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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13479/2023 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cuozzo, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
nata a [...] in data [...] Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione era natio un figlio, che il Tribunale di
Roma, con sentenza del 12.12.1983 (in atti, passata in giudicato), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la pronuncia di divorzio.
La resistente non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e veniva dichiarata contumace.
Ebbene, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata: in mancanza di eccezione di riconciliazione sollevata da parte resistente - rimasta contumace nel presente giudizio- deve ritenersi che le parti vivano ininterrottamente separate dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione, come dedotto dalla ricorrente.
Così verificata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche, nonché dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nessun'altra domanda veniva svolta.
In vista della natura della causa e della mancata costituzione di parte resistente, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
8.9.1976 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976, atto n. 00866, parte II, serie A00);
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 10.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13479/2023 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cuozzo, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
nata a [...] in data [...] Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione era natio un figlio, che il Tribunale di
Roma, con sentenza del 12.12.1983 (in atti, passata in giudicato), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la pronuncia di divorzio.
La resistente non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e veniva dichiarata contumace.
Ebbene, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata: in mancanza di eccezione di riconciliazione sollevata da parte resistente - rimasta contumace nel presente giudizio- deve ritenersi che le parti vivano ininterrottamente separate dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione, come dedotto dalla ricorrente.
Così verificata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche, nonché dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nessun'altra domanda veniva svolta.
In vista della natura della causa e della mancata costituzione di parte resistente, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
8.9.1976 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976, atto n. 00866, parte II, serie A00);
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 10.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi