Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00939/2025REG.PROV.COLL.
N. 00295/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2025, proposto da GA NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo La Fauci Belponer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate Territorio Direzione Provinciale Trapani Ufficio Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
RI GU, non costituito in giudizio;
per la riforma
del capo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 03593/2024, resa tra le parti, avente ad oggetto la reiezione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate Territorio Direzione Provinciale Trapani Ufficio Provinciale di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il Cons. AN Di TT e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, la sig.ra NO GA ha impugnato le note dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani, Ufficio Provinciale del Territorio, datate 10 e 14 maggio 2024, con cui l’Amministrazione aveva differito l’evasione della sua istanza di accesso documentale del 21 marzo 2024, avente ad oggetto la documentazione relativa all’istanza di variazione catastale prot. TP0035649 del 12 luglio 2021, presentata dalla controinteressata GU RI, nonché copia del mappale prot. TP0031445 del 18 giugno 2021. La ricorrente aveva altresì chiesto che venisse ordinata l’esibizione di tale documentazione, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Nel medesimo giudizio la sig.ra NO aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositando il relativo modulo prestampato predisposto dal TAR Sicilia - Palermo, corredato della documentazione reddituale e dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio già sottoposta alla Commissione competente. Quest’ultima, con decreto n. 62/2024, aveva ritenuto completa la documentazione prodotta ed aveva ammesso la ricorrente al beneficio.
Successivamente, nelle more della fissazione della camera di consiglio, la documentazione oggetto di accesso era stata integralmente trasmessa all’interessata, la quale aveva quindi depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso principale, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese e per la definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Con sentenza n. 3593/2024, pubblicata il 23 dicembre 2024, il TAR Sicilia - Palermo, Sezione IV, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che: la sottoscrizione della parte non risultava autenticata dal difensore né corredata da documento d’identità, in violazione dell’art. 78, comma 2, D.P.R. 115/2002; la dichiarazione non conteneva l’indicazione del reddito della ricorrente e del suo nucleo familiare, né l’anno di riferimento, in violazione dell’art. 79, lett. c), del medesimo D.P.R.; la produzione della dichiarazione dei redditi non poteva ritenersi equipollente alla dichiarazione sostitutiva prescritta.
3. Avverso tale sentenza la sig.ra NO ha proposto appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, deducendo plurimi profili di erroneità della decisione di primo grado.
All’udienza del 29 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale Amministrativo di primo grado, nel respingere l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto che la firma della ricorrente, apposta in calce alla relativa domanda, non fosse stata autenticata dal difensore, né accompagnata da copia del documento di identità, reputando per ciò solo inammissibile la richiesta.
Secondo la sig.ra NO, tale statuizione si fonda su un’erronea lettura dell’art. 78, comma 2, del D.P.R. 115/2002, poiché la norma non prescrive affatto che l’autentica del difensore costituisca l’unico modo per la valida presentazione dell’istanza, ma al contrario contempla due modalità alternative: l’autenticazione da parte del difensore, oppure la sottoscrizione dell’interessato “ nelle forme di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 ”, cioè mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
L’appellante espone, al riguardo, che l’istanza di ammissione era stata redatta e sottoscritta sul modulo ufficiale predisposto dal TAR Sicilia - Palermo, lo stesso che l’Ufficio mette a disposizione delle parti che intendono accedere al gratuito patrocinio, nel quale è riportata in caratteri maiuscoli e in grassetto la dicitura “ La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 ”.
In altri termini, quel modello - proprio perché già predisposto dall’amministrazione giudiziaria - contiene in sé la formula necessaria per considerare la firma della parte come dichiarazione sostitutiva a tutti gli effetti di legge, senza bisogno di autentica ulteriore. La sottoscrizione apposta sul modulo, dunque, era pienamente idonea a soddisfare il requisito di validità dell’istanza previsto dalla normativa, tanto più che la genuinità della firma non è mai stata posta in dubbio, né dal Giudice di prime cure né dalle amministrazioni resistenti.
La ricorrente sostiene, pertanto, che il primo Giudice avrebbe omesso di esaminare il contenuto effettivo dell’istanza, limitandosi a rilevare l’assenza di autentica come se essa costituisse requisito indefettibile, e ciò in palese contrasto con la lettera della norma e con il significato sistematico del riferimento all’art. 38 D.P.R. 445/2000.
Tale omissione, oltre a concretare un errore di diritto, avrebbe comportato anche un errore di fatto, perché dagli atti di causa risulta che l’istanza era correttamente redatta e sottoscritta in forma sostitutiva, conformemente al modello ufficiale in uso presso il Tribunale. La decisione impugnata, secondo l’appellante, si porrebbe quindi in contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa e con il favor per l’accesso al patrocinio dei non abbienti, avendo introdotto un formalismo non previsto dal legislatore e idoneo a pregiudicare irragionevolmente l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.
Il motivo è fondato.
La norma invocata, come è noto, prevede che “ l’istanza è sottoscritta a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore o è presentata nelle forme di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”. La congiunzione “ o ” segna una chiara alternatività tra le due modalità: l’una fondata sull’autentica del difensore, l’altra sulla dichiarazione sostitutiva, che prescinde da qualsiasi autentica e trova garanzia nella responsabilità personale dell’autore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di specie, risulta che la sig.ra NO abbia effettivamente presentato l’istanza sul modello predisposto dal Tribunale Amministrativo Regionale - Palermo recante la dicitura “ La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ”, per cui la sottoscrizione da lei apposta integra a tutti gli effetti una dichiarazione sostitutiva di certificazione conforme alla legge.
Ne consegue che la dichiarazione presentata dall’appellante era formalmente e sostanzialmente regolare, e non poteva essere dichiarata inammissibile per il solo fatto di non recare l’autentica del difensore. L’errore interpretativo, peraltro, risulta aggravato dall’omesso esame del testo del modulo e dalla mancata considerazione della prassi giudiziaria consolidata, secondo cui la presentazione su modello ufficiale predisposto dallo stesso ufficio giudiziario è idonea a soddisfare i requisiti formali previsti dal D.P.R. 115/2002.
II. Con il secondo motivo l’appellante lamenta che il Tribunale Amministrativo Regionale abbia rigettato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche sul presupposto che la relativa dichiarazione non riportasse l’indicazione del reddito percepito né dal proprio nucleo familiare né con riferimento all’anno di imposta di riferimento, come previsto dall’art. 79, lettera c), del D.P.R. n. 115/2002.
La ricorrente sostiene che tale valutazione sia del tutto erronea, non solo perché fondata su un formalismo privo di reale contenuto sostanziale, ma soprattutto perché ignora la documentazione effettivamente prodotta in giudizio e la situazione di fatto in cui l’istanza era stata presentata.
Espone, in proposito, che alla data del 5 giugno 2024, giorno in cui l’istanza fu depositata, la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023 non era ancora materialmente disponibile, poiché il termine per la sua presentazione era fissato al 30 novembre 2024; di conseguenza, ella aveva correttamente allegato la dichiarazione dei redditi 2023 riferita all’anno d’imposta 2022, che costituiva l’unico documento fiscale già formatosi e disponibile al momento della domanda.
Tale dichiarazione - regolarmente sottoscritta e depositata - conteneva l’indicazione del reddito effettivamente percepito e, insieme agli altri allegati richiesti (stato di famiglia, certificazioni, autocertificazione del domicilio, ecc.), consentiva di desumere con piena chiarezza la situazione economica dell’interessata e del suo nucleo familiare.
A riprova di ciò, la sig.ra NO ricorda che la medesima documentazione - redatta secondo identiche modalità - era stata giudicata completa e sufficiente dalla Commissione presso il TAR di Palermo, la quale, con decreto n. 62/2024, aveva già deliberato la provvisoria ammissione al beneficio. Tale circostanza, rimasta incontestata, rende ancor più irragionevole la successiva decisione del Collegio di rigettare l’istanza nella sentenza impugnata, senza che nel frattempo fosse intervenuta alcuna revoca o accertamento di falsità.
L’appellante aggiunge che, anche a voler ritenere l’indicazione del reddito nel corpo dell’istanza requisito formale autonomo, il Giudice avrebbe dovuto comunque attivare il soccorso istruttorio, previsto in via generale dall’art. 6 della legge n. 241 del 1990 e applicabile a tutti i procedimenti instaurati su istanza di parte.
Il rigetto immediato, senza attivare alcuna forma di collaborazione istruttoria, costituirebbe dunque una violazione dei principi di buona fede e leale cooperazione che devono improntare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, oltre che un irragionevole aggravio per chi si trovi in condizioni economiche precarie.
Il motivo è fondato.
Il Collegio osserva che l’art. 79 del D.P.R. n. 115/2002 richiede che l’istanza di ammissione contenga “ l’indicazione del reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione, nonché gli altri redditi percepiti ” e che tale dichiarazione sia resa dall’interessato sotto la propria responsabilità. La finalità della norma è chiaramente quella di consentire la verifica della sussistenza del requisito reddituale, e non di imporre un formalismo vuoto e fine a sé stesso.
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato la propria dichiarazione dei redditi regolarmente presentata e sottoscritta, dalla quale erano agevolmente desumibili il reddito percepito e l’anno di riferimento e tale documentazione era già stata ritenuta sufficiente dalla competente Commissione del gratuito patrocinio, che l’aveva esaminata e giudicata completa.
Il primo Giudice ha dunque errato nel qualificare la mancanza dell’importo numerico nell’autocertificazione come vizio insanabile, trascurando che l’istanza era sorretta da documenti idonei a rappresentare la reale situazione economica e che, comunque, un eventuale difetto formale avrebbe dovuto essere superato mediante l’attivazione del potere di integrazione istruttoria. La giurisprudenza amministrativa, del resto, riconosce costantemente che il principio di proporzionalità e quello di leale collaborazione impongono di preferire un’interpretazione sostanziale delle norme sul patrocinio dei non abbienti, evitando di trasformare prescrizioni meramente formali in ostacoli irragionevoli all’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione. Deve pertanto ritenersi che, nel caso di specie, l’istanza di ammissione fosse pienamente conforme alla disciplina vigente, avendo la parte allegato tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica dei presupposti reddituali. L’assenza di una mera indicazione numerica, agevolmente desumibile dagli allegati, non poteva giustificare il rigetto della domanda.
Dalle considerazioni che precedono emerge la piena fondatezza dell’appello.
Considerata la natura della controversia e la peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone la riforma della sentenza del TAR Sicilia - Palermo n. 3593/2024 nella parte in cui ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con contestuale ammissione dell’appellante al beneficio ai sensi degli artt. 74 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB GI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
AN Di TT, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Di TT | OB GI |
IL SEGRETARIO