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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/07/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 236/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 236 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promosso
DA
, nato a [...] il [...], C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nella via G. Vazzana n. 4 bis, presso lo studio dell'avv. Antoniella
Marinaro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata AL (PA) il 29.11.1966, C.F. ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata nella via G. Vazzana n. 4 bis, presso lo studio dell'avv. Antoniella Marinaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del presso il Tribunale di Termini Imerese. Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
19.06.2025; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 616/2021 del 09.06.2021, munita di attestazione di passaggio in giudicato, depositata in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Nessuna richiesta a titolo di mantenimento è stata avanzata dalle parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
PQM
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a AL (PA) il 16.03.1985, trascritto nel registro di stato civile del CP_1 medesimo comune al n. 19, parte II, serie A, anno 1985;
− dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 236 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promosso
DA
, nato a [...] il [...], C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nella via G. Vazzana n. 4 bis, presso lo studio dell'avv. Antoniella
Marinaro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata AL (PA) il 29.11.1966, C.F. ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata nella via G. Vazzana n. 4 bis, presso lo studio dell'avv. Antoniella Marinaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del presso il Tribunale di Termini Imerese. Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
19.06.2025; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 616/2021 del 09.06.2021, munita di attestazione di passaggio in giudicato, depositata in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Nessuna richiesta a titolo di mantenimento è stata avanzata dalle parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
PQM
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a AL (PA) il 16.03.1985, trascritto nel registro di stato civile del CP_1 medesimo comune al n. 19, parte II, serie A, anno 1985;
− dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle