TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 11854 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.05.1977 e residente a [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Barbara Ruggini del Foro di Ravenna con studio in Bologna, via De' Poeti n. 1/7 ove è elettivamente domiciliato parte attrice contro
(C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
10.09.1980, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carla Nassetti, presso lo studio della quale in Bologna, Viale Panzacchi
n.25, elegge domicilio parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come da note scritte contenenti le conclusioni congiunte e depositate in sostituzione dell'udienza del
29/05/2025;
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 01/08/2024 hiedeva Parte_1
a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in BOLOGNA (BO) il 03/10/2015 tra il ricorrente e
[...]
unione dalla quale non nascevano figli. La difesa di parte ricorrente CP_1
invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal 24.01.2023, quando stipulavano una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.L. n. 132/2014 convertito in
L. n. 162/2014 e di poi, in data 20.03.2023, un accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita depositato presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna in data 22.03.2023, con nulla osta del Pubblico Ministero in data 23.03.2023.
Si costituiva che non si opponeva alla declaratoria di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 4 L.898/70 in data 14/01/2025 comparivano personalmente entrambi i coniugi e il Giudice si riservava.
Successivamente, con note scritte telematicamente depositate dai rispettivi difensori, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento, nei termini di cui alle conclusioni congiunte e i difensori ne chiedevano l'accoglimento, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica. A comparire personalmente in pagina 2 di 4 udienza.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario il
03/10/2015 in BOLOGNA (BO), è definita da un accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita depositato presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna in data 22.03.2023, con nulla osta del Pubblico Ministero in data 23.03.2023.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
03/10/2015 in BOLOGNA (BO) tra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e C.F._1 Controparte_1
(C.F. , nata a [...], il [...], matrimonio C.F._2
trascritto nei registri dello Stato Civile di BOLOGNA (BO), atto n. 342243 Parte
II, S. A, anno 2015;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte, come di seguito riportate:
pagina 3 di 4 1) prende atto che il Signor versa alla Signora Parte_1 [...]
che accetta, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione ex art. 5, CP_1
comma 8, L. divorzio, la somma di Euro 8.000,00 (ottomila/00), ritenuta equa e giusta dall'intestato Tribunale, che verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto indicato dalla stessa entro tre giorni dal deposito della emananda sentenza;
2) prende atto che le parti dichiarano che con l'esecuzione del predetto pagamento, di avere definitivamente risolto ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere pertanto più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOLOGNA
(BO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4