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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/02/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9493/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9493/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nato ad [...] il [...] C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paolo Galluccio, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Agnese Grassia, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: c.d. Email_1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/07/2022 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente dell'
[...]
, in servizio presso il Front- Office del P.O. di Aversa, con la qualifica di Operatore Tecnico CP_1
Ctg. B, ha chiesto il riconoscimento del tempo di 10 minuti impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e per dismetterla, nella fase immediatamente successiva, come orario di lavoro per ogni giornata di effettiva presenza ed il Cont conseguenziale pagamento da parte dell' del corrispettivo, per ogni turno di lavoro effettuato, per il periodo dal gennaio 2017 al gennaio 2022, e per l'importo di € 2.545,50, o in via subordinata in caso di riconoscimento per contratto, giusta del deliberazione n° 998 del 31.07.2020, dell'importo di € 1.297,19 (dal gennaio 2017 a dicembre 2019) e di € 1.248,31 (dal gennaio 2020 al gennaio 2022), come lavoro straordinario.
Secondo la tesi attorea le predette operazioni, per un verso, erano imposte ed eterodirette dal datore di lavoro e, per altro verso, sempre per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo. Rispetto al normale orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 27 del CCNL Sanità Pubblica triennio 2016 – 2018, andavano, pertanto, aggiunti e retribuiti i minuti necessari per il compimento di tali operazioni di vestizione/svestizione.
In particolare, il ricorrente ha dedotto a fondamento della propria domanda: di essere tenuto, come tutto il personale sanitario, ad indossare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali, immediatamente prima dell'inizio della prestazione lavorativa;
che le suddette operazioni, richieste ed imposte dall'
[...]
, erano svolte nell'interesse della tutela dell'igiene pubblica, sia a salvaguardia dell'utenza, Parte_2 sia per garantire l'incolumità del personale;
che la mancata vestizione/svestizione da parte di un dipendente con ruolo sanitario veniva considerata violazione degli obblighi contrattuali ed, in caso di inadempienza, vi era l'applicazione di sanzioni disciplinari;
che la vestizione veniva effettuata prima della timbratura del badge all'ingresso e, in modo corrispondente, la svestizione dopo aver timbrato al termine del turno e, quindi, al di fuori del normale orario di lavoro;
che il tempo necessario per adempiere a tali obblighi doveva essere computato come orario di lavoro e regolarmente retribuito;
che presso il Presidio Ospedaliero di Aversa (CE) il marcatempo era ubicato al piano terra mentre gli spogliatoi al piano seminterrato;
che il tempo per le operazioni di vestizione e svestizione non era stato mai riconosciuto dal datore di lavoro.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' che ha contestato la fondatezza della CP_2
Cont domanda, deducendo che il ricorrente, dipendente dell' con mansioni di Operatore Tecnico, in servizio presso la Direzione Amministrativa e, quindi, non dedito a svolgere attività clinico- Cont assistenziali, non era tenuto ad indossare la divisa da lavoro all'interno dell' per cui era da escludere anche in astratto la possibilità di rivendicare il diritto per cui è causa. Inoltre, ha precisato che non vi era una disposizione aziendale che imponesse ai lavoratori di timbrare il cartellino Cont marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. In particolare, l' ha contestato la ricostruzione fattuale compiuta dal ricorrente evidenziando che: “Nel Presidio
Ospedaliero di Aversa, sede di lavoro del ricorrente, il badge è posizionato all'ingresso dell'edificio costringendo il personale, all'inizio del turno, nell'ordine ad effettuare la timbratura in entrata, a recarsi negli spogliatoi/reparto ed a svestirsi per indossare la divisa lavorativa e, viceversa, alla fine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita.”. Ha, quindi, specificamente contestato, nel caso in esame, l'esistenza di un'eccedenza oraria utilizzata per la vestizione e svestizione non remunerata e/o considerata in alcun modo da parte del datore di lavoro, nonché, soprattutto, l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli su tale attività, concludendo per il rigetto del ricorso.
Esaurita l'attività istruttoria con l'escussione di un teste di parte resistente, essendo il ricorrente decaduto dalla prova, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Aversa, a vedersi computare, nell'orario di lavoro da retribuire, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, asseritamente prestato al di fuori del normale orario di servizio, così come risultante dai cartellini marcatempo.
L'azienda convenuta contesta tale presupposto assumendo non essere mai stati i lavoratori assoggettati ad alcuna disposizione aziendale che avrebbe imposto di timbrare il cartellino marcatempo soltanto dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. Ciò posto, deve introduttivamente condividersi quanto recentemente affermato e argomentato dal GL di questa
Sezione, dott.ssa Coppo, con sentenza n. 2568/24 del 15.5.2024, i cui principali passaggi motivazionali di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c..
Questo Tribunale ha avuto già modo di affrontare in precedenti decisioni il tema dell'accertamento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne, riconoscendolo in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e nel silenzio della contrattazione collettiva.
Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi Pt_2 implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture Pt_2 sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione
e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n. 12935/18).
Le citate pronunce rappresentavano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa “ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere
e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n. 16604/19)”.
Come rilevato nella sentenza richiamata, questo Tribunale ha, in effetti, in passato, ritenuto fondati gli assunti del personale sanitario in servizio presso il P.O. di Aversa, in fattispecie analoghe alla presente, sulla scorta delle pronunce della Suprema Corte emesse in materia (v., in particolare, la sentenza n. 8627/2020).
Deve però prendersi atto che anche il locale Giudice di Appello ha di recente mostrato un orientamento diverso, e sulla scorta di alcune pronunce della giurisprudenza di merito, ha inteso affermare la necessità di una allegazione puntuale e specifica del concreto diritto fatto valere in giudizio, non potendo chiedersi al giudice l'accertamento di un astratto diritto alla retribuzione del tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa, senza nemmeno specificare
“quando l'attività posta in essere con la tuta si fosse svolta, se prima o dopo aver badgiato” (v. sentenza Corte d'Appello di Napoli, n. 2163/2024, pubblicata il 20.5.2024).
La Corte di Cassazione ha, invero, da ultimo chiarito che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro e ribadito che “l'accertamento in ordine al fatto che le operazioni di vestizione e svestizione rientrino
o meno nel potere di conformazione della prestazione da parte della società datrice - in ordine al luogo ed alle modalità della prestazione, all'ottemperanza a prescrizioni datoriali contenute nel regolamento aziendale ed alla interpretazione del medesimo, al collegamento funzionale all'espletamento dell'attività in conformità con le previsioni di legge in tema di igiene – costituisce indagine di competenza del giudice del merito” (cfr. Cass. n. 13639/24)”.
Alla luce dell'orientamento assunto dal Giudice sovraordinato e ragioni di uniformità del distretto, corroborate peraltro in tempi recenti da provvedimenti della Suprema Corte, rendono ora necessario prendere atto di ciò e, rimeditando sulla questione in esame, analizzare se in concreto il diritto reclamato dall'istante possa essere riconosciuto.
Tanto doverosamente premesso, va rilevato come in tutte le fattispecie sottoposte all'attuale vaglio del Tribunale trovi pacifica applicazione la contrattazione collettiva che tale retribuibilità ha espressamente riconosciuto. L'art. 27 co. 11 e 12 del C.C.N.L. relativo al comparto Sanità per il Triennio 2016-2018, firmato in data 21.5.2018 ha espressamente previsto: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La retribuibilità di tali operazioni nella misura indicata nella predetta contrattazione, inoltre, è confermata anche dalla delibera n. 998 del 31/7/2020 relativa al Contratto Collettivo Integrativo
Aziendale per l'anno 2019.
Difatti, nell'ambito dell'art. 3 del contratto integrativo decentrato, rubricato “
[...]
DI LAVORO”, sono disciplinati i “Tempi di vestizione e svestizione, passaggi di Parte_3 consegna” prevedendo che “agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle 12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purchè rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione
a fine turno”.
La disposizione è chiara nel ricomprendere l'attività di vestizione/svestizione all'interno dell'orario di lavoro ed anzi, prevede espressamente che esse debbano risultare dalle timbrature effettuate. Un dato assume rilevanza decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia, ossia il ruolo della contrattazione collettiva e di tali disposizioni contrattuali nella regolazione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ritiene che sul piano della regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro, il contratto collettivo assuma una dimensione (o meglio una funzione) normativa, nel senso che esso rappresenta una delle fonti delle obbligazioni contrattuali e, nel caso di specie, ha disciplinato, all'esito di un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi di tutte le parti, le condizioni di esercizio del diritto e prevedendo, al tempo stesso, una modalità regolativa che consenta anche il controllo su tali attività lavorative. Per come è strutturata la contrattazione collettiva applicata nella fattispecie in esame, e cioè il riconoscimento espresso della retribuibilità delle operazioni sia di vestizione/svestizione sia del passaggio di consegne nei giorni di effettiva presenza risultanti dalle timbrature effettuate, il lavoratore deve effettuare le operazioni di vestizione posteriormente alla timbratura ed all'uscita prima della timbratura.
Del resto, va sottolineato che, a fronte della invocata prassi di rilevare la presenza dopo le operazioni Cont di vestizione, vi è la prassi dedotta nella memoria di costituzione dall' di segno contrario, prassi conforme alle previsioni della richiamata contrattazione collettiva. Ed, invero, nella fattispecie in esame, dalla relazione a firma del direttore sanitario del P.O. di Aversa depositata in atti emerge che per “prassi consolidata” seguita da tutti i dipendenti del presidio ospedaliero, l'operazione di vestizione/svestizione è effettuata dopo aver timbrato il cartellino all'entrata e prima di timbrare il cartellino all'uscita (“è oramai prassi consolidata, adottata da tutto il personale di codesto Presidio, effettuare le predette operazioni in entrata, successivamente all'attestazione della presenza, ed in uscita precedentemente alla rilevazione elettronica di detta presenza.”). Cont Ebbene, a fronte della prassi di segno contrario eccepita dall' esistente, il ricorrente ha ribadito unicamente che “la vestizione viene effettuata dal ricorrente prima della timbratura del badge all'ingresso e, in modo corrispondente, la svestizione viene effettuata dopo aver timbrato al termine del turno” (v. ricorso, sul punto).
La tesi attorea presuppone, pertanto, che il datore di lavoro abbia preteso che tutto l'orario di lavoro fosse destinato alla sola prestazione lavorativa e che l'attività di vestizione fosse da considerarsi estranea alla stessa, di modo che i 10 minuti destinati alla vestizione fossero da recuperare quale tempo sottratto all'attività contrattualmente dovuta. Ma, in realtà, simile ipotesi non risulta da alcuna specifica disposizione aziendale, né nel ricorso viene indicato il soggetto che abbia imposto che l'attività di vestizione/svestizione fosse da compiersi prima della rilevazione della presenza. In assenza di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi che sia stato frutto di una scelta autonoma ed autodeterminata dello stesso lavoratore quella di vestirsi prima di aver timbrato il cartellino e di svestirsi dopo l'intero completamento della giornata di lavoro. In altre parole, il comportamento del ricorrente, che, tra l'altro, non appare conforme alla previsione della contrattazione collettiva, non dà luogo ad alcun inadempimento in capo al datore di lavoro e non dà diritto ad ulteriore retribuzione.
Bisogna, pertanto, tener conto dell'assenza di una disposizione scritta di parte datoriale ( he CP_1 obblighi i propri dipendenti a dover timbrare il cartellino marcatempo soltanto dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. Quindi, nulla impedisce ai dipendenti di poter timbrare il cartellino prima e dopo le operazioni di vestizione e svestizione. Sotto altro e diverso profilo, se anche si volesse adottare l'impostazione perorata dal ricorrente, la domanda risulterebbe ugualmente infondata.
Il ricorrente deduce di aver impiegato un tempo ulteriore per la vestizione/svestizione rispetto a quello retribuito, ma non puntualizza in alcun modo in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa: invero, nel caso di specie, l'istante, pur deducendo di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, pari a 36 ore settimanali, non specifica in nessun punto del ricorso né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui ha termine la prestazione, e neppure chiarisce l'orario esatto in cui sarebbero da eseguire le operazioni di vestizione/svestizione, limitandosi a collocarle subito prima dell'inizio (ovvero subito dopo la fine) dell'orario, pacificamente rilevato tramite “badge”.
Tali carenze in punto di allegazione non sono supplite neppure dalle richieste istruttorie, ritenute in parte superflue ai fini della decisione nella misura in cui la prova testimoniale mira esclusivamente a dimostrare le modalità di svolgimento dell'attività dedotte in ricorso, modalità che nei loro presupposti fattuali sono irrilevanti ai fini della decisione, perché è lo stesso ricorrente ad allegare che le operazioni di vestizione venivano effettuate prima di registrare l'ingresso mediante il dispositivo di rilevazione della presenza e subito dopo alla fine del turno;
dall'altro, le circostanze articolate sono risultate del tutto prive di alcun riscontro probatorio, essendo il ricorrente decaduto dalla prova per mancata citazione dei testi ammessi.
Inoltre, le circostanze sia pure generiche dedotte in ricorso sono state del tutto smentite dall'unico teste escusso di parte resistente , Direttore Sanitario del P.O. di Aversa che ha Testimone_1 dichiarato “(…) adr. il ricorrente lavora da noi, ci sono molti dipendenti, più di 800, quindi so che lavora al Presidio Ospedaliero di Aversa anche se non saprei riconoscerlo fisicamente;
adr. sono direttrice dell'ospedale dal 1° dicembre 2021, da circa due anni;
adr. il ricorrente non svolge mansioni di assistenza sanitaria diretta con i pazienti, non è un sanitario e non lo è mai stato essendo stato assunto come amministrativo, dunque, non è obbligato ad indossare la divisa per motivi igienico sanitari al pari del personale sanitario;
adr. ha sempre lavorato in una squadra di piccola manutenzione all'interno dell'ospedale, con altri 3 dipendenti essendo oggi queste attività affidate ad un servizio di manutenzione esterna;
adr. è operatore tecnico generico, nello specifico si occupa di manutenzione es. cambiare le lampadine;
adr. dal 2021 è stato adibito al front office perché ha una limitazione fisica alla movimentazione dei carichi;
adr. nell'arco di questi anni l'unica cosa che può indossare ed ha indossato è un pile scuro che può portare via ma non è tenuto a farlo, oppure delle polo leggere;
adr. le divise dei sanitari sono indossate per ridurre il rischio di contaminazione biologica, in caso di contatto diretto con il paziente;
infatti, sono lavate e custodite dall'azienda ospedaliera;
adr. le mansioni non sanitarie non richiedono queste divise ma solo il pile e la polo che vengono dati in Cont donazione “a noleggio” dall' per cui all'atto del pensionamento devono essere restituite e sono sostituite nel caso in cui si rompono”.
Nel ricorso poi non viene descritto con la dovuta e necessaria precisione l'atto aziendale o il soggetto che imponesse o avesse imposto che tali operazioni di vestizione/svestizione dovessero avvenire al di fuori della rilevazione elettronica della presenza.
Trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo del diritto in questa sede azionato, l'onere deduttivo specifico e, quindi, probatorio, non può che ritenersi a carico della parte che lo invoca. In altri termini, poiché il ricorrente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che assume essere effettivamente retribuita dal datore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., sarebbe stato specifico onere dello stesso istante dedurre puntualmente le modalità di esecuzione di tali operazioni, anche al fine di corroborare le conclusioni che, altrettanto genericamente, ne trae sulla loro effettiva durata.
Va, infine, ricordato che nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoro straordinario può essere riconosciuto soltanto sulla base della previa autorizzazione dell'ente datore di lavoro (al fine di assicurare coerenza con l'interesse pubblico e le previsioni di bilancio), la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (cfr. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509).
Difatti, sulla base del consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione (“Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del
2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo” - Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509). Ed allora, se anche l'attività di vestizione e svestizione volesse essere considerata lavoro straordinario, da un lato, la domanda difetterebbe dei requisiti minimi di allegazione, dall'altro, la mancanza del previo atto autorizzativo non darebbe diritto alla retribuzione ulteriore.
In definitiva, alla luce delle suesposte argomentazioni, considerato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sussiste il diritto (in astratto) alla retribuzione del cd. “tempo tuta”, a condizione che ricorra la prova che il datore di lavoro abbia (in concreto) imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione e, comunque, dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito –entrambe assenti, nella fattispecie in esame –il ricorso va rigettato, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
La sussistenza di pronunce giurisprudenziali di merito difformi adottate anche in passato da questo stesso Tribunale e la peculiarità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 28/02/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9493/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nato ad [...] il [...] C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paolo Galluccio, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Agnese Grassia, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: c.d. Email_1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/07/2022 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente dell'
[...]
, in servizio presso il Front- Office del P.O. di Aversa, con la qualifica di Operatore Tecnico CP_1
Ctg. B, ha chiesto il riconoscimento del tempo di 10 minuti impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e per dismetterla, nella fase immediatamente successiva, come orario di lavoro per ogni giornata di effettiva presenza ed il Cont conseguenziale pagamento da parte dell' del corrispettivo, per ogni turno di lavoro effettuato, per il periodo dal gennaio 2017 al gennaio 2022, e per l'importo di € 2.545,50, o in via subordinata in caso di riconoscimento per contratto, giusta del deliberazione n° 998 del 31.07.2020, dell'importo di € 1.297,19 (dal gennaio 2017 a dicembre 2019) e di € 1.248,31 (dal gennaio 2020 al gennaio 2022), come lavoro straordinario.
Secondo la tesi attorea le predette operazioni, per un verso, erano imposte ed eterodirette dal datore di lavoro e, per altro verso, sempre per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo. Rispetto al normale orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 27 del CCNL Sanità Pubblica triennio 2016 – 2018, andavano, pertanto, aggiunti e retribuiti i minuti necessari per il compimento di tali operazioni di vestizione/svestizione.
In particolare, il ricorrente ha dedotto a fondamento della propria domanda: di essere tenuto, come tutto il personale sanitario, ad indossare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali, immediatamente prima dell'inizio della prestazione lavorativa;
che le suddette operazioni, richieste ed imposte dall'
[...]
, erano svolte nell'interesse della tutela dell'igiene pubblica, sia a salvaguardia dell'utenza, Parte_2 sia per garantire l'incolumità del personale;
che la mancata vestizione/svestizione da parte di un dipendente con ruolo sanitario veniva considerata violazione degli obblighi contrattuali ed, in caso di inadempienza, vi era l'applicazione di sanzioni disciplinari;
che la vestizione veniva effettuata prima della timbratura del badge all'ingresso e, in modo corrispondente, la svestizione dopo aver timbrato al termine del turno e, quindi, al di fuori del normale orario di lavoro;
che il tempo necessario per adempiere a tali obblighi doveva essere computato come orario di lavoro e regolarmente retribuito;
che presso il Presidio Ospedaliero di Aversa (CE) il marcatempo era ubicato al piano terra mentre gli spogliatoi al piano seminterrato;
che il tempo per le operazioni di vestizione e svestizione non era stato mai riconosciuto dal datore di lavoro.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' che ha contestato la fondatezza della CP_2
Cont domanda, deducendo che il ricorrente, dipendente dell' con mansioni di Operatore Tecnico, in servizio presso la Direzione Amministrativa e, quindi, non dedito a svolgere attività clinico- Cont assistenziali, non era tenuto ad indossare la divisa da lavoro all'interno dell' per cui era da escludere anche in astratto la possibilità di rivendicare il diritto per cui è causa. Inoltre, ha precisato che non vi era una disposizione aziendale che imponesse ai lavoratori di timbrare il cartellino Cont marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. In particolare, l' ha contestato la ricostruzione fattuale compiuta dal ricorrente evidenziando che: “Nel Presidio
Ospedaliero di Aversa, sede di lavoro del ricorrente, il badge è posizionato all'ingresso dell'edificio costringendo il personale, all'inizio del turno, nell'ordine ad effettuare la timbratura in entrata, a recarsi negli spogliatoi/reparto ed a svestirsi per indossare la divisa lavorativa e, viceversa, alla fine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita.”. Ha, quindi, specificamente contestato, nel caso in esame, l'esistenza di un'eccedenza oraria utilizzata per la vestizione e svestizione non remunerata e/o considerata in alcun modo da parte del datore di lavoro, nonché, soprattutto, l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli su tale attività, concludendo per il rigetto del ricorso.
Esaurita l'attività istruttoria con l'escussione di un teste di parte resistente, essendo il ricorrente decaduto dalla prova, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Aversa, a vedersi computare, nell'orario di lavoro da retribuire, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, asseritamente prestato al di fuori del normale orario di servizio, così come risultante dai cartellini marcatempo.
L'azienda convenuta contesta tale presupposto assumendo non essere mai stati i lavoratori assoggettati ad alcuna disposizione aziendale che avrebbe imposto di timbrare il cartellino marcatempo soltanto dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. Ciò posto, deve introduttivamente condividersi quanto recentemente affermato e argomentato dal GL di questa
Sezione, dott.ssa Coppo, con sentenza n. 2568/24 del 15.5.2024, i cui principali passaggi motivazionali di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c..
Questo Tribunale ha avuto già modo di affrontare in precedenti decisioni il tema dell'accertamento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne, riconoscendolo in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e nel silenzio della contrattazione collettiva.
Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi Pt_2 implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture Pt_2 sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione
e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n. 12935/18).
Le citate pronunce rappresentavano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa “ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere
e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n. 16604/19)”.
Come rilevato nella sentenza richiamata, questo Tribunale ha, in effetti, in passato, ritenuto fondati gli assunti del personale sanitario in servizio presso il P.O. di Aversa, in fattispecie analoghe alla presente, sulla scorta delle pronunce della Suprema Corte emesse in materia (v., in particolare, la sentenza n. 8627/2020).
Deve però prendersi atto che anche il locale Giudice di Appello ha di recente mostrato un orientamento diverso, e sulla scorta di alcune pronunce della giurisprudenza di merito, ha inteso affermare la necessità di una allegazione puntuale e specifica del concreto diritto fatto valere in giudizio, non potendo chiedersi al giudice l'accertamento di un astratto diritto alla retribuzione del tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa, senza nemmeno specificare
“quando l'attività posta in essere con la tuta si fosse svolta, se prima o dopo aver badgiato” (v. sentenza Corte d'Appello di Napoli, n. 2163/2024, pubblicata il 20.5.2024).
La Corte di Cassazione ha, invero, da ultimo chiarito che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro e ribadito che “l'accertamento in ordine al fatto che le operazioni di vestizione e svestizione rientrino
o meno nel potere di conformazione della prestazione da parte della società datrice - in ordine al luogo ed alle modalità della prestazione, all'ottemperanza a prescrizioni datoriali contenute nel regolamento aziendale ed alla interpretazione del medesimo, al collegamento funzionale all'espletamento dell'attività in conformità con le previsioni di legge in tema di igiene – costituisce indagine di competenza del giudice del merito” (cfr. Cass. n. 13639/24)”.
Alla luce dell'orientamento assunto dal Giudice sovraordinato e ragioni di uniformità del distretto, corroborate peraltro in tempi recenti da provvedimenti della Suprema Corte, rendono ora necessario prendere atto di ciò e, rimeditando sulla questione in esame, analizzare se in concreto il diritto reclamato dall'istante possa essere riconosciuto.
Tanto doverosamente premesso, va rilevato come in tutte le fattispecie sottoposte all'attuale vaglio del Tribunale trovi pacifica applicazione la contrattazione collettiva che tale retribuibilità ha espressamente riconosciuto. L'art. 27 co. 11 e 12 del C.C.N.L. relativo al comparto Sanità per il Triennio 2016-2018, firmato in data 21.5.2018 ha espressamente previsto: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La retribuibilità di tali operazioni nella misura indicata nella predetta contrattazione, inoltre, è confermata anche dalla delibera n. 998 del 31/7/2020 relativa al Contratto Collettivo Integrativo
Aziendale per l'anno 2019.
Difatti, nell'ambito dell'art. 3 del contratto integrativo decentrato, rubricato “
[...]
DI LAVORO”, sono disciplinati i “Tempi di vestizione e svestizione, passaggi di Parte_3 consegna” prevedendo che “agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle 12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purchè rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione
a fine turno”.
La disposizione è chiara nel ricomprendere l'attività di vestizione/svestizione all'interno dell'orario di lavoro ed anzi, prevede espressamente che esse debbano risultare dalle timbrature effettuate. Un dato assume rilevanza decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia, ossia il ruolo della contrattazione collettiva e di tali disposizioni contrattuali nella regolazione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ritiene che sul piano della regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro, il contratto collettivo assuma una dimensione (o meglio una funzione) normativa, nel senso che esso rappresenta una delle fonti delle obbligazioni contrattuali e, nel caso di specie, ha disciplinato, all'esito di un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi di tutte le parti, le condizioni di esercizio del diritto e prevedendo, al tempo stesso, una modalità regolativa che consenta anche il controllo su tali attività lavorative. Per come è strutturata la contrattazione collettiva applicata nella fattispecie in esame, e cioè il riconoscimento espresso della retribuibilità delle operazioni sia di vestizione/svestizione sia del passaggio di consegne nei giorni di effettiva presenza risultanti dalle timbrature effettuate, il lavoratore deve effettuare le operazioni di vestizione posteriormente alla timbratura ed all'uscita prima della timbratura.
Del resto, va sottolineato che, a fronte della invocata prassi di rilevare la presenza dopo le operazioni Cont di vestizione, vi è la prassi dedotta nella memoria di costituzione dall' di segno contrario, prassi conforme alle previsioni della richiamata contrattazione collettiva. Ed, invero, nella fattispecie in esame, dalla relazione a firma del direttore sanitario del P.O. di Aversa depositata in atti emerge che per “prassi consolidata” seguita da tutti i dipendenti del presidio ospedaliero, l'operazione di vestizione/svestizione è effettuata dopo aver timbrato il cartellino all'entrata e prima di timbrare il cartellino all'uscita (“è oramai prassi consolidata, adottata da tutto il personale di codesto Presidio, effettuare le predette operazioni in entrata, successivamente all'attestazione della presenza, ed in uscita precedentemente alla rilevazione elettronica di detta presenza.”). Cont Ebbene, a fronte della prassi di segno contrario eccepita dall' esistente, il ricorrente ha ribadito unicamente che “la vestizione viene effettuata dal ricorrente prima della timbratura del badge all'ingresso e, in modo corrispondente, la svestizione viene effettuata dopo aver timbrato al termine del turno” (v. ricorso, sul punto).
La tesi attorea presuppone, pertanto, che il datore di lavoro abbia preteso che tutto l'orario di lavoro fosse destinato alla sola prestazione lavorativa e che l'attività di vestizione fosse da considerarsi estranea alla stessa, di modo che i 10 minuti destinati alla vestizione fossero da recuperare quale tempo sottratto all'attività contrattualmente dovuta. Ma, in realtà, simile ipotesi non risulta da alcuna specifica disposizione aziendale, né nel ricorso viene indicato il soggetto che abbia imposto che l'attività di vestizione/svestizione fosse da compiersi prima della rilevazione della presenza. In assenza di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi che sia stato frutto di una scelta autonoma ed autodeterminata dello stesso lavoratore quella di vestirsi prima di aver timbrato il cartellino e di svestirsi dopo l'intero completamento della giornata di lavoro. In altre parole, il comportamento del ricorrente, che, tra l'altro, non appare conforme alla previsione della contrattazione collettiva, non dà luogo ad alcun inadempimento in capo al datore di lavoro e non dà diritto ad ulteriore retribuzione.
Bisogna, pertanto, tener conto dell'assenza di una disposizione scritta di parte datoriale ( he CP_1 obblighi i propri dipendenti a dover timbrare il cartellino marcatempo soltanto dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. Quindi, nulla impedisce ai dipendenti di poter timbrare il cartellino prima e dopo le operazioni di vestizione e svestizione. Sotto altro e diverso profilo, se anche si volesse adottare l'impostazione perorata dal ricorrente, la domanda risulterebbe ugualmente infondata.
Il ricorrente deduce di aver impiegato un tempo ulteriore per la vestizione/svestizione rispetto a quello retribuito, ma non puntualizza in alcun modo in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa: invero, nel caso di specie, l'istante, pur deducendo di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, pari a 36 ore settimanali, non specifica in nessun punto del ricorso né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui ha termine la prestazione, e neppure chiarisce l'orario esatto in cui sarebbero da eseguire le operazioni di vestizione/svestizione, limitandosi a collocarle subito prima dell'inizio (ovvero subito dopo la fine) dell'orario, pacificamente rilevato tramite “badge”.
Tali carenze in punto di allegazione non sono supplite neppure dalle richieste istruttorie, ritenute in parte superflue ai fini della decisione nella misura in cui la prova testimoniale mira esclusivamente a dimostrare le modalità di svolgimento dell'attività dedotte in ricorso, modalità che nei loro presupposti fattuali sono irrilevanti ai fini della decisione, perché è lo stesso ricorrente ad allegare che le operazioni di vestizione venivano effettuate prima di registrare l'ingresso mediante il dispositivo di rilevazione della presenza e subito dopo alla fine del turno;
dall'altro, le circostanze articolate sono risultate del tutto prive di alcun riscontro probatorio, essendo il ricorrente decaduto dalla prova per mancata citazione dei testi ammessi.
Inoltre, le circostanze sia pure generiche dedotte in ricorso sono state del tutto smentite dall'unico teste escusso di parte resistente , Direttore Sanitario del P.O. di Aversa che ha Testimone_1 dichiarato “(…) adr. il ricorrente lavora da noi, ci sono molti dipendenti, più di 800, quindi so che lavora al Presidio Ospedaliero di Aversa anche se non saprei riconoscerlo fisicamente;
adr. sono direttrice dell'ospedale dal 1° dicembre 2021, da circa due anni;
adr. il ricorrente non svolge mansioni di assistenza sanitaria diretta con i pazienti, non è un sanitario e non lo è mai stato essendo stato assunto come amministrativo, dunque, non è obbligato ad indossare la divisa per motivi igienico sanitari al pari del personale sanitario;
adr. ha sempre lavorato in una squadra di piccola manutenzione all'interno dell'ospedale, con altri 3 dipendenti essendo oggi queste attività affidate ad un servizio di manutenzione esterna;
adr. è operatore tecnico generico, nello specifico si occupa di manutenzione es. cambiare le lampadine;
adr. dal 2021 è stato adibito al front office perché ha una limitazione fisica alla movimentazione dei carichi;
adr. nell'arco di questi anni l'unica cosa che può indossare ed ha indossato è un pile scuro che può portare via ma non è tenuto a farlo, oppure delle polo leggere;
adr. le divise dei sanitari sono indossate per ridurre il rischio di contaminazione biologica, in caso di contatto diretto con il paziente;
infatti, sono lavate e custodite dall'azienda ospedaliera;
adr. le mansioni non sanitarie non richiedono queste divise ma solo il pile e la polo che vengono dati in Cont donazione “a noleggio” dall' per cui all'atto del pensionamento devono essere restituite e sono sostituite nel caso in cui si rompono”.
Nel ricorso poi non viene descritto con la dovuta e necessaria precisione l'atto aziendale o il soggetto che imponesse o avesse imposto che tali operazioni di vestizione/svestizione dovessero avvenire al di fuori della rilevazione elettronica della presenza.
Trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo del diritto in questa sede azionato, l'onere deduttivo specifico e, quindi, probatorio, non può che ritenersi a carico della parte che lo invoca. In altri termini, poiché il ricorrente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che assume essere effettivamente retribuita dal datore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., sarebbe stato specifico onere dello stesso istante dedurre puntualmente le modalità di esecuzione di tali operazioni, anche al fine di corroborare le conclusioni che, altrettanto genericamente, ne trae sulla loro effettiva durata.
Va, infine, ricordato che nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoro straordinario può essere riconosciuto soltanto sulla base della previa autorizzazione dell'ente datore di lavoro (al fine di assicurare coerenza con l'interesse pubblico e le previsioni di bilancio), la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (cfr. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509).
Difatti, sulla base del consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione (“Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del
2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo” - Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509). Ed allora, se anche l'attività di vestizione e svestizione volesse essere considerata lavoro straordinario, da un lato, la domanda difetterebbe dei requisiti minimi di allegazione, dall'altro, la mancanza del previo atto autorizzativo non darebbe diritto alla retribuzione ulteriore.
In definitiva, alla luce delle suesposte argomentazioni, considerato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sussiste il diritto (in astratto) alla retribuzione del cd. “tempo tuta”, a condizione che ricorra la prova che il datore di lavoro abbia (in concreto) imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione e, comunque, dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito –entrambe assenti, nella fattispecie in esame –il ricorso va rigettato, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
La sussistenza di pronunce giurisprudenziali di merito difformi adottate anche in passato da questo stesso Tribunale e la peculiarità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 28/02/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano