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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.C. 279/2025 promossa in sede di appello da
rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Avv. Parte_1
VA SS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Alessandro Tassoni n.14;
APPELLANTE contro rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Paola CP_1
PE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 64;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 661/2025 emessa in data 7.2.2025 (dep. in data 10.02.2025) dal Tribunale Ordinario di Torino (R.G. 9617/2023); dato atto che il Procuratore Generale non intende presentare le proprie conclusioni
Conclusioni:
: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa Parte_1
l'adozione dei più opportuni provvedimenti, previa ammissione degli incombenti istruttori formulati e formulandi, in accoglimento dell'appello proposto con questo ricorso,
IN VIA PRELIMINARE Disporre:
- la nomina di un Curatore Speciale per la minore non avendo ritenuto il Persona_1 Tribunale di primo grado rilevanti gli scritti delle minori esibiti in udienza e allegati nelle successive note ritenendoli addirittura privi di autenticità e di data certa e ritenendo il deposito degli scritti, in prossimità dell'udienza di discussione, forma di condizionamento tale da sconsigliare addirittura un nuovo ascolto delle minori;
- ove ritenuto opportuno, l'audizione della nonna materna sig.ra . Parte_2
- disporre un aumento dei tempi di permanenza delle figlie con il papà onde venire incontro ai desideri di che in sede di audizione ha riferito “… di voler trascorrere più tempo con il Per_1 papà...” e “… omissis ...se potessi scegliere starei più tempo con papà, con cui mi trovo bene mentre con mamma ho sempre avuto qualche problema come carattere sono più vicina a papà con la mamma non vado tanto d'accordo è più difficile….” (cfr. pag. 6 di 8 della sentenza).
NEL MERITO
RIFORMARE la sentenza del Tribunale Civile di Torino - sez. VII civile - n. 661/2025 del 10/02/2025 resa nel procedimento distinto con R.G. n. 9617/2023 e, conseguentemente, revocare le statuizioni in punto:
-mantenimento della residenza anagrafica e collocazione presso la madre, tenuto conto della diversa volontà della minore più volte espressa di voler vivere con il papà;
-assegnazione della casa coniugale alla madre, essendo detto immobile comodamente divisibile e avendo la minore manifestato la volontà di stabilire la propria residenza principale presso il Per_1 papà;
-modalità di incontri padre/figlia minore, disponendo che la minore viva con il padre e incontri la madre come segue: salvo diverso accordo, durante la settimana che si conclude con il fine settimana materno, la possa tenere con sé la minore consecutivamente il martedì e mercoledì; ed CP_1 ancora il mercoledì con successivo pernotto e riaccompagnamento a scuola nella settimana che termina con il weekend del padre che, a sua volta, si concluderà il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola;
-conferma del calendario previsto in sede di separazione relativamente alle ferie e festività, tenuto conto della diversa volontà della minore che è abituata a trascorrere la maggior parte del tempo e Per_ delle vacanze con il papà, che comunque si è sempre occupato sia che la sorella ora Per_1 maggiorenne.
CONFERMARE la contribuzione diretta al mantenimento delle figlie, e tenere ferme le spese straordinarie.
Con compensazione delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino CP_1
Richiamata integralmente la motivazione della sentenza appellata, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., o comunque rigettarlo integralmente per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
in via incidentale riformare la sentenza impugnata nella sola parte relativa alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto, disporre la condanna del sig. alla Pt_1 rifusione integrale in favore della sig. ra delle spese, competenze e onorari del giudizio di CP_1 primo grado, da liquidarsi secondo parametri di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il presente grado di giudizio.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Parte_1 civile in Pavarolo il 15/09/2002; in costanza di matrimonio adottavano (n. il Per_2
3.2.2007), ora maggiorenne, e (n. il 10.2.2009). Per_1
I coniugi si separavano in data 15.5.2019, in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino, con le seguenti determinazioni: - La casa coniugale con ogni arredo e pertinenza sita in Trana (TO) Via Ugo Foscolo n. 10, viene assegnata alla sig.ra ed il sig. CP_1 Pt_1 provvederà ad allontanarsi dall'abitazione entro la data
[...] dell'udienza in Tribunale, portando con sé tutti gli effetti personali e reperendo una nuova ed idonea abitazione;
- Le figlie minori e vengono affidate in modo Persona_3 Persona_1 condiviso ad e o amente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente e residenza delle stesse presso la madre;
tutte le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni delle figlie;
- A settimane alterne, il padre potrà prelevare le figlie dall'uscita di scuola il venerdì ed ivi riportarle direttamente il lunedì mattina. I ponti saranno fruiti dal genitore cui compete il fine settimana. Il padre potrà, inoltre, nella settimana di pertinenza della madre, tenere le figlie con sé un pomeriggio a settimana con successivo pernottamento da concordare di volta in volta con la madre, dall'uscita scolastica fino alla mattina successiva quando le minori verranno accompagnate a scuola dal padre;
le figlie minori trascorreranno, inoltre, con il padre due settimane durante le ferie estive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il mese di giugno ed una settimana nel periodo delle festività natalizie o, comunque nella stagione invernale, da concordare ogni anno. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalle bambine alternativamente con il padre o la madre, oppure qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il Parte_1 CP_1 giorno r ciascuna figlia, a titolo r il loro mantenimento la somma di € 130,00, per un totale di € 260,00 mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat oltre il 50% delle spese scolastiche straordinarie e sanitarie non coperte da SSN, ivi comprese le spese della mensa scolastica.
Con ricorso del 15.5.2023, la signora chiedeva la pronuncia dello CP_1 scioglimento del matrimonio e la conferma delle condizioni di separazione, con l'eccezione del contributo al mantenimento per il quale domandava la revoca dell'assegno e di disporsi il contributo diretto da parte di ciascun genitore, oltre il 50 % delle spese straordinarie. Si costituiva il signor , in data Pt_1 15.9.2023, aderendo alla domanda di scioglimento, e chiedendo in via riconvenzionale la collocazione delle figlie presso di sé con assegnazione della casa coniugale, di disporsi un calendario di visite madre-figlie e un contributo al mantenimento della somma complessiva di euro 400,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie. Con provvedimento provvisorio e urgente dell'11.04.2024 (successivo all'avvenuto ascolto delle due figlie, allora entrambi minori, tenutosi in data 28.2.2024), il Giudicante, fermo restando la collocazione presso la madre e l'assegnazione alla medesima della casa familiare, attesa la richiesta della minore aumentava i tempi di permanenza del padre con le figlie (“durante Per_1 la settimana che si conclude con il weekend materno il signor può Pt_1 tenere con sé le minori consecutivamente il martedì e mercoledì; ed ancora il mercoledì con successivo pernotto e riaccompagnamento a scuola nella settimana che termina con il weekend del padre che, a sua volta, si concluderà il lunedì pomeriggio all'uscita da scuola”) e disponeva il mantenimento diretto, in base alla permanenza delle minori con uno o l'altro genitore, e suddivisione a metà delle spese straordinarie.
Con la sentenza oggetto del gravame il Tribunale, definitivamente disponendo, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e ; ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del CP_1 Parte_1
Comune di Pavarolo di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
affidava la figlia ancora minore nata il [...], in [...] Per_1 condivisa con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
disponeva che la minore mantenesse la residenza anagrafica e collocazione presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla madre e disponeva che la minore incontrasse il padre, salvo diverso accordo, con le seguenti Per_1 modalità: “durante la settimana che si conclude con il finesettimana materno, il possa tenere con sé le minori consecutivamente il martedì e mercoledì; Pt_1 ed ancora il mercoledì con successivo pernotto e riaccompagnamento a scuola nella settimana che termina con il weekend del padre che, a sua volta, si concluderà il lunedì pomeriggio all'uscita da scuola”; confermava il calendario previsto in sede di separazione relativamente alle ferie e festività; disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto delle figlie in base alla permanenza con l'uno o con l'altro, con spese straordinarie al 50%; compensava infine per intero le spese di lite.
Nel merito, e limitatamente qui ai motivi del presente gravame, il Tribunale decideva in tal senso alla luce del fatto che dal tempo della separazione non erano emersi elementi tali da determinare un mutamento dell'assetto ordinario, se non un desiderio espresso dalla minore di trascorrere più tempo con il padre Per_1
(cfr. verbale di ascolto del già citato 28.2.2024), desiderio assecondato dall'ordinanza provvisoria, che, pur confermando nel resto il verbale di omologa, aumentava i tempi di permanenza con il padre. Il Giudice di primo grado giudicava inoltre inammissibile la domanda di divisione della casa coniugale, confermando la collocazione di presso la madre e la consequenziale Per_1 assegnazione dell'alloggio alla medesima. La compensazione delle spese di lite era giustificata dal fatto che l'esito complessivo della causa era stato determinato in gran parte dall'ascolto delle minori.
Il signor proponeva tempestivamente appello, chiedendo, in Parte_1 via preliminare, di disporre la nomina di un Curatore speciale a tutela della minore, l'audizione della nonna materna e di disporre un aumento dei tempi di permanenza delle figlie con il papà onde venire incontro ai desideri di Nel Per_1 merito, chiedeva di riformare la sentenza e conseguentemente di revocare la residenza anagrafica e collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre e le modalità di incontri padre/figlia minore, sostituendolo con le seguenti modalità di incontri madre/figlia: “salvo diverso accordo, durante la settimana che si conclude con il fine settimana materno, la possa CP_1 tenere con sé la minore consecutivamente il martedì e mercoledì; ed ancora il mercoledì con successivo pernotto e riaccompagnamento a scuola nella settimana che termina con il weekend del padre che, a sua volta, si concluderà il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola”; in conclusione, chiedeva la conferma del calendario previsto in sede di separazione relativamente alle ferie e festività e la contribuzione diretta al mantenimento delle figlie. Con compensazione delle spese e degli oneri di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito, il signor rilevava la censurabilità della sentenza nella Pt_1 parte in cui aveva disposto nei confronti di ancora minore, il Per_1 mantenimento di collocazione e residenza presso la madre, con consequenziale assegnazione della casa coniugale alla medesima, in ragione del fatto che la minore avrebbe dichiarato più volte di voler stabilire la propria residenza presso il padre ed essendo la casa coniugale un immobile comodamente divisibile. Il signor evidenziava che la volontà delle figlie, espressa in audizione e poi in Pt_1 memorie scritte, non era stata presa in considerazione dal Tribunale, il quale non aveva ritenuto attendibili tali memorie scritte e non aveva esperito una nuova audizione delle medesime.
Si costituiva la signora , chiedendo preliminarmente di dichiarare CP_1
l'appello inammissibile e, in via incidentale, di riformare la sentenza impugnata solo nella parte relativa alle spese di giudizio e, per l'effetto, di disporre la condanna del signor alla rifusione integrale in favore della medesima Pt_1 di tali spese di lite. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche per il secondo grado di giudizio.
Evidenziava, nel merito, l'appellata che, proprio alla luce dell'ascolto delle minori, il Tribunale aveva posto al centro della decisione il loro interesse, aumentando i tempi di permanenza presso il padre, atteso che aveva espresso il Per_1 desiderio di trascorrere del tempo in più con il padre, ma non certamente di andare a vivere con quest'ultimo. L'ascolto della minore era pertanto avvenuto nelle forme prescritte dalla legge e la stessa aveva espresso i propri desideri in maniera genuina e chiara, contrariamente agli scritti prodotti tardivamente dall'appellante, privi di adeguate garanzie di autenticità e spontaneità. Relativamente all'assegnazione della casa familiare, la signora CP_1 richiamava la norma di cui all'art. 337 sexies c.c., secondo cui l'assegnazione discendeva dal collocamento del minore, a prescindere dalla divisibilità o meno dell'immobile. In merito alla regolamentazione dei tempi di frequentazione, ribadiva che il Tribunale aveva considerato i desiderata della minore e che la disciplina dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore era comunque una prerogativa riservata alla valutazione discrezionale del Giudice, la quale aveva riguardo altresì a esigenze organizzative, scolastiche e relazionali, nonché, nuovamente, al preminente interesse del minore stesso. Chiedeva, infine, il rigetto delle istanze istruttorie, alla luce della mancanza di presupposti per la nomina di un Curatore Speciale e per l'inammissibilità della richiesta di audizione della nonna materna, proposta per la prima volta in questa sede.
In sede di appello incidentale, la convenuta censurava la decisione del Giudice di prime cure sulle spese di lite, avendo motivato la compensazione sul “contributo determinante dell'ascolto” all'esito complessivo della causa, senza però considerare il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
All'udienza del 10.10.2025 entrambe le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione, richiamando le rispettive conclusioni (come in epigrafe) e la Corte tratteneva la stessa a decisione.
***
Sia l'appello proposto in via principale dal sig. sia l'appello incidentale Pt_1 della convenuta, sig.ra , sono infondati e devono, pertanto, essere CP_1 respinti, con piena conferma della sentenza appellata. In primo luogo, deve osservarsi che la decisione del Giudice a quo in punto collocazione della figlia ancora minore (ma, di fatto, conseguentemente Per_1 anche della figlia, ora maggiorenne, , atteso il significativo legame tra le due Per_2 sorelle e la dichiarazione resa dalla stessa nell'audizione del 28.2.2024 Per_2 secondo cui “quando compirò 18 anni potrò decidere da sola ma terrò in gran conto quello che deciderà mia sorella”) è stata assunta dopo aver ascoltato le due figlie (allora entrambe minori) ed, in particolare, valutate le dichiarazioni di entrambe circa il fatto che le stesse si recano dal padre “sempre insieme”, che aveva Per_2 aggiunto di non voler cambiare il sistema (collocazione e modalità delle visite) e aveva solo specificato di voler trascorrere “più tempo con papà”, senza Per_1 tuttavia, come già sottolineato dal primo Giudice, chiedere un cambio di collocazione dalla madre al padre. In ragione di tali dichiarazioni delle sorelle è stato ampliato, già in sede di ordinanza in corso di causa, poi confermato in sentenza, il tempo di permanenza padre/figlie. In altri termini, la decisione di mantenere la collocazione presso la madre (con la conseguente assegnazione alla stessa della casa ex coniugale) ha pienamente rispettato gli esiti dell'audizione delle due ragazze (allora entrambe minori), intervenendo solo sui tempi di permanenza paterni per assecondare quanto riferito da Per_1
A fronte di ciò, altrettanto condivisibilmente non sono state ammesse dal Giudice a quo le tardive produzioni all'udienza di precisazioni delle conclusioni (scritti asseritamente provenienti dalle figlie delle parti); sul punto, anche a prescindere da possibili rilevi su autenticità e provenienza formale dalle ragazze, occorre rilevarsi che del tutto discutibili devono ritenersi le verosimili modalità di assunzione da parte del padre dei loro asseriti desiderata, in ragione di possibili forme di condizionamento paterno, diretto o indiretto, tali da inficiarne la necessaria spontaneità e sincerità. Ciò appare estremamente rilevante, tenuto conto del fatto che il Tribunale ha già proceduto, con tutte le forme del corretto contraddittorio (nulla è mai stato contestato in merito), alla diretta audizione delle due ragazze e da tale ascolto diretto, così correttamente condotto, ha tratto elementi per la decisione, nel loro esclusivo interesse.
A fronte di tutto ciò, condivisibilmente devono confermarsi le statuizioni del Giudice di prime cure sia in punto collocazione nella figlia ancora minore Per_1 sia in riferimento alle modalità di visita al padre sia circa l'assegnazione alla madre collocataria della casa ex coniugale (si ricorda peraltro che entrambe le figlie vivono con lei nella casa ex familiare, stante la pacifica convivenza ivi anche della figlia, ora maggiorenne, ma non economicamente autonoma, ). Per_2
Sotto il profilo istruttorio, infine, del tutto superflua e inconferente risulta la richiesta di nomina di un Curatore Speciale della minore ex art. 78 c.p.c., non sussistendo, nel caso di specie, per quanto sopra evidenziato anche in merito all'avvenuto ascolto delle due figlie, una situazione di conflitto di interessi ovvero di incapacità dei genitori di rappresentare adeguatamente i figli.
Infondato risulta anche l'appello incidentale proposto dalla convenuta, sig.ra
, in punto spese di giudizio del primo grado;
deve osservarsi, invero, che CP_1 le stesse sono state integralmente compensate tra le parti, avendo il Giudice a quo ritenuto che “l'esito complessivo della causa, in quanto determinato in gran parte dall'ascolto, impone la compensazione”. Tale valutazione risulta appropriata, alla luce di quanto sopra evidenziato in merito alla rilevanza, nel condurre alle decisioni che sono state poi assunte dal Primo Giudice (e che la Corte condivide), dell'esito dell'ascolto delle due figlie delle parti. Invero, tale ascolto ha evidenziato da un lato, l'opportunità di mantenere la collocazione già in atto presso la casa materna (non avendo alcuna delle figlie espresso una indicazione contraria), dall'altro, di introdurre un ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre (alla luce delle sopra ricordate parole della minore
. Appare quindi condivisibile l'integrale compensazione delle spese di lite, Per_1 operata dal Giudicante di prime cure.
Deve, quindi, confermarsi integralmente la sentenza appellata (anche in punto regolamentazione delle spese di lite di primo grado), con rigetto di tutti i motivi di appello proposti sia in via principale sia in via incidentale.
Quanto alle spese di lite del presente grado, le stesse vanno compensate solo per un terzo (data la soccombenza anche dell'appellante incidentale) ed i residui due terzi vanno posti a carico dell'appellante principale, attesa la sua prevalente soccombenza.
Pertanto, la parte appellante principale, sig. Parte_1 prevalentemente soccombente, va condannata al pagamento dei due terzi delle spese sostenute per la lite dall'appellata, appellante incidentale, sig.ra CP_1
, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come
[...] modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari, per la quota di due terzi, ad € 3.474,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 ossia 3.470,00/2, attesa l' assenza di memorie conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuti sia l'appellante principale, sig. sia Parte_1
l'appellante incidentale, sig.ra a versare un ulteriore importo a CP_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
Visti gli artt. 9 legge 898/70 e 473 bis.30 c.p.c.
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.,
definitivamente pronunciando sugli appelli (principale e incidentale) avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 661/2025 emessa in data 7.2.2025 (dep. in data 10.02.2025) dal Tribunale Ordinario di Torino (R.G. 9617/2023), rispettivamente proposti da (appellante principale) e Parte_1
(appellante incidentale); CP_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta gli appelli, principale e incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata. Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite del presente grado.
Condanna la parte appellante principale, sig. al pagamento Parte_1 dei due terzi delle spese sostenute per la lite dall'appellata, appellante incidentale, sig.ra spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM CP_1
55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari, per la quota di due terzi, ad € 3.474,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 ossia 3.470,00/2, attesa l' assenza di memorie conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuti sia l'appellante principale, sig. sia Parte_1
l'appellante incidentale, sig.ra a versare un ulteriore importo a CP_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 10.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.C. 279/2025 promossa in sede di appello da
rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Avv. Parte_1
VA SS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Alessandro Tassoni n.14;
APPELLANTE contro rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Paola CP_1
PE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 64;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 661/2025 emessa in data 7.2.2025 (dep. in data 10.02.2025) dal Tribunale Ordinario di Torino (R.G. 9617/2023); dato atto che il Procuratore Generale non intende presentare le proprie conclusioni
Conclusioni:
: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa Parte_1
l'adozione dei più opportuni provvedimenti, previa ammissione degli incombenti istruttori formulati e formulandi, in accoglimento dell'appello proposto con questo ricorso,
IN VIA PRELIMINARE Disporre:
- la nomina di un Curatore Speciale per la minore non avendo ritenuto il Persona_1 Tribunale di primo grado rilevanti gli scritti delle minori esibiti in udienza e allegati nelle successive note ritenendoli addirittura privi di autenticità e di data certa e ritenendo il deposito degli scritti, in prossimità dell'udienza di discussione, forma di condizionamento tale da sconsigliare addirittura un nuovo ascolto delle minori;
- ove ritenuto opportuno, l'audizione della nonna materna sig.ra . Parte_2
- disporre un aumento dei tempi di permanenza delle figlie con il papà onde venire incontro ai desideri di che in sede di audizione ha riferito “… di voler trascorrere più tempo con il Per_1 papà...” e “… omissis ...se potessi scegliere starei più tempo con papà, con cui mi trovo bene mentre con mamma ho sempre avuto qualche problema come carattere sono più vicina a papà con la mamma non vado tanto d'accordo è più difficile….” (cfr. pag. 6 di 8 della sentenza).
NEL MERITO
RIFORMARE la sentenza del Tribunale Civile di Torino - sez. VII civile - n. 661/2025 del 10/02/2025 resa nel procedimento distinto con R.G. n. 9617/2023 e, conseguentemente, revocare le statuizioni in punto:
-mantenimento della residenza anagrafica e collocazione presso la madre, tenuto conto della diversa volontà della minore più volte espressa di voler vivere con il papà;
-assegnazione della casa coniugale alla madre, essendo detto immobile comodamente divisibile e avendo la minore manifestato la volontà di stabilire la propria residenza principale presso il Per_1 papà;
-modalità di incontri padre/figlia minore, disponendo che la minore viva con il padre e incontri la madre come segue: salvo diverso accordo, durante la settimana che si conclude con il fine settimana materno, la possa tenere con sé la minore consecutivamente il martedì e mercoledì; ed CP_1 ancora il mercoledì con successivo pernotto e riaccompagnamento a scuola nella settimana che termina con il weekend del padre che, a sua volta, si concluderà il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola;
-conferma del calendario previsto in sede di separazione relativamente alle ferie e festività, tenuto conto della diversa volontà della minore che è abituata a trascorrere la maggior parte del tempo e Per_ delle vacanze con il papà, che comunque si è sempre occupato sia che la sorella ora Per_1 maggiorenne.
CONFERMARE la contribuzione diretta al mantenimento delle figlie, e tenere ferme le spese straordinarie.
Con compensazione delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino CP_1
Richiamata integralmente la motivazione della sentenza appellata, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., o comunque rigettarlo integralmente per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
in via incidentale riformare la sentenza impugnata nella sola parte relativa alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto, disporre la condanna del sig. alla Pt_1 rifusione integrale in favore della sig. ra delle spese, competenze e onorari del giudizio di CP_1 primo grado, da liquidarsi secondo parametri di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il presente grado di giudizio.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Parte_1 civile in Pavarolo il 15/09/2002; in costanza di matrimonio adottavano (n. il Per_2
3.2.2007), ora maggiorenne, e (n. il 10.2.2009). Per_1
I coniugi si separavano in data 15.5.2019, in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino, con le seguenti determinazioni: - La casa coniugale con ogni arredo e pertinenza sita in Trana (TO) Via Ugo Foscolo n. 10, viene assegnata alla sig.ra ed il sig. CP_1 Pt_1 provvederà ad allontanarsi dall'abitazione entro la data
[...] dell'udienza in Tribunale, portando con sé tutti gli effetti personali e reperendo una nuova ed idonea abitazione;
- Le figlie minori e vengono affidate in modo Persona_3 Persona_1 condiviso ad e o amente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente e residenza delle stesse presso la madre;
tutte le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni delle figlie;
- A settimane alterne, il padre potrà prelevare le figlie dall'uscita di scuola il venerdì ed ivi riportarle direttamente il lunedì mattina. I ponti saranno fruiti dal genitore cui compete il fine settimana. Il padre potrà, inoltre, nella settimana di pertinenza della madre, tenere le figlie con sé un pomeriggio a settimana con successivo pernottamento da concordare di volta in volta con la madre, dall'uscita scolastica fino alla mattina successiva quando le minori verranno accompagnate a scuola dal padre;
le figlie minori trascorreranno, inoltre, con il padre due settimane durante le ferie estive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il mese di giugno ed una settimana nel periodo delle festività natalizie o, comunque nella stagione invernale, da concordare ogni anno. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalle bambine alternativamente con il padre o la madre, oppure qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il Parte_1 CP_1 giorno r ciascuna figlia, a titolo r il loro mantenimento la somma di € 130,00, per un totale di € 260,00 mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat oltre il 50% delle spese scolastiche straordinarie e sanitarie non coperte da SSN, ivi comprese le spese della mensa scolastica.
Con ricorso del 15.5.2023, la signora chiedeva la pronuncia dello CP_1 scioglimento del matrimonio e la conferma delle condizioni di separazione, con l'eccezione del contributo al mantenimento per il quale domandava la revoca dell'assegno e di disporsi il contributo diretto da parte di ciascun genitore, oltre il 50 % delle spese straordinarie. Si costituiva il signor , in data Pt_1 15.9.2023, aderendo alla domanda di scioglimento, e chiedendo in via riconvenzionale la collocazione delle figlie presso di sé con assegnazione della casa coniugale, di disporsi un calendario di visite madre-figlie e un contributo al mantenimento della somma complessiva di euro 400,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie. Con provvedimento provvisorio e urgente dell'11.04.2024 (successivo all'avvenuto ascolto delle due figlie, allora entrambi minori, tenutosi in data 28.2.2024), il Giudicante, fermo restando la collocazione presso la madre e l'assegnazione alla medesima della casa familiare, attesa la richiesta della minore aumentava i tempi di permanenza del padre con le figlie (“durante Per_1 la settimana che si conclude con il weekend materno il signor può Pt_1 tenere con sé le minori consecutivamente il martedì e mercoledì; ed ancora il mercoledì con successivo pernotto e riaccompagnamento a scuola nella settimana che termina con il weekend del padre che, a sua volta, si concluderà il lunedì pomeriggio all'uscita da scuola”) e disponeva il mantenimento diretto, in base alla permanenza delle minori con uno o l'altro genitore, e suddivisione a metà delle spese straordinarie.
Con la sentenza oggetto del gravame il Tribunale, definitivamente disponendo, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e ; ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del CP_1 Parte_1
Comune di Pavarolo di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
affidava la figlia ancora minore nata il [...], in [...] Per_1 condivisa con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
disponeva che la minore mantenesse la residenza anagrafica e collocazione presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla madre e disponeva che la minore incontrasse il padre, salvo diverso accordo, con le seguenti Per_1 modalità: “durante la settimana che si conclude con il finesettimana materno, il possa tenere con sé le minori consecutivamente il martedì e mercoledì; Pt_1 ed ancora il mercoledì con successivo pernotto e riaccompagnamento a scuola nella settimana che termina con il weekend del padre che, a sua volta, si concluderà il lunedì pomeriggio all'uscita da scuola”; confermava il calendario previsto in sede di separazione relativamente alle ferie e festività; disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto delle figlie in base alla permanenza con l'uno o con l'altro, con spese straordinarie al 50%; compensava infine per intero le spese di lite.
Nel merito, e limitatamente qui ai motivi del presente gravame, il Tribunale decideva in tal senso alla luce del fatto che dal tempo della separazione non erano emersi elementi tali da determinare un mutamento dell'assetto ordinario, se non un desiderio espresso dalla minore di trascorrere più tempo con il padre Per_1
(cfr. verbale di ascolto del già citato 28.2.2024), desiderio assecondato dall'ordinanza provvisoria, che, pur confermando nel resto il verbale di omologa, aumentava i tempi di permanenza con il padre. Il Giudice di primo grado giudicava inoltre inammissibile la domanda di divisione della casa coniugale, confermando la collocazione di presso la madre e la consequenziale Per_1 assegnazione dell'alloggio alla medesima. La compensazione delle spese di lite era giustificata dal fatto che l'esito complessivo della causa era stato determinato in gran parte dall'ascolto delle minori.
Il signor proponeva tempestivamente appello, chiedendo, in Parte_1 via preliminare, di disporre la nomina di un Curatore speciale a tutela della minore, l'audizione della nonna materna e di disporre un aumento dei tempi di permanenza delle figlie con il papà onde venire incontro ai desideri di Nel Per_1 merito, chiedeva di riformare la sentenza e conseguentemente di revocare la residenza anagrafica e collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre e le modalità di incontri padre/figlia minore, sostituendolo con le seguenti modalità di incontri madre/figlia: “salvo diverso accordo, durante la settimana che si conclude con il fine settimana materno, la possa CP_1 tenere con sé la minore consecutivamente il martedì e mercoledì; ed ancora il mercoledì con successivo pernotto e riaccompagnamento a scuola nella settimana che termina con il weekend del padre che, a sua volta, si concluderà il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola”; in conclusione, chiedeva la conferma del calendario previsto in sede di separazione relativamente alle ferie e festività e la contribuzione diretta al mantenimento delle figlie. Con compensazione delle spese e degli oneri di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito, il signor rilevava la censurabilità della sentenza nella Pt_1 parte in cui aveva disposto nei confronti di ancora minore, il Per_1 mantenimento di collocazione e residenza presso la madre, con consequenziale assegnazione della casa coniugale alla medesima, in ragione del fatto che la minore avrebbe dichiarato più volte di voler stabilire la propria residenza presso il padre ed essendo la casa coniugale un immobile comodamente divisibile. Il signor evidenziava che la volontà delle figlie, espressa in audizione e poi in Pt_1 memorie scritte, non era stata presa in considerazione dal Tribunale, il quale non aveva ritenuto attendibili tali memorie scritte e non aveva esperito una nuova audizione delle medesime.
Si costituiva la signora , chiedendo preliminarmente di dichiarare CP_1
l'appello inammissibile e, in via incidentale, di riformare la sentenza impugnata solo nella parte relativa alle spese di giudizio e, per l'effetto, di disporre la condanna del signor alla rifusione integrale in favore della medesima Pt_1 di tali spese di lite. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche per il secondo grado di giudizio.
Evidenziava, nel merito, l'appellata che, proprio alla luce dell'ascolto delle minori, il Tribunale aveva posto al centro della decisione il loro interesse, aumentando i tempi di permanenza presso il padre, atteso che aveva espresso il Per_1 desiderio di trascorrere del tempo in più con il padre, ma non certamente di andare a vivere con quest'ultimo. L'ascolto della minore era pertanto avvenuto nelle forme prescritte dalla legge e la stessa aveva espresso i propri desideri in maniera genuina e chiara, contrariamente agli scritti prodotti tardivamente dall'appellante, privi di adeguate garanzie di autenticità e spontaneità. Relativamente all'assegnazione della casa familiare, la signora CP_1 richiamava la norma di cui all'art. 337 sexies c.c., secondo cui l'assegnazione discendeva dal collocamento del minore, a prescindere dalla divisibilità o meno dell'immobile. In merito alla regolamentazione dei tempi di frequentazione, ribadiva che il Tribunale aveva considerato i desiderata della minore e che la disciplina dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore era comunque una prerogativa riservata alla valutazione discrezionale del Giudice, la quale aveva riguardo altresì a esigenze organizzative, scolastiche e relazionali, nonché, nuovamente, al preminente interesse del minore stesso. Chiedeva, infine, il rigetto delle istanze istruttorie, alla luce della mancanza di presupposti per la nomina di un Curatore Speciale e per l'inammissibilità della richiesta di audizione della nonna materna, proposta per la prima volta in questa sede.
In sede di appello incidentale, la convenuta censurava la decisione del Giudice di prime cure sulle spese di lite, avendo motivato la compensazione sul “contributo determinante dell'ascolto” all'esito complessivo della causa, senza però considerare il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
All'udienza del 10.10.2025 entrambe le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione, richiamando le rispettive conclusioni (come in epigrafe) e la Corte tratteneva la stessa a decisione.
***
Sia l'appello proposto in via principale dal sig. sia l'appello incidentale Pt_1 della convenuta, sig.ra , sono infondati e devono, pertanto, essere CP_1 respinti, con piena conferma della sentenza appellata. In primo luogo, deve osservarsi che la decisione del Giudice a quo in punto collocazione della figlia ancora minore (ma, di fatto, conseguentemente Per_1 anche della figlia, ora maggiorenne, , atteso il significativo legame tra le due Per_2 sorelle e la dichiarazione resa dalla stessa nell'audizione del 28.2.2024 Per_2 secondo cui “quando compirò 18 anni potrò decidere da sola ma terrò in gran conto quello che deciderà mia sorella”) è stata assunta dopo aver ascoltato le due figlie (allora entrambe minori) ed, in particolare, valutate le dichiarazioni di entrambe circa il fatto che le stesse si recano dal padre “sempre insieme”, che aveva Per_2 aggiunto di non voler cambiare il sistema (collocazione e modalità delle visite) e aveva solo specificato di voler trascorrere “più tempo con papà”, senza Per_1 tuttavia, come già sottolineato dal primo Giudice, chiedere un cambio di collocazione dalla madre al padre. In ragione di tali dichiarazioni delle sorelle è stato ampliato, già in sede di ordinanza in corso di causa, poi confermato in sentenza, il tempo di permanenza padre/figlie. In altri termini, la decisione di mantenere la collocazione presso la madre (con la conseguente assegnazione alla stessa della casa ex coniugale) ha pienamente rispettato gli esiti dell'audizione delle due ragazze (allora entrambe minori), intervenendo solo sui tempi di permanenza paterni per assecondare quanto riferito da Per_1
A fronte di ciò, altrettanto condivisibilmente non sono state ammesse dal Giudice a quo le tardive produzioni all'udienza di precisazioni delle conclusioni (scritti asseritamente provenienti dalle figlie delle parti); sul punto, anche a prescindere da possibili rilevi su autenticità e provenienza formale dalle ragazze, occorre rilevarsi che del tutto discutibili devono ritenersi le verosimili modalità di assunzione da parte del padre dei loro asseriti desiderata, in ragione di possibili forme di condizionamento paterno, diretto o indiretto, tali da inficiarne la necessaria spontaneità e sincerità. Ciò appare estremamente rilevante, tenuto conto del fatto che il Tribunale ha già proceduto, con tutte le forme del corretto contraddittorio (nulla è mai stato contestato in merito), alla diretta audizione delle due ragazze e da tale ascolto diretto, così correttamente condotto, ha tratto elementi per la decisione, nel loro esclusivo interesse.
A fronte di tutto ciò, condivisibilmente devono confermarsi le statuizioni del Giudice di prime cure sia in punto collocazione nella figlia ancora minore Per_1 sia in riferimento alle modalità di visita al padre sia circa l'assegnazione alla madre collocataria della casa ex coniugale (si ricorda peraltro che entrambe le figlie vivono con lei nella casa ex familiare, stante la pacifica convivenza ivi anche della figlia, ora maggiorenne, ma non economicamente autonoma, ). Per_2
Sotto il profilo istruttorio, infine, del tutto superflua e inconferente risulta la richiesta di nomina di un Curatore Speciale della minore ex art. 78 c.p.c., non sussistendo, nel caso di specie, per quanto sopra evidenziato anche in merito all'avvenuto ascolto delle due figlie, una situazione di conflitto di interessi ovvero di incapacità dei genitori di rappresentare adeguatamente i figli.
Infondato risulta anche l'appello incidentale proposto dalla convenuta, sig.ra
, in punto spese di giudizio del primo grado;
deve osservarsi, invero, che CP_1 le stesse sono state integralmente compensate tra le parti, avendo il Giudice a quo ritenuto che “l'esito complessivo della causa, in quanto determinato in gran parte dall'ascolto, impone la compensazione”. Tale valutazione risulta appropriata, alla luce di quanto sopra evidenziato in merito alla rilevanza, nel condurre alle decisioni che sono state poi assunte dal Primo Giudice (e che la Corte condivide), dell'esito dell'ascolto delle due figlie delle parti. Invero, tale ascolto ha evidenziato da un lato, l'opportunità di mantenere la collocazione già in atto presso la casa materna (non avendo alcuna delle figlie espresso una indicazione contraria), dall'altro, di introdurre un ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre (alla luce delle sopra ricordate parole della minore
. Appare quindi condivisibile l'integrale compensazione delle spese di lite, Per_1 operata dal Giudicante di prime cure.
Deve, quindi, confermarsi integralmente la sentenza appellata (anche in punto regolamentazione delle spese di lite di primo grado), con rigetto di tutti i motivi di appello proposti sia in via principale sia in via incidentale.
Quanto alle spese di lite del presente grado, le stesse vanno compensate solo per un terzo (data la soccombenza anche dell'appellante incidentale) ed i residui due terzi vanno posti a carico dell'appellante principale, attesa la sua prevalente soccombenza.
Pertanto, la parte appellante principale, sig. Parte_1 prevalentemente soccombente, va condannata al pagamento dei due terzi delle spese sostenute per la lite dall'appellata, appellante incidentale, sig.ra CP_1
, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come
[...] modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari, per la quota di due terzi, ad € 3.474,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 ossia 3.470,00/2, attesa l' assenza di memorie conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuti sia l'appellante principale, sig. sia Parte_1
l'appellante incidentale, sig.ra a versare un ulteriore importo a CP_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
Visti gli artt. 9 legge 898/70 e 473 bis.30 c.p.c.
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.,
definitivamente pronunciando sugli appelli (principale e incidentale) avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 661/2025 emessa in data 7.2.2025 (dep. in data 10.02.2025) dal Tribunale Ordinario di Torino (R.G. 9617/2023), rispettivamente proposti da (appellante principale) e Parte_1
(appellante incidentale); CP_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta gli appelli, principale e incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata. Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite del presente grado.
Condanna la parte appellante principale, sig. al pagamento Parte_1 dei due terzi delle spese sostenute per la lite dall'appellata, appellante incidentale, sig.ra spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM CP_1
55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari, per la quota di due terzi, ad € 3.474,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 ossia 3.470,00/2, attesa l' assenza di memorie conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuti sia l'appellante principale, sig. sia Parte_1
l'appellante incidentale, sig.ra a versare un ulteriore importo a CP_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 10.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO