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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 170/2023 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1955 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro
Lupo del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla Piazza Trento
Trieste n. 5/1;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) sito in Bologna, via Nicolò Pisano n. 19, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore condominiale pro tempore e Controparte_2 [...]
(C.F. nato a [...] in data [...] e residente a P_3 C.F._2
Bologna in via Nicolò Pisano n. 19, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Garagnani del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Garibaldi n. 5;
APPELLATI
e di
(C.F. ) nata a RA di IA (CT) in [...] Controparte_4 C.F._3
04.09.1952 e residente a [...];
APPELLATA CONTUMACE
nonché di
1 (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_5 C.F._4
Bologna in via Nicolò Pisano n. 21/3;
APPELLATA CONTUMACE
e di
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1895/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data
05.07.2022 e pubblicata l'11.07.2022 nel procedimento iscritto al n. 7845/2020 R.G., avente ad oggetto servitù;
CONCLUSIONI: All'udienza del 3 giugno 2025, l'appellante precisava le conclusioni Parte_1 come da atto di appello e quindi: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis: nel merito: in riforma dell'appellata sentenza, respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e diritto ed indimostrate;
in ogni caso vittoria di spese e compensi come da tariffa forense, maggiorati delle spese forfettarie e degli accessori di legge, di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”; gli appellati e concludevano Controparte_1 P_3 come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo dunque che: “l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni avversa deduzione e richiesta, voglia 1) dichiarare inammissibile il proposto appello per i motivi esposti in narrativa;
2) dichiarare inammissibile il quarto motivo di appello perché costituente un
“nova”; 3) dichiarare infondato il proposto appello con rigetto del medesimo e conferma della sentenza impugnata e di tutti gli atti in essa richiamati;
4) condannare l'appellante alle spese e competenze legali”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato davanti al Tribunale di Bologna in data 02.07.2020, il e premesso che i predetti Sig.ri sono Parte_2 Controparte_4 proprietari di un appartamento sito al piano terra del condominio di via Nicolò Pisano n. 19 (catastalmente identificato al foglio 211, part. 38, sub 3) comprendente l'area cortiliva antistante l'ingresso all'abitazione che
2 si estende sino alla recinzione condominiale, area cortiliva pure di loro esclusiva proprietà (foglio 211, part. 1072), che il è proprietario nonché possessore, fra gli altri, del suolo identificato Controparte_1 al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 211 particella 1000 nella sua interezza, che il Sig. P_
, essendo affetto da grave cardiopatia, chiedeva al di poter utilizzare l'area cortiliva di sua P_1 proprietà come posto auto, tramite la realizzazione di un ingresso in luogo di una parte della recinzione del
, ottenendo il benestare dei condomini, che successivamente venivano rilasciate tutte le P_1 autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un varco nella recinzione del e l'installazione di P_1
P_ un cancello, al fine di permettere ad e di poter entrare con la propria autovettura all'interno P_4 dell'area cortiliva di loro proprietà - i ricorrenti producevano al riguardo la comunicazione di inizio dei lavori con CILA e la concessione del passo carraio -, che in data 24.05.2019 e Parte_1 Controparte_5 lamentavano a mezzo raccomandata, firmata da legale, l'illegittima apertura della recinzione
[...]
P_ condominiale, confinante con la corte di loro proprietà, da parte di e che nel momento in cui P_4 veniva montato il cancello, in data 04.07.2019, il Sig. installava, sulla pavimentazione stradale e nelle Pt_1 vicinanze del predetto cancello, un paletto rosso e bianco, delimitante a suo dire la di lui proprietà, paletto che veniva rimosso a seguito dell'intervento della Polizia Municipale, che successivamente Parte_1
P_ provvedeva a piantare un altro paletto nella stessa posizione del precedente, che nel frattempo e P_4 formalizzavano le autorizzazioni con il proprio Condominio tramite delibera assembleare, acquistando parte della particella 1000 in corrispondenza del cancello, che innanzi al cancello stesso venivano progressivamente accumulati materiali di vario genere (vasi in cemento, laterizi, assi di legno) atti ad impedire l'accesso tramite il varco su cui insisteva il cancello, materiali questi che, secondo quanto appreso in data 05.02.2020, erano stati ivi ubicati da , il quale, insieme ad e a Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 rivendicava di aver usucapito il suolo insistente su parte della particella n. 1000, tutto ciò premesso, chiedevano, previo accertamento dello spoglio della porzione della particella n. 1000 del foglio 211 Catasto dei Fabbricati del Comune di Bologna posto in essere da , e Parte_1 Controparte_6 Controparte_5 in danno del legittimo possessore e proprietario e dei suoi condomini,
[...] Controparte_1 ordinarsi l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso dei beni immobili di loro proprietà nella loro interezza e, quindi, di quella parte oggetto di spoglio e la rimozione di tutti i materiali e di qualsiasi bene, opera e ostacolo illegittimamente ivi ubicati che occupano la porzione della particella citata, in subordine insistendo per un ordine di cessazione delle molestie poste in essere da e I ricorrenti Pt_1 P_6 P_5 prospettavano anche un eventuale giudizio di merito per ottenere il risarcimento di tutti i danni, materiali e non, quantificabili in euro 3.000 o diversa misura ritenuta di giustizia.
I resistenti , e si costituivano con comparsa Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 depositata il 27.07.2020, allegando una diversa ricostruzione dei fatti secondo cui la realizzazione del cancello era finalizzata a creare una servitù di passaggio a favore dei ricorrenti e in pregiudizio dei resistenti, estranei
3 al condominio suddetto. Inoltre non rispondeva al vero che in data 04.07.2019 installava, per la prima Pt_1 volta, nella pavimentazione stradale nelle vicinanze del cancello, il paletto a delimitazione della proprietà dei resistenti - i medesimi, a dimostrazione della propria ricostruzione, producevano fotografie tratte da Google
Maps e datate giugno 2012 nelle quali il paletto era visibile. Facevano rilevare , e Pt_1 P_5 P_6 che in data 4 luglio 2019 la Polizia Municipale si era limitata a constatare la situazione di fatto e a sedare gli animi, chiedendo la temporanea rimozione del paletto a il quale in seguito provvedeva a reinstallarlo. Pt_1
In diritto i resistenti rilevavano l'infondatezza dell'azione dei ricorrenti, in quanto la fattispecie dedotta in giudizio non coincideva con una fattispecie astrattamente protetta dalla tutela azionata. Evidenziavano in particolare l'illegittimità di tutelare l'apertura, ex novo, di un accesso su una proprietà altrui a mezzo tutela possessoria e deducevano come parte ricorrente non avesse dimostrato la propria titolarità nel possesso.
Eccepiva inoltre parte resistente l'assenza dell'animus spoliandi non essendovi da parte dei ricorrenti adeguate allegazioni o prova che dimostrassero lo spoglio del possesso. Infine eccepiva la decadenza derivante dall'esercizio ultrannuale dall'azione di spoglio ex. art. 1168 codice civile. I resistenti Sig.ri Pt_1 P_5
e chiedevano quindi all'adito Tribunale di dichiarare improponibile, inammissibile e comunque P_6 infondata nel merito la domanda possessoria dei ricorrenti e, per l'effetto, rigettarla con vittoria delle spese di lite e condanna per lite temeraria. All'udienza fissata per la comparizione delle parti e decisione sul ricorso in data 30.07.2020, veniva discusso nel contraddittorio delle parti l'assetto dei luoghi, in particolare sulla base della planimetria prodotta dai resistenti nonché delle riproduzioni fotografiche prodotte da entrambe le parti. I ricorrenti e i resistenti concordavano che “il problema in concreto è lo sconfinamento, nell'ambito della manovra di un'auto per entrare attraverso il cancello, in una porzione del terreno di proprietà dei resistenti, identificata con il mappale 1047”. All'esito dell'udienza, il giudice rilevava la necessità di disporre consulenza tecnica di ufficio, nominando il Geom. al fine della descrizione dei luoghi e della Controparte_7 verifica del problema denunciato, oltre che per tentare la conciliazione delle parti sulla base delle condizioni dei luoghi. In data 03.09.2020, venivano formulati i seguenti quesiti al C.T.U. nominato: “1) descriva lo stato dei luoghi anche mediante adeguata documentazione fotografica;
2) accerti quali siano le rispettive proprietà catastali delle parti in causa;
3) verifichi se sia possibile per un autoveicolo accedere, tramite il cancello per cui è causa, all'area cortiliva dei ricorrenti persone fisiche senza occupare nel transito l'area di proprietà dei resistenti;
4) in caso di risposta positiva al quesito sub 3), verifichi quali accorgimenti non invasivi possano essere messi in atto al fine di consentire tale accesso carrabile senza occupazione dell'area di proprietà dei resistenti (come per esempio segni sul terreno che individuino il percorso sullo stesso); 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 3) che comporti uno sconfinamento minimo dell'autoveicolo in entrata e in uscita dal cancello sul terreno di proprietà dei resistenti, verifichi la possibilità di una soluzione transattiva che possa contemperare le esigenze delle contrapposte parti in causa”. La relazione tecnica veniva depositata il 30 aprile
2021; alla successiva udienza del 13.05.2021 il giudice si riservava, assegnando alle parti termine per memorie
4 difensive. Con ordinanza emessa in data 04.06.2021 a scioglimento della riserva, il Giudice, preliminarmente ritenute comprovate le seguenti circostanze ovvero che i mappali 1000, 1072 e 1047 sono tutti adibiti ad area P_ cortiliva e risultano rispettivamente del Condominio ricorrente, dei ricorrenti e e dei resistenti, P_4 che, come accertato in sede di c.t.u., in assenza del paletto, posizionato su sedime pubblico, corrispondente P_ alla via Pisano, è possibile per un autoveicolo delle dimensioni di un'utilitaria, quale quella in uso al Sig. , entrare nell'area cortiliva dei ricorrenti persone fisiche (mappale 1072) attraverso il cancello senza debordare nell'area cortiliva dei resistenti (mappale 1047) e che le parti si accordavano all'udienza del 30.07.2020 in ordine alla questione oggetto di controversia nei termini sopra esposti, ritenuto altresì che, essendo pacifica la volontà dei resistenti di opporsi al passaggio dei ricorrenti attraverso il cancello, la stessa va Parte_3 qualificata come molestia quanto meno di diritto, considerata l'incertezza della riconducibilità al loro operato dell'appoggio sul cancello di materiali vari, seppur verosimile sicuramente qualificabile come molestia di fatto
- può invece qualificarsi come tale la reiterazione nell'apposizione del paletto dopo la sua rimozione a seguito dell'intervento della Polizia Municipale in data 04.07.2019, che trattasi di molestie in quanto del tutto legittimamente i ricorrenti con l'accordo del che a tal fine si è impegnato a Parte_3 P_1 trasferire loro la porzione del mappale 1000 su cui il cancello è stato edificato, intendono accedere alla loro area cortiliva tramite il suddetto cancello - tale legittimità consegue al fatto che lo possono fare senza occupare l'area cortiliva dei resistenti -, che in un contesto fattuale così ricostruito il paletto, a prescindere da chi l'abbia originariamente apposto e quando, può essere rimosso in quanto situato su suolo pubblico, considerata infine infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla parte resistente, posto che l'attività di “allertamento” delegata al proprio legale tramite la raccomandata del 24.05.2019 e l'attività posta in essere personalmente dai resistenti in data 04.07.2019 (in particolare reinstallando il paletto tolto su iniziativa della Polizia Municipale) devono considerarsi ontologicamente diverse, in accoglimento dell'azione possessoria riqualificata come azione di manutenzione, inibiva ai resistenti qualsiasi azione che impedisse il transito, anche veicolare, attraverso il cancello di accesso all'area cortiliva dei ricorrenti e , che P_3 Controparte_4 autorizzava a rimuovere i materiali situati davanti al cancello medesimo e il paletto situato sulla via Nicolò
Pisano, condannava i resistenti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquidava in € 286,00 per anticipazioni e € 2.500,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge e oltre al rimborso del corrispettivo del C.T.P. Geom. corrispondente all'importo di € 600,00 oltre accessori Per_1 se dovuti e poneva definitivamente a carico dei resistenti le spese della c.t.u., liquidate in corso di causa.
Tale ordinanza non era oggetto di reclamo. Con istanza per la prosecuzione del giudizio possessorio depositata in data 01.09.2021, la parte convenuta esercitava la facoltà di dare ingresso alla fase eventuale del c.d. merito possessorio. Con ordinanza resa in data 15.04.2022 erano respinte le richieste istruttorie di entrambe le parti e la causa era rinviata per la decisione. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 19.05.2022 in modalità
5 cartolare le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ridotti per gli scritti conclusivi.
Con sentenza emessa in data 05.07.2022 e pubblicata l'11.07.2022, il Giudice del Tribunale di Bologna - ritenuto che, in assenza di nuovi elementi probatori non restasse che confermare l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, peraltro non oggetto di reclamo e basata su circostanze di fatto successivamente non smentite, confermato il contenuto dell'ordinanza istruttoria del 15.04.2022, evidenziato che i resistenti , Pt_1 P_6
e non avevano dimostrato il loro possesso dell'area cortiliva in questione posta al di fuori della P_5 recinzione condominiale afferente al e che la c.t.u. aveva confermato che Controparte_1
l'utilizzazione da parte dei ricorrenti della loro area cortiliva come parcheggio non coinvolge l'area cortiliva di proprietà dei resistenti, cosicchè le loro condotte ostruzionistiche rispetto a tale utilizzo devono considerarsi molestie possessorie, ribadito in ordine al paletto come risulti comprovato unicamente che si trova su suolo pubblico, che era oggetto di rimozione a seguito dell'intervento della Polizia Municipale e che successivamente veniva ricollocato nella stessa posizione dal e nuovamente affermata la non Pt_1 fondatezza dell'eccepita decadenza derivante dall'esercizio ultrannuale dell'azione di spoglio, confermava il dispositivo dell'ordinanza emessa in data 04.06.2021 e condannava le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 31.01.2023, ha impugnato detta sentenza chiedendone la Parte_1 pressoché integrale riforma, in particolare, laddove è stato confermato il dispositivo dell'ordinanza del 4 giugno 2021 che, in accoglimento dell'azione possessoria esperita dai ricorrenti, inibiva ai resistenti qualsiasi azione che impedisse il transito, anche veicolare, attraverso il cancello di accesso all'area cortiliva di
[...]
e - i quali venivano autorizzati a rimuovere i materiali situati davanti al cancello P_3 Controparte_4 medesimo e il paletto situato sulla via Nicolò Pisano - e condannava la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese processuali della fase di merito, proponendo all'uopo cinque motivi di gravame. Si duole l'appellante in un primo luogo di un vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure allorquando ha disposto la rimozione del paletto situato sulla via Nicolò Pisano. Deduce in particolare il che il paletto metallico, di cui assume la Pt_1 proprietà ed il diritto ad essere mantenuto in loco, è ubicato sulla pubblica via e dunque non sulle particelle degli appellati e che mai questi ultimi avrebbero chiesto la rimozione del citato paletto, essendosi sempre limitati a chiedere l'accertamento dello spoglio e la rimozione di tutti i materiali, beni, opere e ostacoli ubicati sulla particella 1000. La conseguenza sarebbe che, non essendo il paletto ubicato su detta particella non ne risulterebbe richiesta la rimozione, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto limitarsi a disporre, semmai, la rimozione degli oggetti descritti nel ricorso introduttivo quali “un vaso in cemento, pezzi di laterizi ed assi di legno atti ad impedire l'accesso al varco” ed effettivamente riscontrati dal C.T.U. in appoggio davanti al
6 cancello dei ricorrenti. Con il secondo motivo di appello lamenta erroneità anche del secondo Parte_1 punto del dispositivo della sentenza laddove, confermando l'ordinanza possessoria, viene inibita ai convenuti
“qualsiasi azione che inibisca il transito” e li condanna alle spese di lite atteso che l'unica azione che si è giudizialmente accertato essere stata compiuta dal predetto è stata solo la apposizione, peraltro svariati Pt_1 anni prima, del paletto metallico. Ad avviso dell'appellante, dunque, nessuna responsabilità o colpevolezza può essere attribuita alla parte resistente per la lamentata presenza di altri, diversi materiali a ridosso del cancello e che ne ostacolerebbero l'apertura e l'attraversamento per cui nessuna legittimazione passiva potrebbero avere i medesimi resistenti né rispetto all'ordine di rimozione di tali sconosciuti materiali né alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Deduce poi l'appellante con il terzo motivo di gravame erroneità della pronuncia del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha ritenuto non provato il posizionamento del paletto metallico, prima del 4 luglio 2019, da parte dei resistenti, atteso che in realtà la c.t.u. disposta dal giudice di prime cure, descrivendo lo stato di fatto dei luoghi, ancor prima di verificate le mappe catastali, afferma che la proprietà è limitata “a nord dalla catenella sorretta agli estremi da due paletti Pt_1 metallici…”, il paletto metallico in questione sarebbe posizionato di fatto sullo spigolo nord della particella
1047 di , segnandone il confine. Dunque, secondo l'assunto difensivo dell'odierno Parte_1 appellante, già il C.T.U. sarebbe convinto che con tale infissione sia stata eseguita già anni prima del 2019 una
“apposizione di termine” per delimitare i confini tra proprietà limitrofe. Peraltro, evidenzia il che a Pt_1 fare tempo dal 2012 nessuno ne aveva mai contestato la apposizione e che la stessa Polizia Municipale, nel verbale dell'intervento del 4 luglio 2019, scrive che al momento dell'accesso “….risultava avere collocato” il paletto in questione il Sig. al quale infatti rivolgevano la richiesta di “una temporanea rimozione Pt_1 dell'ostacolo…”. Il quarto motivo di gravame risulta logicamente correlato al precedente dolendosi con lo stesso infatti il di una pretesa difformità tra le risultanze delle mappe catastali ed i veri confini costruiti Pt_1 in loco con un conseguente ininterrotto, pacifico possesso dell'area su cui insiste il paletto da parte dell'odierno istante. Con il quinto motivo di appello, si duole dell'omessa declaratoria di decadenza Parte_1 dell'azione possessoria esperita dai ricorrenti , e Controparte_1 P_3 P_4 stante il decorso del termine annuale ex art. 1168 codice civile. La scansione temporale dei fatti sarebbe
[...] infatti ben più articolata di quella delineata dal giudice di primo grado atteso che, più precisamente, nel maggio del 2019 i ricorrenti aprivano un varco nel muro di confine e nella recinzione metallica delimitante il confine fra i mappali dei ricorrenti e dei convenuti al fine di consentire un'azione del tutto nuova e mai avvenuta in passato ovvero il transito di veicoli, immediatamente dopo, con raccomandata 24 maggio 2019, il legale dei convenuti contestava la illegittimità di tale transito per la illegittimità della demolizione del muro di confine e l'apertura della recinzione confinante con la corte di proprietà degli assistiti, per la non P_8 legittimità del transito ed attraversamento sulla loro proprietà oltre che della alterazione dello stato di fatto e di diritto, ciononostante, in data 4 luglio 2019, i ricorrenti montavano ugualmente, nel varco realizzato
7 precedentemente, un cancello metallico e, a fronte del categorico rifiuto del Sig. di rimuovere il paletto Pt_1 metallico, i ricorrenti provvedevano subito a chiamare la polizia municipale che, non conoscendo nulla in merito ai rispettivi diritti, per disinnescare l'alterco scoppiato tra le parti, chiedevano al Sig. di togliere Pt_1 il citato paletto che si trovava infisso nel suolo e che era distante un paio di metri dal cancello appena installato, con riserva di approfondire meglio la situazione “ricevendone sempre fermo diniego” e, solo per sbloccare la situazione, l'odierno appellante si dichiarava disponibile “unicamente ad una temporanea rimozione dell'ostacolo” e così ha poi fatto, poiché lo rimosse quel giorno ma lo reinstallò subito dopo. Il ricorso per la tutela possessoria depositato dal Condominio e dai Sig.ri il 2 luglio 2020 risulterebbe quindi Parte_3 irrimediabilmente tardivo.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna, di:
• ● Nel merito, respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto ed indimostrate;
• ● In ogni caso, con vittoria di spese e compensi come da tariffe forensi, oltre ad oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del difensore dell'appellante.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 2 maggio 2023, si sono costituiti il Controparte_9
e i quali hanno contestato partitamente il contenuto dell'avverso atto di appello in quanto
[...] P_3 infondato in fatto ed in diritto oltre che per taluni aspetti inammissibile, chiedendone quindi l'integrale rigetto.
In via preliminare gli appellati hanno evidenziato come, stante l'accordo intervenuto tra le parti di cui all'udienza del 30.07.2020, ogni questione relativa alla sussistenza del possesso della particella 1000, anche di quella parte posta al di fuori della recinzione condominiale, non sia più in contestazione, dichiarando quindi P_ di non accettare il contraddittorio sulle stesse. Per il medesimo motivo, il ed il Sig. hanno P_1 eccepito l'inammissibilità del gravame nelle parti volte a rimettere in discussione la sussistenza in capo agli stessi del possesso della particella 1000 nella sua interezza. Più specificamente, il primo motivo di gravame è, ad avviso degli appellati, palesemente destituito di fondamento;
a ben leggere il ricorso dell'1 luglio 2020 emergerebbe con chiarezza che è stata richiesta la rimozione anche del paletto così come di ogni ostacolo che impediva l'accesso al cancello dei ricorrenti (più nello specifico, punto n. 26 della narrativa del ricorso e, ancor più chiaramente punto n. 6 delle conclusioni). Parimenti infondato risulta anche secondo gli appellati il secondo motivo di appello. In primo luogo fanno rilevare gli stessi che sia l'ordinanza conclusiva della fase interdittale che la sentenza impugnata non ordinano affatto ai resistenti la rimozione dei materiali bensì autorizzano i ricorrenti alla loro rimozione. In secondo luogo, evidenziano che sarebbe pacificamente emerso in primo grado che detti materiali fossero stati ubicati sulla porzione della particella 1000 dai resistenti, essendo circostanza ammessa dagli stessi come documentalmente dimostrato dalla missiva Pec del 2 maggio 2020.
Risulterebbe evidente, sulla base della prospettazione difensiva degli appellati, che i materiali che occupavano
8 la porzione di suolo davanti al cancello erano stati ivi posti dai resistenti e al fine di Pt_1 P_5 P_6 occuparla ed impedirne il godimento anche tramite l'accesso al cancello. Tali condotte, sia esplicite che sintomatiche della chiara e pacifica volontà di opposizione ai diritti dei ricorrenti, legittimerebbero le conseguenze in punto a spese di giudizio.
Ancora, il terzo motivo di gravame secondo parte appellata è prima di tutto inammissibile poiché “nuovo”, per non essere mai stato dedotto o eccepito nelle fasi precedenti. In particolare nel corso del giudizio di primo grado mai si sarebbe argomentato in ordine ad una “apposizione di termine” e tantomeno in ordine ad un
“diritto di transito”. Ad ogni modo, evidenziano gli appellati che l'accertamento effettuato dal C.T.U. è successivo al 4 luglio 2019 per cui nulla potrebbe provare circa la preesistenza del paletto rispetto alla citata data e, in ordine all'azione proposta dai ricorrenti, che con la stessa non sarebbe mai stata domandata la tutela del transito - che sarebbe arrivata dopo - bensì principalmente la tutela del possesso della particella 1000 oltre la recinzione condominiale di cui i ricorrenti avrebbero sempre avuto il continuo possesso estrinsecatosi nel godimento e nell'utilizzazione oltre che nella manutenzione. Quanto alla dedotta proprietà del paletto, si tratterebbe di circostanza qui sia inammissibile in quanto di natura petitoria che priva di rilevanza. A ciò si aggiunga che insistendo il paletto su sedime pubblico nessuna tutela possessoria o petitoria potrebbe ricevere.
Deducono inoltre gli appellati che il verbale della Polizia Municipale del 4 luglio 2019 nulla dimostrerebbe circa la preesistenza del paletto installato dal e in ogni caso, richiamato quanto evidenziato all'inizio Pt_1 del proprio atto di costituzione in appello, ogni questione circa il possesso della particella 1000 posta al di fuori della recinzione condominiale come pure della particella 1047 dell'appellante non sarebbe più in contestazione.
Destituito di ogni fondamento si rivela ad avviso degli appellati pure il quarto motivo di appello che sarebbe totalmente smentito dagli approfonditi accertamenti svolti dal C.T.U. il quale, rispondendo ai quesiti postigli, tra cui tracciare la linea di confine tra le particelle 1000 e 1047 al fine di accertare se riuscisse P_3 ad entrare con la propria autovettura nel cancello senza invadere la particella 1047 dei resistenti, l'ha determinata effettuando, in loco, uno scostamento di 20 cm a svantaggio dei ricorrenti (quindi soluzione più sfavorevole agli appellati) stante l'esistenza di una fascia di incertezza di 40 centimetri rinvenuta nella P_ riconfinazione e nonostante tale elemento a sfavore dei ricorrenti il predetto è riuscito ad entrare nella sua proprietà senza minimamente invadere la particella 1047 dei resistenti e nonostante sul lato opposto vi fosse parcheggiato un veicolo di grandi dimensioni che rendeva meno agevole la manovra.
Deducono infine gli appellati l'assoluta infondatezza del quinto motivo di gravame proposto da controparte.
In ordine alla tempestività del ricorso per reintegra e/o manutenzione, come si è affermato nell'ordinanza interdettale e nella sentenza impugnata, non vi sarebbe dubbio che assume rilievo autonomo quanto accaduto il 4 luglio 2019 poiché a quella data si è manifestata concretamente l'attività posta in essere dai resistenti.
Come affermato dal Giudice di primo grado la missiva del 24 maggio 2019 del legale dei resistenti andrebbe
9 considerata in maniera contestualizzata nell'ambito di una situazione ancora in divenire. E' infatti incontestato che il cancello sia stato installato in data 04.07.2019 e che in tale data si sia formalmente palesata la volontà oppositiva dei resistenti;
pertanto, la raccomandata in questione non può ritenersi come il primo di una serie di atti plurimi, continuativi e collegati tra loro e va viceversa dato il corretto rilievo all'autonomia dell'intervento del 4 luglio 2019. Ma vi sarebbe di più: dopo la rimozione del paletto come ordinata dalla
Polizia Municipale, gli stessi resistenti in data 18.07.2019 provvedevano alla reinstallazione del medesimo paletto ed in pari data avrebbero cominciato ad accumularsi materiali di vario genere innanzi al cancello dei ricorrenti e sulla porzione di particella 1000, fra cui un vaso in cemento, pezzi di laterizi ed assi di legno, atti ad impedire non solo l'ingresso ma anche l'utilizzo stesso (vedasi doc. 9 fascicolo di parte ricorrente della fase interdettale). Sulla circostanza della reinstallazione del paletto ad opera dei resistenti nessun dubbio potrebbe esservi poiché pacificamente affermato dalla controparte nell'atto d'appello e già ammesso in prime cure nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 pagina 7. La circostanza fattuale rappresentata dall'accumulo di materiali innanzi al cancello dei ricorrenti da parte dei resistenti risulterebbe provata dalla missiva raccomandata a mezzo pec del cinque febbraio 2020. Pertanto, vi sarebbe almeno un ulteriore atto di spoglio e/o molestie autonomo posto in essere anche in data successiva al 4 luglio 2019.
Gli appellati e domandano quindi alla Corte, respinta Controparte_9 P_3 ogni avversa deduzione e richiesta, di:
● Dichiarare inammissibile il proposto appello per i motivi esposti in narrativa e dichiarare inammissibile in particolare il quarto motivo di appello perché costituente un “nova”;
● Dichiarare infondato il proposto appello con rigetto del medesimo e conferma della sentenza impugnata e di tutti gli atti in essa richiamati;
● Condannare l'appellante alle spese e competenze legali.
4.- All'udienza del 20 giugno 2023, presenti la parte appellante e gli appellati, era dichiarata la contumacia degli appellati , e e la causa era rinviata per la Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4 precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata e svoltasi in data 3 giugno 2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, preme sottolineare, sempre in via preliminare, come la parte appellante non riproponga nella presente causa di appello la prova testimoniale già richiesta in primo grado e volta a dimostrare il possesso dei resistenti della porzione della particella 1000 e rigettata con ordinanza del 15.04.2022 - ordinanza il cui contenuto risulta del tutto condivisibile per essere i capitoli generici, valutativi o formulati in modo negativo -, e ciò alla luce delle chiare ed inequivocabili risultanze del verbale dell'udienza del 30.07.2020 di cui si dirà in seguito.
10 Venendo ora al merito e quindi al primo motivo di appello con il quale lamenta un vizio di Parte_1 ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel punto in cui ha disposto la rimozione del paletto situato sulla via Nicolò Pisano, reputa la Corte come lo stesso non sia fondato e vada pertanto respinto.
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, a ben guardare il ricorso possessorio depositato in data
02.07.2020, emerge con chiarezza che il e i condomini Controparte_9 P_3
e hanno chiesto la rimozione del paletto così come di ogni altro oggetto ed ostacolo che Controparte_4 impedisse l'accesso al cancello dei ricorrenti. Al punto 26 della narrativa del ricorso si trova scritto che con la reinstallazione del paletto in data 18.07.2019 i resistenti molestavano il possesso dei ricorrenti;
al punto 3) delle conclusioni del citato ricorso si domanda al Tribunale di “ordinare ai resistenti la rimozione di tutti i materiali e di qualsiasi bene, opera e ostacolo illegittimamente ivi ubicati che occupano la porzione della particella n. 1000 del foglio 211 del catasto dei Fabbricati del Comune di Bologna e che impediscono l'accesso P_ e l'utilizzo del cancello dei ricorrenti e a cura e spese dei resistenti” e ancora più chiaramente P_4 al punto 6) sempre delle conclusioni del citato ricorso, si chiede di “ordinare ai resistenti la rimozione di tutti i materiali e di qualsiasi bene, opera e ostacolo illegittimamente ivi ubicati che molestano il possesso della porzione della particella n. 1000 del foglio 211 del catasto dei Fabbricati del Comune di Bologna e che P_ impediscono l'accesso e l'utilizzo del cancello dei ricorrenti e a cura e spese dei resistenti”. P_4
Inoltre, la volontà manifestata in modo chiaro dalla parte ricorrente di ottenere tutela per l'accesso alla particella n. 1000 per potere godere e fruire della stessa non poteva prescindere dalla richiesta di rimozione di qualsiasi ostacolo che si frapponesse tra la strada pubblica ed il cancello.
Parimenti destituito di fondamento si rivela anche il secondo motivo di gravame con cui il Sig. lamenta Pt_1 non essere stato accertato che i materiali innanzi al cancello e sulla porzione della particella n. 1000 esterna alla recinzione siano stati ivi ubicati dai resistenti i quali dunque non avrebbero legittimazione passiva alcuna rispetto all'ordine di rimozione di tali materiali. In primo luogo, si osserva che sia l'ordinanza conclusiva della fase interdittale che la sentenza impugnata non ordinano affatto ai resistenti di rimuovere i materiali bensì autorizzano i ricorrenti allo loro rimozione. In secondo luogo non può non evidenziarsi che comunque nel corso del giudizio di primo grado è emerso che detti materiali erano stati ubicati sulla porzione della particella
1000 dai resistenti, trattandosi di circostanza sostanzialmente ammessa dagli stessi come si desume dalla missiva a mezzo Pec del 2 maggio 2020 inviata dal legale dei resistenti e prodotta quale doc. n. 16 dalla parte ricorrente. In tale lettera si afferma, in risposta alla richiesta avanzata dai ricorrenti di rimozione di detti materiali asseritamente posti vicino al cancello dai resistenti, che gli stessi sono ubicati sulla particella 1000 di proprietà dei resistenti che l'avrebbero acquistata per usucapione;
i resistenti concludono che pertanto la richiesta di rimozione è illegittima.
Ne consegue necessariamente che se la rimozione dei materiali è ritenuta illegittima dai resistenti i materiali non possono che essere stati ivi collocati dagli stessi. Risulta inoltre evidente che i materiali che occupavano
11 la porzione di suolo sopra descritta, davanti al cancello di erano stati ivi collocati dai resistenti Parte_3 al fine di occuparla ed impedirne il godimento da parte del Condominio e dei Sig.ri o Parte_3 comunque molestandone il possesso.
Per quanto concerne il terzo motivo di gravame, evidenzia la Corte in primo luogo come con tale motivo vengano dedotti e prospettati fatti e argomentazioni quali “apposizione di termine” e “diritto di transito” mai oggetto in buona sostanza di una compiuta allegazione in primo grado e dunque non ammissibili. Ad ogni modo, l'assunto difensivo del non è fondato nel merito atteso che l'accertamento svolto dal C.T.U. è Pt_1 successivo al 4 luglio 2019 per cui nulla può provare circa la preesistenza del paletto rispetto a tale data. Inoltre, in ordine all'azione proposta dai ricorrenti, si rileva che con la stessa non è stata chiesta la tutela del transito, che sarebbe arrivata dopo, bensì, principalmente, del possesso della particella 1000 posta oltre la recinzione condominiale. Per quanto concerne la proprietà del paletto metallico, qui priva di rilevo e comunque non ammissibile poiché di natura petitoria, si rileva che l'appellante mai si è attivato per l'accertamento positivo di un suo diritto in tal senso e, inoltre, insistendo il paletto su sedime pubblico, nessuna tutela possessoria o petitoria poteva ricevere, il Giudice di prime cure si è infatti limitato a disporne la rimozione. Quanto al contenuto del verbale della Polizia Municipale intervenuta il 4 luglio 2019, rileva la Corte come detto verbale nulla provi circa la preesistenza del paletto installato dal Si legge infatti nel verbale che “….il Pt_1 Pt_1 risultava avere collocato” senza specificazione alcuna della data o del periodo della sua installazione.
L'odierno appellante deduce al riguardo che, poiché il paletto metallico in questione era ivi collocato da anni senza che fosse sollevata contestazione alcuna, egli sarebbe possessore dell'area delimitata da quell'elemento.
Ora, fermo quanto sopra detto in ordine al possesso, non può non richiamarsi il chiaro ed inequivocabile contenuto del verbale dell'udienza del 30.07.2020 (relativo alla fase interdittale) cui erano presenti l'amministratore del e gli altri due ricorrenti persone fisiche e il resistente P_1 Parte_4
e nel corso della quale veniva “discusso nel contraddittorio delle parti l'assetto dei luoghi in Pt_1 particolare sulla base della planimetria….e delle fotografie e delle foto” prodotte dalle parti, e “le parti…concordano che il problema in concreto è lo sconfinamento, nell'ambito della manovra di un'auto per entrare attraverso il cancello, in una porzione del terreno di proprietà dei resistenti, identificata con il mappale 1047...”. Le parti con tali dichiarazioni vengono di fatto a circoscrivere l'oggetto della domanda con la conseguenza che ogni questione circa il possesso della parte della particella 1000 posta al di fuori della recinzione condominiale, come pure della particella 1047 di proprietà dell'appellante, non può ritenersi più in contestazione. In altri termini, in virtù dell'accordo delle parti intervenuto all'udienza, l'oggetto del procedimento non riguarda più il possesso della particella 1000 nella sua interezza che è ormai pacifico essere degli appellati. Il contenuto di tale verbale - giova sottolinearlo - non è stato oggetto di contestazione alcuna, né di eventuale richiesta di correzione di errore materiale. Proprio sulla base di queste ultime osservazioni e in forza della stessa motivazione, va respinto anche il quarto motivo di gravame. Se tale era ed è l'oggetto del
12 processo, non può non rilevarsi che il C.T.U. Geom. rispondendo ai quesiti postigli, tra cui tracciare P_7 la linea di confine tra le particelle 1000 e 1047, al fine di accertare se riuscisse ad entrare con P_3 la propria autovettura nel cancello senza invadere la particella 1047 dei resistenti, l'ha determinata effettuando, in loco, uno scostamento di 20 cm a svantaggio dei ricorrenti - quindi soluzione più sfavorevole agli appellati
- stante l'esistenza di una fascia di incertezza di 40 centimetri rinvenuta nella riconfinazione;
nonostante tale P_ elemento a sfavore dei ricorrenti il Sig. è riuscito ad entrare nella sua proprietà senza invadere la particella
1047 dei resistenti e nonostante sul lato opposto vi fosse parcheggiato un veicolo di grandi dimensioni. Pertanto ogni contestazione sui dati catastali e sulla valenza probatoria delle piante catastali risulta priva di rilievo in un quadro fattuale così ricostruito.
Infine, reputa la Corte come anche il quinto motivo di gravame, concernente una pretesa decadenza dell'azione possessoria esperita dal Condominio e da stante il decorso del termine annuale, non meriti Parte_3 accoglimento. In ordine alla tempestività del ricorso per reintegra e/o manutenzione, si è infatti opportunamente osservato e ritenuto nella sentenza impugnata come assuma rilievo autonomo quanto accaduto il 4 luglio 2019, allorquando i ricorrenti provvedevano ad installare e montare il cancello, dopo l'apertura della recinzione condominiale e il Sig. installava sulla pavimentazione stradale e nelle Pt_1 vicinanze di detto cancello un paletto che poi veniva rimosso a seguito dell'intervento della Polizia Municipale.
In questa data dunque si manifestava concretamente l'attività di molestie posta in essere dai resistenti. Come affermato dal Giudice di prime cure, la missiva del 24 maggio 2019 sopra richiamata trasmessa dal legale dei resistenti va considerata nell'ambito di una situazione ancora in divenire e non cristallizzata. Non è infatti contestato che il cancello sia stato installato il 4 luglio 2019 e che in tale data si sia formalmente palesata la volontà oppositiva di parte resistente;
la raccomandata in questione non può pertanto ritenersi come il primo di una serie di atti plurimi, continuativi e collegati tra loro interdipendenti nell'ambito del medesimo disegno teleologico e va viceversa attribuito rilievo all'autonomia dell'intervento del 4 luglio 2019. Risulta evidente come l'attività di “allertamento” delegata al proprio legale e l'attività materialmente posta in essere dai resistenti il 4 luglio 2019 devono considerarsi ontologicamente diverse. Ma vi è di più. Dopo la rimozione del paletto a seguito dell'intervento della Polizia Municipale, i resistenti nel mese di luglio 2019 provvedevano a reinstallarlo e sempre in tale periodo cominciavano ad accumulare materiali di vario genere innanzi al cancello dei ricorrenti e sulla porzione di particella 1000, tra cui un vaso in cemento, pezzi di laterizi ed assi di legno, atti ad impedire non solo l'ingresso ma anche l'utilizzo stesso della porzione. Sulla circostanza della reinstallazione del paletto ad opera dei resistenti non può esservi dubbio in quanto affermato dal Sig. Pt_1 nell'atto di appello e dai resistenti in prime cure nella prima memoria istruttoria. Non può pertanto ritenersi fondata l'eccezione di decadenza avanzata dai resistenti in primo grado e riproposta in sede di appello, risultando il ricorso ex artt. 703 c.p.c.-1168 c.c. depositato in data 2 luglio 2020 tempestivo.
L'appello viene quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
13 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore degli appellati e e si liquidano nel dispositivo secondo Controparte_9 P_3
i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale). Stante la contumacia degli altri appellati , e Controparte_4 Controparte_5 P_6
va dichiarato il nulla sulle spese nei loro confronti.
[...]
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. Parte_1
1895/2022 emessa in data 05.07.2022;
II- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore degli appellati Parte_1
e , delle spese di lite che si liquidano Controparte_10 P_3 in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- NULLA sulle spese nei confronti degli appellati contumaci , Controparte_4 P_5
e ;
[...] Controparte_6
IV- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 23.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 170/2023 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1955 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro
Lupo del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla Piazza Trento
Trieste n. 5/1;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) sito in Bologna, via Nicolò Pisano n. 19, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore condominiale pro tempore e Controparte_2 [...]
(C.F. nato a [...] in data [...] e residente a P_3 C.F._2
Bologna in via Nicolò Pisano n. 19, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Garagnani del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Garibaldi n. 5;
APPELLATI
e di
(C.F. ) nata a RA di IA (CT) in [...] Controparte_4 C.F._3
04.09.1952 e residente a [...];
APPELLATA CONTUMACE
nonché di
1 (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_5 C.F._4
Bologna in via Nicolò Pisano n. 21/3;
APPELLATA CONTUMACE
e di
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1895/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data
05.07.2022 e pubblicata l'11.07.2022 nel procedimento iscritto al n. 7845/2020 R.G., avente ad oggetto servitù;
CONCLUSIONI: All'udienza del 3 giugno 2025, l'appellante precisava le conclusioni Parte_1 come da atto di appello e quindi: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis: nel merito: in riforma dell'appellata sentenza, respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e diritto ed indimostrate;
in ogni caso vittoria di spese e compensi come da tariffa forense, maggiorati delle spese forfettarie e degli accessori di legge, di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”; gli appellati e concludevano Controparte_1 P_3 come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo dunque che: “l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni avversa deduzione e richiesta, voglia 1) dichiarare inammissibile il proposto appello per i motivi esposti in narrativa;
2) dichiarare inammissibile il quarto motivo di appello perché costituente un
“nova”; 3) dichiarare infondato il proposto appello con rigetto del medesimo e conferma della sentenza impugnata e di tutti gli atti in essa richiamati;
4) condannare l'appellante alle spese e competenze legali”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato davanti al Tribunale di Bologna in data 02.07.2020, il e premesso che i predetti Sig.ri sono Parte_2 Controparte_4 proprietari di un appartamento sito al piano terra del condominio di via Nicolò Pisano n. 19 (catastalmente identificato al foglio 211, part. 38, sub 3) comprendente l'area cortiliva antistante l'ingresso all'abitazione che
2 si estende sino alla recinzione condominiale, area cortiliva pure di loro esclusiva proprietà (foglio 211, part. 1072), che il è proprietario nonché possessore, fra gli altri, del suolo identificato Controparte_1 al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 211 particella 1000 nella sua interezza, che il Sig. P_
, essendo affetto da grave cardiopatia, chiedeva al di poter utilizzare l'area cortiliva di sua P_1 proprietà come posto auto, tramite la realizzazione di un ingresso in luogo di una parte della recinzione del
, ottenendo il benestare dei condomini, che successivamente venivano rilasciate tutte le P_1 autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un varco nella recinzione del e l'installazione di P_1
P_ un cancello, al fine di permettere ad e di poter entrare con la propria autovettura all'interno P_4 dell'area cortiliva di loro proprietà - i ricorrenti producevano al riguardo la comunicazione di inizio dei lavori con CILA e la concessione del passo carraio -, che in data 24.05.2019 e Parte_1 Controparte_5 lamentavano a mezzo raccomandata, firmata da legale, l'illegittima apertura della recinzione
[...]
P_ condominiale, confinante con la corte di loro proprietà, da parte di e che nel momento in cui P_4 veniva montato il cancello, in data 04.07.2019, il Sig. installava, sulla pavimentazione stradale e nelle Pt_1 vicinanze del predetto cancello, un paletto rosso e bianco, delimitante a suo dire la di lui proprietà, paletto che veniva rimosso a seguito dell'intervento della Polizia Municipale, che successivamente Parte_1
P_ provvedeva a piantare un altro paletto nella stessa posizione del precedente, che nel frattempo e P_4 formalizzavano le autorizzazioni con il proprio Condominio tramite delibera assembleare, acquistando parte della particella 1000 in corrispondenza del cancello, che innanzi al cancello stesso venivano progressivamente accumulati materiali di vario genere (vasi in cemento, laterizi, assi di legno) atti ad impedire l'accesso tramite il varco su cui insisteva il cancello, materiali questi che, secondo quanto appreso in data 05.02.2020, erano stati ivi ubicati da , il quale, insieme ad e a Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 rivendicava di aver usucapito il suolo insistente su parte della particella n. 1000, tutto ciò premesso, chiedevano, previo accertamento dello spoglio della porzione della particella n. 1000 del foglio 211 Catasto dei Fabbricati del Comune di Bologna posto in essere da , e Parte_1 Controparte_6 Controparte_5 in danno del legittimo possessore e proprietario e dei suoi condomini,
[...] Controparte_1 ordinarsi l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso dei beni immobili di loro proprietà nella loro interezza e, quindi, di quella parte oggetto di spoglio e la rimozione di tutti i materiali e di qualsiasi bene, opera e ostacolo illegittimamente ivi ubicati che occupano la porzione della particella citata, in subordine insistendo per un ordine di cessazione delle molestie poste in essere da e I ricorrenti Pt_1 P_6 P_5 prospettavano anche un eventuale giudizio di merito per ottenere il risarcimento di tutti i danni, materiali e non, quantificabili in euro 3.000 o diversa misura ritenuta di giustizia.
I resistenti , e si costituivano con comparsa Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 depositata il 27.07.2020, allegando una diversa ricostruzione dei fatti secondo cui la realizzazione del cancello era finalizzata a creare una servitù di passaggio a favore dei ricorrenti e in pregiudizio dei resistenti, estranei
3 al condominio suddetto. Inoltre non rispondeva al vero che in data 04.07.2019 installava, per la prima Pt_1 volta, nella pavimentazione stradale nelle vicinanze del cancello, il paletto a delimitazione della proprietà dei resistenti - i medesimi, a dimostrazione della propria ricostruzione, producevano fotografie tratte da Google
Maps e datate giugno 2012 nelle quali il paletto era visibile. Facevano rilevare , e Pt_1 P_5 P_6 che in data 4 luglio 2019 la Polizia Municipale si era limitata a constatare la situazione di fatto e a sedare gli animi, chiedendo la temporanea rimozione del paletto a il quale in seguito provvedeva a reinstallarlo. Pt_1
In diritto i resistenti rilevavano l'infondatezza dell'azione dei ricorrenti, in quanto la fattispecie dedotta in giudizio non coincideva con una fattispecie astrattamente protetta dalla tutela azionata. Evidenziavano in particolare l'illegittimità di tutelare l'apertura, ex novo, di un accesso su una proprietà altrui a mezzo tutela possessoria e deducevano come parte ricorrente non avesse dimostrato la propria titolarità nel possesso.
Eccepiva inoltre parte resistente l'assenza dell'animus spoliandi non essendovi da parte dei ricorrenti adeguate allegazioni o prova che dimostrassero lo spoglio del possesso. Infine eccepiva la decadenza derivante dall'esercizio ultrannuale dall'azione di spoglio ex. art. 1168 codice civile. I resistenti Sig.ri Pt_1 P_5
e chiedevano quindi all'adito Tribunale di dichiarare improponibile, inammissibile e comunque P_6 infondata nel merito la domanda possessoria dei ricorrenti e, per l'effetto, rigettarla con vittoria delle spese di lite e condanna per lite temeraria. All'udienza fissata per la comparizione delle parti e decisione sul ricorso in data 30.07.2020, veniva discusso nel contraddittorio delle parti l'assetto dei luoghi, in particolare sulla base della planimetria prodotta dai resistenti nonché delle riproduzioni fotografiche prodotte da entrambe le parti. I ricorrenti e i resistenti concordavano che “il problema in concreto è lo sconfinamento, nell'ambito della manovra di un'auto per entrare attraverso il cancello, in una porzione del terreno di proprietà dei resistenti, identificata con il mappale 1047”. All'esito dell'udienza, il giudice rilevava la necessità di disporre consulenza tecnica di ufficio, nominando il Geom. al fine della descrizione dei luoghi e della Controparte_7 verifica del problema denunciato, oltre che per tentare la conciliazione delle parti sulla base delle condizioni dei luoghi. In data 03.09.2020, venivano formulati i seguenti quesiti al C.T.U. nominato: “1) descriva lo stato dei luoghi anche mediante adeguata documentazione fotografica;
2) accerti quali siano le rispettive proprietà catastali delle parti in causa;
3) verifichi se sia possibile per un autoveicolo accedere, tramite il cancello per cui è causa, all'area cortiliva dei ricorrenti persone fisiche senza occupare nel transito l'area di proprietà dei resistenti;
4) in caso di risposta positiva al quesito sub 3), verifichi quali accorgimenti non invasivi possano essere messi in atto al fine di consentire tale accesso carrabile senza occupazione dell'area di proprietà dei resistenti (come per esempio segni sul terreno che individuino il percorso sullo stesso); 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 3) che comporti uno sconfinamento minimo dell'autoveicolo in entrata e in uscita dal cancello sul terreno di proprietà dei resistenti, verifichi la possibilità di una soluzione transattiva che possa contemperare le esigenze delle contrapposte parti in causa”. La relazione tecnica veniva depositata il 30 aprile
2021; alla successiva udienza del 13.05.2021 il giudice si riservava, assegnando alle parti termine per memorie
4 difensive. Con ordinanza emessa in data 04.06.2021 a scioglimento della riserva, il Giudice, preliminarmente ritenute comprovate le seguenti circostanze ovvero che i mappali 1000, 1072 e 1047 sono tutti adibiti ad area P_ cortiliva e risultano rispettivamente del Condominio ricorrente, dei ricorrenti e e dei resistenti, P_4 che, come accertato in sede di c.t.u., in assenza del paletto, posizionato su sedime pubblico, corrispondente P_ alla via Pisano, è possibile per un autoveicolo delle dimensioni di un'utilitaria, quale quella in uso al Sig. , entrare nell'area cortiliva dei ricorrenti persone fisiche (mappale 1072) attraverso il cancello senza debordare nell'area cortiliva dei resistenti (mappale 1047) e che le parti si accordavano all'udienza del 30.07.2020 in ordine alla questione oggetto di controversia nei termini sopra esposti, ritenuto altresì che, essendo pacifica la volontà dei resistenti di opporsi al passaggio dei ricorrenti attraverso il cancello, la stessa va Parte_3 qualificata come molestia quanto meno di diritto, considerata l'incertezza della riconducibilità al loro operato dell'appoggio sul cancello di materiali vari, seppur verosimile sicuramente qualificabile come molestia di fatto
- può invece qualificarsi come tale la reiterazione nell'apposizione del paletto dopo la sua rimozione a seguito dell'intervento della Polizia Municipale in data 04.07.2019, che trattasi di molestie in quanto del tutto legittimamente i ricorrenti con l'accordo del che a tal fine si è impegnato a Parte_3 P_1 trasferire loro la porzione del mappale 1000 su cui il cancello è stato edificato, intendono accedere alla loro area cortiliva tramite il suddetto cancello - tale legittimità consegue al fatto che lo possono fare senza occupare l'area cortiliva dei resistenti -, che in un contesto fattuale così ricostruito il paletto, a prescindere da chi l'abbia originariamente apposto e quando, può essere rimosso in quanto situato su suolo pubblico, considerata infine infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla parte resistente, posto che l'attività di “allertamento” delegata al proprio legale tramite la raccomandata del 24.05.2019 e l'attività posta in essere personalmente dai resistenti in data 04.07.2019 (in particolare reinstallando il paletto tolto su iniziativa della Polizia Municipale) devono considerarsi ontologicamente diverse, in accoglimento dell'azione possessoria riqualificata come azione di manutenzione, inibiva ai resistenti qualsiasi azione che impedisse il transito, anche veicolare, attraverso il cancello di accesso all'area cortiliva dei ricorrenti e , che P_3 Controparte_4 autorizzava a rimuovere i materiali situati davanti al cancello medesimo e il paletto situato sulla via Nicolò
Pisano, condannava i resistenti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquidava in € 286,00 per anticipazioni e € 2.500,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge e oltre al rimborso del corrispettivo del C.T.P. Geom. corrispondente all'importo di € 600,00 oltre accessori Per_1 se dovuti e poneva definitivamente a carico dei resistenti le spese della c.t.u., liquidate in corso di causa.
Tale ordinanza non era oggetto di reclamo. Con istanza per la prosecuzione del giudizio possessorio depositata in data 01.09.2021, la parte convenuta esercitava la facoltà di dare ingresso alla fase eventuale del c.d. merito possessorio. Con ordinanza resa in data 15.04.2022 erano respinte le richieste istruttorie di entrambe le parti e la causa era rinviata per la decisione. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 19.05.2022 in modalità
5 cartolare le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ridotti per gli scritti conclusivi.
Con sentenza emessa in data 05.07.2022 e pubblicata l'11.07.2022, il Giudice del Tribunale di Bologna - ritenuto che, in assenza di nuovi elementi probatori non restasse che confermare l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, peraltro non oggetto di reclamo e basata su circostanze di fatto successivamente non smentite, confermato il contenuto dell'ordinanza istruttoria del 15.04.2022, evidenziato che i resistenti , Pt_1 P_6
e non avevano dimostrato il loro possesso dell'area cortiliva in questione posta al di fuori della P_5 recinzione condominiale afferente al e che la c.t.u. aveva confermato che Controparte_1
l'utilizzazione da parte dei ricorrenti della loro area cortiliva come parcheggio non coinvolge l'area cortiliva di proprietà dei resistenti, cosicchè le loro condotte ostruzionistiche rispetto a tale utilizzo devono considerarsi molestie possessorie, ribadito in ordine al paletto come risulti comprovato unicamente che si trova su suolo pubblico, che era oggetto di rimozione a seguito dell'intervento della Polizia Municipale e che successivamente veniva ricollocato nella stessa posizione dal e nuovamente affermata la non Pt_1 fondatezza dell'eccepita decadenza derivante dall'esercizio ultrannuale dell'azione di spoglio, confermava il dispositivo dell'ordinanza emessa in data 04.06.2021 e condannava le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 31.01.2023, ha impugnato detta sentenza chiedendone la Parte_1 pressoché integrale riforma, in particolare, laddove è stato confermato il dispositivo dell'ordinanza del 4 giugno 2021 che, in accoglimento dell'azione possessoria esperita dai ricorrenti, inibiva ai resistenti qualsiasi azione che impedisse il transito, anche veicolare, attraverso il cancello di accesso all'area cortiliva di
[...]
e - i quali venivano autorizzati a rimuovere i materiali situati davanti al cancello P_3 Controparte_4 medesimo e il paletto situato sulla via Nicolò Pisano - e condannava la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese processuali della fase di merito, proponendo all'uopo cinque motivi di gravame. Si duole l'appellante in un primo luogo di un vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure allorquando ha disposto la rimozione del paletto situato sulla via Nicolò Pisano. Deduce in particolare il che il paletto metallico, di cui assume la Pt_1 proprietà ed il diritto ad essere mantenuto in loco, è ubicato sulla pubblica via e dunque non sulle particelle degli appellati e che mai questi ultimi avrebbero chiesto la rimozione del citato paletto, essendosi sempre limitati a chiedere l'accertamento dello spoglio e la rimozione di tutti i materiali, beni, opere e ostacoli ubicati sulla particella 1000. La conseguenza sarebbe che, non essendo il paletto ubicato su detta particella non ne risulterebbe richiesta la rimozione, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto limitarsi a disporre, semmai, la rimozione degli oggetti descritti nel ricorso introduttivo quali “un vaso in cemento, pezzi di laterizi ed assi di legno atti ad impedire l'accesso al varco” ed effettivamente riscontrati dal C.T.U. in appoggio davanti al
6 cancello dei ricorrenti. Con il secondo motivo di appello lamenta erroneità anche del secondo Parte_1 punto del dispositivo della sentenza laddove, confermando l'ordinanza possessoria, viene inibita ai convenuti
“qualsiasi azione che inibisca il transito” e li condanna alle spese di lite atteso che l'unica azione che si è giudizialmente accertato essere stata compiuta dal predetto è stata solo la apposizione, peraltro svariati Pt_1 anni prima, del paletto metallico. Ad avviso dell'appellante, dunque, nessuna responsabilità o colpevolezza può essere attribuita alla parte resistente per la lamentata presenza di altri, diversi materiali a ridosso del cancello e che ne ostacolerebbero l'apertura e l'attraversamento per cui nessuna legittimazione passiva potrebbero avere i medesimi resistenti né rispetto all'ordine di rimozione di tali sconosciuti materiali né alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Deduce poi l'appellante con il terzo motivo di gravame erroneità della pronuncia del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha ritenuto non provato il posizionamento del paletto metallico, prima del 4 luglio 2019, da parte dei resistenti, atteso che in realtà la c.t.u. disposta dal giudice di prime cure, descrivendo lo stato di fatto dei luoghi, ancor prima di verificate le mappe catastali, afferma che la proprietà è limitata “a nord dalla catenella sorretta agli estremi da due paletti Pt_1 metallici…”, il paletto metallico in questione sarebbe posizionato di fatto sullo spigolo nord della particella
1047 di , segnandone il confine. Dunque, secondo l'assunto difensivo dell'odierno Parte_1 appellante, già il C.T.U. sarebbe convinto che con tale infissione sia stata eseguita già anni prima del 2019 una
“apposizione di termine” per delimitare i confini tra proprietà limitrofe. Peraltro, evidenzia il che a Pt_1 fare tempo dal 2012 nessuno ne aveva mai contestato la apposizione e che la stessa Polizia Municipale, nel verbale dell'intervento del 4 luglio 2019, scrive che al momento dell'accesso “….risultava avere collocato” il paletto in questione il Sig. al quale infatti rivolgevano la richiesta di “una temporanea rimozione Pt_1 dell'ostacolo…”. Il quarto motivo di gravame risulta logicamente correlato al precedente dolendosi con lo stesso infatti il di una pretesa difformità tra le risultanze delle mappe catastali ed i veri confini costruiti Pt_1 in loco con un conseguente ininterrotto, pacifico possesso dell'area su cui insiste il paletto da parte dell'odierno istante. Con il quinto motivo di appello, si duole dell'omessa declaratoria di decadenza Parte_1 dell'azione possessoria esperita dai ricorrenti , e Controparte_1 P_3 P_4 stante il decorso del termine annuale ex art. 1168 codice civile. La scansione temporale dei fatti sarebbe
[...] infatti ben più articolata di quella delineata dal giudice di primo grado atteso che, più precisamente, nel maggio del 2019 i ricorrenti aprivano un varco nel muro di confine e nella recinzione metallica delimitante il confine fra i mappali dei ricorrenti e dei convenuti al fine di consentire un'azione del tutto nuova e mai avvenuta in passato ovvero il transito di veicoli, immediatamente dopo, con raccomandata 24 maggio 2019, il legale dei convenuti contestava la illegittimità di tale transito per la illegittimità della demolizione del muro di confine e l'apertura della recinzione confinante con la corte di proprietà degli assistiti, per la non P_8 legittimità del transito ed attraversamento sulla loro proprietà oltre che della alterazione dello stato di fatto e di diritto, ciononostante, in data 4 luglio 2019, i ricorrenti montavano ugualmente, nel varco realizzato
7 precedentemente, un cancello metallico e, a fronte del categorico rifiuto del Sig. di rimuovere il paletto Pt_1 metallico, i ricorrenti provvedevano subito a chiamare la polizia municipale che, non conoscendo nulla in merito ai rispettivi diritti, per disinnescare l'alterco scoppiato tra le parti, chiedevano al Sig. di togliere Pt_1 il citato paletto che si trovava infisso nel suolo e che era distante un paio di metri dal cancello appena installato, con riserva di approfondire meglio la situazione “ricevendone sempre fermo diniego” e, solo per sbloccare la situazione, l'odierno appellante si dichiarava disponibile “unicamente ad una temporanea rimozione dell'ostacolo” e così ha poi fatto, poiché lo rimosse quel giorno ma lo reinstallò subito dopo. Il ricorso per la tutela possessoria depositato dal Condominio e dai Sig.ri il 2 luglio 2020 risulterebbe quindi Parte_3 irrimediabilmente tardivo.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna, di:
• ● Nel merito, respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto ed indimostrate;
• ● In ogni caso, con vittoria di spese e compensi come da tariffe forensi, oltre ad oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del difensore dell'appellante.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 2 maggio 2023, si sono costituiti il Controparte_9
e i quali hanno contestato partitamente il contenuto dell'avverso atto di appello in quanto
[...] P_3 infondato in fatto ed in diritto oltre che per taluni aspetti inammissibile, chiedendone quindi l'integrale rigetto.
In via preliminare gli appellati hanno evidenziato come, stante l'accordo intervenuto tra le parti di cui all'udienza del 30.07.2020, ogni questione relativa alla sussistenza del possesso della particella 1000, anche di quella parte posta al di fuori della recinzione condominiale, non sia più in contestazione, dichiarando quindi P_ di non accettare il contraddittorio sulle stesse. Per il medesimo motivo, il ed il Sig. hanno P_1 eccepito l'inammissibilità del gravame nelle parti volte a rimettere in discussione la sussistenza in capo agli stessi del possesso della particella 1000 nella sua interezza. Più specificamente, il primo motivo di gravame è, ad avviso degli appellati, palesemente destituito di fondamento;
a ben leggere il ricorso dell'1 luglio 2020 emergerebbe con chiarezza che è stata richiesta la rimozione anche del paletto così come di ogni ostacolo che impediva l'accesso al cancello dei ricorrenti (più nello specifico, punto n. 26 della narrativa del ricorso e, ancor più chiaramente punto n. 6 delle conclusioni). Parimenti infondato risulta anche secondo gli appellati il secondo motivo di appello. In primo luogo fanno rilevare gli stessi che sia l'ordinanza conclusiva della fase interdittale che la sentenza impugnata non ordinano affatto ai resistenti la rimozione dei materiali bensì autorizzano i ricorrenti alla loro rimozione. In secondo luogo, evidenziano che sarebbe pacificamente emerso in primo grado che detti materiali fossero stati ubicati sulla porzione della particella 1000 dai resistenti, essendo circostanza ammessa dagli stessi come documentalmente dimostrato dalla missiva Pec del 2 maggio 2020.
Risulterebbe evidente, sulla base della prospettazione difensiva degli appellati, che i materiali che occupavano
8 la porzione di suolo davanti al cancello erano stati ivi posti dai resistenti e al fine di Pt_1 P_5 P_6 occuparla ed impedirne il godimento anche tramite l'accesso al cancello. Tali condotte, sia esplicite che sintomatiche della chiara e pacifica volontà di opposizione ai diritti dei ricorrenti, legittimerebbero le conseguenze in punto a spese di giudizio.
Ancora, il terzo motivo di gravame secondo parte appellata è prima di tutto inammissibile poiché “nuovo”, per non essere mai stato dedotto o eccepito nelle fasi precedenti. In particolare nel corso del giudizio di primo grado mai si sarebbe argomentato in ordine ad una “apposizione di termine” e tantomeno in ordine ad un
“diritto di transito”. Ad ogni modo, evidenziano gli appellati che l'accertamento effettuato dal C.T.U. è successivo al 4 luglio 2019 per cui nulla potrebbe provare circa la preesistenza del paletto rispetto alla citata data e, in ordine all'azione proposta dai ricorrenti, che con la stessa non sarebbe mai stata domandata la tutela del transito - che sarebbe arrivata dopo - bensì principalmente la tutela del possesso della particella 1000 oltre la recinzione condominiale di cui i ricorrenti avrebbero sempre avuto il continuo possesso estrinsecatosi nel godimento e nell'utilizzazione oltre che nella manutenzione. Quanto alla dedotta proprietà del paletto, si tratterebbe di circostanza qui sia inammissibile in quanto di natura petitoria che priva di rilevanza. A ciò si aggiunga che insistendo il paletto su sedime pubblico nessuna tutela possessoria o petitoria potrebbe ricevere.
Deducono inoltre gli appellati che il verbale della Polizia Municipale del 4 luglio 2019 nulla dimostrerebbe circa la preesistenza del paletto installato dal e in ogni caso, richiamato quanto evidenziato all'inizio Pt_1 del proprio atto di costituzione in appello, ogni questione circa il possesso della particella 1000 posta al di fuori della recinzione condominiale come pure della particella 1047 dell'appellante non sarebbe più in contestazione.
Destituito di ogni fondamento si rivela ad avviso degli appellati pure il quarto motivo di appello che sarebbe totalmente smentito dagli approfonditi accertamenti svolti dal C.T.U. il quale, rispondendo ai quesiti postigli, tra cui tracciare la linea di confine tra le particelle 1000 e 1047 al fine di accertare se riuscisse P_3 ad entrare con la propria autovettura nel cancello senza invadere la particella 1047 dei resistenti, l'ha determinata effettuando, in loco, uno scostamento di 20 cm a svantaggio dei ricorrenti (quindi soluzione più sfavorevole agli appellati) stante l'esistenza di una fascia di incertezza di 40 centimetri rinvenuta nella P_ riconfinazione e nonostante tale elemento a sfavore dei ricorrenti il predetto è riuscito ad entrare nella sua proprietà senza minimamente invadere la particella 1047 dei resistenti e nonostante sul lato opposto vi fosse parcheggiato un veicolo di grandi dimensioni che rendeva meno agevole la manovra.
Deducono infine gli appellati l'assoluta infondatezza del quinto motivo di gravame proposto da controparte.
In ordine alla tempestività del ricorso per reintegra e/o manutenzione, come si è affermato nell'ordinanza interdettale e nella sentenza impugnata, non vi sarebbe dubbio che assume rilievo autonomo quanto accaduto il 4 luglio 2019 poiché a quella data si è manifestata concretamente l'attività posta in essere dai resistenti.
Come affermato dal Giudice di primo grado la missiva del 24 maggio 2019 del legale dei resistenti andrebbe
9 considerata in maniera contestualizzata nell'ambito di una situazione ancora in divenire. E' infatti incontestato che il cancello sia stato installato in data 04.07.2019 e che in tale data si sia formalmente palesata la volontà oppositiva dei resistenti;
pertanto, la raccomandata in questione non può ritenersi come il primo di una serie di atti plurimi, continuativi e collegati tra loro e va viceversa dato il corretto rilievo all'autonomia dell'intervento del 4 luglio 2019. Ma vi sarebbe di più: dopo la rimozione del paletto come ordinata dalla
Polizia Municipale, gli stessi resistenti in data 18.07.2019 provvedevano alla reinstallazione del medesimo paletto ed in pari data avrebbero cominciato ad accumularsi materiali di vario genere innanzi al cancello dei ricorrenti e sulla porzione di particella 1000, fra cui un vaso in cemento, pezzi di laterizi ed assi di legno, atti ad impedire non solo l'ingresso ma anche l'utilizzo stesso (vedasi doc. 9 fascicolo di parte ricorrente della fase interdettale). Sulla circostanza della reinstallazione del paletto ad opera dei resistenti nessun dubbio potrebbe esservi poiché pacificamente affermato dalla controparte nell'atto d'appello e già ammesso in prime cure nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 pagina 7. La circostanza fattuale rappresentata dall'accumulo di materiali innanzi al cancello dei ricorrenti da parte dei resistenti risulterebbe provata dalla missiva raccomandata a mezzo pec del cinque febbraio 2020. Pertanto, vi sarebbe almeno un ulteriore atto di spoglio e/o molestie autonomo posto in essere anche in data successiva al 4 luglio 2019.
Gli appellati e domandano quindi alla Corte, respinta Controparte_9 P_3 ogni avversa deduzione e richiesta, di:
● Dichiarare inammissibile il proposto appello per i motivi esposti in narrativa e dichiarare inammissibile in particolare il quarto motivo di appello perché costituente un “nova”;
● Dichiarare infondato il proposto appello con rigetto del medesimo e conferma della sentenza impugnata e di tutti gli atti in essa richiamati;
● Condannare l'appellante alle spese e competenze legali.
4.- All'udienza del 20 giugno 2023, presenti la parte appellante e gli appellati, era dichiarata la contumacia degli appellati , e e la causa era rinviata per la Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4 precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata e svoltasi in data 3 giugno 2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, preme sottolineare, sempre in via preliminare, come la parte appellante non riproponga nella presente causa di appello la prova testimoniale già richiesta in primo grado e volta a dimostrare il possesso dei resistenti della porzione della particella 1000 e rigettata con ordinanza del 15.04.2022 - ordinanza il cui contenuto risulta del tutto condivisibile per essere i capitoli generici, valutativi o formulati in modo negativo -, e ciò alla luce delle chiare ed inequivocabili risultanze del verbale dell'udienza del 30.07.2020 di cui si dirà in seguito.
10 Venendo ora al merito e quindi al primo motivo di appello con il quale lamenta un vizio di Parte_1 ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel punto in cui ha disposto la rimozione del paletto situato sulla via Nicolò Pisano, reputa la Corte come lo stesso non sia fondato e vada pertanto respinto.
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, a ben guardare il ricorso possessorio depositato in data
02.07.2020, emerge con chiarezza che il e i condomini Controparte_9 P_3
e hanno chiesto la rimozione del paletto così come di ogni altro oggetto ed ostacolo che Controparte_4 impedisse l'accesso al cancello dei ricorrenti. Al punto 26 della narrativa del ricorso si trova scritto che con la reinstallazione del paletto in data 18.07.2019 i resistenti molestavano il possesso dei ricorrenti;
al punto 3) delle conclusioni del citato ricorso si domanda al Tribunale di “ordinare ai resistenti la rimozione di tutti i materiali e di qualsiasi bene, opera e ostacolo illegittimamente ivi ubicati che occupano la porzione della particella n. 1000 del foglio 211 del catasto dei Fabbricati del Comune di Bologna e che impediscono l'accesso P_ e l'utilizzo del cancello dei ricorrenti e a cura e spese dei resistenti” e ancora più chiaramente P_4 al punto 6) sempre delle conclusioni del citato ricorso, si chiede di “ordinare ai resistenti la rimozione di tutti i materiali e di qualsiasi bene, opera e ostacolo illegittimamente ivi ubicati che molestano il possesso della porzione della particella n. 1000 del foglio 211 del catasto dei Fabbricati del Comune di Bologna e che P_ impediscono l'accesso e l'utilizzo del cancello dei ricorrenti e a cura e spese dei resistenti”. P_4
Inoltre, la volontà manifestata in modo chiaro dalla parte ricorrente di ottenere tutela per l'accesso alla particella n. 1000 per potere godere e fruire della stessa non poteva prescindere dalla richiesta di rimozione di qualsiasi ostacolo che si frapponesse tra la strada pubblica ed il cancello.
Parimenti destituito di fondamento si rivela anche il secondo motivo di gravame con cui il Sig. lamenta Pt_1 non essere stato accertato che i materiali innanzi al cancello e sulla porzione della particella n. 1000 esterna alla recinzione siano stati ivi ubicati dai resistenti i quali dunque non avrebbero legittimazione passiva alcuna rispetto all'ordine di rimozione di tali materiali. In primo luogo, si osserva che sia l'ordinanza conclusiva della fase interdittale che la sentenza impugnata non ordinano affatto ai resistenti di rimuovere i materiali bensì autorizzano i ricorrenti allo loro rimozione. In secondo luogo non può non evidenziarsi che comunque nel corso del giudizio di primo grado è emerso che detti materiali erano stati ubicati sulla porzione della particella
1000 dai resistenti, trattandosi di circostanza sostanzialmente ammessa dagli stessi come si desume dalla missiva a mezzo Pec del 2 maggio 2020 inviata dal legale dei resistenti e prodotta quale doc. n. 16 dalla parte ricorrente. In tale lettera si afferma, in risposta alla richiesta avanzata dai ricorrenti di rimozione di detti materiali asseritamente posti vicino al cancello dai resistenti, che gli stessi sono ubicati sulla particella 1000 di proprietà dei resistenti che l'avrebbero acquistata per usucapione;
i resistenti concludono che pertanto la richiesta di rimozione è illegittima.
Ne consegue necessariamente che se la rimozione dei materiali è ritenuta illegittima dai resistenti i materiali non possono che essere stati ivi collocati dagli stessi. Risulta inoltre evidente che i materiali che occupavano
11 la porzione di suolo sopra descritta, davanti al cancello di erano stati ivi collocati dai resistenti Parte_3 al fine di occuparla ed impedirne il godimento da parte del Condominio e dei Sig.ri o Parte_3 comunque molestandone il possesso.
Per quanto concerne il terzo motivo di gravame, evidenzia la Corte in primo luogo come con tale motivo vengano dedotti e prospettati fatti e argomentazioni quali “apposizione di termine” e “diritto di transito” mai oggetto in buona sostanza di una compiuta allegazione in primo grado e dunque non ammissibili. Ad ogni modo, l'assunto difensivo del non è fondato nel merito atteso che l'accertamento svolto dal C.T.U. è Pt_1 successivo al 4 luglio 2019 per cui nulla può provare circa la preesistenza del paletto rispetto a tale data. Inoltre, in ordine all'azione proposta dai ricorrenti, si rileva che con la stessa non è stata chiesta la tutela del transito, che sarebbe arrivata dopo, bensì, principalmente, del possesso della particella 1000 posta oltre la recinzione condominiale. Per quanto concerne la proprietà del paletto metallico, qui priva di rilevo e comunque non ammissibile poiché di natura petitoria, si rileva che l'appellante mai si è attivato per l'accertamento positivo di un suo diritto in tal senso e, inoltre, insistendo il paletto su sedime pubblico, nessuna tutela possessoria o petitoria poteva ricevere, il Giudice di prime cure si è infatti limitato a disporne la rimozione. Quanto al contenuto del verbale della Polizia Municipale intervenuta il 4 luglio 2019, rileva la Corte come detto verbale nulla provi circa la preesistenza del paletto installato dal Si legge infatti nel verbale che “….il Pt_1 Pt_1 risultava avere collocato” senza specificazione alcuna della data o del periodo della sua installazione.
L'odierno appellante deduce al riguardo che, poiché il paletto metallico in questione era ivi collocato da anni senza che fosse sollevata contestazione alcuna, egli sarebbe possessore dell'area delimitata da quell'elemento.
Ora, fermo quanto sopra detto in ordine al possesso, non può non richiamarsi il chiaro ed inequivocabile contenuto del verbale dell'udienza del 30.07.2020 (relativo alla fase interdittale) cui erano presenti l'amministratore del e gli altri due ricorrenti persone fisiche e il resistente P_1 Parte_4
e nel corso della quale veniva “discusso nel contraddittorio delle parti l'assetto dei luoghi in Pt_1 particolare sulla base della planimetria….e delle fotografie e delle foto” prodotte dalle parti, e “le parti…concordano che il problema in concreto è lo sconfinamento, nell'ambito della manovra di un'auto per entrare attraverso il cancello, in una porzione del terreno di proprietà dei resistenti, identificata con il mappale 1047...”. Le parti con tali dichiarazioni vengono di fatto a circoscrivere l'oggetto della domanda con la conseguenza che ogni questione circa il possesso della parte della particella 1000 posta al di fuori della recinzione condominiale, come pure della particella 1047 di proprietà dell'appellante, non può ritenersi più in contestazione. In altri termini, in virtù dell'accordo delle parti intervenuto all'udienza, l'oggetto del procedimento non riguarda più il possesso della particella 1000 nella sua interezza che è ormai pacifico essere degli appellati. Il contenuto di tale verbale - giova sottolinearlo - non è stato oggetto di contestazione alcuna, né di eventuale richiesta di correzione di errore materiale. Proprio sulla base di queste ultime osservazioni e in forza della stessa motivazione, va respinto anche il quarto motivo di gravame. Se tale era ed è l'oggetto del
12 processo, non può non rilevarsi che il C.T.U. Geom. rispondendo ai quesiti postigli, tra cui tracciare P_7 la linea di confine tra le particelle 1000 e 1047, al fine di accertare se riuscisse ad entrare con P_3 la propria autovettura nel cancello senza invadere la particella 1047 dei resistenti, l'ha determinata effettuando, in loco, uno scostamento di 20 cm a svantaggio dei ricorrenti - quindi soluzione più sfavorevole agli appellati
- stante l'esistenza di una fascia di incertezza di 40 centimetri rinvenuta nella riconfinazione;
nonostante tale P_ elemento a sfavore dei ricorrenti il Sig. è riuscito ad entrare nella sua proprietà senza invadere la particella
1047 dei resistenti e nonostante sul lato opposto vi fosse parcheggiato un veicolo di grandi dimensioni. Pertanto ogni contestazione sui dati catastali e sulla valenza probatoria delle piante catastali risulta priva di rilievo in un quadro fattuale così ricostruito.
Infine, reputa la Corte come anche il quinto motivo di gravame, concernente una pretesa decadenza dell'azione possessoria esperita dal Condominio e da stante il decorso del termine annuale, non meriti Parte_3 accoglimento. In ordine alla tempestività del ricorso per reintegra e/o manutenzione, si è infatti opportunamente osservato e ritenuto nella sentenza impugnata come assuma rilievo autonomo quanto accaduto il 4 luglio 2019, allorquando i ricorrenti provvedevano ad installare e montare il cancello, dopo l'apertura della recinzione condominiale e il Sig. installava sulla pavimentazione stradale e nelle Pt_1 vicinanze di detto cancello un paletto che poi veniva rimosso a seguito dell'intervento della Polizia Municipale.
In questa data dunque si manifestava concretamente l'attività di molestie posta in essere dai resistenti. Come affermato dal Giudice di prime cure, la missiva del 24 maggio 2019 sopra richiamata trasmessa dal legale dei resistenti va considerata nell'ambito di una situazione ancora in divenire e non cristallizzata. Non è infatti contestato che il cancello sia stato installato il 4 luglio 2019 e che in tale data si sia formalmente palesata la volontà oppositiva di parte resistente;
la raccomandata in questione non può pertanto ritenersi come il primo di una serie di atti plurimi, continuativi e collegati tra loro interdipendenti nell'ambito del medesimo disegno teleologico e va viceversa attribuito rilievo all'autonomia dell'intervento del 4 luglio 2019. Risulta evidente come l'attività di “allertamento” delegata al proprio legale e l'attività materialmente posta in essere dai resistenti il 4 luglio 2019 devono considerarsi ontologicamente diverse. Ma vi è di più. Dopo la rimozione del paletto a seguito dell'intervento della Polizia Municipale, i resistenti nel mese di luglio 2019 provvedevano a reinstallarlo e sempre in tale periodo cominciavano ad accumulare materiali di vario genere innanzi al cancello dei ricorrenti e sulla porzione di particella 1000, tra cui un vaso in cemento, pezzi di laterizi ed assi di legno, atti ad impedire non solo l'ingresso ma anche l'utilizzo stesso della porzione. Sulla circostanza della reinstallazione del paletto ad opera dei resistenti non può esservi dubbio in quanto affermato dal Sig. Pt_1 nell'atto di appello e dai resistenti in prime cure nella prima memoria istruttoria. Non può pertanto ritenersi fondata l'eccezione di decadenza avanzata dai resistenti in primo grado e riproposta in sede di appello, risultando il ricorso ex artt. 703 c.p.c.-1168 c.c. depositato in data 2 luglio 2020 tempestivo.
L'appello viene quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
13 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore degli appellati e e si liquidano nel dispositivo secondo Controparte_9 P_3
i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale). Stante la contumacia degli altri appellati , e Controparte_4 Controparte_5 P_6
va dichiarato il nulla sulle spese nei loro confronti.
[...]
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. Parte_1
1895/2022 emessa in data 05.07.2022;
II- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore degli appellati Parte_1
e , delle spese di lite che si liquidano Controparte_10 P_3 in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- NULLA sulle spese nei confronti degli appellati contumaci , Controparte_4 P_5
e ;
[...] Controparte_6
IV- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 23.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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