fosse stato eseguito dopo il 21.05.2015, il , in persona del Controparte_1
pro–tempore, deve essere condannato al pagamento, in favore della società CP_5
in persona del legale rappresentante pro–tempore, la somma Parte_1 complessiva di € 13.998,28 (€ 11.474,00 oltre € 2.524,28 a titolo di IVA al 22%) oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla esecuzione della riparazione della pompa sino alla notifica dell'invito alla procedura di negiaziazione assistita ed ex art. 1284, co.4, cc dalla notifica dell'invito alla procedura di negoziazione assistita all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, il , in persona del Controparte_1
pro–tempore, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla società CP_5
in persona del legale rappresentante pro–tempore, le spese di Parte_1 lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000: _ per la fase di studio, € 919,00 _ per la fase introduttiva, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00
5 dott. Pasquale LONGARINI per un compenso complessivo pari ad € 5.838,55, di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed € 761,55 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, € 40,80 per intimazione testimoni, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
in persona del pro–tempore, al pagamento, in favo
[...] CP_5 [...] sona del legale rappresentante pro–tempore, della so Parte_1 legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla esecuzione della riparazione della pompa sino alla notifica dell'invito alla procedura di negiaziazione assistita ed ex art. 1284, co.4, cc dalla notifica dell'invito alla procedura di negoziazione assistita all'effettivo soddisfo 2) condanna il , in persona del Sindaco pro–tempore, al Controparte_1 pagamento in f in persona del legale Parte_1 rappresentante pro–tempore, delle plessivi € 5.838,55, di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed € 761,55 per spese generali al 15%, oltre € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, € 40,80 per intimazione testimoni, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 26.05.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI