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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.2740/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2740/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex artt. 337 ter e ss c.c. e art. 473 bis.47 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno alla Via Gen. A. D dell'avv. Viviana Caponigro dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
ESISTENTE ONTUMACE
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, ha premesso di Parte_1 avere intrattenuto nell'anno 2019 una relaz le con CP_1
e che, dalla loro unione, è nata una figlia, (21.11.2022
[...] Per_1 do, la ricorrente ha rilevato che la sudde e non è mai sfociata in una stabile convivenza a causa di contrasti con il , acuitisi dopo la CP_1 nascita della bambina e determinati dai comportament nti, disinteressati e violenti dello stesso;
ha precisato di avere scoperto soltanto in momento successivo il passato e la storia personale del resistente, caratterizzati da numerosi precedenti penali e da un precedente matrimonio con altri due figli maggiorenni, e di avere pertanto deciso interrompere la relazione. In particolare, la ha precisato che il resistente non ha mai provveduto Parte_1 alle esigenze morali e materiali della bambina, disinteressandosi della stessa e non versando alcuna somma per il suo mantenimento;
pertanto, considerata l'impossibilità di instaurare un dialogo costruttivo con il resistente, allo stato irreperibile, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni indicate in ricorso, chiedendo in particolare l'affidamento esclusivo rafforzato e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versarle una somma mensile per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si è costituito in Controparte_1 giudizio. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Tanto premesso, occorre valutare le singole richieste avanzate dalla ricorrente. Affidamento della figlia minore Per_1
In ordine al regime di affid lla figlia minore, occorre valutare la domanda di affidamento esclusivo rafforzato avanzata dalla ricorrente. A tal proposito, appare opportuno precisare che il principio della bigenitorialità che trova nell'affidamento condiviso la sua massima concretizzazione costituisce il perno del sistema normativo in materia familiare, cui tuttavia si può e si deve derogare in tutte quelle situazioni in cui il superiore interesse del minore non collima con la presenza di entrambe le figure genitoriali ed il loro necessario coinvolgimento nelle scelte da prendere per il benessere psico-fisico del figlio. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Tanto premesso, occorre rilevare che, all'udienza di prima comparizione, la ricorrente ha dichiarato di non sentire il dall'agosto del 2024, che lo CP_1 stesso è sparito quando la bambina aveva appena un anno, che non ha mai contribuito alle esigenze, morali e materiali, della piccola e che non è Per_1 mai stato presente nella sua vita (cfr. dichiarazioni nel ver nza). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale osserva che il totale disinteresse nei confronti della minore manifestato dal resistente, che non frequenta la figlia e non si preoccupa della sua crescita e delle sue esigenze, legittima di per sé l'accoglimento del ricorso sotto tale aspetto e, dunque, con la previsione di una tutela rafforzata della minore. Com'è noto, il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento anche nella forma rafforzata;
infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso, sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso. Per quanto esposto, il Tribunale ritiene conforme all'interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, la quale ha dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente la figlia, provvedendo in via esclusiva alle sue esigenze quotidiane, morali e materiali, anche con l'aiuto della sua famiglia. In particolare, il Tribunale ritiene di dovere attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero, etc…), atteso che il persistente disinteresse del padre e i comportamenti inadempienti degli obblighi genitoriali dallo stesso perpetrati potrebbero gravemente compromettere la sua crescita e la sua serenità, considerata altresì la tenera età della minore;
in definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre con residenza prevalente presso la stessa. Per_1
Diritto l padre Pertanto, in virtù delle precedenti decisioni, occorre regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia minore. In particolare, si evidenzia la necessità di prevedere anche sotto tale aspetto una tutela rafforzata per la piccola in modo da consentirle di instaurare un Per_1 rapporto con la figura patern ente e senza ulteriori traumi, laddove il resistente dimostri di avere superato le proprie carenze genitoriali;
pertanto, si dispone che gli incontri tra il padre e la figlia minore avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto all'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del . CP_1
Mantenimento della figlia mi In merito agli aspetti economici, occorre rilevare che, in mancanza di documentazione reddituale adeguata e di informazioni precise relative alla retribuzione in precedenza percepita dal resistente e tenuto conto della mancanza di un mantenimento diretto della figlia da parte del padre, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 250,00 la somma che è tenuto a Controparte_1 corrispondere a , entro il giorno a titolo di Parte_1 mantenimento re oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie (mediche, scolastiche, ri ortive, etc…) necessarie per la minore che dovranno essere documentate. In considerazione della particolarità della fattispecie concreta, della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
− dichiara la contumacia di;
Controparte_1
− dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla Per_1 madre con residenza presso la stessa e con la regolam egli incontri presso i Servizi Sociali territorialmente competenti con le modalità indicate in parte motiva e soltanto all'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del resistente;
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
i ogni mese, la somma di € 250,00, oltre Parte_1 nuale secondo gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento della figlia minore Per_1
− pone a carico di entrambi i genitori al 50% le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreativa e sportive, etc… che si dovessero rendere necessarie per la minore, che dovranno essere documentate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2740/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex artt. 337 ter e ss c.c. e art. 473 bis.47 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno alla Via Gen. A. D dell'avv. Viviana Caponigro dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
ESISTENTE ONTUMACE
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, ha premesso di Parte_1 avere intrattenuto nell'anno 2019 una relaz le con CP_1
e che, dalla loro unione, è nata una figlia, (21.11.2022
[...] Per_1 do, la ricorrente ha rilevato che la sudde e non è mai sfociata in una stabile convivenza a causa di contrasti con il , acuitisi dopo la CP_1 nascita della bambina e determinati dai comportament nti, disinteressati e violenti dello stesso;
ha precisato di avere scoperto soltanto in momento successivo il passato e la storia personale del resistente, caratterizzati da numerosi precedenti penali e da un precedente matrimonio con altri due figli maggiorenni, e di avere pertanto deciso interrompere la relazione. In particolare, la ha precisato che il resistente non ha mai provveduto Parte_1 alle esigenze morali e materiali della bambina, disinteressandosi della stessa e non versando alcuna somma per il suo mantenimento;
pertanto, considerata l'impossibilità di instaurare un dialogo costruttivo con il resistente, allo stato irreperibile, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni indicate in ricorso, chiedendo in particolare l'affidamento esclusivo rafforzato e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versarle una somma mensile per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si è costituito in Controparte_1 giudizio. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Tanto premesso, occorre valutare le singole richieste avanzate dalla ricorrente. Affidamento della figlia minore Per_1
In ordine al regime di affid lla figlia minore, occorre valutare la domanda di affidamento esclusivo rafforzato avanzata dalla ricorrente. A tal proposito, appare opportuno precisare che il principio della bigenitorialità che trova nell'affidamento condiviso la sua massima concretizzazione costituisce il perno del sistema normativo in materia familiare, cui tuttavia si può e si deve derogare in tutte quelle situazioni in cui il superiore interesse del minore non collima con la presenza di entrambe le figure genitoriali ed il loro necessario coinvolgimento nelle scelte da prendere per il benessere psico-fisico del figlio. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Tanto premesso, occorre rilevare che, all'udienza di prima comparizione, la ricorrente ha dichiarato di non sentire il dall'agosto del 2024, che lo CP_1 stesso è sparito quando la bambina aveva appena un anno, che non ha mai contribuito alle esigenze, morali e materiali, della piccola e che non è Per_1 mai stato presente nella sua vita (cfr. dichiarazioni nel ver nza). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale osserva che il totale disinteresse nei confronti della minore manifestato dal resistente, che non frequenta la figlia e non si preoccupa della sua crescita e delle sue esigenze, legittima di per sé l'accoglimento del ricorso sotto tale aspetto e, dunque, con la previsione di una tutela rafforzata della minore. Com'è noto, il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento anche nella forma rafforzata;
infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso, sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso. Per quanto esposto, il Tribunale ritiene conforme all'interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, la quale ha dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente la figlia, provvedendo in via esclusiva alle sue esigenze quotidiane, morali e materiali, anche con l'aiuto della sua famiglia. In particolare, il Tribunale ritiene di dovere attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero, etc…), atteso che il persistente disinteresse del padre e i comportamenti inadempienti degli obblighi genitoriali dallo stesso perpetrati potrebbero gravemente compromettere la sua crescita e la sua serenità, considerata altresì la tenera età della minore;
in definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre con residenza prevalente presso la stessa. Per_1
Diritto l padre Pertanto, in virtù delle precedenti decisioni, occorre regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia minore. In particolare, si evidenzia la necessità di prevedere anche sotto tale aspetto una tutela rafforzata per la piccola in modo da consentirle di instaurare un Per_1 rapporto con la figura patern ente e senza ulteriori traumi, laddove il resistente dimostri di avere superato le proprie carenze genitoriali;
pertanto, si dispone che gli incontri tra il padre e la figlia minore avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto all'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del . CP_1
Mantenimento della figlia mi In merito agli aspetti economici, occorre rilevare che, in mancanza di documentazione reddituale adeguata e di informazioni precise relative alla retribuzione in precedenza percepita dal resistente e tenuto conto della mancanza di un mantenimento diretto della figlia da parte del padre, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 250,00 la somma che è tenuto a Controparte_1 corrispondere a , entro il giorno a titolo di Parte_1 mantenimento re oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie (mediche, scolastiche, ri ortive, etc…) necessarie per la minore che dovranno essere documentate. In considerazione della particolarità della fattispecie concreta, della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
− dichiara la contumacia di;
Controparte_1
− dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla Per_1 madre con residenza presso la stessa e con la regolam egli incontri presso i Servizi Sociali territorialmente competenti con le modalità indicate in parte motiva e soltanto all'esito positivo di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del resistente;
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
i ogni mese, la somma di € 250,00, oltre Parte_1 nuale secondo gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento della figlia minore Per_1
− pone a carico di entrambi i genitori al 50% le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreativa e sportive, etc… che si dovessero rendere necessarie per la minore, che dovranno essere documentate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi