Articolo 1 della Legge 1 marzo 1968, n. 231
Articolo 2
Versione
29 marzo 1968
Art. 1.
E' istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato una contabilita' speciale, denominata "Fondo per le provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane", per dare esecuzione alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea del 22 dicembre 1966 relativa ad un contributo comunitario da assegnare alla Repubblica italiana per permetterle di attribuire ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo taluni aiuti ed ai loro figli un certo numero di borse per la formazione professionale.
Il fondo di cui al precedente comma e' alimentato:
a) dal controvalore in lire italiane del contributo della Comunita' economica europea di cui alla detta decisione del Consiglio del 22 dicembre 1966, fissato in un massimo di 4,2 milioni di unita' di conto;
b) da un contributo dello Stato italiano pari a 2 miliardi di lire;
c) da una quota parte, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, della disponibilita' finanziaria costituita presso l'Ente zolfi italiani mediante l'accantonamento delle differenze di prezzo realizzate sullo zolfo acquistato all'estero ed immesso nel consumo interno fino al 31 dicembre 1966;
d) da eventuali contributi da parte di altri enti, recuperi e rimborsi.
Entrata in vigore il 29 marzo 1968