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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7901 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 39478 2024 RG
FRA
Avv. PEZZELLA GIUSI, AURELI ALESSANDRO Parte_1
E
con il Funzionario Dott. FLAVIO VENTURA CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 Parte_1 ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir condannare tale al CP_1 CP_2 pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi della prestazione di cui all'art. 12 L. 118/71 (pensione di inabilità civile), sin dalla data della domanda amministrativa del 21/11/2022, come riconosciuta con decreto di omologa intervenuto inter partes.
L' si è costituito chiedendo la declaratoria della cessazione della CP_1 matria del contendere in quanto la prestazione era stata liquidata in data
27.11.2024 dal competente Ufficio amministrativo, facendo altresì presente che gli arretrati dovuti e le successive rate correnti erano sono stati accreditati in data 9.12.2024. Alla odierna udienza, quindi, il processo è stato deciso sulle conclusioni concordi delle parti che hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Va premesso che la parte ricorrente ha fondatamente chiesto la erogazione della prestazione di cui all'art. 12. L. 118/71 alla stregua del requisito sanitario accertato in sede di ATP procedimento questo che, tuttavia, per come ricordato anche dalla S.C., anche se implica una valutazione sommaria degli ulteriori requisiti al fine di vagliare la ammissibilità del ricorso in termini di utilità dell'azione, non esaurisce gli oneri imposti alla parte che aneli al riconoscimento della prestazione.
Ciò detto, osserva invero il Giudice che, nella odierna fattispecie per come evidenziato dalla parte ricorrente, risulta in atti che il decreto di omologa è stato notificato in data 3.6.2024 ed è stato trasmesso all' CP_1 anche il modello AP70 (in data 5.6.2024), utile all'attestazione degli ulteriori requisiti sicché, trascorsi i termini di legge, l' avrebbe dovuto CP_1 dar luogo alla erogazione del beneficio tempestivamente, al fine di evitare il presente giudizio, nell'intento di assicurare al beneficiario la prestazione assistenziale richiesta.
Constatato quindi che il pagamento del dovuto è avvenuto successivamente anche alla notifica dell'odierno ricorso (11.11.2024) va dichiarata la cessazione della materia del contendere non residuando alcun motivo di disputa sostanziale legittimante la decisione nel merito mentre la liquidazione tardiva, giustifica la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Si specifica, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che le stesse vengono liquidate tenuto conto non solo della limitata attività processuale, della assenza di particolari questioni giuridiche, ma anche della natura della controversia, coinvolgente soggetti pubblici interessati da un elevato numero di procedimenti di analoga tipologia, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede processuale (Cass. n. 4228/2015, Cass.
n. 12682/2022).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna
l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro CP_1
1.860,00, oltre accessori di legge, da distrarre.
Roma lì,03/07/2025 Il Giudice