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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 910/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 910 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Luigi Controparte_1 C.F._1
MANCA (C.F. ) e Dionigi PORCU (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Nuoro, Viale del Lavoro n. 15, presso lo studio dei difensori;
attore
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Siniscola, via
[...] C.F._5
Olbia n. 88, presso lo studio del difensore;
convenuto
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.2.2025):
“in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità di in ordine CP_2 alle lesioni volontarie cagionate a il 25.08.2016 all'interno del locale Controparte_1 discoteca “Pata Club” in località Agrustos – Budoni;
per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dal ricorrente in occasione dell'evento lesivo de quo, nella misura e per la somma di Euro 15.716,00= a titolo di danno alla persona, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ovvero, in subordine, condannare il convenuto al risarcimento danni nel diverso importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio, oltre oneri e accessori di legge”.
Nell'interesse del convenuto (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
3.2.2025):
“
1. Respingere la domanda avversa nella misura risarcitoria indicata nell'atto introduttivo, dichiarando dovuta dal convenuto la inferiore somma di €. 7.361,41 di cui €. 4.507,25 per danno biologico permanente (4%), €. 2.363,00 per invalidità temporanea, di cui €. 386,68 per quella totale, €. 952,89 temporanea parziale al 75%, €. 828,60 temporanea parziale al 50%,
€. 414,30 temporanea parziale al 25%, ed €. 271,69 per spese mediche, salvo somma diversa ed ancora inferiore che si riterrà di determinare.
2. Con compensazione sia delle spese legali che della spesa di CTU (peraltro già corrisposta dal convenuto al perito nella misura del 50%)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 307.2021 nella cancelleria di questo
Tribunale, ha esposto quanto segue: Controparte_1
a. il 25.8.2016, intorno alle ore 5:30 circa, dopo avere trascorso la serata nella discoteca “Pata Club” sita a Budoni, località Agrustos, mentre si trovava ancora all'interno del predetto locale – intento a rintracciare un amico per fare rientro a casa – esso ricorrente era stato improvvisamente aggredito da , CP_2
2 il quale, l'aveva colpito violentemente al volto (emiviso sinistro) con un pugno,
allontanandosi poi velocemente all'esterno;
b. immediatamente dopo l'occorso, esso ricorrente, dolorante nella regione orbitaria sinistra e con perdita visiva all'occhio sinistro:
i. era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di
Nuoro per trauma bulbare e, in seguito alla diagnosi di “frattura del
pavimento dell'orbita sx con dislocazione di un piccolo frammento osseo
nel seno mascellare ed erniazione di tessuto adiposo”, era stato trasportato d'urgenza all'AOU di SS;
ii. all'esito degli esami strumentali effettuati nel presidio ospedaliero da ultimo menzionato, era stato dimesso il 31.8.2016, con diagnosi di
“contusione bulbare con frattura blow.out dell'orbita”, con successivo periodo di riabilitazione caratterizzato da trattamento terapico e cure specialistiche;
c. in seguito alla denuncia-querela presentata da esso ricorrente ed alla sua costituzione come parte civile nel procedimento penale n. 2175/16 R.N.R. – n.
628/2017 R.G. G.I.P., con sentenza n. 154/2017 pronunciata il 18.5.2017, su richiesta della parte ai sensi dell'art. 444 c.p.p., questo Tribunale aveva disposto a carico di (imputato del delitto ex artt. 582 e 583, comma 1, n. CP_2
1, c.p.) l'applicazione della pena di quattro mesi di reclusione, condannandolo alle spese processuali;
d. a suo dire (e in base alla relazione medico-legale versata a corredo dell'atto introduttivo), in conseguenza dell'aggressione subita il 25.8.2016 – ascrivibile alla responsabilità esclusiva del convenuto, come emerso dagli elementi raccolti nel suddetto procedimento penale, quali le riprese delle telecamere presenti all'interno
3 del locale e le dichiarazioni dei presenti – esso ricorrente aveva subito:
i. quanto ai pregiudizi alla salute:
o danno biologico permanente del 5%;
o inabilità temporanea totale di giorni 7;
o inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20;
o inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20;
o inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20;
ii. riguardo ai danni patrimoniali:
o spese mediche documentate;
o ripercussioni sull'attività lavorativa;
o ulteriori poste, tra le quali la mancata fruizione di un titolo di viaggio;
e. erano stati vani gli inviti rivolti al convenuto per l'amichevole definizione della controversia.
Il ricorrente ha quindi chiesto che, previo accertamento della responsabilità del convenuto per i fatti di causa, quest'ultimo fosse condannato a risarcirgli i danni subiti, quantificabili in 15.716,00 euro per danno alla persona (o la diversa somma accertata in corso di causa),
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 27.1.2022, si è così difeso: Controparte_4
a. ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014;
b. ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti,
in quanto, pur nulla osservando sull'an della propria responsabilità per i fatti di causa, i danni lamentati da erano insussistenti o, quantomeno, Controparte_1
eccessivi, laddove la relazione di parte prodotta da quest'ultimo – predisposta circa
4 due anni dopo l'occorso – non era sufficiente a dimostrare il nesso eziologico tra la condotta di esso convenuto e la patologia, considerato peraltro come il grado di invalidità permanente ivi indicato apparisse riconducibile ad un deficit della funzione visiva dell'occhio omolaterale, ivi meramente allegato.
Il convenuto ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ricorrente e la condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Nell'udienza cartolare dell'8.2.2022 il giudice ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ai sensi dell'art. 702 bis, comma 3, c.p.c., nonché invitando le parti ad attivare nelle more la procedura di negoziazione assistita.
4. Nell'udienza cartolare del 21.6.2022, preso atto dell'esito negativo del tentativo di negoziazione assistita, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c.
5. Nell'udienza cartolare del 10.11.2022 il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nominando ausiliare la dott.ssa , alla quale con Persona_1
provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 17.2.2023 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti o i loro consulenti, visitato il periziando ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU:
i. accerti quali danni ha subito in conseguenza dell'aggressione Controparte_1
subita il 25.8.2016 ad opera del convenuto, in particolare:
o la durata dall'inabilità temporanea, sia totale (da intendersi quella che impedisce qualsiasi attività quotidiana), sia parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
o gli esiti di carattere permanente, indicando il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto e l'eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito;
ii. verifichi la congruità delle spese mediche sostenute dall'attore e l'entità ed il costo di
5 quelle che dovrà eventualmente sostenere in futuro;
iii. tenti la conciliazione della lite”.
6. Nelle more di alcuni rinvii – dovuti al mancato deposito della relazione tecnica – il
3.10.2024 la dott.ssa ha versato l'elaborato nel fascicolo telematico, in Per_1
riferimento al quale, con decreto reso il 28.11.2024 il giudice ha liquidato al CTU
l'importo complessivo di 600,00 euro (oltre a IVA di legge) a titolo di onorari, ponendo tale somma a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 28.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
con provvedimento reso il 29.11.2024 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione,
ritenendo superflue le prove orali dedotte nel ricorso introduttivo (siccome afferenti all'an della responsabilità, non contestato dal convenuto) il giudice ha rinviato all'udienza del 6.2.2025 per la precisazione delle conclusioni.
8. Attesa la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza fissata per il 6.2.2025, nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 7.2.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. La domanda risarcitoria formulata da deve essere accolta, nei termini Controparte_1
e per le ragioni che seguono.
9.1 In relazione all'an della responsabilità ascritta a , si appalesa superflua CP_2
l'analisi degli elementi raccolti nell'ambito del procedimento penale n. 2175/16 R.N.R. –
n. 628/2017 R.G. G.I.P. di questo Tribunale ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non avendo il convenuto sollevato alcuna contestazione in ordine alla propria qualità di autore dell'aggressione perpetrata ai danni di il 25.8.2016, intorno alle ore Controparte_1
6 5:30 circa, all'interno della discoteca “Pata Club” sita a Budoni, località Agrustos,
contegno processuale che ha giustificato la mancata ammissione delle prove orali capitolate sul punto nel ricorso introduttivo del giudizio.
9.2 Ciò premesso, deve ora aversi riguardo alla quantificazione dei danni subiti dall'attore in conseguenza dei fatti oggetto di causa, profilo su cui si incentrano le contestazioni sollevate dal convenuto.
a. Riguardo al danno alla salute, alla luce della documentazione clinica prodotta dall'attore e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU (pagine 11-12
dell'elaborato) – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi, non essendo stata peraltro sollevata alcuna contestazione in proposito dalle parti – è
emerso quanto segue:
i. in primo luogo, vi è piena compatibilità “della riferita dinamica del
sinistro ( aggressione con un pugno) con le lesioni accertate presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nuoro (San Francesco) e confermate dai
successivi esami strumentali ( Tc cranio e orbite ) e successive visite
specialistiche maxillo-facciali e oculistiche che evidenziavano: Frattura
blow out del pavimento dell'orbita sinistra e trauma contusivo del bulbo
oculare sinistro con soffusione emorragica del vitreo , emorragia
sottoretinica parapapillare , ferita lacero contusa ed edema palpebrale” e,
ancora più specificamente”, la causazione della “frattura del pavimento
dell'orbita a causa di un trauma contusivo diretto (mezzo di offesa, pugno)
a carico del globo oculare che a causa della deformazione elastica di
quest'ultimo, viene trasmesso su tutto il cavo orbitario con frattura della
parte più debole, il pavimento”;
7 ii. le suddette lesioni hanno comportato “un'inabilità temporanea assoluta di
giorni 7 ( giorni di ricovero). Per quanto attiene l'inabilità temporanea
parziale, può ritenersi al 75% per ulteriori 23 giorni ( ventitrè )
corrispondenti al periodo di maggior acuzie dal punto di vista
sintomatologico , seguiti da giorni 30 ( trenta ) al 50% e ulteriori 30
(trenta) giorni al 25% necessari per il completamento delle cure fino alla
stabilizzazione clinica” (trattandosi di tipologia di frattura accompagnata
“da un corteo sintomatologico, edema, ecchimosi ,emorragie
sottocongiuntivali come nel caso di specie che hanno richiesto valutazione
nosocomiale con successivo ricovero e controlli clinici-strumentali”),
mentre, quanto ai postumi permanenti, “permane un complesso patologico
stabilizzato rappresentato da: - Esiti di Frattura Blow-out del pavimento
orbitario sinistro ed esiti di trauma bulbare occhio sinistro. Si tratta di
postumi permanenti, stabilizzati e pienamente compatibili con la natura ed
entità del trauma subito, che inducono una menomazione dell'integrità
fisio-psichica del soggetto valutabile in termini di danno biologico in una
misura del 4 % sulla base degli attuali baremès e norme di riferimento”
e “Linee Guida per la Valutazione Pt_1 Parte_2
Medico-Legale del danno alla Persona in , Per_2 Persona_3 Per_4
“Guida alla Valutazione Medico-Legale dell'Invalidità Permanente”
seconda edizione;
Giuffrè Editore, Milano 2015).
b. Debbono ritenersi congrue le spese mediche documentate dall'attore, pari a 271,69
euro, non risultando invece “la necessità di spese mediche future” (pag. 13
relazione tecnica).
c. Non competono all'attore, invece, ulteriori somme a titolo di danno non
8 patrimoniale, poiché:
i. riguardo alla personalizzazione in aumento del danno biologico – posta indicata nel prospetto prodotto a corredo del ricorso introduttivo (doc. 14) e nella quale ha insistito nella sua comparsa Controparte_1
conclusionale – come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il risarcimento del danno può essere maggiorato in ragione
della particolare e più grave incidenza che esso ha avuto, solo ove, per
l'appunto, si siano verificate ripercussioni anomale particolari (Cass.
5865/2021). Non può invece riconoscersi la personalizzazione se la
ripercussione prodotta dal fatto illecito rientra in ciò che normalmente
accade, ossia in un pregiudizio che è conseguenza tipica di quel fatto”
(Cass. n. 30461/2024), incremento che il giudice di merito può riconoscere
“con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e
provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti
da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non
giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass.
07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046)”, ciò
sull'assunto che “il grado di invalidità permanente indicato da un barème
medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le
conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume
riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in
particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: — quelle
necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel
9 ii.
particolare grado di invalidità; — quelle peculiari del caso concreto che
abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto
ai casi consimili” (Cass. n. 16028/2023);
è stato inoltre chiarito che “non costituisce duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di
risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale,
perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-
legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi
nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé,
paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di
uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare
oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass., 27/3/2018, n.
7513), anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (cfr. Cass. n.
7766 del 2016)” (Cass. n. 26985/2023),
nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., oltre alle puntualizzazioni relative al danno alla salute ed alle spese mediche sostenute – in disparte le non meglio specificate “incidenza e ripercussioni negative sull'attività
lavorativa” (pag. 2, punto 6-a), aspetto mai più menzionato nel prosieguo della causa – è rinvenibile il riferimento alla pretesa di “ristoro di tutti i
danni, patrimoniali e non, e dei pregiudizi subiti a cagione ed in
conseguenza dell'occorso in premessa”, nonché la considerazione secondo cui “Quanto all'entità del danno da risarcirsi, sulla base della relazione
medico legale prodotta lo stesso può quantificarsi nella misura e per
l'importo di Euro 15.716,00= giusto il prospetto riepilogativo allegato
(doc.14), salvo migliore valutazione all'esito di idonea C.T.U. medico
10 legale all'occorrenza da disporsi”;
iii. poiché, in seguito al mutamento del rito, l'attore non ha depositato alcuna delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., è sufficiente rilevare l'evidente carenza assertiva in proposito, non avendo quest'ultimo allegato alcun risvolto anomalo o peculiare nel proprio contesto dinamico-relazionale –
rispetto alle ricadute ordinariamente derivanti dalla tipologia di menomazioni subite – né in ordine alle sofferenze patite in conseguenza dei fatti occorsi il 25.8.2016, profili (con particolare riferimento al pregiudizio dinamico-relazionale) su cui non è stata neppure dedotta prova orale, al di fuori dei capitoli formulati nell'atto introduttivo, vertenti unicamente sulle circostanze di tempo, luogo e modalità dell'aggressione subita.
d. Spetta a il ristoro del lamentato danno patrimoniale per Controparte_1
“mancata fruizione di un titolo di viaggio (doc.11)”, documento di trasporto dal quale emerge che l'attore aveva prenotato il volo Olbia-Madrid per la data del
29.8.2016, ossia quattro giorni dopo i fatti oggetto di causa, periodo durante il quale il medesimo era ancora ricoverato nell'AOU di SS (presidio dal quale era stato dimesso solo il 31.8.2016);
tale pregiudizio deve essere determinato in 139,13 euro, ossia nella metà della somma di 278,26 euro indicata nel suddetto documento, siccome relativa al costo complessivo dei voli d'andata e ritorno, il primo dei quali prenotato per il
25.7.2016, ossia in data precedente l'aggressione.
9.3 Ai fini della liquidazione del danno biologico, seguendo il costante orientamento di questo
Tribunale, ci si avvale delle tabelle elaborate dall'Osservatorio presso il Tribunale di
Milano (2024), le quali conducono ai risultati seguenti:
11 Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 26 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Punto base danno permanente € 947,30 Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 23
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 4.531,88
Invalidità temporanea totale € 386,68
Invalidità temporanea parziale al 75% € 952,89
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30 Totale danno biologico temporaneo € 2.582,47 Spese mediche € 271,69 TOTALE GENERALE: € 7.386,04.
9.4 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale o contrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini dell'integrale
risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della
somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione
patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel
momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente,
non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene
perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a
compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento
dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno
2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli
“interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in
caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non
12 consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo,
con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art.
1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide
sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal
creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente
pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione
monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n.
39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi
sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”
(Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n.
39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo l'attrice chiesto espressamente gli “interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento
tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito
per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in
cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato
conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se
tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo
ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez. U., 17
febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura
13 costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c., non avendo la parte ricorrente allegato né tantomeno provato alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
9.5 Per calcolare il danno da ritardo sull'importo di (7.386,04+139,13=) 7.525,17 euro riconosciuto all'attore, si procede quindi nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE:
Importo da devalutare: € 7.525,17
Dal mese di: aprile 2025
Al mese di: agosto 2016
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice aprile 2025: 121,3 Indice agosto 2016: 100,2
Raccordo indici: 1
Indice di devalutazione: 0,826
Totale devalutazione: € 1.311,16
Importo devalutato: € 6.214,01
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale iniziale: € 6.214,01
Data iniziale: 25/08/2016 Data finale: 30/04/2025
Interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg)
Decorrenza rivalutazione: agosto 2016
Scadenza rivalutazione: aprile 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale Dal: al: cap.riv.: tasso: giorni: interessi:
25/08/2016 31/12/2016 € 6.288,58 0,20% 128 € 4,41
01/01/2017 25/08/2017 € 6.288,58 0,10% 237 € 4,08
25/08/2017 31/12/2017 € 6.381,79 0,10% 128 € 2,24
01/01/2018 25/08/2018 € 6.381,79 0,30% 237 € 12,43 25/08/2018 31/12/2018 € 6.400,43 0,30% 128 € 6,73
01/01/2019 25/08/2019 € 6.400,43 0,80% 237 € 33,25
14 25/08/2019 31/12/2019 € 6.356,93 0,80% 128 € 17,83
01/01/2020 25/08/2020 € 6.356,93 0,05% 238 € 2,07 25/08/2020 31/12/2020 € 6.493,64 0,05% 128 € 1,14
01/01/2021 25/08/2021 € 6.493,64 0,01% 237 € 0,42
25/08/2021 31/12/2021 € 7.021,83 0,01% 128 € 0,25
01/01/2022 25/08/2022 € 7.021,83 1,25% 237 € 56,99
25/08/2022 31/12/2022 € 7.388,46 1,25% 128 € 32,39 01/01/2023 25/08/2023 € 7.388,46 5,00% 237 € 239,87
25/08/2023 31/12/2023 € 7.450,60 5,00% 128 € 130,64
01/01/2024 25/08/2024 € 7.450,60 2,50% 238 € 121,45
25/08/2024 31/12/2024 € 7.525,17 2,50% 128 € 65,97
01/01/2025 30/04/2025 € 7.525,17 2,00% 120 € 49,48 Indice alla decorrenza: 100,2
Indice alla scadenza: 121,3
Raccordo indici: 1
Coefficiente di rivalutazione: 1,211
Totale rivalutazione: € 1.311,16 Capitale rivalutato: € 7.525,17
Totale colonna giorni: 3170
Totale interessi: € 781,64
Rivalutazione + interessi: € 2.092,80 Capitale Rivalutato + Interessi: € 8.306,81 9.6 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
sull'importo di 8.306,81 euro competono all'attore gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (sul punto, Cass.
n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e quindi poste interamente a carico del convenuto, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il parziale accoglimento dell'unica domanda risarcitoria formulata dall'attore
(15.716,00 euro, in luogo dei 8.153,24 euro pretesi) non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in
tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una
domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte
formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
15 un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte
vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma
può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri
presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (tra le tante, Cass. n.
12629/2024, SS.UU. n. 32061/2022), ulteriori presupposti che non sono ravvisabili nel caso in esame.
Né a differente valutazione si perviene alla luce delle conclusioni come precisate da nelle sue note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 3.2.2025 – in cui il CP_2
convenuto ha chiesto di esser condannato entro la misura del 7.361,41 euro (ossia in base agli esiti della relazione peritale – in virtù del principio di causalità, considerato che il mancato pagamento ante causam di qualsivoglia somma in favore di Controparte_1
ha costretto ad instaurare il presente giudizio, nonché considerato come nella sua comparsa di risposta il medesimo convenuto aveva concluso domandando, non solo il rigetto integrale della domanda risarcitoria, bensì la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
11. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro (ossia in base al valore della somma di 8.153,24 euro riconosciuta all'attore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nella quale l'attore non ha depositato alcuna delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., limitandosi ad aderire alle conclusioni del
CTU;
16 c. per la fase decisionale, considerato che l'attore ha depositato la sola comparsa conclusionale, nella quale si è limitato ad insistere nei medesimi argomenti esposti in atti, fatta eccezione per le questioni relative alla personalizzazione del danno biologico ed al danno morale, mai allegate nei suoi precedenti scritti difensivi.
12. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 3.10.2024
in complessivi 600,00 euro (oltre a IVA di legge) a titolo di onorari – debbono essere poste interamente a carico del convenuto, considerato che le operazioni peritali si sono rese necessarie per accertare il danno alla salute effettivamente subito da CP_1
in conseguenza dei fatti di causa.
[...]
13. In ragione delle conclusioni come precisate nelle sue note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 3.2.2025 e del successivo contegno processuale nelle memorie ex art. 190 c.p.c., deve ritenersi rinunciata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da , la quale CP_2
in ogni caso sarebbe stata evidentemente respinta, stante la totale soccombenza del medesimo convenuto nei confronti dell'attore.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna a pagare a 8.306,81 euro, oltre CP_2 Controparte_1
agli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'aggressione perpetrata nei suoi confronti dal convenuto il 25.8.2016
all'interno della discoteca “Pata Club”, sita a Budoni, località Agrustos;
b. condanna a rimborsare a le spese CP_2 Controparte_1
processuali, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
17 € 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 10,65 per spese di notifica;
€ 2.694,65 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 31.10.2024 in complessivi 600,00 euro (oltre a IVA di legge) a titolo di onorari – siano poste interamente a carico di;
CP_2
d. dichiara che da ha rinunciato alla domanda ex art. 96 c.p.c. CP_2
Nuoro, 28.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 910 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Luigi Controparte_1 C.F._1
MANCA (C.F. ) e Dionigi PORCU (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Nuoro, Viale del Lavoro n. 15, presso lo studio dei difensori;
attore
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Siniscola, via
[...] C.F._5
Olbia n. 88, presso lo studio del difensore;
convenuto
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (rassegnate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.2.2025):
“in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità di in ordine CP_2 alle lesioni volontarie cagionate a il 25.08.2016 all'interno del locale Controparte_1 discoteca “Pata Club” in località Agrustos – Budoni;
per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dal ricorrente in occasione dell'evento lesivo de quo, nella misura e per la somma di Euro 15.716,00= a titolo di danno alla persona, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ovvero, in subordine, condannare il convenuto al risarcimento danni nel diverso importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio, oltre oneri e accessori di legge”.
Nell'interesse del convenuto (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
3.2.2025):
“
1. Respingere la domanda avversa nella misura risarcitoria indicata nell'atto introduttivo, dichiarando dovuta dal convenuto la inferiore somma di €. 7.361,41 di cui €. 4.507,25 per danno biologico permanente (4%), €. 2.363,00 per invalidità temporanea, di cui €. 386,68 per quella totale, €. 952,89 temporanea parziale al 75%, €. 828,60 temporanea parziale al 50%,
€. 414,30 temporanea parziale al 25%, ed €. 271,69 per spese mediche, salvo somma diversa ed ancora inferiore che si riterrà di determinare.
2. Con compensazione sia delle spese legali che della spesa di CTU (peraltro già corrisposta dal convenuto al perito nella misura del 50%)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 307.2021 nella cancelleria di questo
Tribunale, ha esposto quanto segue: Controparte_1
a. il 25.8.2016, intorno alle ore 5:30 circa, dopo avere trascorso la serata nella discoteca “Pata Club” sita a Budoni, località Agrustos, mentre si trovava ancora all'interno del predetto locale – intento a rintracciare un amico per fare rientro a casa – esso ricorrente era stato improvvisamente aggredito da , CP_2
2 il quale, l'aveva colpito violentemente al volto (emiviso sinistro) con un pugno,
allontanandosi poi velocemente all'esterno;
b. immediatamente dopo l'occorso, esso ricorrente, dolorante nella regione orbitaria sinistra e con perdita visiva all'occhio sinistro:
i. era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di
Nuoro per trauma bulbare e, in seguito alla diagnosi di “frattura del
pavimento dell'orbita sx con dislocazione di un piccolo frammento osseo
nel seno mascellare ed erniazione di tessuto adiposo”, era stato trasportato d'urgenza all'AOU di SS;
ii. all'esito degli esami strumentali effettuati nel presidio ospedaliero da ultimo menzionato, era stato dimesso il 31.8.2016, con diagnosi di
“contusione bulbare con frattura blow.out dell'orbita”, con successivo periodo di riabilitazione caratterizzato da trattamento terapico e cure specialistiche;
c. in seguito alla denuncia-querela presentata da esso ricorrente ed alla sua costituzione come parte civile nel procedimento penale n. 2175/16 R.N.R. – n.
628/2017 R.G. G.I.P., con sentenza n. 154/2017 pronunciata il 18.5.2017, su richiesta della parte ai sensi dell'art. 444 c.p.p., questo Tribunale aveva disposto a carico di (imputato del delitto ex artt. 582 e 583, comma 1, n. CP_2
1, c.p.) l'applicazione della pena di quattro mesi di reclusione, condannandolo alle spese processuali;
d. a suo dire (e in base alla relazione medico-legale versata a corredo dell'atto introduttivo), in conseguenza dell'aggressione subita il 25.8.2016 – ascrivibile alla responsabilità esclusiva del convenuto, come emerso dagli elementi raccolti nel suddetto procedimento penale, quali le riprese delle telecamere presenti all'interno
3 del locale e le dichiarazioni dei presenti – esso ricorrente aveva subito:
i. quanto ai pregiudizi alla salute:
o danno biologico permanente del 5%;
o inabilità temporanea totale di giorni 7;
o inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20;
o inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20;
o inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20;
ii. riguardo ai danni patrimoniali:
o spese mediche documentate;
o ripercussioni sull'attività lavorativa;
o ulteriori poste, tra le quali la mancata fruizione di un titolo di viaggio;
e. erano stati vani gli inviti rivolti al convenuto per l'amichevole definizione della controversia.
Il ricorrente ha quindi chiesto che, previo accertamento della responsabilità del convenuto per i fatti di causa, quest'ultimo fosse condannato a risarcirgli i danni subiti, quantificabili in 15.716,00 euro per danno alla persona (o la diversa somma accertata in corso di causa),
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 27.1.2022, si è così difeso: Controparte_4
a. ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014;
b. ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti,
in quanto, pur nulla osservando sull'an della propria responsabilità per i fatti di causa, i danni lamentati da erano insussistenti o, quantomeno, Controparte_1
eccessivi, laddove la relazione di parte prodotta da quest'ultimo – predisposta circa
4 due anni dopo l'occorso – non era sufficiente a dimostrare il nesso eziologico tra la condotta di esso convenuto e la patologia, considerato peraltro come il grado di invalidità permanente ivi indicato apparisse riconducibile ad un deficit della funzione visiva dell'occhio omolaterale, ivi meramente allegato.
Il convenuto ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ricorrente e la condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Nell'udienza cartolare dell'8.2.2022 il giudice ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ai sensi dell'art. 702 bis, comma 3, c.p.c., nonché invitando le parti ad attivare nelle more la procedura di negoziazione assistita.
4. Nell'udienza cartolare del 21.6.2022, preso atto dell'esito negativo del tentativo di negoziazione assistita, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183,
comma 6, c.p.c.
5. Nell'udienza cartolare del 10.11.2022 il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nominando ausiliare la dott.ssa , alla quale con Persona_1
provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 17.2.2023 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti o i loro consulenti, visitato il periziando ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU:
i. accerti quali danni ha subito in conseguenza dell'aggressione Controparte_1
subita il 25.8.2016 ad opera del convenuto, in particolare:
o la durata dall'inabilità temporanea, sia totale (da intendersi quella che impedisce qualsiasi attività quotidiana), sia parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
o gli esiti di carattere permanente, indicando il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto e l'eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito;
ii. verifichi la congruità delle spese mediche sostenute dall'attore e l'entità ed il costo di
5 quelle che dovrà eventualmente sostenere in futuro;
iii. tenti la conciliazione della lite”.
6. Nelle more di alcuni rinvii – dovuti al mancato deposito della relazione tecnica – il
3.10.2024 la dott.ssa ha versato l'elaborato nel fascicolo telematico, in Per_1
riferimento al quale, con decreto reso il 28.11.2024 il giudice ha liquidato al CTU
l'importo complessivo di 600,00 euro (oltre a IVA di legge) a titolo di onorari, ponendo tale somma a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 28.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
con provvedimento reso il 29.11.2024 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione,
ritenendo superflue le prove orali dedotte nel ricorso introduttivo (siccome afferenti all'an della responsabilità, non contestato dal convenuto) il giudice ha rinviato all'udienza del 6.2.2025 per la precisazione delle conclusioni.
8. Attesa la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza fissata per il 6.2.2025, nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 7.2.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. La domanda risarcitoria formulata da deve essere accolta, nei termini Controparte_1
e per le ragioni che seguono.
9.1 In relazione all'an della responsabilità ascritta a , si appalesa superflua CP_2
l'analisi degli elementi raccolti nell'ambito del procedimento penale n. 2175/16 R.N.R. –
n. 628/2017 R.G. G.I.P. di questo Tribunale ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non avendo il convenuto sollevato alcuna contestazione in ordine alla propria qualità di autore dell'aggressione perpetrata ai danni di il 25.8.2016, intorno alle ore Controparte_1
6 5:30 circa, all'interno della discoteca “Pata Club” sita a Budoni, località Agrustos,
contegno processuale che ha giustificato la mancata ammissione delle prove orali capitolate sul punto nel ricorso introduttivo del giudizio.
9.2 Ciò premesso, deve ora aversi riguardo alla quantificazione dei danni subiti dall'attore in conseguenza dei fatti oggetto di causa, profilo su cui si incentrano le contestazioni sollevate dal convenuto.
a. Riguardo al danno alla salute, alla luce della documentazione clinica prodotta dall'attore e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU (pagine 11-12
dell'elaborato) – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi, non essendo stata peraltro sollevata alcuna contestazione in proposito dalle parti – è
emerso quanto segue:
i. in primo luogo, vi è piena compatibilità “della riferita dinamica del
sinistro ( aggressione con un pugno) con le lesioni accertate presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nuoro (San Francesco) e confermate dai
successivi esami strumentali ( Tc cranio e orbite ) e successive visite
specialistiche maxillo-facciali e oculistiche che evidenziavano: Frattura
blow out del pavimento dell'orbita sinistra e trauma contusivo del bulbo
oculare sinistro con soffusione emorragica del vitreo , emorragia
sottoretinica parapapillare , ferita lacero contusa ed edema palpebrale” e,
ancora più specificamente”, la causazione della “frattura del pavimento
dell'orbita a causa di un trauma contusivo diretto (mezzo di offesa, pugno)
a carico del globo oculare che a causa della deformazione elastica di
quest'ultimo, viene trasmesso su tutto il cavo orbitario con frattura della
parte più debole, il pavimento”;
7 ii. le suddette lesioni hanno comportato “un'inabilità temporanea assoluta di
giorni 7 ( giorni di ricovero). Per quanto attiene l'inabilità temporanea
parziale, può ritenersi al 75% per ulteriori 23 giorni ( ventitrè )
corrispondenti al periodo di maggior acuzie dal punto di vista
sintomatologico , seguiti da giorni 30 ( trenta ) al 50% e ulteriori 30
(trenta) giorni al 25% necessari per il completamento delle cure fino alla
stabilizzazione clinica” (trattandosi di tipologia di frattura accompagnata
“da un corteo sintomatologico, edema, ecchimosi ,emorragie
sottocongiuntivali come nel caso di specie che hanno richiesto valutazione
nosocomiale con successivo ricovero e controlli clinici-strumentali”),
mentre, quanto ai postumi permanenti, “permane un complesso patologico
stabilizzato rappresentato da: - Esiti di Frattura Blow-out del pavimento
orbitario sinistro ed esiti di trauma bulbare occhio sinistro. Si tratta di
postumi permanenti, stabilizzati e pienamente compatibili con la natura ed
entità del trauma subito, che inducono una menomazione dell'integrità
fisio-psichica del soggetto valutabile in termini di danno biologico in una
misura del 4 % sulla base degli attuali baremès e norme di riferimento”
e “Linee Guida per la Valutazione Pt_1 Parte_2
Medico-Legale del danno alla Persona in , Per_2 Persona_3 Per_4
“Guida alla Valutazione Medico-Legale dell'Invalidità Permanente”
seconda edizione;
Giuffrè Editore, Milano 2015).
b. Debbono ritenersi congrue le spese mediche documentate dall'attore, pari a 271,69
euro, non risultando invece “la necessità di spese mediche future” (pag. 13
relazione tecnica).
c. Non competono all'attore, invece, ulteriori somme a titolo di danno non
8 patrimoniale, poiché:
i. riguardo alla personalizzazione in aumento del danno biologico – posta indicata nel prospetto prodotto a corredo del ricorso introduttivo (doc. 14) e nella quale ha insistito nella sua comparsa Controparte_1
conclusionale – come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il risarcimento del danno può essere maggiorato in ragione
della particolare e più grave incidenza che esso ha avuto, solo ove, per
l'appunto, si siano verificate ripercussioni anomale particolari (Cass.
5865/2021). Non può invece riconoscersi la personalizzazione se la
ripercussione prodotta dal fatto illecito rientra in ciò che normalmente
accade, ossia in un pregiudizio che è conseguenza tipica di quel fatto”
(Cass. n. 30461/2024), incremento che il giudice di merito può riconoscere
“con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e
provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti
da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non
giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass.
07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046)”, ciò
sull'assunto che “il grado di invalidità permanente indicato da un barème
medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le
conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume
riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in
particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: — quelle
necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel
9 ii.
particolare grado di invalidità; — quelle peculiari del caso concreto che
abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto
ai casi consimili” (Cass. n. 16028/2023);
è stato inoltre chiarito che “non costituisce duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di
risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale,
perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-
legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi
nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé,
paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di
uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare
oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass., 27/3/2018, n.
7513), anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (cfr. Cass. n.
7766 del 2016)” (Cass. n. 26985/2023),
nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., oltre alle puntualizzazioni relative al danno alla salute ed alle spese mediche sostenute – in disparte le non meglio specificate “incidenza e ripercussioni negative sull'attività
lavorativa” (pag. 2, punto 6-a), aspetto mai più menzionato nel prosieguo della causa – è rinvenibile il riferimento alla pretesa di “ristoro di tutti i
danni, patrimoniali e non, e dei pregiudizi subiti a cagione ed in
conseguenza dell'occorso in premessa”, nonché la considerazione secondo cui “Quanto all'entità del danno da risarcirsi, sulla base della relazione
medico legale prodotta lo stesso può quantificarsi nella misura e per
l'importo di Euro 15.716,00= giusto il prospetto riepilogativo allegato
(doc.14), salvo migliore valutazione all'esito di idonea C.T.U. medico
10 legale all'occorrenza da disporsi”;
iii. poiché, in seguito al mutamento del rito, l'attore non ha depositato alcuna delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., è sufficiente rilevare l'evidente carenza assertiva in proposito, non avendo quest'ultimo allegato alcun risvolto anomalo o peculiare nel proprio contesto dinamico-relazionale –
rispetto alle ricadute ordinariamente derivanti dalla tipologia di menomazioni subite – né in ordine alle sofferenze patite in conseguenza dei fatti occorsi il 25.8.2016, profili (con particolare riferimento al pregiudizio dinamico-relazionale) su cui non è stata neppure dedotta prova orale, al di fuori dei capitoli formulati nell'atto introduttivo, vertenti unicamente sulle circostanze di tempo, luogo e modalità dell'aggressione subita.
d. Spetta a il ristoro del lamentato danno patrimoniale per Controparte_1
“mancata fruizione di un titolo di viaggio (doc.11)”, documento di trasporto dal quale emerge che l'attore aveva prenotato il volo Olbia-Madrid per la data del
29.8.2016, ossia quattro giorni dopo i fatti oggetto di causa, periodo durante il quale il medesimo era ancora ricoverato nell'AOU di SS (presidio dal quale era stato dimesso solo il 31.8.2016);
tale pregiudizio deve essere determinato in 139,13 euro, ossia nella metà della somma di 278,26 euro indicata nel suddetto documento, siccome relativa al costo complessivo dei voli d'andata e ritorno, il primo dei quali prenotato per il
25.7.2016, ossia in data precedente l'aggressione.
9.3 Ai fini della liquidazione del danno biologico, seguendo il costante orientamento di questo
Tribunale, ci si avvale delle tabelle elaborate dall'Osservatorio presso il Tribunale di
Milano (2024), le quali conducono ai risultati seguenti:
11 Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 26 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Punto base danno permanente € 947,30 Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 23
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 4.531,88
Invalidità temporanea totale € 386,68
Invalidità temporanea parziale al 75% € 952,89
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30 Totale danno biologico temporaneo € 2.582,47 Spese mediche € 271,69 TOTALE GENERALE: € 7.386,04.
9.4 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale o contrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini dell'integrale
risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della
somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione
patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel
momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente,
non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene
perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a
compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento
dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno
2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli
“interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in
caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non
12 consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo,
con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art.
1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide
sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal
creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente
pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione
monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n.
39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi
sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”
(Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n.
39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo l'attrice chiesto espressamente gli “interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento
tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito
per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in
cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato
conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se
tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo
ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez. U., 17
febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura
13 costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c., non avendo la parte ricorrente allegato né tantomeno provato alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
9.5 Per calcolare il danno da ritardo sull'importo di (7.386,04+139,13=) 7.525,17 euro riconosciuto all'attore, si procede quindi nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE:
Importo da devalutare: € 7.525,17
Dal mese di: aprile 2025
Al mese di: agosto 2016
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice aprile 2025: 121,3 Indice agosto 2016: 100,2
Raccordo indici: 1
Indice di devalutazione: 0,826
Totale devalutazione: € 1.311,16
Importo devalutato: € 6.214,01
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale iniziale: € 6.214,01
Data iniziale: 25/08/2016 Data finale: 30/04/2025
Interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg)
Decorrenza rivalutazione: agosto 2016
Scadenza rivalutazione: aprile 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale Dal: al: cap.riv.: tasso: giorni: interessi:
25/08/2016 31/12/2016 € 6.288,58 0,20% 128 € 4,41
01/01/2017 25/08/2017 € 6.288,58 0,10% 237 € 4,08
25/08/2017 31/12/2017 € 6.381,79 0,10% 128 € 2,24
01/01/2018 25/08/2018 € 6.381,79 0,30% 237 € 12,43 25/08/2018 31/12/2018 € 6.400,43 0,30% 128 € 6,73
01/01/2019 25/08/2019 € 6.400,43 0,80% 237 € 33,25
14 25/08/2019 31/12/2019 € 6.356,93 0,80% 128 € 17,83
01/01/2020 25/08/2020 € 6.356,93 0,05% 238 € 2,07 25/08/2020 31/12/2020 € 6.493,64 0,05% 128 € 1,14
01/01/2021 25/08/2021 € 6.493,64 0,01% 237 € 0,42
25/08/2021 31/12/2021 € 7.021,83 0,01% 128 € 0,25
01/01/2022 25/08/2022 € 7.021,83 1,25% 237 € 56,99
25/08/2022 31/12/2022 € 7.388,46 1,25% 128 € 32,39 01/01/2023 25/08/2023 € 7.388,46 5,00% 237 € 239,87
25/08/2023 31/12/2023 € 7.450,60 5,00% 128 € 130,64
01/01/2024 25/08/2024 € 7.450,60 2,50% 238 € 121,45
25/08/2024 31/12/2024 € 7.525,17 2,50% 128 € 65,97
01/01/2025 30/04/2025 € 7.525,17 2,00% 120 € 49,48 Indice alla decorrenza: 100,2
Indice alla scadenza: 121,3
Raccordo indici: 1
Coefficiente di rivalutazione: 1,211
Totale rivalutazione: € 1.311,16 Capitale rivalutato: € 7.525,17
Totale colonna giorni: 3170
Totale interessi: € 781,64
Rivalutazione + interessi: € 2.092,80 Capitale Rivalutato + Interessi: € 8.306,81 9.6 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
sull'importo di 8.306,81 euro competono all'attore gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (sul punto, Cass.
n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e quindi poste interamente a carico del convenuto, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il parziale accoglimento dell'unica domanda risarcitoria formulata dall'attore
(15.716,00 euro, in luogo dei 8.153,24 euro pretesi) non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in
tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una
domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte
formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
15 un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte
vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma
può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri
presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (tra le tante, Cass. n.
12629/2024, SS.UU. n. 32061/2022), ulteriori presupposti che non sono ravvisabili nel caso in esame.
Né a differente valutazione si perviene alla luce delle conclusioni come precisate da nelle sue note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 3.2.2025 – in cui il CP_2
convenuto ha chiesto di esser condannato entro la misura del 7.361,41 euro (ossia in base agli esiti della relazione peritale – in virtù del principio di causalità, considerato che il mancato pagamento ante causam di qualsivoglia somma in favore di Controparte_1
ha costretto ad instaurare il presente giudizio, nonché considerato come nella sua comparsa di risposta il medesimo convenuto aveva concluso domandando, non solo il rigetto integrale della domanda risarcitoria, bensì la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
11. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro (ossia in base al valore della somma di 8.153,24 euro riconosciuta all'attore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nella quale l'attore non ha depositato alcuna delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., limitandosi ad aderire alle conclusioni del
CTU;
16 c. per la fase decisionale, considerato che l'attore ha depositato la sola comparsa conclusionale, nella quale si è limitato ad insistere nei medesimi argomenti esposti in atti, fatta eccezione per le questioni relative alla personalizzazione del danno biologico ed al danno morale, mai allegate nei suoi precedenti scritti difensivi.
12. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 3.10.2024
in complessivi 600,00 euro (oltre a IVA di legge) a titolo di onorari – debbono essere poste interamente a carico del convenuto, considerato che le operazioni peritali si sono rese necessarie per accertare il danno alla salute effettivamente subito da CP_1
in conseguenza dei fatti di causa.
[...]
13. In ragione delle conclusioni come precisate nelle sue note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 3.2.2025 e del successivo contegno processuale nelle memorie ex art. 190 c.p.c., deve ritenersi rinunciata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da , la quale CP_2
in ogni caso sarebbe stata evidentemente respinta, stante la totale soccombenza del medesimo convenuto nei confronti dell'attore.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna a pagare a 8.306,81 euro, oltre CP_2 Controparte_1
agli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'aggressione perpetrata nei suoi confronti dal convenuto il 25.8.2016
all'interno della discoteca “Pata Club”, sita a Budoni, località Agrustos;
b. condanna a rimborsare a le spese CP_2 Controparte_1
processuali, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
17 € 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 10,65 per spese di notifica;
€ 2.694,65 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 31.10.2024 in complessivi 600,00 euro (oltre a IVA di legge) a titolo di onorari – siano poste interamente a carico di;
CP_2
d. dichiara che da ha rinunciato alla domanda ex art. 96 c.p.c. CP_2
Nuoro, 28.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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