Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1533/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1533/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. LALLO GENNARO (c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to pres- Controparte_1 P.IVA_1
so la sede dell'ente unitamente all'Avv. GAGLIOTTI MARCO (c.f.: C.F._3
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 gennaio 2022, la sig.ra
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 17861/2021 emessa dal Giudice Parte_1
di Pace di nella persona della dott.ssa Della Rocca e depositata in data 21 giugno CP_1
2021, pronunciata nella causa iscritta al n. 31645/2016 R.G. e non notificata.
Con la sentenza ora indicata il Giudice di prime cure rigettava la domanda
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lesioni riportate dall'attrice a seguito del sinistro verificatosi in data 18 febbraio 2015 verso le ore 10:20 circa in l Corso Secondigliano. CP_1
In fatto l'appellante ha dedotto che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indi- cate, mentre circolava a piedi rovinava al suolo a causa di una buca ricoperta di detriti la cui presenza non era visibile.
Tale caduta veniva imputata alla mancata manutenzione della superficie stradale da parte del Controparte_1
A causa dell'inciampo, l'odierna attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale “San Giovanni Bosco” in ove le venivano diagnosticate le lesioni CP_1
documentate dal verbale di accesso.
Dalle successive visite di controllo l'istante vedeva riconoscersi un danno biologico quantificato dal proprio ctp tra il 4 e il 5% con ITT di dieci giorni, ITP al 50% di venti giorni, ragion per cui ella chiedeva un risarcimento danni nei confronti dell'odierno appellato quantificato in euro 5.200,00.
Regolarmente costituitosi in primo grado, il ha dedotto: l'imputabilità CP_1
all'attrice della responsabilità della caduta data la visibilità della buca presente sul manto;
la mancata prova della conoscenza dell'irregolarità nel manto stradale da parte dell'amministrazione; l'assenza dell'invocato rapporto di custodia.
In conclusione, parte appellata chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, dichiarare il concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227 c.c..
Il Giudice di Pace, rilevata la regolare costituzione dell'amministrazione convenuta, valutate le produzioni documentali delle parti (tra cui il rapporto della Polizia Municipale di . 114275), escusso il teste su richiesta dell'attrice, rigettava la CP_1 Testimone_1
domanda risarcitoria, condannando la medesima al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1
In particolare, nella motivazione della sentenza appellata il Giudice di Pace evidenzia- va le incongruenze tra la ricostruzione dei fatti fornita dall'atto di citazione e le risultan- ze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria.
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A ciò si aggiunga che, secondo il Giudice di prime cure, dall'accertamento compiuto in sede giudiziale era possibile affermare la sostanziale responsabilità dell'attrice, la cui condotta imprudente aveva reciso il nesso di causalità tra la cosa (la strada pubblica su cui si trovava la sig. ) e il sinistro, motivo per cui le conseguenze dell'incidente Pt_1
venivano ascritte unicamente all'odierna appellante.
L'appellante ha tempestivamente impugnato la sentenza.
Con il primo motivo, l'appellante chiede al Giudice del gravame di accertare l'erroneità della valutazione della testimonianza e, per l'effetto, di censurare la pronun- cia di primo grado affermando la veridicità delle dichiarazioni ivi rese e l'attendibilità del teste.
Con il secondo motivo, l'appellante chiede la censura della sentenza impugnata rite- nendo che il Giudice di prime cure abbia applicato in maniera errata la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., individuando nella fattispecie in esame l'ipotesi di responsabilità oggettiva sancita dalla medesima norma.
Secondo l'istante, infatti, gravano sull'amministrazione comunale la manutenzione e la custodia del bene. A tal proposito, l'appellante richiama l'orientamento giurispruden- ziale secondo cui “grava sulla P.A. l'obbligo del neminem leadere, giustificando nel fruitore della strada l'insorgere di un legittimo affidamento in ordine alla stabilità e regolarità della superficie su cui si trova a transitare”.
Allo stesso tempo, l'appellante afferma che il nesso di causalità tra il bene e il sinistro per cui è causa non poteva ritenersi reciso dato che: la strada pubblica era danneggiata;
il non segnalava la presenza di buche con adeguata segnaletica stradale;
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l'Amministrazione non provava il caso fortuito, cioè l'improvvisa ed inevitabile insorgen- za di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso causale esistente tra la causa del danno ed il danno stesso e, quindi, ed escludere la responsabilità del custode.
Il terzo motivo di appello ha ad oggetto proprio l'elemento ritenuto decisivo ai fini dell'elisione del nesso causale, cioè la negligenza dell'asserita danneggiata, la quale non avrebbe, a detta del Giudice di prime cure, adottato una condotta cauta in presenza di un'insidia sul manto stradale.
Con l'ultimo motivo, la parte impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace
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ha omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta istruttoria dell'attore avente ad oggetto la consulenza tecnica di ufficio funzionale all'accertamento preciso delle lesioni occorse in danno all'attrice a seguito del sinistro.
In conclusione, parte appellante chiede, in riforma della sentenza appellata, il ricono- scimento della responsabilità dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. con condanna al risarcimento nella misura quantificata in citazione e vittoria di spese di lite.
L'appellato costituitosi in giudizio di appello, ha evidenziato che le Controparte_1
incongruenze emerse a seguito dell'escussione dell'esame testimoniali erano state ritenute sufficienti a rigettare la domanda risarcitoria. In assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno della richiesta, a detta dell'appellata amministrazione, il Giudice di prime cure aveva correttamente rigettato la domanda di parte per mancato raggiungi- mento della prova in ordine alla responsabilità dell'amministrazione convenuta.
L'appellata, inoltre, ha riproposto le difese già utilizzate nel primo grado di giudizio, concludendo per il rigetto dell'atto di appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese anche con riferimento al secondo grado di giudizio.
La causa è stata rinviata all'udienza del 24 marzo 2025 per precisazione conclusioni, udienza poi sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
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Prima di procedere alla valutazione dei motivi di appello, occorre procedere all'esame del percorso motivazione adottato dal Giudice di prime cure;
invero quest'ultimo ha ritenuto accertata la circostanza secondo cui l'attrice sarebbe rovinata al suolo a causa della presenza di una buca sul manto stradale, ma ha, invece, ritenuto non accertata la circostanza che detta buca non fosse visibile per la presenza di detriti al suo interno.
Secondo il giudice, tale circostanza sarebbe stata riferita in citazione, ma non sarebbe stata rilevata dagli Agenti della Polizia Municipale di in occasione della redazio- CP_1
ne della relazione di intervento acquisita in corso di giudizio.
Le dichiarazioni rese, sul punto (presenza di detriti all'interno della buca), dal testi- mone sono state, inoltre, ritenute inattendibili in ragione del contrasto tra quanto da quest'ultimo riferito (in ordine al soccorso prestato in favore dell'appellante) e quanto
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emergente dal rapporto di intervento redatto dalla Polizia Municipale, secondo cui sarebbe stati i predetti agenti i primi a soccorrere la signora . Parte_1
A fronte di tali conclusioni non sono stati addotti dall'appellante argomenti idonei a scalfirle, avuto particolare riguardo all'invocato accertamento di non visibilità della buca in ragione della presenza di detriti.
Sul punto non colgono nel segno le considerazioni svolte in appello secondo cui non sarebbe abitudine dei verbalizzanti accertare tale circostanza, ciò alla luce del contenuto del verbale in atti ove vengono puntualmente descritte le caratteristiche dei beni ove sarebbe avvenuto il sinistro; in particolare, nella sezione destinata a raccogliere la descrizione della “dinamica” si rinviene il riferimento alla circostanza che l'attrice, scendendo dal marciapiede, avrebbe poggiato il piede su di un raccoglitore del flusso dell'acqua piovana (basoli in pietra lavica); viene, inoltre, segnalato che tra basoli e la sede stradale vi era un'area priva di asfalto di circa 5 cm.
Non si rinviene nessun riferimento ad una buca coperta da detriti, circostanza che, stante l'accuratezza della ricostruzione operata in verbale, sarebbe stata sicuramente segnalata.
Non si rinviene nessun riferimento ai detriti anche in occasione delle dichiarazioni rese dall'attrice agli agenti di polizia municipale nelle “meditate” dichiarazioni rese dalla stessa presso il Comando di Polizia Municipale in data 23 febbraio 2015 (ovvero 5 giorni dopo il sinistro, verificatosi in data 18 febbraio 2015); è irragionevole, pertanto, che anche in tale occasione la signora abbia omesso di chiarire tale circostanza, Pt_1
obiettivamente rilevante al fine di supportare la non percepibilità dell'insidia stradale.
Va, inoltre, confermata la valutazione di totale inattendibilità del teste escusso, il quale ha riferito circostanza palesemente contrastanti con quanto dichiarato dalla stessa parte alla Polizia Municipale in data 23 febbraio 2015; ciò dicasi avuto riguardo alla circostanza riferita dalla parte secondo cui i primi soccorsi sarebbe stati prestati da un agente di polizia municipale, laddove, invece, il teste ha dichiarato di avere perso- nalmente aiutato la signora a rialzarsi.
Ulteriori profili di totale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste risiedono:
A) nel fatto che il teste non abbia in alcun modo accennato alla presenza degli agenti
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di Polizia Municipale, Agenti che nel verbale redatto da questi ultimi non hanno operato alcun riferimento alla presenza di testimoni oculari che avevano assistito al sinistro;
elementari doveri civici avrebbe dovuto imporre al testimone di pale- sarsi e di farsi identificare in vista di possibili future ricostruzione dell'accaduto; è, inoltre, implausibile che il teste non abbia identificato e riconosciuti gli agenti di
Polizia Municipale, stante la divisa dagli stessi indossata;
B) nel fatto che la signora , che ebbe ad accedere in data 23 febbraio 2015 Pt_1
presso gli Uffici di Polizia Municipale, non ebbe ad evidenziare il nominativo del testimone oculare poi escusso in giudizio, sebbene fosse in possesso dei relativi dati (cfr. deposizione testimoniale da cui si evince che il teste lasciò alla signora i propri dati prima di allontanarsi).
Infine va segnalato che la produzione fotografica di parte non contiene la rappresen- tazione di elementi atti ad occultarne la presenza;
dalle immagini si evince, al contrario, che la buca fosse ben visibile.
Ciò premesso ed acclarato il difetto di prova di elementi (detriti) tali da ostacolare la percezione della buca, occorre misurarsi con l'ulteriore argomento addotto dal Giudice di Pace a sostegno del rigetto della domanda, ovvero la piena percezione della situazio- ne di pericolo correlata alle pessime condizioni in cui versava la sede stradale da parte della signora anteriormente al verificarsi del sinistro. Pt_1
Anche in tal caso vanno pienamente condivise le argomentazioni addotte dal Giudice di prime cure e volte a valorizzare le stesse dichiarazioni rese dalla parte alla Polizia
Municipale in data 23 febbraio 2015, ovvero che ella si era vista costretta a scendere dal marciapiedi a causa delle pessime condizioni del manto stradale e della presenza di buche sul marciapiede e sulla sede stradale.
Neppure può invocarsi, come sostiene l'appellante, la concitazione del momento, in quanto, come già detto, trattasi di dichiarazioni meditate rese a distanza di 5 giorni dal sinistro presso gli uffici della Polizia Municipale ove la parte intese volontariamente recarsi proprio al fine di fornire la ricostruzione dell'accaduto.
Tale antecedente percezione della situazione di diffuso dissesto della sede stradale supporta, pertanto, la valutazione, operata dal Giudice di Pace, di piena riconducibilità
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del sinistro, sul piano causale, alla negligenza del pedone, il tutto nei termini ampiamen- te e correttamente evidenziati in sentenza.
Invero detta percezione imponeva una condotta quanto mai accorta da parte del pedone, volta ad accuratamente evitare le zone ove erano presenti le buche preceden- temente percepite.
In più, dalle fotografie prodotte dall'attrice si ricava che l'avvallamento consta di una buca allungata sita al confine tra la carreggiata in asfalto e il basolato che corre parallelo al marciapiede e al di sotto del livello di quest'ultimo; si tratta ,pertanto, di una superfi- cie non predisposta per il calpestio dei pedoni, motivo per cui l'appellante avrebbe potuto evitare di camminarvi o, diversamente, avrebbe dovuto adoperare una diligenza superiore a quella minima nell'attraversare quella specifica porzione di strada.
La scelta da parte della persona danneggiata di deambulare in corrispondenza di una superficie pensata e costruita per un uso diverso dal calpestio pedonale, al pari della dichiarata percezione della buca che avrebbe determinato la caduta, costituiscono fattori tali da poter escludere qualsiasi responsabilità in capo al Controparte_1
ricorrendo il caso fortuito previsto dall'art.2051 c.c. (“l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristi- che intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”; in tal senso da ultimo
Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663, Rv. 670982 - 02)
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore del spese che si liquidano in dispositivo di ufficio in Controparte_1
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virtù del d.m. n. 55/2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la senten- Parte_1
za n. 17861/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di CP_1
- condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 1.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
- ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli, il 24 marzo 2025. Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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