Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 16/01/2023, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00114/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01493/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2022, proposto da Centro Diagnostico e di Analisi Mediche di A Guarino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Iannelli e Stefano Parziale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariarosaria Di Trolio e Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Avellino, non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio su istanza di ampliamento struttura sanitaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Avellino e di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, parte ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere la condanna del Comune di Avellino, dell’ Asl Avellino e della Regione Campania a pronunciarsi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sull'istanza, presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Avellino, il giorno 11 ottobre 2021, corredata degli elaborati normativamente previsti (istanza che il SUAP ha iscritto a protocollo con il codice REP_PROV_AV/AV-SUPRO/0015228 dell'11/10/2021), con la quale ha richiesto autorizzazione per l'ampliamento della struttura sanitaria, di cui la stessa Società ricorrente è titolare, sita in Avellino, alla Via Ferriera, snc.
A sostegno della richiesta avanzata, la società ricorrente ha allegato e dedotto che: ha chiesto di essere autorizzata all'ampliamento occorrente a poter erogare prestazioni ambulatoriali di diabetologia, in aggiunta alle ulteriori prestazioni sanitarie ambulatoriali che attualmente eroga, giusta autorizzazione del Comune di Avellino n. 87/06 del giorno 8/9/2006; ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 30/12/1992, n. 502 s.m.i., “per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione”; la delibera di Giunta Regionale Campania n. 7301 del 31/12/2001 ha disposto che la Regione debba esprimersi in merito alla suddetta verifica di compatibilità, dopo che al riguardo abbia espresso parere l'azienda sanitaria locale territorialmente competente; a tal fine, il suddetto deliberato regionale ha previsto che: - il Comune trasmetta la pratica all'ASL entro 3 giorni da quando l'ha ricevuta; - l'ASL trasmetta parere alla Regione entro 20 giorni dalla data di ricevimento, qualora, come nel caso di specie, la pratica riguardi comuni con meno di centomila abitanti; - la Regione comunichi al Comune le proprie definitive determinazioni entro i successivi 20 giorni, sempreché, come nel caso di specie, la pratica riguardi comuni con meno di centomila abitanti; - il Comune si pronunci sull'istanza di autorizzazione entro i termini previsti, per il rilascio del titolo di assenso all'attività edilizia, dall'art. 4 del d.l. n. 398/93 (successivamente abrogato dal d.lgs. n. 380/2001), vale a dire entro 85 giorni dal ricevimento dell'istanza (il corrispondente termine ora previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 380/2001 è di 90 giorni); nella ricevuta con cui si è dato atto, ai sensi dell'art. 18-bis l. n. 241/1990, dell'avvenuta presentazione dell'istanza, il SUAP ha dichiarato, invece, che il procedimento si sarebbe dovuto concludere entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza; nonostante l'istanza di accesso agli atti proposta in data 5/7/2022, unitamente a diffida a provvedere, non risulta che l'ASL Avellino abbia espresso il parere di sua competenza, tanto meno che si sia pronunciata la Regione Campania; benché siano abbondantemente decorsi i suddetti termini per la conclusione del procedimento, la stessa società ricorrente non ha ricevuto comunicazione di alcun provvedimento finale da parte del Comune di Avellino.
In considerazione dell’ingiustificata mancata conclusione del procedimento attivato ad istanza di parte, la ricorrente ha chiesto, dunque, dichiararsi l’illegittimità del silenzio inadempimento, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere.
L’intimata Regione Campania si è costituita in resistenza con memoria di stile., chiedendo il rigetto della domanda.
Si è altresì costituita l’ASL Avellino, insistendo per la reiezione della domanda, perché inammissibile ed infondata.
Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Questa Sezione, con le sentenze n. 1260/22, n. 2846/22, n. 2848/22 ha già avuto modo di stigmatizzare “l’illegittimo ed irrituale cortocircuito procedimentale” in grado di determinarsi allorché l’A.S.L. competente e la Regione, chiamate a rendere i previsti pareri, non addivengano a delle determinazioni definitive in grado di consentire la conclusione da parte del Comune del procedimento di autorizzazione all’apertura di una nuova struttura sanitaria.
Giova, comunque, rammentare la disciplina di settore che regola la fattispecie all’esame del Collegio.
L’art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie è subordinata ad autorizzazione, sia per la verifica di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che della compatibilità del progetto da parte della Regione, effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento di nuove strutture. Nella Regione Campania, la disciplina del procedimento di autorizzazione e/o ampliamento delle strutture sanitarie già esistenti è, poi, integrata dalle delibere di Giunta Regionale n. 3958/2001 e n. 7301/2001 che così scandiscono la sequenza procedimentale preordinata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'ampliamento di strutture sanitarie (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 gennaio 2015 n. 453 e 3208 del 12 giugno 2015):
- dopo la presentazione dell'istanza all'amministrazione comunale, al fine di acquisire la verifica di compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale e ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il Comune invia copia della documentazione all'A.S.L. nel cui territorio sarà ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda;
- l'A.S.L., per il tramite di una apposita commissione (nominata dal Direttore Generale e presieduta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. con la partecipazione di soggetti esperti, anche esterni, in possesso di idonee professionalità) verifica la compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale della struttura da realizzare in base agli elementi di valutazione precisati in precedenza;
- l'A.S.L. trasmette alla Regione, Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria le risultanze delle verifiche effettuate ed il relativo parere di compatibilità;
- la Giunta Regionale per il tramite di una apposita commissione all'uopo nominata valuta il parere di compatibilità espresso dall'A.S.L. e trasmette al Comune richiedente e all'A.S.L. il parere definitivo;
- in caso di parere positivo il Comune rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia e l'autorizzazione alla realizzazione o ampliamento della struttura, dandone notizia all'interessato.
Dalla disamina della disciplina di settore discende che la verifica di compatibilità viene espressa dalla Regione per profili distinti dalla conformità urbanistico-edilizia valutata dal Comune, sostanziandosi in una valutazione che tiene conto del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Essa si inserisce, dunque, nel procedimento di autorizzazione comunale di rilascio del titolo edilizio, il che fa sì che si verifichi nello stesso atto comunale la sintesi della qualità di titolo edilizio in senso proprio e di autorizzazione alla realizzazione (autorizzazione che presuppone la verifica di compatibilità da parte della Regione); mentre l’ ASL, in quanto amministrazione di prima istanza maggiormente vicina al territorio e come tale dotata di maggiori strumenti ed elementi informativi (è evidentemente questa la ratio della previsione di una doppia verifica), è incaricata della verifica di competenza in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnico - organizzativi e alla compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, chiaramente preordinata ad attuare una funzione programmatoria - distributiva, secondo criteri di contingentamento, ispirati ad indici di fabbisogno secondo la tipologia delle prestazioni da assicurare, nonché al rapporto tra domanda ed offerta avuto riguardo ad una determinata popolazione stanziale (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 07/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep. 07/08/2017), n.4039).
Alla luce delle superiori considerazioni, nonché in virtù dei principi generali sia di celerità, di doverosità e di certezza dei tempi dell’azione amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 5433/2007), sia di affidamento del privato nel suo corretto esercizio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 5772/2007), così come consacrati nell’art. 2 della l. n. 241/1990 e riconducibili tutti al canone costituzionale di buon andamento, le amministrazioni intimate, a seguito della trasmissione dell’istanza di autorizzazione dell’11 Ottobre 2021, nonché a seguito dell’atto di diffida del 5 luglio 2022, non avrebbero potuto legittimamente sottrarsi alla valutazione demandatale dall’art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, nochè dalle Delibere sopraindicate.
Nel conformarsi a tale statuizione giurisdizionale, stante la perdurante inerzia nella perdurante inerzia dell’azienda sanitaria resistente, alla quale è attribuibile il ritardo nella definizione del procedimento, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione a porre in essere tutti gli atti idonei a concludere il procedimento (valutazione del fabbisogno ed emissione del parere), tenuto conto delle coordinate specificate in motivazione, nel termine complessivo di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla notifica se anteriore, riservata l’eventuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
All’esito, la Regione emetterà il parere di propria competenza nel termine previsto dalla DGRC n. 3958/01, con successiva trasmissione degli atti al Comune per la definizione del procedimento, fatta salva ogni valutazione di natura discrezionale rimessa agli enti in questione.
Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo in favore del centro ricorrente e vengono poste a carico dell’ASL Avellino, alla quale la censurata inerzia è sostanzialmente imputata.
Nondimeno, sussistono, invece, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra il centro ricorrente e le altre amministrazioni resistenti (Regione Campania e Comune di Avellino).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’A.S.L. Avellino a porre in essere tutti gli atti idonei a concludere il procedimento, ai sensi e nel termine indicato in motivazione.
Condanna l’ASL Avellino alla rifusione delle spese legali in favore del centro ricorrente e le liquida in € 1.000 (mille/00), oltre accessori di legge (se dovuti) e rimborso del contributo unificato versato.
Spese, invece, compensate nei confronti della Regione Campania e del Comune di Avellino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Valerio Bello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO