Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10215 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: disconoscimento di paternità vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Mauro Latini e Benedetta Latini, in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
nonché
, codice fiscale CP_2 CodiceFiscale_3
Convenuti contumaci
Con l'intervento del P.M.
Conclusioni (v. verbale di udienza del 13/05/2025):
1
richiama in proposito il d.p.r. 396/2000 art. 95 n.
3. Dichiara che è disponibile Parte_1
a farsi carico integralmente delle spese di c.t.u.”:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni occorrente declaratoria e contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che il signor (nato a [...] il CP_1
19.02.1951) non è il padre biologico dell'esponente (nata a [...] il Parte_1
1.11.1983) e, conseguentemente, ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di LI
e Incisa AR di fare annotazione della sentenza nell'atto di nascita della ricorrente.
- Accertare e dichiarare, altresì, che in virtù del diritto potestativo e personalissimo riconosciuto alla ricorrente, venga mantenuto il cognome _1
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito nei confronti della madre e di Parte_1 CP_2 CP_1 chiedendo che venisse accertato che quest'ultimo non era padre della ricorrente.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto: di essere figlia di la CP_2
quale aveva la partorita in data 1/11/1983, ovvero in costanza di matrimonio con CP_1
che in realtà il padre biologico era con il quale la madre,
[...] Persona_1 all'epoca del suo concepimento, aveva intrattenuto una relazione extra coniugale;
che tale rapporto di filiazione era noto ai familiari della ricorrente;
che Persona_1
era deceduto in data 21/09/2023; che il defunto, con testamento olografo, aveva riconosciuto come sua figlia biologica. Parte_1
e sono personalmente comparsi in udienza, pur senza CP_1 CP_2
costituirsi.
2. Occorre premettere che il decreto legislativo 28.12.2013, n. 154, ha disciplinato ex novo
i presupposti dell'azione di disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali, inserendo nel codice civile il nuovo art. 243bis, norma che ha sostituito quella di cui all'art. 235 c.c., non più vigente.
2 In particolare, è stato introdotto dal legislatore il principio della libertà di prova della non paternità (“Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”: v. comma 2 art. 243bis c.c.), con la conseguenza che risulta possibile ricorrere liberamente e direttamente alle prove biologiche, senza il filtro di condizioni di ammissibilità.
3. Nel procedimento in oggetto, è stata espletata una consulenza tecnica genetica dalla dr.ssa la quale ha proceduto al prelievo, attraverso tamponi buccali, dei Persona_2
campioni biologici di e Parte_1 CP_2 CP_1
Il c.t.u., dopo aver premesso che nel test di paternità, nel trio madre-padre-figlia, gli alleli della figlia che non sono presenti nella madre sono obbligatoriamente ereditati dal padre biologico, ha concluso affermando che il profilo del padre presunto non è compatibile con quello della figlia, escludendo con certezza l'ipotesi di paternità.
L'esito convincente della consulenza genetica risulta in linea con quanto dichiarato dalla ricorrente nonché con quanto emerge dal testamento olografo di Persona_1
Si deve pertanto concludere che non è padre biologico di CP_1 Parte_1
In considerazione del fatto che è stato chiesto dalla ricorrente di mantenere il cognome
, che in effetti ormai la identifica nel contesto sociale, e non sostituirlo con _1
, potrà mantenere il cognome . Persona_1 _1 _1
Infine, occorre ordinare all'ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 1°luglio 1939, n. 1238 come modificato dal D.P.R. 3 novembre 2002, n. 396.
4. Le spese di lite sostenute dalla ricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo il d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della semplicità dell'accertamento in punto di diritto
(complessità bassa, valori minimi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria), devono essere poste a carico di e atteso che gli stessi, con il loro CP_2 CP_1
comportamento, hanno dato causa ad una situazione di fatto non corrispondente alla situazione di diritto, e non si sono tempestivamente attivati per regolarizzare la posizione giuridica della ricorrente.
Le spese della consulenza tecnica restano in via definitiva a carico di la quale Parte_1
ha dichiarato di farsene integralmente carico.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, non è padre di nata a [...] C.F._2 Parte_1
l'1.11.1983, c.f. ; C.F._1
2. la ricorrente manterrà il cognome;
_1
3. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di ed alle Parte_1
ulteriori incombenze di cui al R.D. 1 luglio 1939, n. 1238 come modificato dal D.P.R. 3 novembre 2002, n. 396 (atto n. 305, P. 1, serie A, anno 1983, Comune di LI AR
(FI));
4. condanna e in solido, a rimborsare a le spese CP_1 CP_2 Parte_1 di lite del presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 2.356,00 per compenso, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di Parte_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003
4