Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 16/05/2024 da
1) (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/06/1968 e residente a [...], cittadina italiana - casalinga -
con gli avv.ti Alberto Banfi e Chiara Palazzetti del Foro di Milano
e
2) (C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Menaggio (CO), Via Nazario Sauro n.66, cittadino italiano - imprenditore - con l'Avv.Riccardo Mandelli del Foro di Como
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Menaggio (CO), in data 29 giugno 1996
(anno 1996, atto n. n. 10, parte II, Serie A,) regime patrimoniale:
□ separazione dei beni
□ con i seguenti Parte_3
- nata a [...] il [...] (C.F.: ; Parte_4 C.F._3
- nato a [...] il [...] (C.F: ). Parte_5 C.F._4
Tutti e due economicamente indipendenti:
FATTO
depositato in data 16/05/2024, hanno richiesto la pronuncia divorzile alle condizioni tutte indicate nel ricorso stesso;
la sentenza di separazione reca il n. 874/2024, è stata emessa in data 05/07/2024 e pubblicata in data 18/07/2024, non impugnata, passata in giudicato. Dal giorno della celebrazione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 4 luglio 2024, le parti non si sono più riconciliate, ed essendo decorsi i termini di legge, hanno chiesto la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio conformemente a quanto richiesto con il ricorso depositato in data 16/05/2024,
alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Menaggio tra il
Sig. e la Sig.ra con rito concordatario in Menaggio (CO), in data 29 Parte_2 Parte_1
giugno 1996 e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Menaggio anno 1996, atto n.10,
parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Menaggio.
2) Il signor nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio Parte_2
della società Prestige Immobiliare Srl, con sede legale in Milano, via Marostica n.35 (P.IVA
), si obbliga a trasferire, o far trasferire alla signora entro trenta giorni P.IVA_1 Parte_1
di calendario dal deposito della sentenza di divorzio, la proprietà dell'immobile sito in Menaggio
(CO), residenza le Camelie, Via Nazario Sauro n.48, primo piano, con box di pertinenza, così censiti al Catasto Fabbricati: Comune di Menaggio, appartamento: Foglio LOV 5, Particella 2359, subalterno
721, categoria A/2, classe 03, consistenza 4 vani, rendita € 826,33; box: Foglio LOV 5, Particella
2359, subalterno 714, categoria C/6, classe 02, consistenza 26m, rendita € 151,73, salvo errori od omissioni, già prescelto ed accettato dalla signora al prezzo indicativamente di € Parte_1
335.000,00 valore di vendita appartamento, completo di finiture ed accessori come da capitolato allegato sub doc.n.5, quale parte integrante delle condizioni divorzili, previa sottoscrizione delle Parti,
importo già comprensivo del valore di vendita box, obbligandosi ad adempiere a tutte le operazioni necessarie per perfezionare la sopradetta compravendita. Il signor si obbliga altresì Parte_2
a sostenere i costi notarili per il trasferimento della proprietà di detto appartamento stimati in circa €
7.000,00.
3) A totale definizione e sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali tutti tra i coniugi, il signor si obbliga a corrispondere alla signora la somma di Euro 500.000,00 Parte_2 Parte_1 (cinquecentomila/00), con bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato per iscritto dalla
Sig.ra entro trenta giorni di calendario dal deposito della sentenza di divorzio. Parte_1
4) Il signor a partire dal mese successivo al deposito della sentenza di cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio, si obbliga a versare alla signora in totale Parte_1
sostituzione del contributo al mantenimento per il periodo di separazione, un assegno mensile divorzile di Euro 125,00 (centoventicinque/00); importo da corrispondersi a mezzo bonifico bancario,
sempre sul conto corrente di cui al precedente punto n.3, o su altro conto indicato per iscritto, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT/Costo Vita.
5) Le Parti, con l'esatto adempimento di quanto previsto nelle condizioni di separazione e nelle presenti condizioni di divorzio, dichiarano di non avere più nulla a pretendere e di essere soddisfatti di quanto raggiunto e dichiarano che non avranno più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, e/o ragione e/o causa l'uno dall'altro, avendo definito il tutto in sede di accordo di separazione e di divorzio congiunto e fanno conseguentemente espressa ed irrevocabile rinuncia a richiedere integrazioni, variazioni, o modifiche delle condizioni indicate ai precedenti nn.2-4, costituenti un insieme inscindibile ed unitario delle condizioni divorzili, rispondendo in caso contrario dei danni.
6) Spese legali totalmente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale,
essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 29 giugno 1996 in Menaggio con atto trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_2 del Comune di Menaggio (anno 1996, atto n.10, parte II, Serie A, Ufficio 1);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Menaggio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 14.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao