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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5901 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1766 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. GRASSI DIEGO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] CP_1 C.F._2
Difensore avv ZACCARO CIRO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/01/2021, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Napoli il CP_1
04/04/2001 (atto n. , P. II, Serie. A, anno 2001 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano
(22.8.01) e (14.4.2012). Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
1 - la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente o in subordine l'affidamento esclusivo della minore
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore pari a 350,00 € mensili oltre
100% spese straordinarie;
- la previsione di un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da quantificare secondo giustizia
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare secondo giustizia.
Solo parte ricorrente compariva in data 26.5.21innanzi al Presidente del Tribunale ed in quella sede dichiarava
Il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
2) dispone che la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, , sia Persona_3
esercitata in via esclusiva dalla madre, ; Parte_1
2 3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana (che si indicano nel martedì e giovedì, salvo diversi accordi tra i coniugi, anche in relazione alle esigenze lavorative ed a quelle scolastiche, ludiche o sportive della minore) dalle ore 16,00 alle ore 20,30, e,
a fine settimana alternati, o il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30;
4) durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia per 10 giorni anche non consecutivi, ed altrettanto potrà fare la madre, concordando entro il 30 maggio i rispettivi periodi;
5) nel periodo natalizio, la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore o il 24 o il 25 dicembre;
e così pure o il 31 dicembre o il giorno 1 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni o
l'intera giornata di Pasqua o l'intera giornata di pasquetta;
6) la minore trascorrerà con padre e madre rispettivamente le feste del papà e della mamma, ed i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
mentre i giorni del proprio compleanno li trascorrerà, possibilmente, con entrambi o, in mancanza di accordo, ad anni alterni con l'uno e con l'altra;
7) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e CP_1 Per_2 del figlio maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente , un assegno mensile di € Per_1
400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, , oltre all'obbligo di partecipare nella misura del 50 % alle spese Parte_1
straordinarie per i figli come sopra indicate;
Rimessi gli atti davanti al GI, la parte resistente si costituiva in data 26.9.22 CP_1
chiedendo:
- Il rigetto dell'avversa domanda di addebito
- l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna;
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore pari a 200,00 € mensili
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie;
- vittoria di spese.
All'udienza del 19.1.23 si riservava la causa in decisione per la pronuncia sullo status.
Con sentenza n° 3326/23 pubblicata in data 28,3,23 si pronunciava la separazione.
Rimessa la causa sul ruolo all'udienza del 27.4.23 le parti personalmente comparse dichiaravano che la situazione è migliorata dopo la separazione e il clima familiare si è rasserenato e la ragazzina è più tranquilla e vede il padre. Il resistente rappresenta la difficoltà dovuta al fatto di non avere un lavoro stabile e un'abitazione e che da pochi giorni ha avuto un contratto temporaneo in un garage
e spera che la situazione migliori mentre in precedenza aveva tentato altre attività lavorative anche fuori Napoli ma senza successo sotto il profilo retributivo. Rappresenta di aver sempre corrisposto danaro ai figli direttamente. La ricorrente conferma che la ragazzina è più serena e che vede il padre
3 quando vuole in dipendenza dei suoi impegni, anche a scuola si sono accorti del miglioramento e anche le suore dove va nel pomeriggio per attività di doposcuola ogni giorno dalle 15 alle 19. Le parti d'accordo prevedono che per incrementare la frequentazione padre figlia lo stesso potrà nel rispetto delle esigenze della minore prelevarla la sera presso il doposcuola ed accompagnarla a casa
o in dipesa dei turni di lavoro la mattina da casa ed accompagnarla a scuola. Le parti dichiarano che il figlio maggiorenne ha superato le difficoltà e che si vede con il padre. La ricorrente dichiara che la figlia è molto decisa anche perché per il passato ha dovuto superare le difficoltà dovute Per_2
a patologie da cui la stessa madre è stata affetta pertanto non ritiene che la stessa necessiti di sostegno psicologico. Anche il resistente ritiene che la figlia non abbia bisogno di sostegno psicologico e che stia bene.
Si disponevano nuovi accertamenti del SS rinviando all'udienza del 26.9.23
All'udienza cartolare del 26.9.23 il GI così statuiva
viste le relazioni dei servizi sociali dispone che gli stessi continuino a seguire il nucleo predisponendo e coordinando tutti gli interventi necessari sul nucleo, monitorando la frequentazione padre figlia, relazionando sull'ambiente di vita e sulla figura paterna, invitando il resistente a percorso di sostegno della genitorialità provvedendo a raccogliere il consenso e riferendo sugli esiti del percorso stesso entro il 26.3.24;
Concedeva inoltre i termini ex art 183 c 6 cpc decorrenti dal 10.10.23 e rinviava al 9.4.24.
All'udienza del 9.4.24 si disponeva nuova comparizione delle parti all'udienza del 21.5.24 quando
La parte ricorrente presente con l'assistenza del difensore dichiarava di non coltivare la domanda di decadenza formulata in atti ma di avere necessità di affido esclusivo ai sensi del IV comma dell'art
337 c.c. per l'adozione delle decisioni nell'interesse della minore di 12 anni.
Il resistente accetta la rinuncia non si oppone all'avversa richiesta in ordine all'affido. Dichiara di essere contattato solo per soldi quando la ricorrente già percepisce la pensione di reversibilità di mia madre. Io corrispondo anche soldi direttamente ai ragazzi e non sono stato contattato per la comunione. la signora mi estromette e mi ha sempre estromesso dalle questioni riguardanti i figli e ora io vivo in un dormitorio a via De Blasis a Napoli.
All'udienza cartolare del 2.1.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni.
Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 7.1.25.
Si rimetteva la causa sul ruolo per assenza del precedente relatore;
all'udienza cartolare del 5.6.25, rassegnate nuovamente le conclusioni, la causa veniva immediatamente riservata in decisione al
4 Collegio.
Il Tribunale deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie della separazione.
All'udienza del 21.5.24 (disposta a seguito di espressa riserva del Gi in ordine alle istanze istruttorie, giusta ordinanza del 9.4.24) i difensori delle parti, nel chiedere congiuntamente rinvio per la precisazione delle conclusioni senza riportarsi alle istanze istruttorie, hanno di fatto rinunciato alle stesse senza rinnovare alcuna istanza di amissione dei mezzi istruttori per i quali il Giudice si era riservato di valutare la rilevanza e l'ammissibilità.
Ciò posto, in ordine alla domanda di addebito avanzata da parte attorea, risulta pertanto esclusivamente prodotta la querela dell'8 settembre 2020, referto ospedaliero e richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento 1744-2020 nei confronti del resistente per il reato previsto e punito dagli articoli 572 cp e 582,585 e tra le fonti di prova risulta effettivamente l'arresto del CP_1
nel settembre 2020 ; non risulta tuttavia prodotto in questo giudizio né il verbale di arresto, né la pronuncia definitoria del giudizio penale, né alcun verbale di dibattimento e risulta rinunciata la prova sul punto;
va da se che la domanda non può trovare pertanto accoglimento perché non provata e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Quanto alla forma di affidamento della minore, si osserva che è emerso pacificamente che:
- Il padre non incontra la minore se non sporadicamente;
- il servizio sociale registrava il disinteresse del che mostrava invero poco interesse per CP_1 le sue esigenze quotidiane oltre a non corrispondere quanto statuito per il suo mantenimento.
Il collegio nel decidere non può che richiamarsi alle informazioni rese dal SS e osserva che è rimasto inascoltato l'invito rivolto dal giudice relatore al di seguire, presso il SS, un percorso di CP_1
sostegno delle competenze genitoriali giusta ordinanza del 26.9.23 (vedi rel 18.11.24) non avendo mai il resistente preso contatto con i servizi sociali, complice anche il trasferimento per il lavoro in provincia di Salerno.
Il Collegio pertanto, preso atto della rinuncia alla domanda di decadenza, in merito all'affido - pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n.
54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337 ter ) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola - non può che osservare infatti come alla regola dell'affidamento condiviso del figlio, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008;
5 Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Va da sé che la condotta di disinteresse del resistente si debba necessariamente tradurre in una pronuncia di affido esclusivo , come già disposto dal Presidente, ma il Collegio ritiene di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia senza necessità di preventiva consultazione del padre.
Il Collegio osserva inoltre che correttamente il GI - pur non ignorando che di regola è doveroso procedere all'ascolto del figlio minore ultradodicenne ex art. 336 bis c.c., art. 337 octies c.c atteso che il legislatore ha riconosciuto al minore un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ascoltato in vista degli adottandi provvedimenti che lo riguarderanno direttamente - ha ritenuto di non procedere a tale ascolto.
Invero - in ragione del pacifico disinteresse paterno e delle risultanze della relazione del SS – il GI ha correttamente ritenuto che il Tribunale avrebbe comunque avuto elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento meglio rispondente all'interesse della minore e che tale ascolto, nel caso di specie, andava evitato anche in ragione delle difficoltà personali della minore.
Solo ad abundantiam si evidenzia che la pronuncia di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi delle minori rebus sic stantibus.
Il Collegio ritiene inoltre che non sussistono, allo stato, neanche i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno, atteso il disinteresse del padre. Qualora, dunque, il signor intenda riavvicinarsi alla figlia e iniziare un percorso di graduale recupero del rapporto CP_1
con la stessa potrà, allo stato, vederla e tenerla con sé secondo disposizioni concordate con la madre e tenendo in prioritario conto le esigenze della minore, i suoi desiderata e i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso revocare ex nunc il contributo al mantenimento del primogenito (prossimo al compimento del 24esimo anno) che già durante la minore età è entrato nel circuito penale (vedi rel SS) ed ha interrotto gli studi superiori (vedi verbale di udienza presidenziale) ; invero alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza
6 economica. Invero, applicando tali principi al caso di specie si osserva che la ricorrente , non riferendo alcunché in ordine a percorsi formativi-professionali-universitari dallo stesso intrapresi, si limita a chiedere il mantenimento di che il Collegio ritiene invece di revocare ex nunc, essendo Per_1
evidentemente trascorso un lasso di tempo significativo dalla conclusione degli studi ed in assenza di prova di una seria attivazione nella ricerca di una occupazione (peraltro in sede presidenziale la ricorrente riferiva che ha lasciato le scuole superiori poi ha lavorato per un periodo con Uber Per_1
, ha fatto un corso di pizzaiolo e da qualche settimana col padre sta facendo dei lavori occasionali di tinteggiatura) .
Quanto alla minore si ridetermina il contributo al mantenimento, con decorrenza ex nunc, in € 300,00 mensili, considerate
- le disagiate condizioni economiche dell'obbligato che comunque non fanno venir meno il suo dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza in ragione della capacità lavorativa e, dunque, della possibilità di reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria ed occasionale nonché della mancata allegazione da parte del ricorrente di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere (risulta il non avere mai avuto una CP_1
stabile attività lavorativa esercitando l'attività di parcheggiatore abusivo e fruendo , quantomeno per il passato , del RDC);
- le esigenze in crescita di Per_2
- la assenza di tempi di permanenza presso il padre alla luce del disinteresse paterno.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per la minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
In ordine all'assegno di mantenimento invocato dalla parte ricorrente il Collegio aderendo al costante indirizzo di legittimità osserva che La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza
7 materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- Cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19
, 5605/20)
Ovviamente, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, (cfr. tra le molte altre:
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez.
I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835),
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento ove tra i due si accerti una disparità economica.
Nel caso di specie si ritiene di confermare le determinazioni presidenziali che non hanno riconosciuto alcun assegno alla moglie, alla luce della capacità lavorativa della ricorrente (che riferiva al Presidente di lavorare facendo le pulizie nelle abitazioni), dell'assenza di prova della disparità reddituale tra le parti (atteso che entrambi erano, almeno per il passato, percettori di RDC) tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, in ragione della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
Il collegio, rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo SIAMM in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti entrambe ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui delle delibere emesse dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, dispone che la separazione personale dei coniugi e , già Parte_1 CP_1
pronunciata giusta sentenza n° 3326/23 sia regolata dalle seguenti condizioni:
• Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia senza necessità di preventiva consultazione del padre e senza disciplinare il diritto di visita come meglio precisato in motivazione;
• determina in euro 300,00 ex nunc (confermando per il pregresso l'ordinanza presidenziale)
a carico del resistente il contributo per il mantenimento della figlia minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale
8 secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine;
a) revoca ex nunc (confermando per il pregresso l'ordinanza presidenziale) il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne posto a carico del resistente;
Per_1
b) compensa le spese.
c) rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 6.6.25 il Presidente dr. Valeria Rosetti
9
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1766 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. GRASSI DIEGO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] CP_1 C.F._2
Difensore avv ZACCARO CIRO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/01/2021, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Napoli il CP_1
04/04/2001 (atto n. , P. II, Serie. A, anno 2001 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano
(22.8.01) e (14.4.2012). Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
1 - la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente o in subordine l'affidamento esclusivo della minore
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore pari a 350,00 € mensili oltre
100% spese straordinarie;
- la previsione di un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da quantificare secondo giustizia
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare secondo giustizia.
Solo parte ricorrente compariva in data 26.5.21innanzi al Presidente del Tribunale ed in quella sede dichiarava
Il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
2) dispone che la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, , sia Persona_3
esercitata in via esclusiva dalla madre, ; Parte_1
2 3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana (che si indicano nel martedì e giovedì, salvo diversi accordi tra i coniugi, anche in relazione alle esigenze lavorative ed a quelle scolastiche, ludiche o sportive della minore) dalle ore 16,00 alle ore 20,30, e,
a fine settimana alternati, o il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30;
4) durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia per 10 giorni anche non consecutivi, ed altrettanto potrà fare la madre, concordando entro il 30 maggio i rispettivi periodi;
5) nel periodo natalizio, la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore o il 24 o il 25 dicembre;
e così pure o il 31 dicembre o il giorno 1 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni o
l'intera giornata di Pasqua o l'intera giornata di pasquetta;
6) la minore trascorrerà con padre e madre rispettivamente le feste del papà e della mamma, ed i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
mentre i giorni del proprio compleanno li trascorrerà, possibilmente, con entrambi o, in mancanza di accordo, ad anni alterni con l'uno e con l'altra;
7) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e CP_1 Per_2 del figlio maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente , un assegno mensile di € Per_1
400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, , oltre all'obbligo di partecipare nella misura del 50 % alle spese Parte_1
straordinarie per i figli come sopra indicate;
Rimessi gli atti davanti al GI, la parte resistente si costituiva in data 26.9.22 CP_1
chiedendo:
- Il rigetto dell'avversa domanda di addebito
- l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna;
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore pari a 200,00 € mensili
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie;
- vittoria di spese.
All'udienza del 19.1.23 si riservava la causa in decisione per la pronuncia sullo status.
Con sentenza n° 3326/23 pubblicata in data 28,3,23 si pronunciava la separazione.
Rimessa la causa sul ruolo all'udienza del 27.4.23 le parti personalmente comparse dichiaravano che la situazione è migliorata dopo la separazione e il clima familiare si è rasserenato e la ragazzina è più tranquilla e vede il padre. Il resistente rappresenta la difficoltà dovuta al fatto di non avere un lavoro stabile e un'abitazione e che da pochi giorni ha avuto un contratto temporaneo in un garage
e spera che la situazione migliori mentre in precedenza aveva tentato altre attività lavorative anche fuori Napoli ma senza successo sotto il profilo retributivo. Rappresenta di aver sempre corrisposto danaro ai figli direttamente. La ricorrente conferma che la ragazzina è più serena e che vede il padre
3 quando vuole in dipendenza dei suoi impegni, anche a scuola si sono accorti del miglioramento e anche le suore dove va nel pomeriggio per attività di doposcuola ogni giorno dalle 15 alle 19. Le parti d'accordo prevedono che per incrementare la frequentazione padre figlia lo stesso potrà nel rispetto delle esigenze della minore prelevarla la sera presso il doposcuola ed accompagnarla a casa
o in dipesa dei turni di lavoro la mattina da casa ed accompagnarla a scuola. Le parti dichiarano che il figlio maggiorenne ha superato le difficoltà e che si vede con il padre. La ricorrente dichiara che la figlia è molto decisa anche perché per il passato ha dovuto superare le difficoltà dovute Per_2
a patologie da cui la stessa madre è stata affetta pertanto non ritiene che la stessa necessiti di sostegno psicologico. Anche il resistente ritiene che la figlia non abbia bisogno di sostegno psicologico e che stia bene.
Si disponevano nuovi accertamenti del SS rinviando all'udienza del 26.9.23
All'udienza cartolare del 26.9.23 il GI così statuiva
viste le relazioni dei servizi sociali dispone che gli stessi continuino a seguire il nucleo predisponendo e coordinando tutti gli interventi necessari sul nucleo, monitorando la frequentazione padre figlia, relazionando sull'ambiente di vita e sulla figura paterna, invitando il resistente a percorso di sostegno della genitorialità provvedendo a raccogliere il consenso e riferendo sugli esiti del percorso stesso entro il 26.3.24;
Concedeva inoltre i termini ex art 183 c 6 cpc decorrenti dal 10.10.23 e rinviava al 9.4.24.
All'udienza del 9.4.24 si disponeva nuova comparizione delle parti all'udienza del 21.5.24 quando
La parte ricorrente presente con l'assistenza del difensore dichiarava di non coltivare la domanda di decadenza formulata in atti ma di avere necessità di affido esclusivo ai sensi del IV comma dell'art
337 c.c. per l'adozione delle decisioni nell'interesse della minore di 12 anni.
Il resistente accetta la rinuncia non si oppone all'avversa richiesta in ordine all'affido. Dichiara di essere contattato solo per soldi quando la ricorrente già percepisce la pensione di reversibilità di mia madre. Io corrispondo anche soldi direttamente ai ragazzi e non sono stato contattato per la comunione. la signora mi estromette e mi ha sempre estromesso dalle questioni riguardanti i figli e ora io vivo in un dormitorio a via De Blasis a Napoli.
All'udienza cartolare del 2.1.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni.
Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 7.1.25.
Si rimetteva la causa sul ruolo per assenza del precedente relatore;
all'udienza cartolare del 5.6.25, rassegnate nuovamente le conclusioni, la causa veniva immediatamente riservata in decisione al
4 Collegio.
Il Tribunale deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie della separazione.
All'udienza del 21.5.24 (disposta a seguito di espressa riserva del Gi in ordine alle istanze istruttorie, giusta ordinanza del 9.4.24) i difensori delle parti, nel chiedere congiuntamente rinvio per la precisazione delle conclusioni senza riportarsi alle istanze istruttorie, hanno di fatto rinunciato alle stesse senza rinnovare alcuna istanza di amissione dei mezzi istruttori per i quali il Giudice si era riservato di valutare la rilevanza e l'ammissibilità.
Ciò posto, in ordine alla domanda di addebito avanzata da parte attorea, risulta pertanto esclusivamente prodotta la querela dell'8 settembre 2020, referto ospedaliero e richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento 1744-2020 nei confronti del resistente per il reato previsto e punito dagli articoli 572 cp e 582,585 e tra le fonti di prova risulta effettivamente l'arresto del CP_1
nel settembre 2020 ; non risulta tuttavia prodotto in questo giudizio né il verbale di arresto, né la pronuncia definitoria del giudizio penale, né alcun verbale di dibattimento e risulta rinunciata la prova sul punto;
va da se che la domanda non può trovare pertanto accoglimento perché non provata e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Quanto alla forma di affidamento della minore, si osserva che è emerso pacificamente che:
- Il padre non incontra la minore se non sporadicamente;
- il servizio sociale registrava il disinteresse del che mostrava invero poco interesse per CP_1 le sue esigenze quotidiane oltre a non corrispondere quanto statuito per il suo mantenimento.
Il collegio nel decidere non può che richiamarsi alle informazioni rese dal SS e osserva che è rimasto inascoltato l'invito rivolto dal giudice relatore al di seguire, presso il SS, un percorso di CP_1
sostegno delle competenze genitoriali giusta ordinanza del 26.9.23 (vedi rel 18.11.24) non avendo mai il resistente preso contatto con i servizi sociali, complice anche il trasferimento per il lavoro in provincia di Salerno.
Il Collegio pertanto, preso atto della rinuncia alla domanda di decadenza, in merito all'affido - pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n.
54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337 ter ) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola - non può che osservare infatti come alla regola dell'affidamento condiviso del figlio, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008;
5 Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Va da sé che la condotta di disinteresse del resistente si debba necessariamente tradurre in una pronuncia di affido esclusivo , come già disposto dal Presidente, ma il Collegio ritiene di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia senza necessità di preventiva consultazione del padre.
Il Collegio osserva inoltre che correttamente il GI - pur non ignorando che di regola è doveroso procedere all'ascolto del figlio minore ultradodicenne ex art. 336 bis c.c., art. 337 octies c.c atteso che il legislatore ha riconosciuto al minore un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ascoltato in vista degli adottandi provvedimenti che lo riguarderanno direttamente - ha ritenuto di non procedere a tale ascolto.
Invero - in ragione del pacifico disinteresse paterno e delle risultanze della relazione del SS – il GI ha correttamente ritenuto che il Tribunale avrebbe comunque avuto elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento meglio rispondente all'interesse della minore e che tale ascolto, nel caso di specie, andava evitato anche in ragione delle difficoltà personali della minore.
Solo ad abundantiam si evidenzia che la pronuncia di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi delle minori rebus sic stantibus.
Il Collegio ritiene inoltre che non sussistono, allo stato, neanche i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno, atteso il disinteresse del padre. Qualora, dunque, il signor intenda riavvicinarsi alla figlia e iniziare un percorso di graduale recupero del rapporto CP_1
con la stessa potrà, allo stato, vederla e tenerla con sé secondo disposizioni concordate con la madre e tenendo in prioritario conto le esigenze della minore, i suoi desiderata e i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso revocare ex nunc il contributo al mantenimento del primogenito (prossimo al compimento del 24esimo anno) che già durante la minore età è entrato nel circuito penale (vedi rel SS) ed ha interrotto gli studi superiori (vedi verbale di udienza presidenziale) ; invero alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza
6 economica. Invero, applicando tali principi al caso di specie si osserva che la ricorrente , non riferendo alcunché in ordine a percorsi formativi-professionali-universitari dallo stesso intrapresi, si limita a chiedere il mantenimento di che il Collegio ritiene invece di revocare ex nunc, essendo Per_1
evidentemente trascorso un lasso di tempo significativo dalla conclusione degli studi ed in assenza di prova di una seria attivazione nella ricerca di una occupazione (peraltro in sede presidenziale la ricorrente riferiva che ha lasciato le scuole superiori poi ha lavorato per un periodo con Uber Per_1
, ha fatto un corso di pizzaiolo e da qualche settimana col padre sta facendo dei lavori occasionali di tinteggiatura) .
Quanto alla minore si ridetermina il contributo al mantenimento, con decorrenza ex nunc, in € 300,00 mensili, considerate
- le disagiate condizioni economiche dell'obbligato che comunque non fanno venir meno il suo dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza in ragione della capacità lavorativa e, dunque, della possibilità di reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria ed occasionale nonché della mancata allegazione da parte del ricorrente di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere (risulta il non avere mai avuto una CP_1
stabile attività lavorativa esercitando l'attività di parcheggiatore abusivo e fruendo , quantomeno per il passato , del RDC);
- le esigenze in crescita di Per_2
- la assenza di tempi di permanenza presso il padre alla luce del disinteresse paterno.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per la minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
In ordine all'assegno di mantenimento invocato dalla parte ricorrente il Collegio aderendo al costante indirizzo di legittimità osserva che La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza
7 materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- Cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19
, 5605/20)
Ovviamente, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, (cfr. tra le molte altre:
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez.
I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835),
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento ove tra i due si accerti una disparità economica.
Nel caso di specie si ritiene di confermare le determinazioni presidenziali che non hanno riconosciuto alcun assegno alla moglie, alla luce della capacità lavorativa della ricorrente (che riferiva al Presidente di lavorare facendo le pulizie nelle abitazioni), dell'assenza di prova della disparità reddituale tra le parti (atteso che entrambi erano, almeno per il passato, percettori di RDC) tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, in ragione della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
Il collegio, rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo SIAMM in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti entrambe ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui delle delibere emesse dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, dispone che la separazione personale dei coniugi e , già Parte_1 CP_1
pronunciata giusta sentenza n° 3326/23 sia regolata dalle seguenti condizioni:
• Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia senza necessità di preventiva consultazione del padre e senza disciplinare il diritto di visita come meglio precisato in motivazione;
• determina in euro 300,00 ex nunc (confermando per il pregresso l'ordinanza presidenziale)
a carico del resistente il contributo per il mantenimento della figlia minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale
8 secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine;
a) revoca ex nunc (confermando per il pregresso l'ordinanza presidenziale) il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne posto a carico del resistente;
Per_1
b) compensa le spese.
c) rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 6.6.25 il Presidente dr. Valeria Rosetti
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