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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4050/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.04.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Fabio Deorsola e Giovanni Dionisio presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Helga Lazzaroni presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vanzago (MI) il 19.06.1999
(atto iscritto al n. 10, anno 1999, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 7534/2012 del Tribunale di Milano pubblicata 21.06.2012
con i seguenti figli:
, nato il [...] Per_1 nato il [...] Per_2
Gaia, nata il [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 7534/2012 del Tribunale di Milano pubblicata 21.06.2012, così come modificata dal decreto
12352/2016 del Tribunale di Milano pubblicato il 09.06.2016.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“a) Dare atto del raggiungimento dell'indipendenza economica di e, per l'effetto, Parte_3 disporre la revoca del contributo al mantenimento a carico del Sig. a far data dal mese di Pt_1 gennaio 2025 incluso.
b) Dare atto del raggiungimento dell'indipendenza economica di e, per l'effetto, Parte_4 disporre la revoca del contributo al mantenimento a carico del Sig. a far data dal mese di Pt_1 gennaio 2025 incluso.
c) Confermare l'accordo del 6/06/2016 con riferimento al contributo al mantenimento della figlia
maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari attualmente ad euro 519,84 Per_3 mensili, (rivalutati secondo indice Istat), oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie a lei riferite, come da linee guida sulle spese extra assegno applicate presso questo Tribunale.
d) Ciascuna parte sostiene i costi della propria difesa.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 7534/2012 del Tribunale di
Milano pubblicata 21.06.2012, così come modificata dal decreto 12352/2016 del Tribunale di Milano pubblicato il 09.06.2016, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.04.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Fabio Deorsola e Giovanni Dionisio presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Helga Lazzaroni presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vanzago (MI) il 19.06.1999
(atto iscritto al n. 10, anno 1999, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 7534/2012 del Tribunale di Milano pubblicata 21.06.2012
con i seguenti figli:
, nato il [...] Per_1 nato il [...] Per_2
Gaia, nata il [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 7534/2012 del Tribunale di Milano pubblicata 21.06.2012, così come modificata dal decreto
12352/2016 del Tribunale di Milano pubblicato il 09.06.2016.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“a) Dare atto del raggiungimento dell'indipendenza economica di e, per l'effetto, Parte_3 disporre la revoca del contributo al mantenimento a carico del Sig. a far data dal mese di Pt_1 gennaio 2025 incluso.
b) Dare atto del raggiungimento dell'indipendenza economica di e, per l'effetto, Parte_4 disporre la revoca del contributo al mantenimento a carico del Sig. a far data dal mese di Pt_1 gennaio 2025 incluso.
c) Confermare l'accordo del 6/06/2016 con riferimento al contributo al mantenimento della figlia
maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari attualmente ad euro 519,84 Per_3 mensili, (rivalutati secondo indice Istat), oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie a lei riferite, come da linee guida sulle spese extra assegno applicate presso questo Tribunale.
d) Ciascuna parte sostiene i costi della propria difesa.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 7534/2012 del Tribunale di
Milano pubblicata 21.06.2012, così come modificata dal decreto 12352/2016 del Tribunale di Milano pubblicato il 09.06.2016, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato