TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/08/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7408/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv. ti Annalisa Pomarici e Alessia Platania presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Campo nell'Elba (LI) in data 27.09.2003 (anno 2003, atto n. 6, parte II, serie A) In separazione dei beni. con le seguenti figlie: nata il [...], cittadina italiana Persona_1
e nata il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1.- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.- Dare atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o a qualsiasi altro titolo o causa.
3.- Dare atto che le figlie e , maggiorenni non indipendenti economicamente, Per_1 Per_2 continueranno a vivere presso l'abitazione materna sita in Milano, Via Cuma n. 1, i cui costi sono attualmente a carico dei nonni materni.
4.- Dare atto che il signor si impegna a versare alla signora la somma Parte_2 Pt_1 mensile di € 1.000,00 (pari ad € 500,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, che dovrà essere versata Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario alla mamma convivente con le figlie.
5.- Dare atto che, considerata la grave situazione economica in cui versa il signor a Pt_2 causa del fallimento della società i suoi genitori, signori e Parte_3 Controparte_1 CP_2
nonni paterni di a , si sono impegnati, con separato accordo depositato
[...] Per_1 Per_2 unitamente al ricorso introduttivo a garantire il predetto contributo al mantenimento delle nipoti, quantificato al punto 4, nel caso in cui il padre non fosse in grado di adempiere regolarmente al pagamento dello stesso.
6.- Dare atto che i nonni materni, signori e da oltre 5 anni, Parte_4 Parte_5 stanno contribuendo alle spese abitative delle nipoti, nonché alle spese c.d. ordinarie di e Per_1
in via diretta. Per_2
7.- Dare atto che i nonni paterni, signori e Controparte_1 Persona_3 si sono impegnati, con separato accordo a versare € 25.000,00 (€ 12.500,00 per ciascuna nipote) sul conto corrente intestato a e , IBAN [...], destinata alla Per_1 Per_2 copertura delle spese straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche di entrambe le ragazze, in due rate di pari importo, di cui la prima rata è già stata corrisposta in seguito alla sottoscrizione dell'accordo e il saldo verrà versato entro il 30 giugno 2026.
Tale somma è da considerarsi satisfattiva delle spese straordinarie previste per la vita di entrambe le ragazze e per rimborsare il 50% delle spese scolastiche sostenute nell'ultimo anno dalla mamma e dai nonni materni.
8.- I genitori si impegnano a dividere al 50% tutte le spese straordinarie delle figlie, eccetto quanto stabilito al punto 7, secondo quanto previsto dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano, Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9.- Dare atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in Campo nell'Elba (LI) in data 27.9.2003 (anno
[...]
2003, atto n. 6, parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campo nell'Elba (LI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Valentina Di Peppe. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv. ti Annalisa Pomarici e Alessia Platania presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Campo nell'Elba (LI) in data 27.09.2003 (anno 2003, atto n. 6, parte II, serie A) In separazione dei beni. con le seguenti figlie: nata il [...], cittadina italiana Persona_1
e nata il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1.- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2.- Dare atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o a qualsiasi altro titolo o causa.
3.- Dare atto che le figlie e , maggiorenni non indipendenti economicamente, Per_1 Per_2 continueranno a vivere presso l'abitazione materna sita in Milano, Via Cuma n. 1, i cui costi sono attualmente a carico dei nonni materni.
4.- Dare atto che il signor si impegna a versare alla signora la somma Parte_2 Pt_1 mensile di € 1.000,00 (pari ad € 500,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, che dovrà essere versata Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario alla mamma convivente con le figlie.
5.- Dare atto che, considerata la grave situazione economica in cui versa il signor a Pt_2 causa del fallimento della società i suoi genitori, signori e Parte_3 Controparte_1 CP_2
nonni paterni di a , si sono impegnati, con separato accordo depositato
[...] Per_1 Per_2 unitamente al ricorso introduttivo a garantire il predetto contributo al mantenimento delle nipoti, quantificato al punto 4, nel caso in cui il padre non fosse in grado di adempiere regolarmente al pagamento dello stesso.
6.- Dare atto che i nonni materni, signori e da oltre 5 anni, Parte_4 Parte_5 stanno contribuendo alle spese abitative delle nipoti, nonché alle spese c.d. ordinarie di e Per_1
in via diretta. Per_2
7.- Dare atto che i nonni paterni, signori e Controparte_1 Persona_3 si sono impegnati, con separato accordo a versare € 25.000,00 (€ 12.500,00 per ciascuna nipote) sul conto corrente intestato a e , IBAN [...], destinata alla Per_1 Per_2 copertura delle spese straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche di entrambe le ragazze, in due rate di pari importo, di cui la prima rata è già stata corrisposta in seguito alla sottoscrizione dell'accordo e il saldo verrà versato entro il 30 giugno 2026.
Tale somma è da considerarsi satisfattiva delle spese straordinarie previste per la vita di entrambe le ragazze e per rimborsare il 50% delle spese scolastiche sostenute nell'ultimo anno dalla mamma e dai nonni materni.
8.- I genitori si impegnano a dividere al 50% tutte le spese straordinarie delle figlie, eccetto quanto stabilito al punto 7, secondo quanto previsto dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano, Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9.- Dare atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in Campo nell'Elba (LI) in data 27.9.2003 (anno
[...]
2003, atto n. 6, parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campo nell'Elba (LI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Valentina Di Peppe. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG