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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 655 /2024 R.G. vertente
fra
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
in Via Papa Giovanni Paolo II n.16, CF: , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Domenico Laieta e domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla Via IV
Novembre n. 38/46, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 2.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, che l'infortunio occorso alla ricorrente in data 7 luglio 2022 è infortunio sul lavoro e che sussiste, dunque, il nesso causale tra evento e danno;
accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, che sussiste l'aggravamento dell'infortunio del 7 luglio 2022, per il quale è stata richiesta la revisione per ottenere una percentuale di danno maggiore;
accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, che l'aggravamento delle condizioni fisiche della ricorrente è eziologicamente riconducibile all'infortunio del 7 luglio 2022, per il quale è stata richiesta la revisione, e che sussiste, dunque, il nesso causale tra infortunio del 7 luglio 2022 e aggravamento;
accertare e dichiarare che il danno biologico permanente complessivo della sig.ra , calcolato sulla Pt_1 base dei consueti criteri di valutazione utilizzati in medicina legale per i danni plurimi, per le causali indicate in ricorso è pari al 12 % o a quella maggiore o minore percentuale che risulterà in corso di causa, individuata a mezzo CTU che, sin d'ora, si chiede;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma in relazione alla percentuale di danno biologico accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000 e del D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr.; condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente di ogni CP_1 altra somma spettante a qualsiasi titolo in ragione della normativa applicabile;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del CP_1 giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale e in data 28 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
In conclusione , a mio parere , la signora ha subito un grado di menomazione o danno biologico del 6% per gli esiti del trauma contusivo al IV e V raggio metatarsale del piede sinistro ed un ulteriore danno del 2% per i modesti esiti di fascite plantare apprezzabili con esami strumentali e con scarsa ripercussione funzionale , riportandoci per analogia non al codice 295 ,secondo il CTP , che riguarda gi esiti di rottura parziale o totale del tendine di Achille, trattati chirurgicamente , ma ci possiamo riportare per analogia al codice 302 , che riguarda gli esiti di frattura del primo metatarso apprezzabili con indagini strumentali , senza il trattamento chirurgico , in quanto nel nostro caso non vi è stato il ricorso alla chirurgia
.Tale danno , infatti, può essere valutato fino al 2% . Applicando la formula di BR , molto utilizzata in Medicina Legale, si ottiene un danno biologico complessivo del 9,2% .
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
2.03.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico Parte_1 permanente, quale conseguenza della patologia di cui risulta affetta, pari al 9, 2 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre Parte_1 accessori come per legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
3 Potenza, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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