Art. 3. Rilascio di licenze globali di progetto 1. Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185 , possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.
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5 dicembre 2024
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