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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente e Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 3.07.2025 l'avviso di intimazione n° 13920259001332091000 per
IRPEF ed addizionali per svariate annualità (in particolare, relativamente a n. 4 cartelle di pagamento sottese per gli anni 2006, 2010, 2011 e 2012), a lei notificato in data 19.06.2025, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate e dell'Agenzia delle Entrate IO, sulla base dei seguenti motivi:
1. OMESSA E/O INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI;
2. INTERVENUTA DECADENZA;
3. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI;
4. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI E INTERESSI.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del d.lgs. n.546/92. Infatti, tutte le cartelle di pagamento sottese risulterebbero regolarmente notificate;
in particolare, la cartella n.
13920120006261645000 in data 3/07/2012, nelle mani della ricorrente, la cartella n.
13920130009519557000 in data 21/01/2015, la cartella n. 13920140009618406000 in data 30/06/2015 nelle mani della ricorrente ed infine la cartella n. 13920160001894516000 in data 22/12/2016. La loro mancata impugnazione nel termine di 60 giorni determinerebbe la definitività della relativa pretesa. Sosteneva, poi,
l'applicazione del termine decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali per i quali, in mancanza di altra disposizione speciale, opererebbe l'art. 2946 c.c. (anche in relazione a sanzioni ed interessi). Evidenziava, ancora, come il Concessionario avesse provveduto ad interrompere la prescrizione decennale con la notifica di apposite intimazioni di pagamento. In particolare, alla cartella n. 13920120006261645000 sarebbero seguite le intimazioni di pagamento n. 13920179000694078000 e n. 13920219000312508000, notificate rispettivamente in data 2/09/2017 e 9/12/2021; alla cartella n. 13920130009519557000 sarebbe seguita l'intimazione di pagamento n. 13920219000312508000 notificata in data 9/12/2021; alla cartella n.
13920140009618406000 sarebbe seguita l'intimazione di pagamento n. 13920219000312508000 notificata in data 9/12/2021 ed infine alla cartella n. 13920160001894516000 sarebbe seguita l'intimazione di pagamento n. 13920219000312508000 notificata in data 9/12/2021.
Nessuno si costituiva in giudizio per l'Agenzia delle Entrate IO, nonostante la regolarità della notificazione.
In data 9.01.2026, la difesa della ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali ribadiva le eccezioni relative all'omessa o non corretta notificazione delle cartelle sottese (ad eccezione di quella con finale -645).
Da ciò, deriverebbe l'illiceità della notificazione delle successive intimazioni, la cui corretta notificazione veniva comunque anche contestata, in particolare in relazione all'omessa prova dell'avvenuta notificazione della CAD. All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
L'ultimo atto interruttivo antecedente all'atto oggi impugnato, comune a tutte e quattro le cartelle di pagamento, è l'intimazione di pagamento n. 13920219000312508000 notificata in data 9/12/2021.
Dalla visione dell'atto (riportato nella categoria “altri atti” con l'indicazione del numero) si evince come in effetti in esso siano riportate proprio (e soltanto) le n. 4 cartelle di pagamento sottese anche all'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione.
Rispetto alla prova della notifica, vi è da dire che la produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate è non indicizzata e disordinata, non recando il file un nome comprensibile, bensì dei numeri non intelleggibili, non inseriti in ordine ed essendo sempre classificati nella categoria “altri atti”.
Ebbene, il file 267207043_50_2021_003106284.pdf è l'elenco delle distinte delle raccomandate inviate, tra cui risulta (in particolare al rigo 4 di pagina 4 di 15) quella inviata a Ricorrente_1.
Il file 267837023_50_2021_003332603.pdf reca l'elenco degli atti depositati alla casa comunale e al n. 46
(pagina 3 di 6) è riportata l'intimazione di pagamento di interesse.
Il file 267935997_50_2021_003353703.pdf è la relata di notificazione, che reca n. 3 tentativi di accesso infruttuosi alla residenza.
Il file 267374375_50_2021_003166549.pdf è la raccomandata che avvisa della notificazione mediante affissione alla casa comunale.
Gli altri due file classificati anch'essi come “altri atti”, invece, riguardano l'intimazione notificata nell'anno
2017, ossia la precedente e che riguarda solo la prima cartella di pagamento.
Concludendo, quindi, vi è prova della notificazione dell'intimazione di pagamento portante tutte e quattro le cartelle di pagamento nell'anno 2021, ossia certamente nel decennio antecedente al 19.06.2025 (data della notificazione dell'atto oggi impugnato), ma addirittura nel quinquennio ed il procedimento notificatorio è corretto (compresa, quindi anche la notificazione della CAD), anche se di difficile reperimento sul PTT.
Tutte le contestazioni afferenti agli atti ulteriormente presupposti (ossia la precedente intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali) sono tardive e la loro verifica è, quindi, preclusa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.311,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Nulla per l'Agenzia delle Entrate IO. BO Valentia, 22 gennaio 2026
Il Presidente Relatore,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente e Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001332091000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 3.07.2025 l'avviso di intimazione n° 13920259001332091000 per
IRPEF ed addizionali per svariate annualità (in particolare, relativamente a n. 4 cartelle di pagamento sottese per gli anni 2006, 2010, 2011 e 2012), a lei notificato in data 19.06.2025, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate e dell'Agenzia delle Entrate IO, sulla base dei seguenti motivi:
1. OMESSA E/O INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI;
2. INTERVENUTA DECADENZA;
3. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI;
4. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI E INTERESSI.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del d.lgs. n.546/92. Infatti, tutte le cartelle di pagamento sottese risulterebbero regolarmente notificate;
in particolare, la cartella n.
13920120006261645000 in data 3/07/2012, nelle mani della ricorrente, la cartella n.
13920130009519557000 in data 21/01/2015, la cartella n. 13920140009618406000 in data 30/06/2015 nelle mani della ricorrente ed infine la cartella n. 13920160001894516000 in data 22/12/2016. La loro mancata impugnazione nel termine di 60 giorni determinerebbe la definitività della relativa pretesa. Sosteneva, poi,
l'applicazione del termine decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali per i quali, in mancanza di altra disposizione speciale, opererebbe l'art. 2946 c.c. (anche in relazione a sanzioni ed interessi). Evidenziava, ancora, come il Concessionario avesse provveduto ad interrompere la prescrizione decennale con la notifica di apposite intimazioni di pagamento. In particolare, alla cartella n. 13920120006261645000 sarebbero seguite le intimazioni di pagamento n. 13920179000694078000 e n. 13920219000312508000, notificate rispettivamente in data 2/09/2017 e 9/12/2021; alla cartella n. 13920130009519557000 sarebbe seguita l'intimazione di pagamento n. 13920219000312508000 notificata in data 9/12/2021; alla cartella n.
13920140009618406000 sarebbe seguita l'intimazione di pagamento n. 13920219000312508000 notificata in data 9/12/2021 ed infine alla cartella n. 13920160001894516000 sarebbe seguita l'intimazione di pagamento n. 13920219000312508000 notificata in data 9/12/2021.
Nessuno si costituiva in giudizio per l'Agenzia delle Entrate IO, nonostante la regolarità della notificazione.
In data 9.01.2026, la difesa della ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali ribadiva le eccezioni relative all'omessa o non corretta notificazione delle cartelle sottese (ad eccezione di quella con finale -645).
Da ciò, deriverebbe l'illiceità della notificazione delle successive intimazioni, la cui corretta notificazione veniva comunque anche contestata, in particolare in relazione all'omessa prova dell'avvenuta notificazione della CAD. All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
L'ultimo atto interruttivo antecedente all'atto oggi impugnato, comune a tutte e quattro le cartelle di pagamento, è l'intimazione di pagamento n. 13920219000312508000 notificata in data 9/12/2021.
Dalla visione dell'atto (riportato nella categoria “altri atti” con l'indicazione del numero) si evince come in effetti in esso siano riportate proprio (e soltanto) le n. 4 cartelle di pagamento sottese anche all'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione.
Rispetto alla prova della notifica, vi è da dire che la produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate è non indicizzata e disordinata, non recando il file un nome comprensibile, bensì dei numeri non intelleggibili, non inseriti in ordine ed essendo sempre classificati nella categoria “altri atti”.
Ebbene, il file 267207043_50_2021_003106284.pdf è l'elenco delle distinte delle raccomandate inviate, tra cui risulta (in particolare al rigo 4 di pagina 4 di 15) quella inviata a Ricorrente_1.
Il file 267837023_50_2021_003332603.pdf reca l'elenco degli atti depositati alla casa comunale e al n. 46
(pagina 3 di 6) è riportata l'intimazione di pagamento di interesse.
Il file 267935997_50_2021_003353703.pdf è la relata di notificazione, che reca n. 3 tentativi di accesso infruttuosi alla residenza.
Il file 267374375_50_2021_003166549.pdf è la raccomandata che avvisa della notificazione mediante affissione alla casa comunale.
Gli altri due file classificati anch'essi come “altri atti”, invece, riguardano l'intimazione notificata nell'anno
2017, ossia la precedente e che riguarda solo la prima cartella di pagamento.
Concludendo, quindi, vi è prova della notificazione dell'intimazione di pagamento portante tutte e quattro le cartelle di pagamento nell'anno 2021, ossia certamente nel decennio antecedente al 19.06.2025 (data della notificazione dell'atto oggi impugnato), ma addirittura nel quinquennio ed il procedimento notificatorio è corretto (compresa, quindi anche la notificazione della CAD), anche se di difficile reperimento sul PTT.
Tutte le contestazioni afferenti agli atti ulteriormente presupposti (ossia la precedente intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali) sono tardive e la loro verifica è, quindi, preclusa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.311,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Nulla per l'Agenzia delle Entrate IO. BO Valentia, 22 gennaio 2026
Il Presidente Relatore,dott.ssa Sara Amerio