Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2988/2025
REPYBBLK BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott.ssa Laura Maria cosmai
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.03.2025 da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Pini ( Email 1 del foro di Milano, con studio in
Milano, piazza Castello n. 11, presso il quale ha eletto domicilio telematico,
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Rosario Cilmi ( Email 2 del foro di Monza, con studio in
Monza, via Mentana, 29, presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 09.06.2011 (anno 2011, atto n. 548 - parte I), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (parte II - Serie C) optando con successivo atto notarile del 29.01.2019 per il regime di separazione dei beni.
Separati consensualmente con verbale in data 11.07.2019 omologato con decreto n. 13915/2019 del
Tribunale di Milano del 25.07.2019 (r.g. 6522/2019). Con i seguenti figli:
), nato a [...] il [...] cittadino italiano;
(c.f. C.F. 3 Persona 1
), nata a [...] il [...] cittadina italiana, (c.f. Parte_3 C.F. 4 entrambi residenti in [...].
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in
1. i figli Per 1 e Pt 3 continueranno a essere affidati in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente di entrambi presso la madre. I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli;
2. quanto alle modalità di visita e ai tempi di frequentazione dei minori si prevede quanto segue:
a. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì
-
pomeriggio (ore 16:00) sino a domenica pomeriggio (ore 16:00) nonché un giorno infrasettimanale (notte compresa) dal pomeriggio (ore 16:00) sino alla mattina successiva (ore 8:30) - prelevandoli e riportandoli direttamente a scuola. Il giorno infrasettimanale di competenza paterna potrà mutare di anno in anno e, per quest'anno scolastico, sarà il martedì;
b. durante le vacanze natalizie i genitori potranno vedere e tenere con loro i figli una settimana ciascuno e precisamente dal 24 dicembre (ore 10:00) al 30 dicembre (ore 16:00), ovvero dal 30 dicembre (ore 10:00) al 6 gennaio (ore 16:00), ad anni alterni, con il Natale presso un genitore e il Capodanno presso l'altro; c. durante le vacanze scolastiche pasquali i genitori potranno vedere e tenere con loro i figli, ad anni alterni, per tutto il relativo periodo, dandosi atto che la Pasqua 2025 sarà trascorsa con la madre;
d. durante le vacanze estive i genitori potranno vedere e tenere con loro i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordarsi tra le parti, via e-mail, entro il
31 maggio di ciascun anno.
Parte 13. Il Signor Parte_2 si obbliga a versare mensilmente alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario c/o Banca Intesa San Paolo al seguente IBAN
[...], a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli Per 1 e Pt 3 , l'importo di 325,00 euro mensili per ciascun figlio, così complessivamente l'importo di 650,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. L'assegno di mantenimento periodico di cui al punto 3, richiamato quanto previsto dalle Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano il 14.11.2017, sarà destinato a coprire “tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita" dei minori. "Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco".
5. In deroga a quanto previsto da dette Linee Guida, le parti concordemente prevedono che il sig.
Pt 2 parteciperà al pagamento del 50% della spesa relativa alla mensa della scuola primaria della figlia Pt 3 , limitatamente all'anno scolastico 2025-2026.
6. Quanto alle spese straordinarie, il sig. Pt 2 corrisponderà alla sig.ra Pt 1 il 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dalle richiamate Linee Guida del Tribunale di Milano, che prevedono:
"Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta." 7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare l'uno nei confronti dell'altro un diritto di mantenimento e che, con il corretto adempimento del presente accordo, nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro sino alla data della sottoscrizione del presente ricorso.
8. Spese del presente giudizio compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali al principio di solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare a impugnare l'emananda sentenza e di esonerarsi reciprocamente dal deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis.51 co. 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis.51 co. 2 c.p.c. ed hanno rinunciato altresì all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 09.06.2011 tra i signori Pt_1
[...] e Parte 2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sesto San Giovanni dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Dott.ssa Fulvia De Luca
Visto, per acquiescenza alla sentenza