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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2215/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2215/2024 promossa da:
, CF-CPF n. 617349858-87, CF: , nato il Parte_1 C.F._1
15/09/1953, a AN RÉ (San Paolo - BR);
, CF-CPF n. , CF: nato il Parte_2 C.F._2 C.F._3
16/01/1958 a AN RÉ (San Paolo - BR);
, CF-CPF n. , CF: nato il Parte_3 C.F._4 C.F._5
18/03/1986 a AO DO do MP (San Paolo - BR);
, CF-CPF n. , CF: Parte_4 P.IVA_1 Persona_1 nato il [...], a [...] - BR), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Riccardo De Simone e Valeria Saitta, elettivamente domiciliati presso lo Studio De Simone, sito in
Villaricca (NA), Viale della Vittoria - I Traversa n°2, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti
-Ricorrenti- contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 CP_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del
Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato -Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente l'11 settembre 2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato il giorno 14/08/1898, a Rizziconi, provincia di Reggio Calabria (Cfr. doc. in atti n.1), Per_2 il quale, dopo essere emigrato in Brasile, aveva contratto matrimonio il 27/01/1920 con Per_3
Cfr. doc. in atti n. 2).
[...]
Dalla loro unione matrimoniale, l'08/03/1929, era nato, in Brasile, il figlio (Cfr. Persona_4 doc. in atti n. 4).
L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 3).
Il 23/09/1950, aveva contratto matrimonio con la quale iniziava Persona_4 Persona_5
a firmare con il nome di (Cfr. doc in atti n. 5) e dalla loro unione, erano Persona_6 nati, il 15/09/1953, , nipote dell'avo – odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n. Parte_1
6) e, il 16/01/1958, , nipote dell'avo – odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti Parte_2
n. 7).
In particolare, sulla discendenza di : Parte_1
In data 02/12/1983, aveva contratto matrimonio con , cittadina Parte_1 Persona_7 brasiliana, la quale iniziava a firmare con il nome di (Cfr. doc. versta in atti n° Persona_8
8). Da tele unione, il 18/03/1986, era nato , bisnipote dell'avo -odierno Parte_3 ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 9).
In particolare, sulla discendenza di : Parte_2
In data 16/07/1983, aveva contratto matrimonio con Parte_2 Persona_9
cittadina brasiliana, la quale iniziava a firmare con il nome di
[...] Persona_9 Parte_4
(Cfr. doc. versta in atti n° 10). Da tele unione, il 23/03/1989, era nato
[...] Parte_4
, bisnipote dell'avo -odierno ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 11).
[...]
La Difesa ha evidenziato che, nonostante i ricorrenti avessero più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il d'Italia a San Paolo, sia attraverso il portale telematico Parte_5
“Prenot@mi” che attraverso l'inoltro di apposita documentazione a mezzo raccomandata A/R, (Cfr. doc. in atti n. 12, 13, 14), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro e, in ogni caso, atteso che “il TO di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per i richiedenti entrati nella fila dell'anno 2011”, risulta impossibile “fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedono di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_1 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al in Brasile, nonché ha argomentato Parte_6
l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'avo italiano, emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. CP_1
555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Attraverso il deposito telematico delle note di replica del 16.12.2024, la difesa dei ricorrenti ha impugnato e contestato quanto ex adverso dedotto dal convenuto nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta, argomentando che “E' stato infatti ampiamente dimostrato il tentativo di accedere agli uffici del e gli impedimenti/ostacoli incontrati dai ricorrenti nel frustrante Parte_5 tentativo di ottenere il riconoscimento del proprio diritto”, altresì allegando nuovi tentativi di prenotazione (sia attraverso il servizio telematico consolare “Prenot@mi” che a mezzo inoltro tramite raccomandate A/R) effettuati dai suoi patrocinati nonché depositando un estratto dalla pagina web consolare, datata 09.12.2024, nella quale si comunicava, in lingua portoghese, la possibilità di confermare il proprio interesse a proseguire l'iter di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai richiedenti inseriti nelle liste del 2016/2017.
All'udienza del 21 gennaio 2025, la difesa dei ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed il Giudice, visto l'art. 281sexies ult. comma c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite e Persona_2 dei suoi ascendenti non sia perfettamente ocincidente tra il certificato di nadcita italiano e gli atti registrati presso l'Anagrafe di Stato Civile AN ( è diventato;
la Persona_2 Persona_10 madre è diventata o , si ritiene che non vi siano Parte_7 Persona_11 Persona_12 dubbi sul fatto che trattasi delle medesime persone data la corrispondenza della paternità ( Per_13
, riportato in tutti gli atti correttamente), delle origini italiane (Reggio Calabria, nella cui
[...] provincia è situata Rizziconi) e della sostanziale traduzione dei nomi di battesimo italiani dell'avo e della madre in lingua locale. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza sia chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi, tutti in linea maschile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.
30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti sia documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge
n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente TO brasiliano.
Hanno lamentato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il TO LI (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di oltre 12 anni (a fine 2024 si stavano esaminando ancora le richieste degli anni 2016/2017).
Infatti, dalla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n. 12) si evince che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato dai ricorrenti attraverso il servizio consolare telematico
“Prenot@mi” nelle seguenti date: 01/12/2023, 03/12/2023, 06/12/2023, 12/12/2023, 20/12/2023,
10/01/2024, 22/01/2024, 30/01/2024, 06/02/2024, 29/02/2024, 01/03/2024, 06/03/2024, 18/03/2024, 19/03/2024) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
La Difesa ha dunque prodotto le informazioni estratte dal sito web consolare, dalle quali è possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presentate al a San Paolo-BR, superano di gran lunga il termine Parte_8 previsto di 730 giorni (la prima, datata 19/04/2023, la quale riporta che “Dal 1° gennaio al 24 febbraio
2023, i richiedenti i cui nominativi sono stati inseriti nella LISTA D'ATTESADELL'ANNO 2012 potranno confermare il loro interesse per procedere al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis”; la seconda del 09/12/2024, la quale informa che “l'apertura del calendario per gli appuntamenti di seguito indicati avverrà solo dopo la conclusione dell'anno 2015. Come precedentemente comunicato, ci sarà un'ultima apertura del calendario per i candidati del 2015–Nei prossimi mesi, i richiedenti i cui nominativi figurano nell'elenco per gli anni 2016/2017 potranno confermare il loro interesse a proseguire il processo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis registrandosi sul Portale Prenot@mi fino al 05/05/2024”; tutto secondo una procedura da seguire esclusivamente in modalità on-line, attraverso il servizio Prenot@mi)
Altresì, tutti i ricorrenti, accertata la paralisi del servizio telematico di prenotazione, hanno dato prova di avere ugualmente tentato l'inoltro cartaceo del “MODULO DI RICHIESTA RICONOSCIMENTO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA” (a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al TO
Generale Italia-San Paolo - Cfr. docc. 12 -pagg. da 1 a 12- e 17), senza ottenere alcuna risposta.
A tal proposito, se è pur vero che il non ha legittimamente dato alcun riscontro alla richiesta Parte_5 dei ricorrenti, effettuata a mezzo raccomandata A/R, essendo l'unica modalità di inoltro ammessa quella telematica a partire dal 20/03/2023 (Cfr. doc.13), va preso atto del fatto che questi, ritenendo negato un proprio diritto, abbiano tentato di effettuare un ulteriore sforzo, al fine di potere accedere al servizio di prenotazione auspicato.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del TO LI in San Paolo del Brasile non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi,
i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 9 anni. Da tale inerzia del
TO italiano competente deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso, infatti, che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Orbene, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dal nonno ai nipoti (odierni ricorrente) e dal trisavolo ai bisnipoti (odierni ricorrenti), senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato a [...], il [...] (Cfr. doc. in atti Persona_2
n. 1) e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
29/08/2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o , figlio di Persona_2 Persona_10 Parte_9
e di , originario dell'Italia, il 14/08/1898”.
[...] Persona_13
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri Persona_2 figli e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, , Parte_1
n. , CF: , nato il [...], a [...] RÉ (San Paolo C.F._6 P.IVA_2 C.F._1
- BR), , CF-CPF n. , CF: Parte_2 P.IVA_3 C.F._3 nato il [...] a [...] RÉ (San Paolo - BR), , CF-CPF n. Parte_3
355806868-89, CF: nato il [...] a [...] C.F._5
- BR) e , CF-CPF n. 367088248-09, CF: Parte_4
nato il [...], a [...] - BR), il diritto alla Persona_1 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi esposti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2215/2024 promossa da:
, CF-CPF n. 617349858-87, CF: , nato il Parte_1 C.F._1
15/09/1953, a AN RÉ (San Paolo - BR);
, CF-CPF n. , CF: nato il Parte_2 C.F._2 C.F._3
16/01/1958 a AN RÉ (San Paolo - BR);
, CF-CPF n. , CF: nato il Parte_3 C.F._4 C.F._5
18/03/1986 a AO DO do MP (San Paolo - BR);
, CF-CPF n. , CF: Parte_4 P.IVA_1 Persona_1 nato il [...], a [...] - BR), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Riccardo De Simone e Valeria Saitta, elettivamente domiciliati presso lo Studio De Simone, sito in
Villaricca (NA), Viale della Vittoria - I Traversa n°2, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti
-Ricorrenti- contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 CP_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del
Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato -Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente l'11 settembre 2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato il giorno 14/08/1898, a Rizziconi, provincia di Reggio Calabria (Cfr. doc. in atti n.1), Per_2 il quale, dopo essere emigrato in Brasile, aveva contratto matrimonio il 27/01/1920 con Per_3
Cfr. doc. in atti n. 2).
[...]
Dalla loro unione matrimoniale, l'08/03/1929, era nato, in Brasile, il figlio (Cfr. Persona_4 doc. in atti n. 4).
L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 3).
Il 23/09/1950, aveva contratto matrimonio con la quale iniziava Persona_4 Persona_5
a firmare con il nome di (Cfr. doc in atti n. 5) e dalla loro unione, erano Persona_6 nati, il 15/09/1953, , nipote dell'avo – odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n. Parte_1
6) e, il 16/01/1958, , nipote dell'avo – odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti Parte_2
n. 7).
In particolare, sulla discendenza di : Parte_1
In data 02/12/1983, aveva contratto matrimonio con , cittadina Parte_1 Persona_7 brasiliana, la quale iniziava a firmare con il nome di (Cfr. doc. versta in atti n° Persona_8
8). Da tele unione, il 18/03/1986, era nato , bisnipote dell'avo -odierno Parte_3 ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 9).
In particolare, sulla discendenza di : Parte_2
In data 16/07/1983, aveva contratto matrimonio con Parte_2 Persona_9
cittadina brasiliana, la quale iniziava a firmare con il nome di
[...] Persona_9 Parte_4
(Cfr. doc. versta in atti n° 10). Da tele unione, il 23/03/1989, era nato
[...] Parte_4
, bisnipote dell'avo -odierno ricorrente (Cfr. doc. versata in atti n° 11).
[...]
La Difesa ha evidenziato che, nonostante i ricorrenti avessero più volte tentato di presentare richiesta di convocazione presso il d'Italia a San Paolo, sia attraverso il portale telematico Parte_5
“Prenot@mi” che attraverso l'inoltro di apposita documentazione a mezzo raccomandata A/R, (Cfr. doc. in atti n. 12, 13, 14), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro e, in ogni caso, atteso che “il TO di San Paolo pubblica sul proprio portale istituzionale le convocazioni per i richiedenti entrati nella fila dell'anno 2011”, risulta impossibile “fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedono di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_1 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al in Brasile, nonché ha argomentato Parte_6
l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'avo italiano, emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. CP_1
555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Attraverso il deposito telematico delle note di replica del 16.12.2024, la difesa dei ricorrenti ha impugnato e contestato quanto ex adverso dedotto dal convenuto nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta, argomentando che “E' stato infatti ampiamente dimostrato il tentativo di accedere agli uffici del e gli impedimenti/ostacoli incontrati dai ricorrenti nel frustrante Parte_5 tentativo di ottenere il riconoscimento del proprio diritto”, altresì allegando nuovi tentativi di prenotazione (sia attraverso il servizio telematico consolare “Prenot@mi” che a mezzo inoltro tramite raccomandate A/R) effettuati dai suoi patrocinati nonché depositando un estratto dalla pagina web consolare, datata 09.12.2024, nella quale si comunicava, in lingua portoghese, la possibilità di confermare il proprio interesse a proseguire l'iter di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai richiedenti inseriti nelle liste del 2016/2017.
All'udienza del 21 gennaio 2025, la difesa dei ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed il Giudice, visto l'art. 281sexies ult. comma c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
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Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite e Persona_2 dei suoi ascendenti non sia perfettamente ocincidente tra il certificato di nadcita italiano e gli atti registrati presso l'Anagrafe di Stato Civile AN ( è diventato;
la Persona_2 Persona_10 madre è diventata o , si ritiene che non vi siano Parte_7 Persona_11 Persona_12 dubbi sul fatto che trattasi delle medesime persone data la corrispondenza della paternità ( Per_13
, riportato in tutti gli atti correttamente), delle origini italiane (Reggio Calabria, nella cui
[...] provincia è situata Rizziconi) e della sostanziale traduzione dei nomi di battesimo italiani dell'avo e della madre in lingua locale. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza sia chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi, tutti in linea maschile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.
30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti sia documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge
n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente TO brasiliano.
Hanno lamentato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il TO LI (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di oltre 12 anni (a fine 2024 si stavano esaminando ancora le richieste degli anni 2016/2017).
Infatti, dalla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n. 12) si evince che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato dai ricorrenti attraverso il servizio consolare telematico
“Prenot@mi” nelle seguenti date: 01/12/2023, 03/12/2023, 06/12/2023, 12/12/2023, 20/12/2023,
10/01/2024, 22/01/2024, 30/01/2024, 06/02/2024, 29/02/2024, 01/03/2024, 06/03/2024, 18/03/2024, 19/03/2024) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
La Difesa ha dunque prodotto le informazioni estratte dal sito web consolare, dalle quali è possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presentate al a San Paolo-BR, superano di gran lunga il termine Parte_8 previsto di 730 giorni (la prima, datata 19/04/2023, la quale riporta che “Dal 1° gennaio al 24 febbraio
2023, i richiedenti i cui nominativi sono stati inseriti nella LISTA D'ATTESADELL'ANNO 2012 potranno confermare il loro interesse per procedere al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis”; la seconda del 09/12/2024, la quale informa che “l'apertura del calendario per gli appuntamenti di seguito indicati avverrà solo dopo la conclusione dell'anno 2015. Come precedentemente comunicato, ci sarà un'ultima apertura del calendario per i candidati del 2015–Nei prossimi mesi, i richiedenti i cui nominativi figurano nell'elenco per gli anni 2016/2017 potranno confermare il loro interesse a proseguire il processo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis registrandosi sul Portale Prenot@mi fino al 05/05/2024”; tutto secondo una procedura da seguire esclusivamente in modalità on-line, attraverso il servizio Prenot@mi)
Altresì, tutti i ricorrenti, accertata la paralisi del servizio telematico di prenotazione, hanno dato prova di avere ugualmente tentato l'inoltro cartaceo del “MODULO DI RICHIESTA RICONOSCIMENTO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA” (a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al TO
Generale Italia-San Paolo - Cfr. docc. 12 -pagg. da 1 a 12- e 17), senza ottenere alcuna risposta.
A tal proposito, se è pur vero che il non ha legittimamente dato alcun riscontro alla richiesta Parte_5 dei ricorrenti, effettuata a mezzo raccomandata A/R, essendo l'unica modalità di inoltro ammessa quella telematica a partire dal 20/03/2023 (Cfr. doc.13), va preso atto del fatto che questi, ritenendo negato un proprio diritto, abbiano tentato di effettuare un ulteriore sforzo, al fine di potere accedere al servizio di prenotazione auspicato.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del TO LI in San Paolo del Brasile non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi,
i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 9 anni. Da tale inerzia del
TO italiano competente deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso, infatti, che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Orbene, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dal nonno ai nipoti (odierni ricorrente) e dal trisavolo ai bisnipoti (odierni ricorrenti), senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato a [...], il [...] (Cfr. doc. in atti Persona_2
n. 1) e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
29/08/2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o , figlio di Persona_2 Persona_10 Parte_9
e di , originario dell'Italia, il 14/08/1898”.
[...] Persona_13
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri Persona_2 figli e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, , Parte_1
n. , CF: , nato il [...], a [...] RÉ (San Paolo C.F._6 P.IVA_2 C.F._1
- BR), , CF-CPF n. , CF: Parte_2 P.IVA_3 C.F._3 nato il [...] a [...] RÉ (San Paolo - BR), , CF-CPF n. Parte_3
355806868-89, CF: nato il [...] a [...] C.F._5
- BR) e , CF-CPF n. 367088248-09, CF: Parte_4
nato il [...], a [...] - BR), il diritto alla Persona_1 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi esposti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino