Articolo 1 della Legge 4 agosto 1978, n. 479
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26 agosto 1978
Art. 1. "Art. 16-ter. - I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16-bis o i cicli formativi di cui all'articolo 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.
L'accertamento e' effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il presidente della commissione e' nominato con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione.
La composizione della commissione e' determinate di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione allo accertamento che essa e' chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro.
L'iscrizione a tale albo, che e' diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, e' disposta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano provinciale".

All'articolo 14, il testo dell' articolo 16-quater della legge 1 giugno 1977, n. 285 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 16-quater. - La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.
Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La commissione ha, altresi', il compito:
di effettuare le prove di idoneita' previste dall' articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni;
di effettuare l'accertamento della professionalita' dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze".

L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - Al primo comma dell'articolo 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285 :
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca";
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura "".

All'articolo 17, nel testo sostitutive dell' articolo 20 della legge 1 giugno 1977, n. 285 :
il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilita' di terreni demaniali o patrimoniali incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24.
Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all'articolo 18, primo comma, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilita' di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame";

dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
"Le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l'acquisto dei macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del valore documentato delle spese relative.
L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione della regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ".

All' articolo 19, nel secondo comma dell' articolo 24-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285 , le parole: " articolo 4 della legge 2 maggio 1976, n. 183 , e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ".

All'articolo 20:
nel primo dei commi sostitutivi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , l'ultimo alinea e' sostituito dal seguente:
"attivita' e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale";

dopo il secondo dei predetti commi sostitutivi, e' inserito il seguente:
"I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalita' e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri";

gli ultimi due capoversi sono sostituiti dai seguenti:
"L'ultimo comma dell' articolo 26 della legge 10 giugno 1977, n. 285 , e' sostituito dai seguenti:
"I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.
I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali"".

All'articolo 21, nel testo dell' articolo 26-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285 :
al secondo comma, le parole: "anche indipendentemente dalle connessioni", sono sostituite dalle seguenti: "oltre alle attivita'";
al quarto comma, le parole: " decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 ", sono sostituite dalle seguenti: " decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ".

All'articolo 24:
nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "impegnati in attivita' formative";
nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "quale risulta modificato dal presente decreto";

l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai giovani di cui al primo e al secondo comma non si applica il divieto previsto dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , quale risulta modificato dal presente decreto".

Dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis. - E' consentita, a domanda, la reiscrizione nella lista speciale dei giovani che ne siano stati cancellati per aver superato il limite di eta' indicato nella legge 10 giugno 1977 n. 285 ".

All'articolo 25, i commi penultimo ed ultimo sono sostituiti dai seguenti:
"Nella categoria degli operai qualificati potranno essere effettuate assunzioni anche in soprannumero lasciando vacanti altrettanti posti, gia' disponibili alla data del 25 gennaio 1977 o che sono o si renderanno annualmente disponibili, nella categoria degli operai specializzati.
I posti in soprannumero di cui al precedente comma saranno riassorbiti, rendendo conferibili le corrispondenti vacanze, con le cessazioni dal servizio, per qualsiasi motivo, nella categoria degli operai qualificati.
Agli allievi operai di cui al presente articolo, durante il periodo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo stesso, oltre al contributo di cui all' articolo 5 della legge 19 maggio 1964, n. 345 , compete l'indennita' mensile pari all'importo di cui all'articolo 9, quinto capoverso, lettera b), del presente decreto, con il conseguente reintegro a favore del bilancio del Ministero della difesa a carico del fondo di cui all' articolo 29 della legge 1 giugno 1977, n. 285 ".

All'articolo 26, nel secondo comma, le parole: "all'articolo 26", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 25 e 26".

L'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - Le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto-legge non si applicano ai progetti specifici gia' approvati o che saranno approvati dal C.I.P.E. entro il 31 dicembre 1978".

Dopo l'articolo 27, e' aggiunto il seguente:
"Art. 27-bis. - Fino al primo aggiornamento della graduatoria da completarsi secondo le disposizioni previste nell'articolo 5 del presente decreto, entro il 31 dicembre 1978 gli avviamenti continuano ad essere effettuati sulla base della graduatoria in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso".

L'articolo 28 e' soppresso.

Entrata in vigore il 26 agosto 1978