Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 846/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GOGLIO VALERIA, con elezione di domicilio in Milano, via Monte Napoleone n. 20, presso e nello studio dell' avv. Goglio;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) nata a [...] il [...] con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. BARONE IOLANDA, con elezione di domicilio in B.GO S. ANTONIO, 1
PARMA, presso e nello studio dell'avv. BARONE IOLANDA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 10
Per parte ricorrente: “Voglia il Presidente Ill.mo, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declatorie, atteso che è già stata dichiarata la separazione dei coniugi con sentenza n.
655/2023, pubblicata il 16.05.2023 In via principale: 1) Dichiarare, l'addebito della separazione in capo alla signora per violazione dei doveri coniugali ex art. 151, II° comma, c.c.; 2) Controparte_1 dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra; 3) revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. a favore della Parte_1 signora pari ad € 200,00 al mese oltre rivalutazione Istat;
4) condannare, la signora Controparte_1
alle spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge Controparte_1 anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per l'evidenza della temerarietà della difesa avversaria. In via istruttoria 5) ammettere prova, per interpello e per testi sugli specifici capitoli di prova che sono stati articolati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e n. 3 c.p.c. e non ammessi”;
Per parte resistente: “Chiede che l'On.le Tribunale adito, attesa la già intervenuta sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, voglia: ◉ dichiarare l'addebito al marito della separazione de qua, per aver de arbitrariamente abbandonato la Parte_1 casa coniugale e la moglie a febbraio 2021; ◉ disporre a carico di l'obbligo di versare, Parte_1
in favore della sig.ra , entro il giorno dieci di ogni mese (ed in via anticipata), a Controparte_1 titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di almeno € 500,00 (o di quell'altra ritenuta di giustizia), fino a quando la moglie vivrà nella casa coniugale e di almeno € 1.000,00 (o di quell'altra ritenuta di giustizia), a far data dall'eventuale rilascio del detto immobile. In ogni caso, con rivalutazione ISTAT a far data dall'anno successivo all'inizio della corresponsione;
◉ condannare
[...] alle spese del giudizio”. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.3.2022 adiva il Tribunale di Parma deducendo che: in Parte_1
data 3.10.1987 aveva contratto matrimonio con;
in data 22.7.1988 era nata Controparte_1 Per_1
e in data 24.5.1990 ; entrambi i figli, da tempo maggiorenni, erano anche economicamente Per_2
indipendenti; nel 2002 aveva acquistato un immobile, poi divenuto casa familiare, sito in Parma, via
Brennero 13, corrispondendo euro 126.000,00; nel 2010 l'immobile era stato intestato alla figlia, che poi lo aveva venduto in via simulata alla sig.ra che non aveva mai corrisposto il prezzo della CP_1
compravendita; nel novembre 2010 egli aveva acquistato un altro immobile, sito in Parma, via pagina 2 di 10 Stalingrado, dove la famiglia si era successivamente stabilita;
tanto il costo dell'acquisto, che quello della ristrutturazione e dell'arredamento era stato da lui integralmente sostenuto, mediante l'accensione di due mutui;
l'unione matrimoniale era entrata in crisi già nel 2020, perché la sig.ra non CP_1 accettava che egli si dedicasse all'assistenza del padre malato;
dal mese di febbraio 2021 aveva deciso di permanere presso la casa familiare per tempi sempre più ristretti, anche per evitare le liti violente innescate dalla moglie;
la moglie aveva sempre esercitato attività lavorativa in costanza di unione, prima come operatrice di call center e successivamente quale assistente alla poltrona a tempo parziale, percependo una retribuzione mensile pari ad euro 850,00; ella beneficiava altresì dei canoni di locazione dell'appartamento di via Brennero, pari ad annuali euro 8.460,00; la sig.ra aveva CP_1
accumulato risparmi per circa euro 60.000,00; egli era assunto con contratto a tempo indeterminato da
Custodia Valore Credito su Pegno e beneficiava di un reddito netto mensile pari ad euro 3.000,00; la sede di lavoro si trovava a Milano, dove risiedeva durante la settimana, presso una foresteria concessagli in comodato d'uso gratuito;
era gravato da due mutui a tasso variabile, l'uno con rata mensile attualmente pari ad euro 480,26 e l'altro pari ad euro 200,62, per un totale di euro 679,83.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Parma di voler pronunciare la separazione personale dei coniugi, addebitandola alla moglie e condannandola altresì al rilascio dell'immobile di via Stalingrado.
Con memoria depositata in data 7.11.2022 si costituiva in giudizio la sig.ra allegando che: CP_1 nel corso dell'unione matrimoniale aveva assunto un ruolo endofamiliare trainante, occupandosi da sola della crescita dei figli, così rinunciando alle proprie aspettative di crescita professionale;
il ruolo paterno nella gestione dei figli era sempre stato marginale, anche perché, per ragioni di lavoro, egli trascorreva intere settimane lontano da casa;
ella aveva iniziato ad esercitare attività lavorativa soltanto nel 2007, all'età di quarantanni, perché per i primi otto anni di matrimonio aveva coadiuvato il marito nella propria attività di gioielliere, senza essere remunerata, e successivamente si era dedicata ai figli;
ella era sempre stata accanto al marito, anche durante la malattia del padre;
era stato il marito a decidere di lasciare la casa familiare nel febbraio 2021, circostanza che le aveva causato un forte stato di ansia, sfociato in un ricovero ospedaliero;
la crisi coniugale era iniziata nel 2019 ed era stata causata dalla mancata accettazione da parte del padre dell'omosessualità del figlio;
il marito beneficiava di redditi mensili pari ad euro 3.526,33, oltre a godere di benefit aziendali come l'alloggio e buoni pasto, mentre ella aveva a sua disposizione un reddito mensile di euro 1.340,75, di cui euro 900,00 percepiti a pagina 3 di 10 titolo di retribuzione e la restante parte derivante dal canone di locazione dell'immobile di via
Brennero; i suoi risparmi ammontavano ad euro 40.000,00. Tanto premesso, la resistente aderiva alla domanda di separazione, ma chiedeva che venisse addebitata al marito. Insisteva inoltre affinché il
Tribunale volesse prevedere in suo favore un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili.
Comparse innanzi al Giudice delegato dal Presidente all'udienza del 9.11.2022, le parti confermavano di non volersi riconciliare. Con ordinanza del 11.11.2022, il Giudice delegato quantificava il contributo del marito al mantenimento della moglie in mensili euro 200,00, tenuto conto che la sproporzione patrimoniale tra i coniugi era in larga misura compensata dal godimento della casa coniugale, di proprietà del ricorrente, da parte della resistente.
Correttamente proseguito il giudizio innanzi al Giudice istruttore, con sentenza non definitiva pubblicata in data 15.5.2023 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Istruita la causa tramite assunzione di prova testimoniale, all'udienza del 17.1.2025 questa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Parte ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione alla moglie, per aver questa violato i doveri di assistenza morale discendenti dal matrimonio e in particolare per non aver mostrato sufficiente vicinanza nei confronti del marito al momento del decesso del di lui padre, nonché per aver tenuto nei suoi confronti condotte verbalmente aggressive nel corso delle frequenti liti che avevano caratterizzato gli ultimi anni di convivenza.
Anche parte resistente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito, in quanto a febbraio 2021 avrebbe abbandonato senza giustificazioni il tetto coniugale, lasciandola in uno stato di prostrazione fisica e psichica.
È necessario premettere che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, occorre che questi abbia gravemente violato i doveri nascenti dal matrimonio, nonché sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia pagina 4 di 10 assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, gravando sulla parte che propone la domanda l'onere di provarlo (cfr., tra le altre, Cass. 16691/2020).
Le reciproche domande di addebito della separazione non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi in capo alle parti condotte violative dei doveri di cui all'art. 143, c.c.
Ed infatti, con riferimento all'asserita mancata assistenza morale da parte della moglie nel periodo di malattia del padre del ricorrente e successiva mancata partecipazione della moglie al lutto del marito per la perdita del padre, si evidenzia che parte ricorrente non ha offerto prova alcuna delle proprie allegazioni. Peraltro, tali doglianze si scontrano con il tenore delle conversazioni avvenute tramite scambio di messaggi whatsapp tra le parti, nonché tra la sig.ra e il padre del sig. CP_1 Parte_1 che evidenziano la vicinanza e l'affetto che la sig.ra ha riservato non solo al sig. CP_1 Parte_1 ma anche al padre di quest'ultimo (v. docc. nn. 20, 21 e 22, fascicolo resistente). Parte ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità di tale documentazione, perché prodotta in violazione del proprio diritto di privacy. L'eccezione non merita accoglimento, tenuto conto che la Suprema Corte ha chiarito che i messaggi whatsapp sono prove pienamente utilizzabili in seno al giudizio civile, poiché hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., e, come tali, possono essere legittimamente acquisiti mediante la semplice riproduzione fotografica (v. Cass. S.U. n. 11197/23). Del pari, nessuna prova è stata offerta dal ricorrente con riferimento alle pretese condotte psicologicamente violente tenute dalla sig.ra nei suoi confronti, cosicché, anche sotto questo aspetto, la domanda di addebito della CP_1
separazione alla moglie non può trovare accoglimento.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente, si osserva che, dalla lettura delle conversazioni tramite whatsapp dalla stessa prodotte, risulta che vi è stato un allontanamento graduale nella coppia e che, con il passare dei mesi, il sig. che era solito Parte_1
fare rientro a Parma nei weekend, abbia diradato i tempi di permanenza presso quella che era la casa familiare. Tale condotta è del tutto compatibile con la fine di una relazione sentimentale e non rappresenta una violazione dei doveri discendenti dal matrimonio. Si aggiunga che, quand'anche il marito avesse abbandonato il tetto coniugale all'improvviso nel febbraio 2021, comunque ciò non avrebbe comportato l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla sig.ra tenuto CP_1
conto che, dalla stessa prospettazione della resistente, la crisi coniugale era già insorta nel 2019, a causa di divergenze di vedute tra i coniugi in merito alla scelta del figlio di unirsi civilmente Per_2
pagina 5 di 10 con il proprio compagno. Pertanto, anche la domanda di addebito della separazione proposta dalla sig.ra non può trovare accoglimento. CP_1
Sull'assegno di mantenimento per la moglie
La sig.ra ha insistito affinché sia previsto in suo favore un assegno di mantenimento di CP_1
importo mensile pari euro 500,00, finché ella continuerà ad abitare presso la ex casa familiare, poi aumentato in mensili euro 1.000,00, quando dovrà reperire un'autonoma soluzione abitativa. Il sig.
[...]
si è opposto a tale richiesta, facendo rilevare che la sig.ra svolge attività lavorativa ed Pt_1 CP_1
è proprietaria di un immobile messo a reddito, nonché di risparmi accumulati, cosicché ella è in grado, con le proprie risorse, di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione.
In punto di diritto si osserva che con la separazione il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali. Ne deriva che al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile. L'assegno riconosciuto in sede di separazione al coniuge economicamente più debole mira quindi a permettergli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di unione e l'entità di tale contributo deve essere determinata in relazione alle sostanze e ai redditi dell'obbligato. Pertanto, i presupposti che devono concorrere affinché il giudice riconosca l'assegno di mantenimento sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l'assegno; l'assenza di adeguati redditi propri in capo al coniuge richiedente l'assegno idonei a mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione;
la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve godere di redditi superiori a quelli del beneficiario.
pagina 6 di 10 Con riferimento al parametro del tenore di vita, nulla è stato allegato, né provato dalle parti, cosicché questo può essere ricostruito soltanto in via indiretta, avuto riguardo al tenore di vita che le risorse della coppia avrebbe loro consentito di mantenere.
Tanto premesso, per comprendere quale fosse il tenore di vita goduto dalla coppia, nonché valutare la sussistenza del requisito della disparità economica tra le risorse a disposizione dei coniugi, è necessario quindi muovere alla disamina del loro reddito e patrimonio.
In particolare, con riferimento al sig. egli è assunto con contratto a tempo indeterminato da Parte_1
e, dalla documentazione reddituale agli atti, risulta che egli ha Controparte_2 beneficiato di un reddito netto mensile pari ad euro 3526,00 per l'anno di imposta 2021, per l'anno di imposta 2022 pari a mensili euro 3630,00, per il 2023 pari ad euro 3933,50 (calcolato avuto riguardo al reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale IRPEF, diviso 12 mensilità) (v. docc. nn. 14, 93 e 94, fascicolo ricorrente). Egli non sostiene spese abitative, perché vive a Milano, in un appartamento concessogli in comodato da parte del datore di lavoro. È proprietario della ex casa familiare, sita in Parma, via Stalingrado, che è attualmente ancora detenuta dalla sig.ra e per CP_1
l'acquisto della quale ha contratto due mutui a tasso variabile, le cui rate mensili al novembre 2024 ammontavano ad euro 594,00 ed euro 308,00, per un totale di circa euro 900,00 (v. doc. n. 98, fascicolo ricorrente). Non si tiene conto invece del mutuo contratto per l'acquisto della propria autovettura, con rata mensile di euro 700,00, in quanto il finanziamento andrà a scadere nel mese di settembre 2025 (v. doc. n. 77, fascicolo resistente). Pertanto, egli ha a sua disposizione un reddito mensile di circa euro
3.000,00 (3.933,50 – 900,00). Egli ha altresì risparmi accumulati per euro 50.000,00, con i quali ha acceso una polizza vita unit linked, i cui beneficiari risultano essere i figli (v. doc. n. 102, fascicolo ricorrente). Come emerge dalla dichiarazione di successione versata in atti, a seguito del decesso del padre, il sig. ha ereditato, unitamente ai tre fratelli, un immobile sito ad Asti, nonché un Parte_1
altro immobile in provincia di Asti, situato a San Carlo (AT), con appezzamenti di terreno circostante
(v. doc. n. 85, fascicolo ricorrente). L'immobile di Asti è stato alienato dai comproprietari nel marzo
2023, al prezzo di euro 158.000,00, di cui spettanti in quota parte al ricorrente euro 39.500,00 (v. doc.
n. 90, fascicolo ricorrente). Occorre però considerare che da tale importo devono essere detratti euro
20.000,00, corrisposti dal ricorrente ai fratelli e , in quanto in vita i genitori gli avevano Per_3 Per_4
versato tale somma affinché procedesse all'acquisto di un immobile. Pertanto, dalla vendita il sig.
[...]
ha ottenuto euro 19.500,00, che vanno aggiungersi ai risparmi di cui si è dato conto in Pt_1
pagina 7 di 10 precedenza (v. doc. n. 92, fascicolo ricorrente). L'analisi dei saldi dei conti correnti evidenziano invece importi modesti (euro 2.100,00 per il conto corrente Credit Agricole S.p.A.; euro 945,00 per quello acceso presso Il conto corrente cointestato alla moglie e acceso presso Intesa San Paolo CP_3
S.p.A. è utilizzato solo per il pagamento delle rate del mutuo) (v. docc. nn. 100, 101, fascicolo ricorrente).
Per quanto attiene alla sig.ra ella svolge l'attività di assistente alla poltrona presso uno studio CP_1
dentistico e lavora a tempo parziale, percependo una retribuzione lorda mensile pari ad euro 982,00, come emerge dal contratto di assunzione a tempo indeterminato (v. doc. n. 8, fascicolo resistente). Ella
è proprietaria di un immobile sito in Parma, via Brennero, che è pacifico sia stato acquistato dal marito in costanza di unione con capitale proveniente esclusivamente da lui e poi trasferito alla moglie, a titolo gratuito. L'immobile è messo a reddito, in quanto la sig.ra ancora risiede presso la ex casa CP_1 familiare, anch'essa di proprietà del marito. Dai contratti di locazione versati in atti dalla resistente si evince che ella percepisce canoni mensili per euro 700,00 (v. docc. nn. 11 e 24, fascicolo resistente). In realtà, dalla disamina degli estratti conto versati in atti, risulta che il canone percepito per la locazione delle stanze dell'appartamento di via Brennero sia superiore rispetto a quanto indicato in contratto e pari ad euro 330,00 per due stanze e 320,00 per la terza, per un totale di euro 980,00. Dalla documentazione reddituale in atti emerge per l'anno di imposta 2021 ha beneficiato di un reddito netto mensile pari ad euro 915,00, per l'anno di imposta 2022 pari ad euro 1.061,00, per l'anno di imposta
2023 pari ad euro 1.174,00 (v. docc. nn. 6, 30, 31, fascicolo resistente). Tuttavia, alla luce di quanto si è detto in relazione ai canoni di locazione, si deve ritenere che il reddito mensile a disposizione della resistente sia superiore rispetto a quanto emergente dalla documentazione reddituale. Gli estratti conto del conto corrente acceso presso al 31.12.2024 reca un saldo esiguo, pari ad 150,00, mentre CP_4
quello acceso presso banca è pari ad euro 14.000,00 (v. docc. nn. 32 e 33, fascicolo CP_5 resistente). Pur non avendo la stessa prodotto certificazione all'attualità del controvalore del suo portafoglio titoli, si evidenzia che la stessa può contare su risparmi che, all'ottobre 2022, ammontavano ad euro 40.000,00 (v. doc. n. 27, fascicolo resistente).
Tanto premesso, si evidenzia che tra le parti sussiste una disparità economica, in quanto il ricorrente percepisce una retribuzione più elevata di quella della resistente e ha risparmi accumulati per un valore di circa euro 20.000,00 in più rispetto alla resistente.
pagina 8 di 10 Si aggiunga che i redditi della resistente, pur tenuto conto della maggior somma dei canoni percepiti rispetto al dichiarato, non le permettono di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione, cosicché ricorrono i presupposti per riconoscerle un assegno di mantenimento.
Con riferimento alla quantificazione dell'ammontare di tale assegno non si possono non considerare due circostanze fondamentali. La prima è che la sig.ra ancora risiede presso l'immobile di CP_1
proprietà del ricorrente, che non ne ha preteso il rilascio, cosicché di tale posta deve evidentemente tenersi conto, rappresentando la concessione in comodato dell'immobile da parte del sig. Parte_1
una forma di contributo al mantenimento della moglie. La seconda è che la decisione della sig.ra di lavorare soltanto a tempo parziale non trova giustificazioni. In altri termini, se la piena CP_1
capacità lavorativa della sig.ra non è atta ad escludere il proprio diritto ad ottenere dal marito CP_1
un contributo per il suo mantenimento, tale dato incide ai fini della quantificazione dello stesso contributo, perché non si può ignorare che con le proprie risorse la sig.ra potrebbe aspirare a CP_1
mantenere inalterato il tenore di vita precedentemente goduto. Difatti, la Suprema Corte si è espressa nel senso che l'attitudine al lavoro proficuo del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (v.
Cass. sent. n. 5817/18; conf. Cass. ord. n. 24049/21). Nel caso che ci occupa non vi sono ragioni che giustifichino la scelta della sig.ra di lavorare soltanto a tempo parziale, tenuto conto che ella CP_1
non è gravata da carichi familiari, essendosi i figli da tempo costruiti un proprio nucleo familiare, cosicché di tale decisione si deve tenere conto ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento della moglie.
Tanto premesso, alla luce della disparità economica sussistente tra i redditi dei coniugi, in uno con l'insufficienza dei redditi della sig.ra a mantenere inalterato il proprio tenore di vita, ritiene il CP_1
Collegio di dover confermare il diritto della sig.ra a ricevere un assegno di mantenimento da CP_1 parte del sig. nella misura già quantificata nell'ordinanza emessa dal Giudice delegato dal Parte_1
Presidente e pari a mensili euro 200,00.
Sulle spese di lite
pagina 9 di 10 Stante la reciproca soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 846/2022, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Conferma i provvedimenti presidenziali in punto di assegno di mantenimento che il sig.
è tenuto a corrispondere alla sig.ra ; Parte_1 CP_1
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 28.5.2025.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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