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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12516/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12516/2024
avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali genitori della minore C.F._2 Persona_1 ( e (C.F. ), con il C.F._3 Parte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. PUGLISI BRUNA elettivamente domiciliati in VIA SAGLIANO MICCA, 3 10121 TORINO presso il difensore.
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5 OLIVA MICHELE NICOLA, elettivamente domiciliata in VIA BIZZOZZERO N. 12/B 10126 TORINO presso il difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che s'intende qui integralmente richiamato, del giorno 19.9.2025.
PER LA PARTE RICORRENTE:
IN VIA ISTRUTTORIA - previo ogni incombente istruttorio ritenuto utile, ivi inclusa ctu medico legale in particolare sulla persona del sig. Persona_2 previa ammissione dei capi di prova per interrogatorio e testi come sopra capitolati e preceduti dalla locuzione “vero che”;
NEL MERITO ACCERTATA l'inagibilità dell'unità abitativa locata;
ACCERTATO il grave inadempimento contrattuale ex art. 1578 c.c.
DICHIARARE l'esclusiva responsabilità a qualsiasi titolo contrattuale ex art. 1578 c.c. ed extracontrattuale della proprietaria evocata in ordine alla produzione dell'evento dannoso in capo ai ricorrenti;
CONDANNARE parte locatrice al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni tutti subiti, quelli patrimoniali, danno emergente documentati per spese sostenute e per le quote di canone e spese accessorie e spese di registrazione corrisposte in mancanza di godimento e per le spese sostenute per il nuovo contratto di affitto, ivi incluso il maggior canone in particolare,
CONDANNARE parte locatrice alla restituzione del canone del mese di giugno 2022 e spese di registrazione corrisposte a parte evocata per l'immobile sito in Sauze di Cesena per un totale di euro
812,00, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma;
CONDANNARE parte locatrice al ristoro dei danni per spese sostenute di registrazione, bollo e cauzione del nuovo contratto di locazione dell'immobile sito in Sant'Antonino di Susa Visto, pari ad euro 1.201,25 oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo;
CONDANNARE parte locatrice al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniali subito e pari al maggior canone ad oggi corrisposto dai ricorrenti per la locazione dell'immobile sito in Sant'Antonino di Susa a far tempo dal 01/12/2022 sino alla data di deposito della domanda e così in totale euro
2.800,00;
CONDANNARE parte evocata al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniali subito e pari al maggior canone che verrà versato dalla data di deposito della domanda a titolo di maggior canone sino alla data del 01/06/2030, (data di seconda scadenza del contratto di locazione avente ad oggetto
l'immobile inagibile)
pagina 2 di 11 CONDANNARE parte locatrice al risarcimento in favore dei ricorrenti, anche nella loro veste di esercenti la potestà sulla minore dei danni tutti subiti, quelli non patrimoniali alla Persona_1 salute, morale ed esistenziale, alla vita privata, al mancato utilizzo dell'immobile totale dell'immobile oggetto di locazione sito in Sauze di Cesana, al diritto di abitazione e comunque per la lesione dei valori /interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e fondamentali costituzionalmente protetti anche ai sensi dell'art. 32 della Costituzione nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia anche in via equitativa, salvo maggior danno accertato anche tramite ctu medico legale in particolare sulla persona del sig. con il risarcimento Parte_3 dell'eventuale danno permanente, il tutto in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo
RESPINGERE la domanda riconvenzionale avanzata da controparte di pagamento dei canoni maturati tra agosto e dicembre 2022 per inidoneità totale dei locali affittati all'uso pattuito e violazione dell'art. 1578 c.c. e 1581 c.c.
IN OGNI CASO Con il favore delle spese e degli onorari di causa come per legge dovuti, tenuto conto altresì della mancata partecipazione alla mediazione.
PER LA PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis;
In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo con conseguente declaratoria di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso medesimo o, in subordine, con fissazione di un termine per provvedere alla sanatoria della nullità medesima;
in virtù della domanda riconvenzionale pronunciarsi nuovo decreto di fissazione udienza.
In via istruttoria Ammettersi prova per interpello e per testi (anche in materia contraria) sui capitoli di prova dedotti in narrativa, da intendersi tutti preceduti dalla rituale locuzione “Vero che”; con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, formulare nuovi e migliori capi di prova ed indicare i relativi testi;
si indicano sin d'ora come testimone: - legale rappresentante o chi per esso della corrente in Torino, Via Po n. 8; respingere le Controparte_2 richieste di CTU;
ammettersi, nel caso in cui fosse disposta detta consulenza nonostante l'opposizione della resistente, opportune CTU medico legali sulla persona dei ricorrenti, con particolare riferimento agli effetti di mancato riscaldamento in alta montagna nei mesi da giugno a dicembre nella località oggetto di causa.
pagina 3 di 11 Nel merito respingere le domande tutte presentate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in via riconvenzionale accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte dei sigg.ri
e dei canoni di locazione e delle spese a far data dal mese di luglio 2022 fino al Per_1 Pt_2 novembre 2022, conseguentemente condannando i medesimi al pagamento nei confronti della resistente della somma pari a € 2.804,80, o quell'altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 2
D.M. n. 55/'14, I.V.A., C.P.A. ed ogni altra successiva occorrenda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. i ricorrenti hanno promosso giudizio nei confronti di
[...]
esponendo che: che avevano sottoscritto contratto di locazione ad uso Controparte_1 abitativo in data 1.6.2022 con la proprietaria sig.ra avente ad Controparte_1 oggetto l'immobile sito in Sauze di Cesana, Via Principale n. 18; che il canone della locazione veniva fissato in euro 6.000,00 annui comprensivo di tutte le spese di energia elettrica privata e comune e di acqua potabile;
da pagarsi anticipatamente presso il domicilio della parte locatrice a mezzo di bonifico bancario intestato ad i ViRANO Paolo in rate mensili anticipate di 500,00 euro, di cui Pt_4
450,00 euro di affitto ed euro 50,00 per spese;
che nell'immobile locato si trasferivano i signori il figlio della signora , e la Parte_1 Parte_2 Pt_2 Parte_3 minore che decorsi pochi mesi dalla stipula del contratto di locazione nei locali Persona_1 oggetto del contratto di locazione sopra citato, si presentavano gravi problemi di infiltrazione, di umidità e muffa;
che a seguito di tali eventi avevano comunicato in data 20.10.2022 suddetti problemi al Comune di Sauze di Cesena;
che subito dopo la segnalazione il Comune di Sauze di Cesena effettuava un sopralluogo presso l'abitazione in data 20.10.2022 (doc 3), e in tale occasione veniva verificato ed accertato che: “appena entrati si percepisce un forte odore di muffa. Il riscaldamento è spento e l'ambiente risulta decisamente umido;
che .. tutti i locali presentavano notevoli segni di umidità da risalita negli angoli e sui muri macchie nere e giallastre;
che poteva essere verificato che il soffitto era ricoperto in diversi punti da goccioline d'acqua; che in un angolo del bagno l'intonaco presentava alcune crepe con distacco dal muro;
che nella camera da letto matrimoniale veniva passato un dito sopra il soffitto a volta e veniva rilevata tantissima umidità; che una presa era fulminata ed
pagina 4 di 11 inutilizzabile per la notevole umidità; che la camera nelle peggiori condizioni era la stanza dei figli in quanto quasi completamente interrata e la stessa presentava solo una piccola finestra che faceva passare la luce ed aria tramite una bocca di lupo a filo della pavimentazione esterna;
che sul pavimento della cameretta dei figli veniva riscontrata notevole formazione di muffa bianca che risaliva anche sui muri completamente rivestito di assi di legno;
che sui mobili situati nell'appartamento venivano rinvenute muffe sia all'interno che all'esterno”; che in data 26/06/2009 era stata presentata richiesta di agibilità cui non risultava seguito il rilascio di certificato;
che erano presenti opere edilizie difformi dalla DIA presentata;
che pertanto veniva verificato dai tecnici intervenuti che i locali oggetto di contratto erano privi delle condizioni di salubrità minime necessarie a garantire l'utilizzabilità degli stessi per la residenza di persone e pertanto risultava necessario lo sgombero dei locali mediante ordinanza poi emessa da parte del Sindaco del Comune di Sauze di Cesana (Ordinanza n. 9 del
27.10.2022 doc 4 ); che il Sindaco con la predetta ordinanza n. 9/2023 aveva ordinato alla proprietà
“l'immediata messa a disposizione della famiglia di altra unità immobiliare atta ad ospitare Per_1
l'intero nucleo famigliare”; che i ricorrenti erano quindi costretti a rimanere nell'immobile inagibile sino agli indizi di dicembre 2022, quando riuscivano a reperire nuova abitazione e sottoscrivevano contratto di locazione ad uso abitativo in Oulx, fazione di Savoulx, Via XXV Aprile n. 1 al canone di euro 600,00 oltre euro 25,00 a titolo di acconto sulle spese condominiali;
che tutti i conduttori presentavano per il periodo di permanenza presso l'abitazione insalubre sintomi oculoriniti persistenti come starnutazione, ostruzione nasale, lacrimazione e prurito oculare;
che in particolare a seguito degli esami medici effettuati veniva diagnosticato in data 21.11.2022 in capo al sig. Parte_5
allergica grave e persistente da acari e polveri con sospetta asma bronchiale e rinosinusite
[...] cronica (doc. ti 9 e 10).
Tutto questo esposto in fatto evidenziavano, in diritto, che i ricorrenti agivano per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito della consegna e messa a disposizione da parte del locatore di un immobile privo di agibilità e con caratteristiche di insalubrità tali da rendere l'immobile del tutto inagibile e dannoso per la salute;
che infatti erano del tutto all'oscuro della presenza dei vizi che si erano verificati a partire dal mese di luglio 2022, anche se nel caso in esame si trattava di vizi preesistenti alla stipula del contratto, conosciuti da parte locatrice la quale aveva omesso di informare i locatari di non avere mai ottenuto provvedimento espresso di agibilità; che i danni patrimoniali che potevano essere quantificati nelle somme versate a titolo di canone del mese di giugno 2022 e per le spese di registrazione del contratto pagina 5 di 11 di locazione nella misura del 50% per un totale di euro 818,00 versate alla proprietaria;
e nei maggiori costi sostenuti per il nuovo e successivo contratto di locazione pari ad euro 100,00 per i costi di registrazione pro quota del nuovo contratto di locazione, ai costi di bollo sostenuti, nonché alla differenza del canone pari ad euro 150,00 mensili moltiplicato per gli anni di durata del contratto stipulato con la convenuta;
infine i ricorrenti agivano anche per ottenere un ristoro dei danni non patrimoniali subiti, in particolare per essere stati esposti per 6 mesi ad esalazioni di muffe e umidità che hanno causato danni transitori e non alla salute.
Concludevano richiamando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva la parte resistente che contestava in fatto e in diritto le pretese avversarie ed evidenziava che i conduttori erano risultati morosi nel pagamento del canone sin dal mese di luglio 2022; che durante l'intero periodo di locazione (sino a dicembre 2022 quando avevano restituito le chiavi) il riscaldamento autonomamente azionabile dall'interno dell'appartamento era rimasto spento come dimostrato dalle bollette e dalle risultanze del verbale di sopralluogo dei tecnici del Comune;
che nessuna lamentela era stata avanzata dalle parti prima del sopralluogo del 22.10.2022 che si era svolto in assenza di contraddittorio;
che in merito all'agibilità evidenziava che gli impianti erano stati certificati nel 2008 e che l'agibilità era stata richiesta nel 2009 senza che il Comune fornisse risposta;
che il nuovo contratto esibito da controparte al fine di domandare il ristoro per il maggior canone non era registrato, comprendeva un box auto, che non era compreso nel contratto di locazione precedente, e l'immobile oggetto di locazione non risultava più occupato dai ricorrenti.
Dopo aver esposto le ragioni in diritto e formulato richiesta riconvenzionale relativa ai canoni e spese rimasti impagati, concludeva richiamando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria, pur richiesta, all'udienza del 19.9.2025, le parti discutevano la causa che veniva decisa ai sensi dell'art 429 c.p.c. con lettura del dispositivo e riserva delle motivazioni.
2. La domanda è procedibile essendosi svolta la mediazione ed è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
La questione preliminare, sollevata dalla ricorrente, di violazione del disposto dell'art 418 c.p.c. non risulta fondata in quanto, all'esito della costituzione del convenuto con comparsa del 4.12.2024 e della formulazione della domanda riconvenzionale, è stata differita, con decreto del 5.12.2024 notificato alle parti dalla cancelleria il 6.12.2024, la prima udienza di comparizione fissata al 13.3.2025 nel rispetto di tutti i termini di legge. Nessuna violazione del diritto di difesa di parte ricorrente risulta verificata né la pagina 6 di 11 parte che ha sollevato la questione ha lamentato di aver subito una concreta compromissione della possibilità di difendersi (ha depositato memoria non autorizzata il 13.3.2025).
Analogamente la questione di nullità della notifica del ricorso sollevata dalla parte resistente è superata in quanto la convenuta non si è limitata ad eccepire la detta nullità per difetto di vocatio in ius ma ha svolto compiutamente le proprie difese senza che vi sia stata la lesione del diritto di difesa (vd. Cass n.
21910/2014).
Le istanze istruttorie, reiterate dalle parti con le conclusioni, sono respinte per i motivi di cui all'ordinanza del 27.3.2025 che qui si intendono richiamati.
Parte ricorrente agisce in giudizio invocando il disposto dell'art 1578 c.c. che prevede che “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile
l'idoneità all'uso pattuito il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti(1) o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna”.
Il successivo art 1581 c.c. estende la disciplina dei vizi anche a quelli sopravenuti nel corso della locazione.
Nel caso in esame è documentato che i conduttori abbiano concluso il contratto, avente ad oggetto l'immobile sito in Sauze di Cesana, Via Principale n. 18, nel giugno del 2022 (doc1) e che il
22.10.2022 abbiano comunicato la presenza di infiltrazioni, muffe e umidità dei locali al Comune di
Sauze di Cesena.
In data 20.10.2022, la Polizia Municipale ( ) unitamente ai dipendenti dell'Area Persona_3 edilizia del Comune (ing e geom. ), nel corso di un sopralluogo, avevano accertato che CP_3 CP_4
“l'unità immobiliare non è dotata di agibilità necessaria…vi sono opere edilizie difformi dalla DIA presentata...la documentazione tecnica allegata alla domanda risulta incompleta…mancano le certificazioni degli impianti” e “ i locali non presentano le condizioni di salubrità minime necessarie a garantire l'utilizzabilità degli stessi per la residenza di persone”.
Inoltre, con provvedimento in data 27.10.2022, il Comune di Sauze di Cesana ha ordinato l'immediato sgombero dell'unità immobiliare sita in Via Principale n. 18 (ex 14) di proprietà della sig.ra in quanto l'immobile “non risulta, dagli atti reperiti presso Controparte_5
l'archivio comunale, dotato dell'agibilità prevista per Legge ed in considerazione delle gravi problematiche di umidità e muffa” (doc 4 ricorrente e 7 resistente); sebbene di per sé l'inagibilità
pagina 7 di 11 dell'immobile oggetto di locazione non incida sulla validità del contratto e sul relativo adempimento del locatore, tuttavia, nel caso in esame, in conseguenza dell'accertamento dell'abusività del bene locato e delle condizioni di insalubrità, perché “non presenta le condizioni di salubrità minime necessarie a garantire l'utilizzabilità” ne è stato ordinato lo sgombero.
Quindi, in conseguenza della non agibilità e della insalubrità del bene locato è stato ordinato ed eseguito lo sgombero nel mese di novembre 2022, cosicchè è venuta meno la possibilità per il conduttore di trarre utilità dalla disponibilità del bene e per il locatore di adempiere alla propria obbligazione principale che consiste nel: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
La domanda della parte ricorrente è, quindi, fondata ai sensi dell'art 1578 c.c., a mente del quale “Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa” e del successivo art 1580
c.c. che ne è specificazione “Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia”.
La resistente contesta la propria responsabilità allegando la circostanza che le condizioni di insalubrità in cui versava l'immobile al momento del sopralluogo dei tecnici comunali potessero essere causate dall'utilizzo di inverter elettrico e non dell'impianto di riscaldamento in dotazione.
Inoltre, contesta la validità del verbale di sopralluogo perché eseguito in assenza di contraddittorio e senza la presenza di tecnici. Tale ultima circostanza è smentita per documenti dalla lettura del verbale di sopralluogo ove emerge che questo è avvenuto alla presenza del sig , marito della locatrice, e CP_1
Cont dei tecnici del Comune, ing dal geom. . CP_4
Quanto all'uso improprio dell'impianto di riscaldamento non si ravvisa in questo comportamento del conduttore, denunciato dalla proprietà solo con la comparsa di costituzione e risposta, un elemento tale da poter risultare il solo ad aver causato la totale inagibilità dell'immobile. Non emerge, infatti, che la proprietà abbia contestato in sede amministrativa le risultanze del sopralluogo né che abbia formulato richieste di danni al conduttore, ai sensi dell'art 1590 c.c., al momento del rilascio dell'immobile avvenuto il 23.12.2022.
Il contratto di locazione è, quindi, risolto per inadempimento del locatore il quale “è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente rispondendo solo ove la cosa al pagina 8 di 11 momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale” (vedi Cass n. 38084/2021).
Poiché la locazione è contratto di durata ad esecuzione periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 co.1 c.c.
Il conduttore, infatti, ha fruito della disponibilità dell'immobile almeno sino allo sgombero di fine ottobre 2022 ma ha legittimamente sospeso il pagamento dei canoni dal mese di luglio/agosto 2022.
Infatti, la scoperta dei vizi della cosa locata in corso di rapporto tali da determinare l'impossibilità totale di godimento del bene legittima il conduttore a sospendere il pagamento dei canoni di locazione
(vd Cass n. 8637/2016).
In questo senso la domanda riconvenzionale della parte resistente, volta ad ottenere la corresponsione dei canoni non versati dal conduttore nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2022 deve essere disattesa così come quella della parte ricorrente di vedersi riconoscere la restituzione dei canoni e spese già versati, sebbene per due sole mensilità.
Accertato l'inadempimento del locatore parte ricorrente domanda il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
I danni patrimoniali, esclusa per quanto detto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto di locazione qui dedotto quale causa petendi, è indicato dai ricorrenti nei maggiori costi sostenuti per il nuovo e successivo contratto di locazione pari ad euro 100,00 per i costi di registrazione pro quota del nuovo contratto di locazione, ai costi di bollo sostenuti, nonché alla differenza del canone pari ad euro 150,00 mensili moltiplicato per gli anni di durata del contratto sino al 1.6.20230 seconda scadenza contrattuale (doc 6 ricorrente).
La parte resistente eccepisce che al momento della notifica i ricorrenti non abitassero nell'alloggio oggetto del contratto ovvero in Oulx via XXV aprile n. 1 (doc 15 e 16 resistente).
Effettivamente i ricorrenti hanno poi dato atto di aver nuovamente cambiato abitazione avendo risolto quel contratto nel mese di agosto 2024.
Sono, quindi, riconosciuti i maggiori canoni corrisposti dai conduttori nel periodo compreso tra i mesi di dicembre 2022 e agosto 2024. Il successivo canone di locazione vede una differenza di euro 125
(canone di locazione in Sauze di Cesana € 500 canone di locazione in Oulx € 625) al mese che moltiplicata per 21 mesi porta ad un maggiore esborso di € 2625,00. Sulla somma così determinata decorrono gli interessi dalla data della domanda ex art 1284 co 4 c.c.
pagina 9 di 11 Non sono dovute, invece, le spese e la differenza dei canoni sostenuti per l'immobile successivamente locato (da settembre 2024) perché il contratto non è stato prodotto in giudizio. Neppure è dovuta la restituzione di € 1200 (doc. 7 ricorso) corrisposta dai conduttori a titolo di cauzione e il cui diritto alla ripetizione è sorto in conseguenza della risoluzione del secondo contratto nei confronti del nuovo locatore.
Infine, i ricorrenti agiscono anche per ottenere un ristoro dei danni non patrimoniali subiti, in particolare, per essere stati esposti per 6 mesi ad esalazioni di muffe e umidità che hanno causato danni transitori e non alla salute.
Chiedono il risarcimento del danno alla salute subito dal figlio maggiorenne e il Parte_3 risarcimento del danno morale conseguente alla perdita dell'abitazione.
La prova dell'esistenza di una lesione dell'integrità fisica del sig è fornita con la produzione dei Pt_3
Pers doc.ti 9 certificato medico dr del 7.11.2022 e 10 esiti visita allergologica del 21.11.2022.
Il primo dei due documenti attesta che il sig è affetto da una rinite cronica, febbre e Parte_3 plurimi accessi di tosse. Prescrive la visita allergologica. Questa è stata effettuata il 21.11.2022 ed ha accertato “oculorinite allergica grave persistente da acari da polvere in paziente con sospetta asma bronchiale e rinosinusite cronica”. I consigli terapeutici riguardano, poi, la rimozione delle fonti dell'allergene “utilizzare coprimaterassi/copricuscini antiacaro”, “lavare le lenzuola una volta alla settimana”, “rimuovere i tappeti, moquette o tendaggi pesanti dall'abitazione, evitare librerie”.
La certificazione medica in atti è insufficiente ad affermare l'esistenza di un nesso causale tra la rinite cronica da cui è affatto il paziente e l'insalubrità dell'ambiente domestico da lui frequentato da Pt_3 giugno a dicembre 2022. Anzi, i risultati della visita allergologica sembrano escludere questo rapporto indicando la fonte del problema nella presenza di acari e polvere e non di umidità. In questo senso la
CTU richiesta è del tutto esplorativa e avrebbe comportato un aggravio dell'istruttoria in assenza dei presupposti minimi per il suo svolgimento. La stessa CTU, poi, sarebbe intervenuta a distanza di oltre due anni e mezzo dalla rimozione delle cause (umidità e muffe) che, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbe causato la malattia con la conseguente inattendibilità e quindi inutilizzabilità dei risultati.
La domanda sul punto è infondata.
Con un'ultima domanda, formulata congiuntamente al richiamo all'art 32 Cost. i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno morale ed esistenziale e alla vita privata conseguente alla perdita dell'abitazione ma tale richiesta è formulata in modo del tutto generico senza che si possa riconoscere una lesione effettiva patita dai ricorrenti in conseguenza dei fatti subiti nei mesi di ottobre e novembre 2022 e che pagina 10 di 11 non si risolva in una richiesta di danno in re ipsa quale conseguenza immediata e necessaria dell'inadempimento del locatore. La prova del maggior danno gravava invece sul conduttore che non l'ha fornita se non nei limiti di quanto è stato riconosciuto quale voce del danno patrimoniale.
3. Le spese seguono il criterio della soccombenza (art 91 c.p.c.) e sono poste per ½ a carico della parte resistente maggiormente soccombente sulla domanda riconvenzionale e sulla domanda di risarcimento: sono compensate per ½ perché parte ricorrente non ha visto accolta una parte delle proprie domande.
Sono liquidate ai valori prossimi ai minimi del d.m. 147/22 per lo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della questione, dell'assenza di attività istruttoria e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
1. Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso tra le parti per inadempimento del locatore;
2. Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 2625,00 oltre interessi dalla domanda ex art 1284 co 4 c.c. sino al saldo;
3. Rigetta tutte le restanti domande;
4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente la quota di 1/2 delle spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in euro 264,00 per esposti e in € 2650,00 per compensi professionali (fase studio euro 500,00, fase introduttiva euro 400,00, fase trattazione euro 850,00 e fase decisionale euro
900,00) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Compensa le spese per 1/2.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 19.9.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12516/2024
avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali genitori della minore C.F._2 Persona_1 ( e (C.F. ), con il C.F._3 Parte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. PUGLISI BRUNA elettivamente domiciliati in VIA SAGLIANO MICCA, 3 10121 TORINO presso il difensore.
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5 OLIVA MICHELE NICOLA, elettivamente domiciliata in VIA BIZZOZZERO N. 12/B 10126 TORINO presso il difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che s'intende qui integralmente richiamato, del giorno 19.9.2025.
PER LA PARTE RICORRENTE:
IN VIA ISTRUTTORIA - previo ogni incombente istruttorio ritenuto utile, ivi inclusa ctu medico legale in particolare sulla persona del sig. Persona_2 previa ammissione dei capi di prova per interrogatorio e testi come sopra capitolati e preceduti dalla locuzione “vero che”;
NEL MERITO ACCERTATA l'inagibilità dell'unità abitativa locata;
ACCERTATO il grave inadempimento contrattuale ex art. 1578 c.c.
DICHIARARE l'esclusiva responsabilità a qualsiasi titolo contrattuale ex art. 1578 c.c. ed extracontrattuale della proprietaria evocata in ordine alla produzione dell'evento dannoso in capo ai ricorrenti;
CONDANNARE parte locatrice al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni tutti subiti, quelli patrimoniali, danno emergente documentati per spese sostenute e per le quote di canone e spese accessorie e spese di registrazione corrisposte in mancanza di godimento e per le spese sostenute per il nuovo contratto di affitto, ivi incluso il maggior canone in particolare,
CONDANNARE parte locatrice alla restituzione del canone del mese di giugno 2022 e spese di registrazione corrisposte a parte evocata per l'immobile sito in Sauze di Cesena per un totale di euro
812,00, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma;
CONDANNARE parte locatrice al ristoro dei danni per spese sostenute di registrazione, bollo e cauzione del nuovo contratto di locazione dell'immobile sito in Sant'Antonino di Susa Visto, pari ad euro 1.201,25 oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo;
CONDANNARE parte locatrice al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniali subito e pari al maggior canone ad oggi corrisposto dai ricorrenti per la locazione dell'immobile sito in Sant'Antonino di Susa a far tempo dal 01/12/2022 sino alla data di deposito della domanda e così in totale euro
2.800,00;
CONDANNARE parte evocata al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniali subito e pari al maggior canone che verrà versato dalla data di deposito della domanda a titolo di maggior canone sino alla data del 01/06/2030, (data di seconda scadenza del contratto di locazione avente ad oggetto
l'immobile inagibile)
pagina 2 di 11 CONDANNARE parte locatrice al risarcimento in favore dei ricorrenti, anche nella loro veste di esercenti la potestà sulla minore dei danni tutti subiti, quelli non patrimoniali alla Persona_1 salute, morale ed esistenziale, alla vita privata, al mancato utilizzo dell'immobile totale dell'immobile oggetto di locazione sito in Sauze di Cesana, al diritto di abitazione e comunque per la lesione dei valori /interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e fondamentali costituzionalmente protetti anche ai sensi dell'art. 32 della Costituzione nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia anche in via equitativa, salvo maggior danno accertato anche tramite ctu medico legale in particolare sulla persona del sig. con il risarcimento Parte_3 dell'eventuale danno permanente, il tutto in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo
RESPINGERE la domanda riconvenzionale avanzata da controparte di pagamento dei canoni maturati tra agosto e dicembre 2022 per inidoneità totale dei locali affittati all'uso pattuito e violazione dell'art. 1578 c.c. e 1581 c.c.
IN OGNI CASO Con il favore delle spese e degli onorari di causa come per legge dovuti, tenuto conto altresì della mancata partecipazione alla mediazione.
PER LA PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis;
In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo con conseguente declaratoria di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso medesimo o, in subordine, con fissazione di un termine per provvedere alla sanatoria della nullità medesima;
in virtù della domanda riconvenzionale pronunciarsi nuovo decreto di fissazione udienza.
In via istruttoria Ammettersi prova per interpello e per testi (anche in materia contraria) sui capitoli di prova dedotti in narrativa, da intendersi tutti preceduti dalla rituale locuzione “Vero che”; con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, formulare nuovi e migliori capi di prova ed indicare i relativi testi;
si indicano sin d'ora come testimone: - legale rappresentante o chi per esso della corrente in Torino, Via Po n. 8; respingere le Controparte_2 richieste di CTU;
ammettersi, nel caso in cui fosse disposta detta consulenza nonostante l'opposizione della resistente, opportune CTU medico legali sulla persona dei ricorrenti, con particolare riferimento agli effetti di mancato riscaldamento in alta montagna nei mesi da giugno a dicembre nella località oggetto di causa.
pagina 3 di 11 Nel merito respingere le domande tutte presentate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in via riconvenzionale accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte dei sigg.ri
e dei canoni di locazione e delle spese a far data dal mese di luglio 2022 fino al Per_1 Pt_2 novembre 2022, conseguentemente condannando i medesimi al pagamento nei confronti della resistente della somma pari a € 2.804,80, o quell'altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 2
D.M. n. 55/'14, I.V.A., C.P.A. ed ogni altra successiva occorrenda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. i ricorrenti hanno promosso giudizio nei confronti di
[...]
esponendo che: che avevano sottoscritto contratto di locazione ad uso Controparte_1 abitativo in data 1.6.2022 con la proprietaria sig.ra avente ad Controparte_1 oggetto l'immobile sito in Sauze di Cesana, Via Principale n. 18; che il canone della locazione veniva fissato in euro 6.000,00 annui comprensivo di tutte le spese di energia elettrica privata e comune e di acqua potabile;
da pagarsi anticipatamente presso il domicilio della parte locatrice a mezzo di bonifico bancario intestato ad i ViRANO Paolo in rate mensili anticipate di 500,00 euro, di cui Pt_4
450,00 euro di affitto ed euro 50,00 per spese;
che nell'immobile locato si trasferivano i signori il figlio della signora , e la Parte_1 Parte_2 Pt_2 Parte_3 minore che decorsi pochi mesi dalla stipula del contratto di locazione nei locali Persona_1 oggetto del contratto di locazione sopra citato, si presentavano gravi problemi di infiltrazione, di umidità e muffa;
che a seguito di tali eventi avevano comunicato in data 20.10.2022 suddetti problemi al Comune di Sauze di Cesena;
che subito dopo la segnalazione il Comune di Sauze di Cesena effettuava un sopralluogo presso l'abitazione in data 20.10.2022 (doc 3), e in tale occasione veniva verificato ed accertato che: “appena entrati si percepisce un forte odore di muffa. Il riscaldamento è spento e l'ambiente risulta decisamente umido;
che .. tutti i locali presentavano notevoli segni di umidità da risalita negli angoli e sui muri macchie nere e giallastre;
che poteva essere verificato che il soffitto era ricoperto in diversi punti da goccioline d'acqua; che in un angolo del bagno l'intonaco presentava alcune crepe con distacco dal muro;
che nella camera da letto matrimoniale veniva passato un dito sopra il soffitto a volta e veniva rilevata tantissima umidità; che una presa era fulminata ed
pagina 4 di 11 inutilizzabile per la notevole umidità; che la camera nelle peggiori condizioni era la stanza dei figli in quanto quasi completamente interrata e la stessa presentava solo una piccola finestra che faceva passare la luce ed aria tramite una bocca di lupo a filo della pavimentazione esterna;
che sul pavimento della cameretta dei figli veniva riscontrata notevole formazione di muffa bianca che risaliva anche sui muri completamente rivestito di assi di legno;
che sui mobili situati nell'appartamento venivano rinvenute muffe sia all'interno che all'esterno”; che in data 26/06/2009 era stata presentata richiesta di agibilità cui non risultava seguito il rilascio di certificato;
che erano presenti opere edilizie difformi dalla DIA presentata;
che pertanto veniva verificato dai tecnici intervenuti che i locali oggetto di contratto erano privi delle condizioni di salubrità minime necessarie a garantire l'utilizzabilità degli stessi per la residenza di persone e pertanto risultava necessario lo sgombero dei locali mediante ordinanza poi emessa da parte del Sindaco del Comune di Sauze di Cesana (Ordinanza n. 9 del
27.10.2022 doc 4 ); che il Sindaco con la predetta ordinanza n. 9/2023 aveva ordinato alla proprietà
“l'immediata messa a disposizione della famiglia di altra unità immobiliare atta ad ospitare Per_1
l'intero nucleo famigliare”; che i ricorrenti erano quindi costretti a rimanere nell'immobile inagibile sino agli indizi di dicembre 2022, quando riuscivano a reperire nuova abitazione e sottoscrivevano contratto di locazione ad uso abitativo in Oulx, fazione di Savoulx, Via XXV Aprile n. 1 al canone di euro 600,00 oltre euro 25,00 a titolo di acconto sulle spese condominiali;
che tutti i conduttori presentavano per il periodo di permanenza presso l'abitazione insalubre sintomi oculoriniti persistenti come starnutazione, ostruzione nasale, lacrimazione e prurito oculare;
che in particolare a seguito degli esami medici effettuati veniva diagnosticato in data 21.11.2022 in capo al sig. Parte_5
allergica grave e persistente da acari e polveri con sospetta asma bronchiale e rinosinusite
[...] cronica (doc. ti 9 e 10).
Tutto questo esposto in fatto evidenziavano, in diritto, che i ricorrenti agivano per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito della consegna e messa a disposizione da parte del locatore di un immobile privo di agibilità e con caratteristiche di insalubrità tali da rendere l'immobile del tutto inagibile e dannoso per la salute;
che infatti erano del tutto all'oscuro della presenza dei vizi che si erano verificati a partire dal mese di luglio 2022, anche se nel caso in esame si trattava di vizi preesistenti alla stipula del contratto, conosciuti da parte locatrice la quale aveva omesso di informare i locatari di non avere mai ottenuto provvedimento espresso di agibilità; che i danni patrimoniali che potevano essere quantificati nelle somme versate a titolo di canone del mese di giugno 2022 e per le spese di registrazione del contratto pagina 5 di 11 di locazione nella misura del 50% per un totale di euro 818,00 versate alla proprietaria;
e nei maggiori costi sostenuti per il nuovo e successivo contratto di locazione pari ad euro 100,00 per i costi di registrazione pro quota del nuovo contratto di locazione, ai costi di bollo sostenuti, nonché alla differenza del canone pari ad euro 150,00 mensili moltiplicato per gli anni di durata del contratto stipulato con la convenuta;
infine i ricorrenti agivano anche per ottenere un ristoro dei danni non patrimoniali subiti, in particolare per essere stati esposti per 6 mesi ad esalazioni di muffe e umidità che hanno causato danni transitori e non alla salute.
Concludevano richiamando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva la parte resistente che contestava in fatto e in diritto le pretese avversarie ed evidenziava che i conduttori erano risultati morosi nel pagamento del canone sin dal mese di luglio 2022; che durante l'intero periodo di locazione (sino a dicembre 2022 quando avevano restituito le chiavi) il riscaldamento autonomamente azionabile dall'interno dell'appartamento era rimasto spento come dimostrato dalle bollette e dalle risultanze del verbale di sopralluogo dei tecnici del Comune;
che nessuna lamentela era stata avanzata dalle parti prima del sopralluogo del 22.10.2022 che si era svolto in assenza di contraddittorio;
che in merito all'agibilità evidenziava che gli impianti erano stati certificati nel 2008 e che l'agibilità era stata richiesta nel 2009 senza che il Comune fornisse risposta;
che il nuovo contratto esibito da controparte al fine di domandare il ristoro per il maggior canone non era registrato, comprendeva un box auto, che non era compreso nel contratto di locazione precedente, e l'immobile oggetto di locazione non risultava più occupato dai ricorrenti.
Dopo aver esposto le ragioni in diritto e formulato richiesta riconvenzionale relativa ai canoni e spese rimasti impagati, concludeva richiamando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria, pur richiesta, all'udienza del 19.9.2025, le parti discutevano la causa che veniva decisa ai sensi dell'art 429 c.p.c. con lettura del dispositivo e riserva delle motivazioni.
2. La domanda è procedibile essendosi svolta la mediazione ed è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
La questione preliminare, sollevata dalla ricorrente, di violazione del disposto dell'art 418 c.p.c. non risulta fondata in quanto, all'esito della costituzione del convenuto con comparsa del 4.12.2024 e della formulazione della domanda riconvenzionale, è stata differita, con decreto del 5.12.2024 notificato alle parti dalla cancelleria il 6.12.2024, la prima udienza di comparizione fissata al 13.3.2025 nel rispetto di tutti i termini di legge. Nessuna violazione del diritto di difesa di parte ricorrente risulta verificata né la pagina 6 di 11 parte che ha sollevato la questione ha lamentato di aver subito una concreta compromissione della possibilità di difendersi (ha depositato memoria non autorizzata il 13.3.2025).
Analogamente la questione di nullità della notifica del ricorso sollevata dalla parte resistente è superata in quanto la convenuta non si è limitata ad eccepire la detta nullità per difetto di vocatio in ius ma ha svolto compiutamente le proprie difese senza che vi sia stata la lesione del diritto di difesa (vd. Cass n.
21910/2014).
Le istanze istruttorie, reiterate dalle parti con le conclusioni, sono respinte per i motivi di cui all'ordinanza del 27.3.2025 che qui si intendono richiamati.
Parte ricorrente agisce in giudizio invocando il disposto dell'art 1578 c.c. che prevede che “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile
l'idoneità all'uso pattuito il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti(1) o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna”.
Il successivo art 1581 c.c. estende la disciplina dei vizi anche a quelli sopravenuti nel corso della locazione.
Nel caso in esame è documentato che i conduttori abbiano concluso il contratto, avente ad oggetto l'immobile sito in Sauze di Cesana, Via Principale n. 18, nel giugno del 2022 (doc1) e che il
22.10.2022 abbiano comunicato la presenza di infiltrazioni, muffe e umidità dei locali al Comune di
Sauze di Cesena.
In data 20.10.2022, la Polizia Municipale ( ) unitamente ai dipendenti dell'Area Persona_3 edilizia del Comune (ing e geom. ), nel corso di un sopralluogo, avevano accertato che CP_3 CP_4
“l'unità immobiliare non è dotata di agibilità necessaria…vi sono opere edilizie difformi dalla DIA presentata...la documentazione tecnica allegata alla domanda risulta incompleta…mancano le certificazioni degli impianti” e “ i locali non presentano le condizioni di salubrità minime necessarie a garantire l'utilizzabilità degli stessi per la residenza di persone”.
Inoltre, con provvedimento in data 27.10.2022, il Comune di Sauze di Cesana ha ordinato l'immediato sgombero dell'unità immobiliare sita in Via Principale n. 18 (ex 14) di proprietà della sig.ra in quanto l'immobile “non risulta, dagli atti reperiti presso Controparte_5
l'archivio comunale, dotato dell'agibilità prevista per Legge ed in considerazione delle gravi problematiche di umidità e muffa” (doc 4 ricorrente e 7 resistente); sebbene di per sé l'inagibilità
pagina 7 di 11 dell'immobile oggetto di locazione non incida sulla validità del contratto e sul relativo adempimento del locatore, tuttavia, nel caso in esame, in conseguenza dell'accertamento dell'abusività del bene locato e delle condizioni di insalubrità, perché “non presenta le condizioni di salubrità minime necessarie a garantire l'utilizzabilità” ne è stato ordinato lo sgombero.
Quindi, in conseguenza della non agibilità e della insalubrità del bene locato è stato ordinato ed eseguito lo sgombero nel mese di novembre 2022, cosicchè è venuta meno la possibilità per il conduttore di trarre utilità dalla disponibilità del bene e per il locatore di adempiere alla propria obbligazione principale che consiste nel: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
La domanda della parte ricorrente è, quindi, fondata ai sensi dell'art 1578 c.c., a mente del quale “Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa” e del successivo art 1580
c.c. che ne è specificazione “Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia”.
La resistente contesta la propria responsabilità allegando la circostanza che le condizioni di insalubrità in cui versava l'immobile al momento del sopralluogo dei tecnici comunali potessero essere causate dall'utilizzo di inverter elettrico e non dell'impianto di riscaldamento in dotazione.
Inoltre, contesta la validità del verbale di sopralluogo perché eseguito in assenza di contraddittorio e senza la presenza di tecnici. Tale ultima circostanza è smentita per documenti dalla lettura del verbale di sopralluogo ove emerge che questo è avvenuto alla presenza del sig , marito della locatrice, e CP_1
Cont dei tecnici del Comune, ing dal geom. . CP_4
Quanto all'uso improprio dell'impianto di riscaldamento non si ravvisa in questo comportamento del conduttore, denunciato dalla proprietà solo con la comparsa di costituzione e risposta, un elemento tale da poter risultare il solo ad aver causato la totale inagibilità dell'immobile. Non emerge, infatti, che la proprietà abbia contestato in sede amministrativa le risultanze del sopralluogo né che abbia formulato richieste di danni al conduttore, ai sensi dell'art 1590 c.c., al momento del rilascio dell'immobile avvenuto il 23.12.2022.
Il contratto di locazione è, quindi, risolto per inadempimento del locatore il quale “è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente rispondendo solo ove la cosa al pagina 8 di 11 momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale” (vedi Cass n. 38084/2021).
Poiché la locazione è contratto di durata ad esecuzione periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 co.1 c.c.
Il conduttore, infatti, ha fruito della disponibilità dell'immobile almeno sino allo sgombero di fine ottobre 2022 ma ha legittimamente sospeso il pagamento dei canoni dal mese di luglio/agosto 2022.
Infatti, la scoperta dei vizi della cosa locata in corso di rapporto tali da determinare l'impossibilità totale di godimento del bene legittima il conduttore a sospendere il pagamento dei canoni di locazione
(vd Cass n. 8637/2016).
In questo senso la domanda riconvenzionale della parte resistente, volta ad ottenere la corresponsione dei canoni non versati dal conduttore nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2022 deve essere disattesa così come quella della parte ricorrente di vedersi riconoscere la restituzione dei canoni e spese già versati, sebbene per due sole mensilità.
Accertato l'inadempimento del locatore parte ricorrente domanda il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
I danni patrimoniali, esclusa per quanto detto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto di locazione qui dedotto quale causa petendi, è indicato dai ricorrenti nei maggiori costi sostenuti per il nuovo e successivo contratto di locazione pari ad euro 100,00 per i costi di registrazione pro quota del nuovo contratto di locazione, ai costi di bollo sostenuti, nonché alla differenza del canone pari ad euro 150,00 mensili moltiplicato per gli anni di durata del contratto sino al 1.6.20230 seconda scadenza contrattuale (doc 6 ricorrente).
La parte resistente eccepisce che al momento della notifica i ricorrenti non abitassero nell'alloggio oggetto del contratto ovvero in Oulx via XXV aprile n. 1 (doc 15 e 16 resistente).
Effettivamente i ricorrenti hanno poi dato atto di aver nuovamente cambiato abitazione avendo risolto quel contratto nel mese di agosto 2024.
Sono, quindi, riconosciuti i maggiori canoni corrisposti dai conduttori nel periodo compreso tra i mesi di dicembre 2022 e agosto 2024. Il successivo canone di locazione vede una differenza di euro 125
(canone di locazione in Sauze di Cesana € 500 canone di locazione in Oulx € 625) al mese che moltiplicata per 21 mesi porta ad un maggiore esborso di € 2625,00. Sulla somma così determinata decorrono gli interessi dalla data della domanda ex art 1284 co 4 c.c.
pagina 9 di 11 Non sono dovute, invece, le spese e la differenza dei canoni sostenuti per l'immobile successivamente locato (da settembre 2024) perché il contratto non è stato prodotto in giudizio. Neppure è dovuta la restituzione di € 1200 (doc. 7 ricorso) corrisposta dai conduttori a titolo di cauzione e il cui diritto alla ripetizione è sorto in conseguenza della risoluzione del secondo contratto nei confronti del nuovo locatore.
Infine, i ricorrenti agiscono anche per ottenere un ristoro dei danni non patrimoniali subiti, in particolare, per essere stati esposti per 6 mesi ad esalazioni di muffe e umidità che hanno causato danni transitori e non alla salute.
Chiedono il risarcimento del danno alla salute subito dal figlio maggiorenne e il Parte_3 risarcimento del danno morale conseguente alla perdita dell'abitazione.
La prova dell'esistenza di una lesione dell'integrità fisica del sig è fornita con la produzione dei Pt_3
Pers doc.ti 9 certificato medico dr del 7.11.2022 e 10 esiti visita allergologica del 21.11.2022.
Il primo dei due documenti attesta che il sig è affetto da una rinite cronica, febbre e Parte_3 plurimi accessi di tosse. Prescrive la visita allergologica. Questa è stata effettuata il 21.11.2022 ed ha accertato “oculorinite allergica grave persistente da acari da polvere in paziente con sospetta asma bronchiale e rinosinusite cronica”. I consigli terapeutici riguardano, poi, la rimozione delle fonti dell'allergene “utilizzare coprimaterassi/copricuscini antiacaro”, “lavare le lenzuola una volta alla settimana”, “rimuovere i tappeti, moquette o tendaggi pesanti dall'abitazione, evitare librerie”.
La certificazione medica in atti è insufficiente ad affermare l'esistenza di un nesso causale tra la rinite cronica da cui è affatto il paziente e l'insalubrità dell'ambiente domestico da lui frequentato da Pt_3 giugno a dicembre 2022. Anzi, i risultati della visita allergologica sembrano escludere questo rapporto indicando la fonte del problema nella presenza di acari e polvere e non di umidità. In questo senso la
CTU richiesta è del tutto esplorativa e avrebbe comportato un aggravio dell'istruttoria in assenza dei presupposti minimi per il suo svolgimento. La stessa CTU, poi, sarebbe intervenuta a distanza di oltre due anni e mezzo dalla rimozione delle cause (umidità e muffe) che, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbe causato la malattia con la conseguente inattendibilità e quindi inutilizzabilità dei risultati.
La domanda sul punto è infondata.
Con un'ultima domanda, formulata congiuntamente al richiamo all'art 32 Cost. i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno morale ed esistenziale e alla vita privata conseguente alla perdita dell'abitazione ma tale richiesta è formulata in modo del tutto generico senza che si possa riconoscere una lesione effettiva patita dai ricorrenti in conseguenza dei fatti subiti nei mesi di ottobre e novembre 2022 e che pagina 10 di 11 non si risolva in una richiesta di danno in re ipsa quale conseguenza immediata e necessaria dell'inadempimento del locatore. La prova del maggior danno gravava invece sul conduttore che non l'ha fornita se non nei limiti di quanto è stato riconosciuto quale voce del danno patrimoniale.
3. Le spese seguono il criterio della soccombenza (art 91 c.p.c.) e sono poste per ½ a carico della parte resistente maggiormente soccombente sulla domanda riconvenzionale e sulla domanda di risarcimento: sono compensate per ½ perché parte ricorrente non ha visto accolta una parte delle proprie domande.
Sono liquidate ai valori prossimi ai minimi del d.m. 147/22 per lo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della questione, dell'assenza di attività istruttoria e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
1. Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso tra le parti per inadempimento del locatore;
2. Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 2625,00 oltre interessi dalla domanda ex art 1284 co 4 c.c. sino al saldo;
3. Rigetta tutte le restanti domande;
4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente la quota di 1/2 delle spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in euro 264,00 per esposti e in € 2650,00 per compensi professionali (fase studio euro 500,00, fase introduttiva euro 400,00, fase trattazione euro 850,00 e fase decisionale euro
900,00) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Compensa le spese per 1/2.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 19.9.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris
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